CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26515/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5861/2020 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Nicotera, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 27, in persona del legale rappresentante in carica [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02 settembre 1957 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57P02 F5373), elettivamente domiciliata in Roma, alla Piazza dei Navigatori n. 7, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); - ricorrente - CO ntro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore 2tà cirtge- gAseC.Cnhcr- cor(cis6Q., Centrale pro tempore,(rappresentate e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliate in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente — ricorrente incidentale — -avverso la sentenza n. 2597/2019 emessa dalla CTR Calabria il 10/07/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava il diniego di rimborso di quanto pagato in attuazione di un piano di rateizzazione di un debito derivante da alcune cartelle, sulla cui base aveva ricevuto un'intimazione di pagamento e preavviso di fermo amministrativo di una propria autovettura, deducendo che aveva precedentemente all'istanza di rateizzazione formulato richiesta di sospensione ex art. 1, comma 537 ss., I. n. 228/2012 e che da allora erano decorsi i 220 giorni previsti dalla legge senza che l'ente impositore l'avesse riscontrata, con conseguente annullamento ex lege del debito. 2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3. Sull'impugnazione della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria rigettava l'appello, ritenendo che, a seguito della presentazione dell'istanza di rateizzazione del debito, si fosse realizzata una novazione oggettiva con l'insorgenza di un nuovo rapporto obbligatorio. 4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi. L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione hanno resistito con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorso incidentale fondato su due motivi. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. 6. In prossimità della camera di consiglio il ricorrente principale ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1230, 1231 e 1988 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che la richiesta di rateizzazione del debito costituisse novazione dello stesso con sostituzione di uno diverso. 2. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione dell'art. 1, commi 538 e 539, I. n. 228/2012, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, una volta trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione, ex lege n. 228/2012, della dichiarazione del debitore al concessionario della riscossione, le partite di debito erano annullate di diritto. 3. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa i cui contenuti inducono questa Corte a rimeditare le ragioni sulle quali è fondata la proposta del relatore, nel senso di ritenere fondato il primo motivo del ricorso principale. In materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione - come nel caso di specie - o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Sez. 5, Sentenza n. 3347 del 08/02/2017). L'istituto dell'acquiescenza al provvedimento amministrativo, sotto la specie dell'accettazione di esso, non trova, infatti, applicazione nel diritto tributario. Le manifestazioni positive della volontà del contribuente, pertanto, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare l'an debeatur, possono ritenersi giuridicamente rilevanti, nella detta procedura, solo per ciò che attiene al quantum debeatur, nel senso di vincolarlo ai dati a tal fine da lui forniti ed accertati. Ciò non esclude che il contribuente stesso possa validamente rinunciare a contestare la pretesa del fisco. Ma, perchè tale forma di acquiescenza si verifichi, è necessario il concorso dei requisiti indispensabili per la configurazione di una rinuncia, vale a dire: 1) che una controversia fra contribuente e fisco sia già sorta e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto, o almeno sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento; 2) che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purchè entrambi assolutamente inequivoci (Sez. 1, Sentenza n. 3881 del 20/11/1975; Sez. 1, Sentenza n. 2463 del 19/06/1975; Sez. 1, Sentenza n. 1325 del 10/04/1975). Non può essere altresì condivisa l'affermazione, contenuta, peraltro in termini non del tutto lineari, nella sentenza impugnata, secondo cui la richiesta di rateizzazione (recte, la sua ammissione) determina un effetto novativo oggettivo, con sostituzione dell'originaria obbligazione con un nuovo rapporto obbligatorio. Invero, trova applicazione il consolidato principio, dettato in tema di obbligazioni, secondo cui l'atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione ed il differimento della scadenza per il suo adempimento, non costituisce una novazione e non comporta, dunque, l'estinzione dell'obbligazione originaria, restando assoggettato, per la sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla validità; la novazione oggettiva esige invero l'animus novandi, cioè l'inequivoca, comune, intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto (Sez. 1, Sentenza n. 1218 del 21/01/2008; conf. Sez. 3, Sentenza n. 5665 del 09/03/2010, Sez. 1, Sentenza n. 15980 del 06/07/2010 e Sez. L, Sentenza n. 27390 del 29/10/2018). Nel caso di specie, al di là dei motivi soggettivi (e, come tali, irrilevanti) che l'hanno a ciò indotta, la contribuente ha presentato, in pendenza della sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 538, della I. n. 228/2012, istanza di rateizzazione all'ente di riscossione e, a seguito della sua accettazione, ha altresì iniziato, a partire dal mese di marzo del 2015, a pagare le rate. Alla data in cui la detta istanza è stata accettata dall'ufficio competente, non era ancora maturato il termine di 220 giorni decorso il quale (nel caso di specie, alla data del 27.8.2015), in mancanza di decisione dell'ente creditore sulla dichiarazione ex art. 1, comma 538, citato, si sarebbe verificato l'annullamento del credito erariale. Come questa Corte ha avuto modo di chiarire (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 28387 del 2019), non può dedursi un effetto novativo della obbligazione contributiva a seguito della presentazione della istanza di rateizzo, che lascia inalterato il titolo e l'oggetto della obbligazione e rileva unicamente sul tempo dell'adempimento; essa pertanto non è idonea a costituire una nuova obbligazione, soggetta a diverso termine di prescrizione. 3.1. Né potrebbe invocarsi, in senso contrario, data la eterogeneità delle rispettive situazioni, la giurisprudenza formatasi sull'effetto novativo prodotto dalla istanza di condono ex articolo 15 legge 289/2002, secondo cui, in tema di condono fiscale, nelle ipotesi di rateizzazione dell'importo dovuto, per la definizione della lite pendente è sufficiente l'accettazione da parte dell'ufficio competente della relativa domanda presentata dal contribuente, seguita dal versamento della prima delle rate in cui sia eventualmente ripartito il pagamento degli importi richiesti dalla norma, determinando tali condizioni la definitiva sostituzione dell'obbligazione, assunta dal contribuente con la domanda di condono, a quella tributaria, oggetto della lite pendente (Sez. 5, Ordinanza n. 6370 del 22/03/2006; conf. Sez. 5, Sentenza n. 16984 del 05/10/2012 e Sez. 5, Sentenza n. 16400 del 05/08/2015). 4. Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile, in quanto il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. In ogni caso, nel caso di specie, la CTR non ha valutato la idoneità delle modalità con cui le ragioni poste alla base dell'istanza ex art. 1, comma 538, erano state documentate, ma ha affermato, sia pure operando a volte una confusione di piani, che, da un lato, l'istanza di rateizzazione accolta sconfessava il motivo di prescrizione posto a sostegno dell'istanza di sospensione e, dall'altro, l'ammissione alla rateizzazione, rimodulando la scadenza dei debiti tributari e differendone l'esigibilità, implicava la sostituzione dell'originaria obbligazione a seguito dell'insorgenza di un nuovo rapporto obbligatorio, secondo i canoni della novazione oggettiva di cui agli artt. 1230 ss. c.c. 5. Con il primo motivo l'Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 182 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto inammissibile la costituzione dell'appellata Agenzia delle Entrate Riscossione, perché avvenuta con rilascio di procura ad un avvocato del libero foro. 6. Con il secondo motivo l'Agenzia delle Entrate si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016 e 11 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, alla luce del Protocollo d'Intesa stipulato tra l'Avvocatura dello Stato e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la presente controversia non rientrava nell'elenco delle liti nelle quali l'Avvocatura doveva assumere il patrocinio. 7. Risulta fondato il secondo motivo del ricorso incidentale, con conseguente assorbimento del primo. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019), enunciando il principio ai sensi dell'art. 363 c.p.c., hanno chiarito che, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016 -, in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (conf. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16314 del 10/06/2021). Alla stregua del Protocollo d'Intesa stipulato tra l'Avvocatura dello Stato e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la presente controversia, quanto ai gradi pendenti dinanzi alla CTP e alla CTR, non rientrava tra quelle per le quali occorreva il patrocinio dell'Avvocatura erariale. Da ciò consegue che, da un lato, ben poteva la detta Agenzia essere rappresentata e difesa da un avvocato del libero foro e, dall'altro, non essendosi in presenza di un difetto di jus postulandi, non era configurabile una nullità con riferimento alla quale si sarebbe reso necessario valutare l'applicabilità o meno della sanatoria di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c. 8. Alla luce delle considerazioni che precedono, vanno accolti il primo motivo del ricorso incidentale ed il secondo motivo di quello incidentale, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR Calabria in differente composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo di quello incidentale, dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso principale (2,. ed assorbito il primo motivo di quello incidentale, cassa la sentenza con ..... riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR Calabria in differente composizione. Cosi deciso in Roma, nella camera di con