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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 13413/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 24054-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in OLBIA, C.[OSCURATO:PERSONA] I 150 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA, elettivamente domiciliate in Sassari, via Roma n. 15, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 77/2021 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.

DI di SASSARI, depositata il 19/02/2021; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 24054/2021 Numero sezionale 2989/2022 Numero di raccolta generale 13413/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari di accoglimento dell’appello della controparte e di riforma della sentenza n. 57 del 2020 del Tribunale di Sassari con revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della domanda di condanna della [OSCURATO:PERSONA] della Romangia al pagamento della somma di euro 49.844,88.

2. In primo grado, il Tribunale ha -accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Cooperativa, revocando il provvedimento e contestualmente condannando la cooperativa al pagamento a favore di Dessole della somma pari a euro 49.844,88 in relazione a crediti azionati dal convenuto in opposizione in via riconvenzionale.

In particolare, il giudice ha ritenuto ammissibile l'ulteriore domanda avanzata da Dessole in relazione a crediti preesistenti a quelli oggetto del procedimento monitorio e ha escluso che fosse intervenuta l'eccepita prescrizione, perché relativi a diritti attinenti solo allo svolgimento dell'attività imprenditoriale della società e non al rapporto sociale.

3. La Corte d'Appello ha accolto l'impugnazione proposta dalla Cooperativa, confermando la revoca al decreto ingiuntivo e, tuttavia, revocando la condanna al pagamento delle somme liquidate dal Tribunale in favore di Dessole.

Per il giudice del gravame, la domanda spiegata da Dessole nel giudizio di opposizione era da ritenersi inammissibile, in quanto volta a tutelare una situazione sostanziale diversa da quella originariamente dedotta con il procedimento monitorio.

Inoltre, Ric. 2021 n. 24054 sez.

M2 - ud. 17-03-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 24054/2021 Numero sezionale 2989/2022 Numero di raccolta generale 13413/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 per la corte i suddetti crediti erano comunque prescritti, stante l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art.2949 cod.civ.

4. [OSCURATO:PERSONA] della Romangia si è costituita con controricorso.

5. L’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate.

6. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta di manifesta inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Il ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la. falsa ed erronea applicazione, dell'art.183, commi 5 e 6, cod. proc. civ. per avere ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dal Dessole in sede di opposizione.

Manifestamente infondato cfr.' Cass; SS.UU. e. 12310/2015; Cass. 4322/2019, Cass. 20898/2020.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la falsa applicazione dell’art. 2949 cod. civ., - per avere la Corte d'Appello ritenuto il credito fatto valere imprenditoriale soggetto al termine prescrizione quinquennale di cui all'art.2949 cod. civ., nonostante esso attenga in modo diretto allo svolgimento di attività.

Assorbito.».

3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso sia privo di evidenza decisoria e, dunque, rimette la decisione alla pubblica udienza.

PQM La Corte rinvia alla pubblica udienza.

Ric. 2021 n. 24054 sez.

M2 - ud. 17-03-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 24054/2021 Numero sezionale 2989/2022 Numero di raccolta generale 13413/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 17 marzo 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 24054 sez.

M2 - ud. 17-03-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 24054-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in OLBIA, C.[OSCURATO:PERSONA] I 150 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA, elettivamente domiciliate in Sassari, via Roma n. 15, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 77/2021 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI di SASSARI, depositata il 19/02/2021; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 24054/2021 Numero sezionale 2989/2022 Numero di raccolta generale 13413/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari di accoglimento dell’appello della controparte e di riforma della sentenza n. 57 del 2020 del Tribunale di Sassari con revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della domanda di condanna della [OSCURATO:PERSONA] della Romangia al pagamento della somma di euro 49.844,88. 2. In primo grado, il Tribunale ha -accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Cooperativa, revocando il provvedimento e contestualmente condannando la cooperativa al pagamento a favore di Dessole della somma pari a euro 49.844,88 in relazione a crediti azionati dal convenuto in opposizione in via riconvenzionale. In particolare, il giudice ha ritenuto ammissibile l'ulteriore domanda avanzata da Dessole in relazione a crediti preesistenti a quelli oggetto del procedimento monitorio e ha escluso che fosse intervenuta l'eccepita prescrizione, perché relativi a diritti attinenti solo allo svolgimento dell'attività imprenditoriale della società e non al rapporto sociale. 3. La Corte d'Appello ha accolto l'impugnazione proposta dalla Cooperativa, confermando la revoca al decreto ingiuntivo e, tuttavia, revocando la condanna al pagamento delle somme liquidate dal Tribunale in favore di Dessole. Per il giudice del gravame, la domanda spiegata da Dessole nel giudizio di opposizione era da ritenersi inammissibile, in quanto volta a tutelare una situazione sostanziale diversa da quella originariamente dedotta con il procedimento monitorio. Inoltre, Ric. 2021 n. 24054 sez. M2 - ud. 17-03-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 24054/2021 Numero sezionale 2989/2022 Numero di raccolta generale 13413/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 per la corte i suddetti crediti erano comunque prescritti, stante l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art.2949 cod.civ. 4. [OSCURATO:PERSONA] della Romangia si è costituita con controricorso. 5. L’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate. 6. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta di manifesta inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la. falsa ed erronea applicazione, dell'art.183, commi 5 e 6, cod. proc. civ. per avere ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dal Dessole in sede di opposizione. Manifestamente infondato cfr.' Cass; SS.UU. e. 12310/2015; Cass. 4322/2019, Cass. 20898/2020. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la falsa applicazione dell’art. 2949 cod. civ., - per avere la Corte d'Appello ritenuto il credito fatto valere imprenditoriale soggetto al termine prescrizione quinquennale di cui all'art.2949 cod. civ., nonostante esso attenga in modo diretto allo svolgimento di attività. Assorbito.». 3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso sia privo di evidenza decisoria e, dunque, rimette la decisione alla pubblica udienza. PQM La Corte rinvia alla pubblica udienza. Ric. 2021 n. 24054 sez. M2 - ud. 17-03-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 24054/2021 Numero sezionale 2989/2022 Numero di raccolta generale 13413/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 17 marzo 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 24054 sez. M2 - ud. 17-03-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R
Decreto Cassazione n. 13413/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris