CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30083/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della Corte d'appello di Ancona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Ancona, con sentenza in data 27 novembre 2020, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ancona, in data 20 marzo 2018, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 629 cod. pen. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto di estorsione e alla mancata derubricazione nel reato di cui all'art. 393 cod. pen., si fondano su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato, in ogni caso, che gli stessi motivi risultano privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 7 e 8 della sentenza impugnata, in cui la Corte d'appello ha ricostruito i fatti, evidenziando altresì come non vi fossero gli estremi per derubricare l'estorsione nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per assenza di prova circa la supposta esistenza di un credito dell'imputata nei confronti della persona offesa). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec