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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 18502/2022

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.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 24048-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2000 [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & c. (cod. fisc. [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Giugliano, [OSCURATO:PERSONA] n. 39, e [OSCURATO:PERSONA] (c.f.

NTLLSN70H05EO54P), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] 2000 [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 3072/2021 della Corte di Appello di Napoli, depositata in data 16.8.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24048/2021 Numero sezionale 4656/2022 Numero di raccolta generale 18502/2022 [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2000 [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & c. e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3072/2021, depositata il 16.8.2021, con cui è stata respinto il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2000 [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & c. e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 24/2021 del 6.4.2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato il suo fallimento; La Corte d’Appello ha osservato che, ai sensi dell’art. 6 l. fall. (laddove si stabilisce normativamente che il fallimento è dichiarato su istanza di uno o più creditori), non è necessario un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale né l’esecutività del titolo, essendo in realtà sufficiente un accertamento incidentale da parte del tribunale fallimentare all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante; ha evidenziato che, nel caso di specie, il credito azionato dalla società istante era stato pienamente dimostrato dalla documentazione prodotta in giudizio, neanche contestata dalla società fallita se si escludono generiche mail di contestazione e se si considera in senso contrario la mancata attivazione da parte della debitrice di un’azione giudiziaria volta ad accertare negativamente il credito azionato, anche nella sede fallimentare, da parte della società ricorrente ex art. 6 l. fall.; ha evidenziato che rientra negli oneri probatori del debitore dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali di non fallibilità ex art. 1, 2 comma, l. fall., per evitare la declaratoria di fallimento, e che allorquando il debitore sia soggetto alla cd. contabilità semplificata, il predetto onere probatorio possa essere adempiuto mediante il deposito dei libri obbligatori di cui all’art. 2214 cod. civ., con le modalità e i contenuti descritti dai successivi artt. 2215 e 2217 cod. civ., ossia il libro giornale e il libro inventari, nonché con le scritture contabili obbligatorie in regime di contabilità semplificata; ha evidenziato che la documentazione depositata da parte della società reclamante, anche nella forma della contabilità semplificata, non era comunque idonea a fornire la dimostrazione della reale situazione economica della debitrice e dunque anche dell’insussistenza dei requisiti di fallibilità; ha inoltre osservato che la stessa reclamante si era limitata ad un semplice richiamo a quanto depositato in primo grado innanzi al Tribunale, limitandosi F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24048/2021 Numero sezionale 4656/2022 Numero di raccolta generale 18502/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 a valorizzare, in modo generico, il contenuto probatorio del registro dei beni ammortizzabili ovvero delle dichiarazione dei redditi ed Iva, senza neanche fornire adeguate indicazioni per la determinazione della debitoria complessiva; ha evidenziato da ultimo che tale assoluta carenza probatoria non avrebbe potuto essere superata e sanata dal solo deposito delle scritture contabili rielaborate “a sezioni contrapposte” che di per sé non offrivano alcuno specifico riscontro idoneo a superare gli specifici rilievi del Tribunale; che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il [OSCURATO:PERSONA] 2000 [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], intimati, non hanno svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]

1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1,14,15 e 18 l. fall., nonché degli artt. 2214, 2216 e 2217 cod. civ., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe errato nella valutazione della mancata dimostrazione da parte della debitrice della condizione soggettiva di non fallibilità;

2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., nonché vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione in ragione dell’omesso e incompleto esame della documentazione prodotta, sempre sul profilo della condizione di soggettiva fallibilità dell’impresa debitrice; 2.1 che il primo motivo è inammissibile per come formulato; che infatti i ricorrenti pretendono, ora, una rilettura diretta degli atti istruttori per far esprimere a questa Corte - peraltro sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge - un nuovo giudizio di merito sul superamento o meno delle soglie di fallibilità di cui all’art. 1, 2 comma, l. fall., scrutinio che invece è sottratto al giudice di legittimità (cfr. anche Cass. ss.uu. 8053/2014); - che non può essere dimenticato che - in tema di ricorso per cassazione - il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24048/2021 Numero sezionale 4656/2022 Numero di raccolta generale 18502/2022 una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo Data pubblicazione 08/06/2022 della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017).

Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata.

Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.

Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019); che, nel caso di specie, i ricorrenti, deducendo il vizio di violazione e falsa applicazione degli art. 1, 2 comma e 15, 4 comma, l. fall., richiedono una nuova valutazione della quaestio facti, senza neanche allegare sul punto un vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., unico strumento utile per uno scrutinio più approfondito della F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24048/2021 Numero sezionale 4656/2022 Numero di raccolta generale 18502/2022 tenuta argomentativa del provvedimento impugnato (Cass. ss.uu.

Data pubblicazione 08/06/2022 8053/2014, cit. supra); che peraltro le doglianze proposte dai ricorrenti sono da considerarsi inammissibili anche sotto altro profilo, e cioè perchè non si confrontano compiutamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato che, sul punto qui in discussione, aveva evidenziato l’assoluta inidoneità della documentazione esibita in giudizio (la cd. contabilità semplificata) a dimostrare la condizione soggettiva di impresa non fallibile in capo alla società oggi ricorrente; che poi il provvedimento impugnato ha correttamente applicato la giurisprudenza espressa, nella materia in esame, da questa Corte di legittimità, secondo la quale, in tema di dichiarazione di fallimento, per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall. non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 25025 del 09/11/2020; Cass. n. 24138 del 2019; Sez. 1, Ordinanza n. 21188 del 23/07/2021); che tuttavia la documentazione alternativa depositata dalla debitrice è stata ritenuta, con valutazione in fatto qui non più censurabile (se non nei limiti di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.: v.

Cass. ss.uu. n. 8053/2014), non idonea a dimostrare il mancato superamento dei limiti dimensionali di non fallibilità, ratio decidendi quest’ultima non adeguatamente censurata con il ricorso per cassazione qui in esame; 2.2 che anche il secondo motivo è inammissibile perchè, ancora una volta (qui allegando peraltro - in rubrica - il vizio di “insufficiente e contraddittoria motivazione”, non più prospettabile, stante la novella del sopra ricordato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) si richiede una rivalutazione del merito della decisione sempre in ordine al profilo del superamento o meno delle soglie di cui all’art. 1, 2 comma, l. fall., senza neanche censurare la ratio decidendi principale posta a sostegno del proposto reclamo, e cioè che - si F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24048/2021 Numero sezionale 4656/2022 Numero di raccolta generale 18502/2022 ripete - la documentazione relativa alla contabilità semplificata versata in atti Data pubblicazione 08/06/2022 era da considerarsi inattendibile per le ragioni già espresse dal Tribunale e riprese dalla Corte territoriale; che nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata; che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 24048-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2000 [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & c. (cod. fisc. [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Giugliano, [OSCURATO:PERSONA] n. 39, e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. NTLLSN70H05EO54P), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] 2000 [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 3072/2021 della Corte di Appello di Napoli, depositata in data 16.8.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24048/2021 Numero sezionale 4656/2022 Numero di raccolta generale 18502/2022 [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2000 [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & c. e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3072/2021, depositata il 16.8.2021, con cui è stata respinto il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2000 [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & c. e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 24/2021 del 6.4.2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato il suo fallimento; La Corte d’Appello ha osservato che, ai sensi dell’art. 6 l. fall. (laddove si stabilisce normativamente che il fallimento è dichiarato su istanza di uno o più creditori), non è necessario un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale né l’esecutività del titolo, essendo in realtà sufficiente un accertamento incidentale da parte del tribunale fallimentare all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante; ha evidenziato che, nel caso di specie, il credito azionato dalla società istante era stato pienamente dimostrato dalla documentazione prodotta in giudizio, neanche contestata dalla società fallita se si escludono generiche mail di contestazione e se si considera in senso contrario la mancata attivazione da parte della debitrice di un’azione giudiziaria volta ad accertare negativamente il credito azionato, anche nella sede fallimentare, da parte della società ricorrente ex art. 6 l. fall.; ha evidenziato che rientra negli oneri probatori del debitore dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali di non fallibilità ex art. 1, 2 comma, l. fall., per evitare la declaratoria di fallimento, e che allorquando il debitore sia soggetto alla cd. contabilità semplificata, il predetto onere probatorio possa essere adempiuto mediante il deposito dei libri obbligatori di cui all’art. 2214 cod. civ., con le modalità e i contenuti descritti dai successivi artt. 2215 e 2217 cod. civ., ossia il libro giornale e il libro inventari, nonché con le scritture contabili obbligatorie in regime di contabilità semplificata; ha evidenziato che la documentazione depositata da parte della società reclamante, anche nella forma della contabilità semplificata, non era comunque idonea a fornire la dimostrazione della reale situazione economica della debitrice e dunque anche dell’insussistenza dei requisiti di fallibilità; ha inoltre osservato che la stessa reclamante si era limitata ad un semplice richiamo a quanto depositato in primo grado innanzi al Tribunale, limitandosi F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24048/2021 Numero sezionale 4656/2022 Numero di raccolta generale 18502/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 a valorizzare, in modo generico, il contenuto probatorio del registro dei beni ammortizzabili ovvero delle dichiarazione dei redditi ed Iva, senza neanche fornire adeguate indicazioni per la determinazione della debitoria complessiva; ha evidenziato da ultimo che tale assoluta carenza probatoria non avrebbe potuto essere superata e sanata dal solo deposito delle scritture contabili rielaborate “a sezioni contrapposte” che di per sé non offrivano alcuno specifico riscontro idoneo a superare gli specifici rilievi del Tribunale; che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il [OSCURATO:PERSONA] 2000 [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], intimati, non hanno svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1,14,15 e 18 l. fall., nonché degli artt. 2214, 2216 e 2217 cod. civ., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe errato nella valutazione della mancata dimostrazione da parte della debitrice della condizione soggettiva di non fallibilità; 2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., nonché vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione in ragione dell’omesso e incompleto esame della documentazione prodotta, sempre sul profilo della condizione di soggettiva fallibilità dell’impresa debitrice; 2.1 che il primo motivo è inammissibile per come formulato; che infatti i ricorrenti pretendono, ora, una rilettura diretta degli atti istruttori per far esprimere a questa Corte - peraltro sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge - un nuovo giudizio di merito sul superamento o meno delle soglie di fallibilità di cui all’art. 1, 2 comma, l. fall., scrutinio che invece è sottratto al giudice di legittimità (cfr. anche Cass. ss.uu. 8053/2014); - che non può essere dimenticato che - in tema di ricorso per cassazione - il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24048/2021 Numero sezionale 4656/2022 Numero di raccolta generale 18502/2022 una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo Data pubblicazione 08/06/2022 della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019); che, nel caso di specie, i ricorrenti, deducendo il vizio di violazione e falsa applicazione degli art. 1, 2 comma e 15, 4 comma, l. fall., richiedono una nuova valutazione della quaestio facti, senza neanche allegare sul punto un vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., unico strumento utile per uno scrutinio più approfondito della F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24048/2021 Numero sezionale 4656/2022 Numero di raccolta generale 18502/2022 tenuta argomentativa del provvedimento impugnato (Cass. ss.uu. Data pubblicazione 08/06/2022 8053/2014, cit. supra); che peraltro le doglianze proposte dai ricorrenti sono da considerarsi inammissibili anche sotto altro profilo, e cioè perchè non si confrontano compiutamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato che, sul punto qui in discussione, aveva evidenziato l’assoluta inidoneità della documentazione esibita in giudizio (la cd. contabilità semplificata) a dimostrare la condizione soggettiva di impresa non fallibile in capo alla società oggi ricorrente; che poi il provvedimento impugnato ha correttamente applicato la giurisprudenza espressa, nella materia in esame, da questa Corte di legittimità, secondo la quale, in tema di dichiarazione di fallimento, per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall. non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 25025 del 09/11/2020; Cass. n. 24138 del 2019; Sez. 1, Ordinanza n. 21188 del 23/07/2021); che tuttavia la documentazione alternativa depositata dalla debitrice è stata ritenuta, con valutazione in fatto qui non più censurabile (se non nei limiti di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.: v. Cass. ss.uu. n. 8053/2014), non idonea a dimostrare il mancato superamento dei limiti dimensionali di non fallibilità, ratio decidendi quest’ultima non adeguatamente censurata con il ricorso per cassazione qui in esame; 2.2 che anche il secondo motivo è inammissibile perchè, ancora una volta (qui allegando peraltro - in rubrica - il vizio di “insufficiente e contraddittoria motivazione”, non più prospettabile, stante la novella del sopra ricordato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) si richiede una rivalutazione del merito della decisione sempre in ordine al profilo del superamento o meno delle soglie di cui all’art. 1, 2 comma, l. fall., senza neanche censurare la ratio decidendi principale posta a sostegno del proposto reclamo, e cioè che - si F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24048/2021 Numero sezionale 4656/2022 Numero di raccolta generale 18502/2022 ripete - la documentazione relativa alla contabilità semplificata versata in atti Data pubblicazione 08/06/2022 era da considerarsi inattendibile per le ragioni già espresse dal Tribunale e riprese dalla Corte territoriale; che nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata; che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore im
Sentenza Cassazione n. 18502/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris