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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 12926/2025

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[OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pesaro, in data 07/02/2023, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di tentata truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva di conseguenza condannato alla pena di giustizia;

2. ricorre per cassazione il Ferrante tramite il difensore deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità;

3. in data 03/02/2025 la difesa ha trasmesso una memoria con allegato il verbale di remissione di querela e di accettazione della remissione;

4. la sentenza impugnata va annullata senza rinvio. 5.1 Dalla documentazione trasmessa dalla difesa risulta che, in data 31/01/2025 [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione resa presso la Stazione dei Carabinieri di Pesaro, ha rimesso la querela a suo tempo proposta per il delitto di tentata truffa e da cui era sorto il procedimento a carico del Ferrante; costui, con dichiarazione resa in data 03/02/2025 negli uffici della Tenenza dei Carabinieri di Cattolica, ha dichiarato di accettare la remissione. 5.2 E' pacifico che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata dal querelato, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr., Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01; cfr., Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301 - 01, in cui la Corte ha chiarito che la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate; cfr., anche, Sez. 4, n. 33392 del 08/06/2023, Ciociano, Rv. 285103 - 01, secondo cui la remissione di querela successiva alla sentenza di patteggiamento, intervenuta nel corso del giudizio per cassazione, determina l'estinzione del reato, anche nel caso di ricorso inammissibile, purché tempestivamente proposto). 5.3 Precluso perciò l'esame delle doglianze articolate con il ricorso, con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ed in conformità di quanto convenuto dalle parti, va disposta la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pesaro, in data 07/02/2023, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di tentata truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva di conseguenza condannato alla pena di giustizia; 2. ricorre per cassazione il Ferrante tramite il difensore deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità; 3. in data 03/02/2025 la difesa ha trasmesso una memoria con allegato il verbale di remissione di querela e di accettazione della remissione; 4. la sentenza impugnata va annullata senza rinvio. 5.1 Dalla documentazione trasmessa dalla difesa risulta che, in data 31/01/2025 [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione resa presso la Stazione dei Carabinieri di Pesaro, ha rimesso la querela a suo tempo proposta per il delitto di tentata truffa e da cui era sorto il procedimento a carico del Ferrante; costui, con dichiarazione resa in data 03/02/2025 negli uffici della Tenenza dei Carabinieri di Cattolica, ha dichiarato di accettare la remissione. 5.2 E' pacifico che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata dal querelato, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr., Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01; cfr., Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301 - 01, in cui la Corte ha chiarito che la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate; cfr., anche, Sez. 4, n. 33392 del 08/06/2023, Ciociano, Rv. 285103 - 01, secondo cui la remissione di querela successiva alla sentenza di patteggiamento, intervenuta nel corso del giudizio per cassazione, determina l'estinzione del reato, anche nel caso di ricorso inammissibile, purché tempestivamente proposto). 5.3 Precluso perciò l'esame delle doglianze articolate con il ricorso, con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ed in conformità di quanto convenuto dalle parti, va disposta la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna l'imputato al pagamento delle s
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