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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 18347/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TARANTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 24/5/2022, il Tribunale del riesame di Taranto, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza di custodia in carcere emessa dal GIP in sede in data 7/4/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i seguenti reati: A) artt. 72 D. Lgs. n. 159 del 2011 - 23, comma 3, L. n. 110 del 1975, per avere detenuto una pistola scacciacani, con canna modificata o alterata così da renderla idonea all'esplo- sione di cartucce effettive, completa di caricatore, fatto commesso entro tre anni dall'esecuzione della misura di prevenzione personale emessa dal Tribunale di Lecce in data 31/12/2018; B) artt. 72 D. Lgs. n. 159 del 2011 - 23, comma 4, L. n. 110 del 1975, per avere portato in luogo pubblico detta pistola clandestina, nella medesima situazione personale; C) art. 648 cod. pen. per avere ricevuto detta arma clandestina, consapevole della sua provenienza dal delitto ex art. 23, comma 2, L. n. 110 del 1975; fatti accertati in Taranto il 5/4/2022, e l'ultimo commesso in luogo sconosciuto, in epoca antecedente al 5/4/2022.

Con contestazione della recidiva reiterata infraquinquennale.

1.1. L'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della detenzione della pistola clandestina si è basata su un compendio indiziario costituito dagli esiti della diretta osserva- zione da parte della Polizia giudiziaria della condotta dell'indagato, il quale aveva repentinamente gettato in una fioriera posta sulla pubblica via, nei pressi dell'esercizio commerciale [OSCURATO:PERSONA], un oggetto, rivelatosi l'arma di cui alle imputazioni, sulla quale venivano svolti i necessari accertamenti balistici.

1.2. è stata quindi respinta l'eccezione della difesa diretta alla declaratoria di inefficacia della misura cautelare per non essere state trasmesse al GIP dell'ordinanza genetica le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza di detto esercizio commerciale, ai sensi dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., rilevando il Tribunale che tale fonte di prova non era stata inserita nel compendio indiziario a fondamento di detta misura, mentre erano state all'uopo valorizzate le informazioni rese dagli operanti di PG per diretta visione di dette immagini.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione.

2.1. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 309, commi 5 e 10, e 23 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame escluso la perdita di efficacia della misura cautelare, a causa della mancata trasmissione al GIP da parte del Pubblico ministero delle immagini registrate dal sistema di video- sorveglianza installato presso l'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" di Taranto.Secondo il ricorrente, la motivazione resa sul punto è contraddittoria, poiché sia la domanda cautelare del Pubblico ministero che l'ordinanza custodiale - richiamate per relationem nell'impugnato provvedimento - pongono dette immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza a sostegno della richiesta.

Invero, se a tal fine si afferma la sufficienza della testimonianza degli operanti, non si comprende il motivo per cui gli stessi poliziotti abbiano dovuto visionare le immagini per attestare con certezza la condotta addebitata al [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso, detti filmati dovevano essere messi a disposizione anche della difesa, in quanto alla stregua dell'apparato argomentativo dell'impugnata ordinanza, detta prova assume rilievo centrale nel contesto dell'impianto accusatorio, non supplendo a tale incombente quanto riportato nell'annotazione di servizio dagli operanti che visionarono quei filmati.

2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

Individuata l'esigenza cautelare del caso in esame esclusivamente nel rischio di reiterazione del reato, essa è stata giustificata con mere formule di stile, piuttosto che da una concreta verifica e da una enunciazione di elementi di fatto a fondamento del periculum libertatis.

La gravità del fatto è stata qui assunta ad unico elemento di rilievo, mentre non vi è alcun riscontro concreto ed obiettivo che asseveri la contiguità del [OSCURATO:PERSONA] a soggetti collegati alla criminalità organizzata, non potendosi all'uopo valorizzare il vetusto precedente penale associativo risalente al 2002.

Infine, si censura l'ordinanza quanto alla scelta della misura, essendosi esclusa l'idoneità degli arresti domiciliari ancora una volta con formule di stile, non essendovi concreti motivi per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] possa trasgredirne le prescrizioni.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per genericità, non avendo centrato la critica ivi illustrata gli snodi rilevanti della fattispecie in esame, nonché reiterativo di quanto già dedotto in sede di riesame ed esaustivamente confutato dal Tribunale cautelare.

1.1. Il primo motivo ripropone il tema della mancata trasmissione al GIP da parte del Pubblico ministero delle immagini registrate dal sistema di video- sorveglianza installato presso l'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" di Taranto.

Detto problema era stato già risolto dall'impugnata ordinanza in termini coerenti con l'esegesi di legittimità, ivi specificamente richiamata.

In particolare, è stato spiegato che il grave quadro indiziario non si fonda sulle immagini riprese dal servizio di videosorveglianza attivo in zona, ma sulla diretta percezione degli operatori di polizia giudiziaria che hanno avuto modo di vedere l'indagato occultare in una fioriera un oggetto metallico poi risultato essere un'arma clandestina.

Il Tribunale del riesame ha chiarito che il video non rientra tra gli atti selezionati dal Pubblico ministero per sostenere l'accusa e, pertanto, nessuna violazione ai diritti della difesa può essere invocata, in applicazione dei consoli- dati principi, secondo cui «L'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., riguarda solo gli atti che il pubblico ministero ha selezionato per sostenere la sua richiesta, oltre che gli elementi a favore dell'indagato, mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale» (Sez. 4, n. 5981 del 17/10/2019, dep. 2020, Monaco, Rv. 278436: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondata la doglianza della difesa in ordine all'omessa trasmissione dei tabulati telefonici, atteso che il giudice della misura non ne aveva avuto conoscenza diretta ma solo attraverso quanto di essi era stato riportato nell'informativa di polizia giudiziaria, sicché gli stessi non rientravano tra gli atti selezionati dal pubblico ministero per sostenere la sua richiesta).

1.2. Il secondo motivo, che deduce vizio argomentativo con riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., è manifestamente infondato.

Il Tribunale ha puntualmente esaminato e valutato la sussistenza delle esigenze cautelari, spiegando non soltanto con riguardo alla gravità dei fatti, ma con precisi riferimenti ai dati riguardanti i precedenti e le pendenze a carico dell'indagato, le ragioni per cui - assodata la rilevante pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA], il quale circolava con una pistola modificata con un colpo in canna - non le ha ritenute tutelabili tramite l'adozione di meno severa misura cautelare, nemmeno nelle forme degli arresti con controllo elettronico.

Peraltro, sul punto, la difesa svolge argomentazioni generiche che non offrono alcun elemento idoneo a superare detta valutazione.

2. Pertanto, il ricorso risulta inammissibile, da ciò conse guendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TARANTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 24/5/2022, il Tribunale del riesame di Taranto, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza di custodia in carcere emessa dal GIP in sede in data 7/4/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i seguenti reati: A) artt. 72 D. Lgs. n. 159 del 2011 - 23, comma 3, L. n. 110 del 1975, per avere detenuto una pistola scacciacani, con canna modificata o alterata così da renderla idonea all'esplo- sione di cartucce effettive, completa di caricatore, fatto commesso entro tre anni dall'esecuzione della misura di prevenzione personale emessa dal Tribunale di Lecce in data 31/12/2018; B) artt. 72 D. Lgs. n. 159 del 2011 - 23, comma 4, L. n. 110 del 1975, per avere portato in luogo pubblico detta pistola clandestina, nella medesima situazione personale; C) art. 648 cod. pen. per avere ricevuto detta arma clandestina, consapevole della sua provenienza dal delitto ex art. 23, comma 2, L. n. 110 del 1975; fatti accertati in Taranto il 5/4/2022, e l'ultimo commesso in luogo sconosciuto, in epoca antecedente al 5/4/2022. Con contestazione della recidiva reiterata infraquinquennale. 1.1. L'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della detenzione della pistola clandestina si è basata su un compendio indiziario costituito dagli esiti della diretta osserva- zione da parte della Polizia giudiziaria della condotta dell'indagato, il quale aveva repentinamente gettato in una fioriera posta sulla pubblica via, nei pressi dell'esercizio commerciale [OSCURATO:PERSONA], un oggetto, rivelatosi l'arma di cui alle imputazioni, sulla quale venivano svolti i necessari accertamenti balistici. 1.2. è stata quindi respinta l'eccezione della difesa diretta alla declaratoria di inefficacia della misura cautelare per non essere state trasmesse al GIP dell'ordinanza genetica le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza di detto esercizio commerciale, ai sensi dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., rilevando il Tribunale che tale fonte di prova non era stata inserita nel compendio indiziario a fondamento di detta misura, mentre erano state all'uopo valorizzate le informazioni rese dagli operanti di PG per diretta visione di dette immagini. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 309, commi 5 e 10, e 23 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame escluso la perdita di efficacia della misura cautelare, a causa della mancata trasmissione al GIP da parte del Pubblico ministero delle immagini registrate dal sistema di video- sorveglianza installato presso l'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" di Taranto.Secondo il ricorrente, la motivazione resa sul punto è contraddittoria, poiché sia la domanda cautelare del Pubblico ministero che l'ordinanza custodiale - richiamate per relationem nell'impugnato provvedimento - pongono dette immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza a sostegno della richiesta. Invero, se a tal fine si afferma la sufficienza della testimonianza degli operanti, non si comprende il motivo per cui gli stessi poliziotti abbiano dovuto visionare le immagini per attestare con certezza la condotta addebitata al [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, detti filmati dovevano essere messi a disposizione anche della difesa, in quanto alla stregua dell'apparato argomentativo dell'impugnata ordinanza, detta prova assume rilievo centrale nel contesto dell'impianto accusatorio, non supplendo a tale incombente quanto riportato nell'annotazione di servizio dagli operanti che visionarono quei filmati. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Individuata l'esigenza cautelare del caso in esame esclusivamente nel rischio di reiterazione del reato, essa è stata giustificata con mere formule di stile, piuttosto che da una concreta verifica e da una enunciazione di elementi di fatto a fondamento del periculum libertatis. La gravità del fatto è stata qui assunta ad unico elemento di rilievo, mentre non vi è alcun riscontro concreto ed obiettivo che asseveri la contiguità del [OSCURATO:PERSONA] a soggetti collegati alla criminalità organizzata, non potendosi all'uopo valorizzare il vetusto precedente penale associativo risalente al 2002. Infine, si censura l'ordinanza quanto alla scelta della misura, essendosi esclusa l'idoneità degli arresti domiciliari ancora una volta con formule di stile, non essendovi concreti motivi per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] possa trasgredirne le prescrizioni.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità, non avendo centrato la critica ivi illustrata gli snodi rilevanti della fattispecie in esame, nonché reiterativo di quanto già dedotto in sede di riesame ed esaustivamente confutato dal Tribunale cautelare. 1.1. Il primo motivo ripropone il tema della mancata trasmissione al GIP da parte del Pubblico ministero delle immagini registrate dal sistema di video- sorveglianza installato presso l'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" di Taranto. Detto problema era stato già risolto dall'impugnata ordinanza in termini coerenti con l'esegesi di legittimità, ivi specificamente richiamata. In particolare, è stato spiegato che il grave quadro indiziario non si fonda sulle immagini riprese dal servizio di videosorveglianza attivo in zona, ma sulla diretta percezione degli operatori di polizia giudiziaria che hanno avuto modo di vedere l'indagato occultare in una fioriera un oggetto metallico poi risultato essere un'arma clandestina. Il Tribunale del riesame ha chiarito che il video non rientra tra gli atti selezionati dal Pubblico ministero per sostenere l'accusa e, pertanto, nessuna violazione ai diritti della difesa può essere invocata, in applicazione dei consoli- dati principi, secondo cui «L'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., riguarda solo gli atti che il pubblico ministero ha selezionato per sostenere la sua richiesta, oltre che gli elementi a favore dell'indagato, mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale» (Sez. 4, n. 5981 del 17/10/2019, dep. 2020, Monaco, Rv. 278436: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondata la doglianza della difesa in ordine all'omessa trasmissione dei tabulati telefonici, atteso che il giudice della misura non ne aveva avuto conoscenza diretta ma solo attraverso quanto di essi era stato riportato nell'informativa di polizia giudiziaria, sicché gli stessi non rientravano tra gli atti selezionati dal pubblico ministero per sostenere la sua richiesta). 1.2. Il secondo motivo, che deduce vizio argomentativo con riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., è manifestamente infondato. Il Tribunale ha puntualmente esaminato e valutato la sussistenza delle esigenze cautelari, spiegando non soltanto con riguardo alla gravità dei fatti, ma con precisi riferimenti ai dati riguardanti i precedenti e le pendenze a carico dell'indagato, le ragioni per cui - assodata la rilevante pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA], il quale circolava con una pistola modificata con un colpo in canna - non le ha ritenute tutelabili tramite l'adozione di meno severa misura cautelare, nemmeno nelle forme degli arresti con controllo elettronico. Peraltro, sul punto, la difesa svolge argomentazioni generiche che non offrono alcun elemento idoneo a superare detta valutazione. 2. Pertanto, il ricorso risulta inammissibile, da ciò conse guendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att
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