CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 25674/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 34867/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi con procura speciale in calce al ricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Salerno; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in appello presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Salerno; -intimato- Distanze avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1342/2019, pubblicata il 30 settembre 2019 e notificata a mezzo pec il 7 ottobre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - con atto di citazione notificato il 2 marzo 1988 Ignazio AGRESTA e [OSCURATO:PERSONA] AGRESTA – premesso di essere comproprietari di un fabbricato sito in Catona di Ascea, via XXIV Maggio (composto da due locali al piano terra e da un appartamento al piano secondo di 4 camere) - evocavano, dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, Aniello ESPOSITO asserendo che quest’ultimo, nella qualità di proprietario di una camera sovrastante la loro proprietà, aveva trasformato una finestra in un balcone in violazione delle distanze legali, con oscuramento della camera sottostante, oltre ad avere conseguito un abusivo diritto di venuta, per cui chiedevano che lo stesso fosse condannato all’abbattimento delle opere realizzate, con il risarcimento del danno; - instaurato il contraddittorio, nella resistenza del convenuto [OSCURATO:PERSONA], il giudice adito pronunciava sentenza n. 319 del 2005, che a seguito del gravame interposto, veniva dalla Corte di appello di Salerno, con sentenza n. 438 del 2010, dichiarata inutiliter data per essere stata pronunciata in assenza degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], coniuge del convenuto, litisconsorte necessaria, per cui rimetteva il giudizio al giudice di prime cure; - riassunto il giudizio da [OSCURATO:PERSONA] con comparsa notificata il 25.10.2010, con la quale riproponeva le originarie domande, cui resistevano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che eccepivano l’estinzione del giudizio, la nullità dell’editio actionis e la carenza di legittimazione attiva di parte attrice, il giudice adito, disposta ed espletata c.t.u., con sentenza n. 84 del 2013, condannava parte convenuta ad arretrare, mediante abbattimento del balcone realizzato al secondo piano del suo fabbricato, fino alla distanza di 1,5 metri dalla linea di confine tra i due fabbricati nella parte indicata nella c.t.u., oltre a porre a loro carico il risarcimento del danno liquidato in euro 1.500,00, le spese del giudizio e quelle di c.t.u.; -in virtù di impugnazione interposta dalle Esposito, la Corte di appello di Salerno, nella resistenza dell’appellato Agresta, proposto autonomo gravame da [OSCURATO:PERSONA], dopo avere ottenuto la correzione di errore materiale riferita all’omessa indicazione di [OSCURATO:PERSONA] quale parte del giudizio di prime cure, riuniti i giudizi con ordinanza all’udienza dell’8 febbraio 2018, rigettava le impugnazioni e per l’effetto confermava la decisione del giudice di prime cure. A sostegno della decisione, per quanto ancora qui di interesse, la Corte d’appello verificava– come evidenziato dal c.t.u. a pag. 6 dell’elaborato – che l’Agresta era intestatario, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di una porzione di fabbricato rurale promiscuo, insistente nel medesimo stabile in proprietà Esposito, accertamento della proprietà del bene che trovava risconto nel rogito del notaio Festa del 17.08.1969, nonché nella scrittura privata del 20.10.1928, registrata il 24.10.1941. Del pari l’ausiliare del giudice aveva verificato la trasformazione di una finestra inun balcone da parte degli appellanti, distante solo 50 cm dal confine tra le proprietà finitime, con conseguente illegittima creazione di una servitù di veduta, giacchè lo sporto distava dal setto di muratura posto ad angolo dello stabile, “che per convenzione si indicherà come confine tra le rispettive consistenze immobiliari delle parti in causa”, solo circa 50 cm; - per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Salerno ricorrono gli Esposito, sulla base di duemotivi; -l’Agresta sebbene ritualmente evocato è rimasto intimato. Ritenuto che: - il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 99 e 100 c.p.c., 948, 949 e 2697 c.c. – in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. –circa le norme e i principi vigenti in materia di prova del diritto di proprietà nelle azioni reali. Ad avviso dei ricorrenti, nella fattispecie in esame entrambi i giudici di merito avrebbero travisato la documentazione prodotta da parte attrice e avrebbe ro erroneamente ritenuto esservi in atti la prova del diritto di proprietà dell’Agresta con l’intestazione catastale del bene. Del resto, lo stesso c.t.u. ha affermato che le attribuzioni di proprietà riscontrate nelle visure catastali relative ai beni dell’Agresta non trovavano riscontro nella documentazione allegata da parte attrice, priva di validi titoli di provenienza. Né il bene descritto nell’atto del notaio Festa corrisponderebbe a quello dedotto in giudizio, trattandosi di bene diverso in quanto costituito da un primo piano ed un sottotetto corrispondete, senza alcuna altra proprietà sovrastante. Il motivo è infondato. Com'è noto, la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, che si ricollega al principio di cui all'art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza "inutiliter data" (Cass. 1° marzo 2004 n. 4121), attiene all'astratta possibilità che le parti del giudizio siano i soggetti cui si riferisce la norma invocata: richiede perciò solo l'interpretazione di tale norma, ai fini della «verifica, secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio» (Cass. 17 marzo 1995 n. 3110; Cass. 18 gennaio 2002 n. 548 ; Cass. 20 novembre 2003 n. 17606),così distinguendosi dall'effettiva titolarità del rapporto, che richiede anche un accertamento del fatto cui si ricollega la postulata qualificazione di diritto sostanziale e attieneal merito della controversia (Cass. n. 17606/2003 cit.). Sicché, attenendo alla regolarità del contraddittorio, il difetto di legitimatio ad causam è un error in procedendo (Cass. 20 dicembre 2005 n. 28227), per il quale,come s'è detto, «non è consentito alla parte interessata di formulare, in sede di legittimità, la censura di omessa motivazione», in quanto spetta alla Corte di cassazione accertarlo direttamente (Cass.10novembre 2015 n. 22952). Tanto premesso, in forza dei principi affermati da l [OSCURATO:PERSONA] (Cass., Sez. U n. , 16 febbraio 2016 n. 2951 ) , in tema di ufficiosa rilevabilità della carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio, la relativa verifica può compiersi in base agli elementi a disposizione del giudicante, tra iquali rientra la considerazione delle prove dirette - documentali o meno - e di quelle indirette, desumibili dal contegno delle parti. Ora, la C orte territoriale è stata in grado di ricostruire minuziosamente i singoli pa ssaggi sul la titolarità del diritto dominicale, non solo dalla intestazione del bene medesimo, ma soprattutto dopo avere individuato gli identificativi catastali attuali del bene ([OSCURATO:PERSONA] del Comune di Ascea, foglio 40, particella 103, sub 13, categoria A/4, classe 1, vani 6.50, rendita euro 369,27), attraverso i vari atti di provenienza, in particolare per i vani sottostanti la proprietà delle appellanti, compreso quello prospiciente la via XXIV Maggio, acquisiti dai genitori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li avevano, a loro volta, acquistati con scrittura privata del 20.10.1928, registrata il 24.10.1941 presso l’Ufficio del Registro di Pisciotta, e per i restanti vani con soprastante suppenno, in ordine ai quali viene lamentata la violazione delle distanze legali, per acquisto dal genitore, [OSCURATO:PERSONA], “anche nella qualità in atto spiegata”, in virtù di atto pubblico di cessione di diritti per rogito del notaio Festa del 17.08.1969, rep. n. 627 e racc. n. 437. Chiarisce, inoltre, la Corte distrettuale che detta porzione di fabbricato essendo al momento del rogito ancora riportato nel Catasto terreni, veniva indicato nell’atto pubblico quale “catasto rustico”, riportando la vecchia indicazione catastale. Siffatta ricostruzione dei giudici di merito nella sostanza non viene puntualmente contestata dalle ricorrenti che limitano la censura alla non corrispondenza fra il bene indicato nel rogito e quello di cui si discute, senza tenere in alcun conto la precisazione secondo cui con il termine “catasto rustico”, già contenuta nell’atto di provenienza del 1928, quando i beni erano ricompresi nel Catasto terreni, attiene al medesimo immobile per la sovrapposizione del fabbricato de quo a quello originario. E neppure rileva la lamentata carenza di produzione di altri documenti da cui ricavare con immediatezza la riconduzione del singolo bene al coacervo di quelli oggetto delle cessioni o degli altri trasferimenti: infatti, tale riconduzione si è operata in base ai criteri descrittivi degli oggetti di quei trasferimenti, esplicitati dalla stessa corte territoriale nellamotivazione della sentenza e quindi, evidentemente, ritraibili dai documenti messi a disposizione dalla controparte e dall’ufficio. In tale contesto, correttamente è stata ritenuta provata la titolarità del diritto di proprietà. Peraltro, nell’actio negatoria servitutis, quale è da qualificare la domanda di violazione delle distanze legali,la parte che agisce in giudizio per far accertare l’inesistenza dell’altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario non ha l’onere di fornire, come nell’azione di revindica (e cioè dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causafino ad un acquisto a titolo originario), la prova rigorosa della proprietà del fondo servente (Cass. n. 2838 del 1999; Cass. n.10149 del 2004; Cass. n. 21851 del 2014). Nell’azione negatoria, in effetti, la titolarità del bene (che, pertanto, il giudice, specie se contestata, come nella specie, deve sempre accertare, sia pur in via incidentale, anche se la relativa domanda non è stata espressamente proposta) si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggettodella controversia sicché la parte che agisce in giudizio non ha l’onere di fornire, com e nell’azione di rivendica, la prova rigorosa della propriet à , essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido e ci ̀ sul presupposto che l’azione non mira necessariamente all’accertamento dell’esistenza della titolarità della propriet à ma all’ottenimento della cessazione dell’attività lesiva, spettando, per contro, al convenuto l’onere di provare l’esistenza del diritto a lui spettante, in virtùdi un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l’attività lamentata come lesiva dall’attore (Cass. n. 24183 del 2021, in motiv.); - il secondo motivo è connesso al primo perché attiene alla liquidazione delle spese processuali che ove accolta la prima censura determinerebbe la illegittimità di averle poste a carico della parte che dovrebbe essere ritenuta vittoriosa. Del pari è infondato il secondo motivo che attiene alle spese processuali. Nella fattispecie la Corte di appello ha espressamente dichiarato di fare applicazione della regola della soccombenza, che nondeve essere sorretta da motivazione; infatti, è solo la compensazione delle spese e non l’applicazione della regola della soccombenza, alla quale il giudice si sia uniformato, a dover essere sorretta damotivazione (Cass. 23 febbraio 2012 n. 2730). Non ricorre neppure la lamentata violazione del principio della soccombenza, in quanto si deve dare continuità al principio che si richiama come posto da questa Corte ( Cass. 4 agosto 2017 n. 19613), secondo cui «in tema di condanna alle spese processuali, ilprincipio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento alregolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della partevittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi , sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti» (nello stesso senso Cass. 31agosto 2020 n. 18128 ; Cass. 11 gennaio 2008 n.406, per tutte). In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto. Nessuna pronuncia sulle spese del presente giudizio in mancanza di difese svolte dall’Agresta, rimasto intimato. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , d