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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 22916/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Guinea) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 832/21 in data 02/03/2022 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); letta la memoria difensiva con conclusioni, datata 23/02/2023, presentata dalla difesa dell'imputato ricorrente; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di disporsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Taranto in data 16/01/2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa per i reati di cui agli artt. 474, secondo comma, cod. pen. (capo A) e 648 cpv. cod. pen. (capo B), entrambi commessi in data 11/08/2014.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi che di seguito vengono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Primo motivo: motivazione insufficiente ed illogica in punto di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione all'art. 474 cod. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione per esclusione della citata causa di esclusione della responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 648 cpv. cod. pen.

Secondo motivo: motivazione insufficiente ed illogica in ordine al diniego di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in relazione ad entrambi i motivi proposti.

2. Rileva preliminarmente il Collegio come nessuno dei reati in contestazione risulta attualmente prescritto.

Invero, per il reato a termine più contenuto (capo A), tenendo conto degli eventi interruttivi e dei periodi di sospensione intervenuti (pari a complessivi cinquecentotrentadue giorni, in conseguenza del differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 03/05/2018 in accoglimento di richiesta difensiva e dell'ulteriore differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 21/03/2019 per adesione da parte del difensore all'agitazione indetta dalla categoria di appartenenza), la prescrizione - in assenza di ulteriori cause di sospensione - andrà a scadenza solo in data 26/09/2023 (per il reato di cui al capo B, invece, la prescrizione maturerà solo nella successiva data del 24/01/2024).

3. Fondato è il primo motivo.

La Corte territoriale ha ritenuto non applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione del limite edittale massimo previsto per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. e, quanto al reato di cui all'art. 474 cod. pen., dell'elevato pericolo per la pubblica fede derivante dalla messa in circolazione di prodotti recanti marchi o segni distintivi contraffatti.

Orbene, come affermato dalla Suprema Corte, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044) La motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata appare ampiamente censurabile.

In particolare, l'indicazione dell'entità della pena prevista per l'art. 648 cod. pen. non appare tener conto del riconoscimento dell'ipotesi lieve del delitto di ricettazione ex art. 648 cpv. cod. pen., in relazione al quale è stata riconosciuta la possibilità di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (Corte cost. n. 156 del 21/07/2020, che ha stabilito che la causa di non punibilità della "particolare tenuità del fatto" di cui all'art. 131-bis cod. pen. è applicabile anche al reato di ricettazione attenuata, previsto dal secondo comma dell'articolo 648 cod. pen., nonchè a tutti i reati ai quali, non essendo previsto un minimo edittale di pena detentiva, si applica il minimo assoluto di quindici giorni di reclusione).

Analogamente, il riferimento, operato in sentenza, al bene giuridico tutelato dalla previsione di cui all'art. 474 cod. pen. non appare idoneo ad escludere la predetta causa di non punibilità, in assenza di specifici riferimenti alla gravità in concreto della condotta o ad altri parametri di cui all'art. 133 cod. pen.: in tal senso, la giurisprudenza ha riconosciuto come elge la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere esclusa in relazione a particolari tipologie di reato e/o alla natura degli interessi protetti che mirano a salvaguardare (Sez. 3, n. 15782 del 23/02/2018, Farese, Rv. 272624).

La valutazione della ricorrenza della predetta causa di esclusione della punibilità va rimessa al giudice di rinvio, non essendo i presupposti di eventuale applicabilità immediatamente rilevabili dagli atti (Sez. 2, n. 35033 del 12/11/2020, Stolarz, Rv. 279971).

4. Fondato è anche il secondo motivo.

In primo grado il richiesto beneficio della sospensione condizionale della pena (unitamente a quello della non menzione della condanna) viene riconosciuto in parte motiva (v. riga 24 di pag. 3 della sentenza del Tribunale di Taranto del 16/01/2020) ma non nel dispositivo, del tutto silente sul punto.

A fronte della proposizione di motivo di appello (v. punto

8. a pag. 4 dell'atto di appello in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]), la sentenza di secondo grado non rende alcuna motivazione sul punto.

Fermo quanto precede, il riconoscimento del beneficio è rimasto del tutto equivoco: di tal che, il giudice del rinvio, in ipotesi di mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., dovrà pronunciarsi sulla meritevolezza o meno del Tourè del beneficio de quo.

5. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Lecce, sezione promiscua, per nuovo giudizio P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Lecce s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Guinea) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 832/21 in data 02/03/2022 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); letta la memoria difensiva con conclusioni, datata 23/02/2023, presentata dalla difesa dell'imputato ricorrente; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di disporsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Taranto in data 16/01/2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa per i reati di cui agli artt. 474, secondo comma, cod. pen. (capo A) e 648 cpv. cod. pen. (capo B), entrambi commessi in data 11/08/2014. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi che di seguito vengono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: motivazione insufficiente ed illogica in punto di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione all'art. 474 cod. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione per esclusione della citata causa di esclusione della responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. Secondo motivo: motivazione insufficiente ed illogica in ordine al diniego di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione ad entrambi i motivi proposti. 2. Rileva preliminarmente il Collegio come nessuno dei reati in contestazione risulta attualmente prescritto. Invero, per il reato a termine più contenuto (capo A), tenendo conto degli eventi interruttivi e dei periodi di sospensione intervenuti (pari a complessivi cinquecentotrentadue giorni, in conseguenza del differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 03/05/2018 in accoglimento di richiesta difensiva e dell'ulteriore differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 21/03/2019 per adesione da parte del difensore all'agitazione indetta dalla categoria di appartenenza), la prescrizione - in assenza di ulteriori cause di sospensione - andrà a scadenza solo in data 26/09/2023 (per il reato di cui al capo B, invece, la prescrizione maturerà solo nella successiva data del 24/01/2024). 3. Fondato è il primo motivo. La Corte territoriale ha ritenuto non applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione del limite edittale massimo previsto per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. e, quanto al reato di cui all'art. 474 cod. pen., dell'elevato pericolo per la pubblica fede derivante dalla messa in circolazione di prodotti recanti marchi o segni distintivi contraffatti. Orbene, come affermato dalla Suprema Corte, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044) La motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata appare ampiamente censurabile. In particolare, l'indicazione dell'entità della pena prevista per l'art. 648 cod. pen. non appare tener conto del riconoscimento dell'ipotesi lieve del delitto di ricettazione ex art. 648 cpv. cod. pen., in relazione al quale è stata riconosciuta la possibilità di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (Corte cost. n. 156 del 21/07/2020, che ha stabilito che la causa di non punibilità della "particolare tenuità del fatto" di cui all'art. 131-bis cod. pen. è applicabile anche al reato di ricettazione attenuata, previsto dal secondo comma dell'articolo 648 cod. pen., nonchè a tutti i reati ai quali, non essendo previsto un minimo edittale di pena detentiva, si applica il minimo assoluto di quindici giorni di reclusione). Analogamente, il riferimento, operato in sentenza, al bene giuridico tutelato dalla previsione di cui all'art. 474 cod. pen. non appare idoneo ad escludere la predetta causa di non punibilità, in assenza di specifici riferimenti alla gravità in concreto della condotta o ad altri parametri di cui all'art. 133 cod. pen.: in tal senso, la giurisprudenza ha riconosciuto come elge la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere esclusa in relazione a particolari tipologie di reato e/o alla natura degli interessi protetti che mirano a salvaguardare (Sez. 3, n. 15782 del 23/02/2018, Farese, Rv. 272624). La valutazione della ricorrenza della predetta causa di esclusione della punibilità va rimessa al giudice di rinvio, non essendo i presupposti di eventuale applicabilità immediatamente rilevabili dagli atti (Sez. 2, n. 35033 del 12/11/2020, Stolarz, Rv. 279971). 4. Fondato è anche il secondo motivo. In primo grado il richiesto beneficio della sospensione condizionale della pena (unitamente a quello della non menzione della condanna) viene riconosciuto in parte motiva (v. riga 24 di pag. 3 della sentenza del Tribunale di Taranto del 16/01/2020) ma non nel dispositivo, del tutto silente sul punto. A fronte della proposizione di motivo di appello (v. punto 8. a pag. 4 dell'atto di appello in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]), la sentenza di secondo grado non rende alcuna motivazione sul punto. Fermo quanto precede, il riconoscimento del beneficio è rimasto del tutto equivoco: di tal che, il giudice del rinvio, in ipotesi di mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., dovrà pronunciarsi sulla meritevolezza o meno del Tourè del beneficio de quo. 5. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Lecce, sezione promiscua, per nuovo giudizio P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Lecce s
Sentenza Cassazione n. 22916/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris