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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07350/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze del 10/07/2023 che ha respinto la richiesta di appello avverso l'ordinanza della Corte di appello di Firenze del 25/05/2023, che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura dell'obbligo di presentazione alla [OSCURATO:PERSONA] applicata in relazione alla contestazione provvisoria elevata ai sensi dell'art. 628, comma primo e terzo, n. 1 e 3-quinquies, cod. pen. e art. 582 cod. pen. 2.

È stato proposto un solo motivo di ricorso che si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale è stata evocata la violazione di legge, pur richiamando come parametro normativo l'art. 606 lett. c), per poi articolare una considerazione in termini di illogicità della motivazione, anche perché omessa e apparente in relazione alla attualità delle esigenze cautelarí.

La Corte di appello ha omesso di motivare sul punto e la motivazione resa, secondo la quale il ricorrente sarebbe incline alla violenza e prevaricazione, non appare sufficiente e non si rapporta con il dato comportamentale successivo.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il motivo, oltre che del tutto generico, perplesso ed aspecifico nella sua formulazione (la mera considerazione letterale del ricorso rende evidente tale dato, considerato il richiamo contestuale alla violazione di legge ed alla violazione di norme processuali come parametro normativo, nonché ad una motivazione illogica, e non manifestamente illogica, omessa e apparente al tempo stesso) è anche manifestamente infondato.

5. In tal senso, occorre considerare che la particolare gravità della condotta imputata è stata ritenuta significativa del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, anche tenuto conto delle diverse vicende cautelari che avevano interessato il ricorrente a causa dei suoi comportamenti e della intervenuta condanna per il delitto ascritto.

Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi a richiamare la disciplina di legge in senso del tutto astratto rispetto al provvedimento impugnato, che, con la sua motivazione logica ed argomentata, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto che qui si intende ribadire, secondo il quale l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso che esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente 1 we, proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785-01).

5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze del 10/07/2023 che ha respinto la richiesta di appello avverso l'ordinanza della Corte di appello di Firenze del 25/05/2023, che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura dell'obbligo di presentazione alla [OSCURATO:PERSONA] applicata in relazione alla contestazione provvisoria elevata ai sensi dell'art. 628, comma primo e terzo, n. 1 e 3-quinquies, cod. pen. e art. 582 cod. pen. 2. È stato proposto un solo motivo di ricorso che si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale è stata evocata la violazione di legge, pur richiamando come parametro normativo l'art. 606 lett. c), per poi articolare una considerazione in termini di illogicità della motivazione, anche perché omessa e apparente in relazione alla attualità delle esigenze cautelarí. La Corte di appello ha omesso di motivare sul punto e la motivazione resa, secondo la quale il ricorrente sarebbe incline alla violenza e prevaricazione, non appare sufficiente e non si rapporta con il dato comportamentale successivo. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il motivo, oltre che del tutto generico, perplesso ed aspecifico nella sua formulazione (la mera considerazione letterale del ricorso rende evidente tale dato, considerato il richiamo contestuale alla violazione di legge ed alla violazione di norme processuali come parametro normativo, nonché ad una motivazione illogica, e non manifestamente illogica, omessa e apparente al tempo stesso) è anche manifestamente infondato. 5. In tal senso, occorre considerare che la particolare gravità della condotta imputata è stata ritenuta significativa del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, anche tenuto conto delle diverse vicende cautelari che avevano interessato il ricorrente a causa dei suoi comportamenti e della intervenuta condanna per il delitto ascritto. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi a richiamare la disciplina di legge in senso del tutto astratto rispetto al provvedimento impugnato, che, con la sua motivazione logica ed argomentata, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto che qui si intende ribadire, secondo il quale l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso che esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente 1 we, proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785-01). 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm
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