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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31731/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Lecceudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l'annullamento dell'impugnato provvedimentoRITENUTO IN FATTO1.

Il Tribunale di sorveglianza di Lecce con provvedimento del 12 febbraio2026 ha respinto l’istanza depositata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e avente adoggetto la richiesta di concessione di detenzione domiciliare, ovvero diaffidamento in prova.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia articolando tre motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 47 e 47 ter L. 354/75e vizio di motivazione.Lamenta il ricorrente come la valutazione del Tribunale sia incentrata sullagravità dei fatti commessi, alcuni dei quali anche in epoca risalente; il mancatocompletamento dell’osservazione scientifica della personalità, poi, non èimputabile al detenuto.Il provvedimento impugnato non ha valutato il periodo di detenzionesofferto, la condotta carceraria regolare, la disponibilità di un’attività lavorativa,la presenza di un idoneo domicilio.2.2.

Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 47 ter Ord. pen. evizio di motivazione.Il ricorrente rimarca l’assenza di una autonoma motivazione circa il rigettodella detenzione domiciliare; il rigetto delle istanze è unico e non vi èmotivazione che in maniere specifica ed autonoma sorregga il rigetto delladetenzione domiciliare.2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 442 comma 2 bis cod.proc. pen.Il Tribunale di sorveglianza ha omesso di valutare il rilievo di tale norma checonsente al giudice dell’esecuzione, in difetto di impugnazione, di ridurre la penainflitta in abbreviato di un ulteriore sesto.Ciò non ha consentito di delimitare correttamente il perimetro diammissibilità dell’istanza.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso perl’annullamento con rinvio del provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.1.

Il primo motivo è infondato.Tutti gli elementi che il ricorrente lamenta come non valutati in realtàrisultano partitamente analizzati e vagliati e costituiscono la piattaforma fattualesulla quale si fonda la impugnata decisione.Il Tribunale ha considerato la disponibilità di un alloggio, la possibilità dilavorare, la condotta regolare, l’amissione di responsabilità, ma ha ritenuto chetali dati, in uno con i gravi reati commessi di recente, con la mancata conclusionedell’osservazione scientifica e stante la mancata adesione a progetti ex art. 13bis Ord. pen., non consentano di trarre valutazioni prognostiche positive circa laaffidabilità e la non recidivanza.Dunque, nessuna violazione di norme, né vizio di motivazione inficia ilprovvedimento : i dati da valutare sono stati considerato e il Tribunale,utilizzando la discrezionalità che gli è propria, ha ritenuto che nel bilanciamentodi tutti gli interessi in gioco prevalesse quello di tutela sociale, richiedendo unulteriore periodo di osservazione intramuraria, non essendo il periodo trascorsosignificativo al fine di ammettere il condannato alle misure alternative.E’ insegnamento di questa Corte che in tema di concessione di misurealternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando sianoemersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamenteritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altriesperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsialle prescrizioni da imporre (Sez. 1, n. 30065 del 29/05/2025, S., Rv. 288564 -In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizioprognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto,e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono di per sé soliassumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reatoper cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione dicolpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbiacompiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficienteche, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffattoprocesso critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024,Scuotto, Rv. 287151 - 01)Se, dunque, il presupposto è che il processo di revisione critica sia statoavviato, dalla valutazione complessiva fatta dal Tribunale ciò non emerge,ragione per cui, in perfetta aderenza ai principi sopra richiamati, ilprovvedimento ritiene necessario in ulteriore periodo di osservazione.1.2 Il secondo motivo è infondato.Lamenta il ricorrente come la motivazione del rigetto di entrambe le istanzesia la medesima, benché le stesse abbiano caratteri e natura differenti.Certamente la detenzione domiciliare comporta una significativa limitazionedella libertà personale, laddove l’affidamento in prova ha una connotazione menoafflittiva, e viene disposta, infatti, allorquando il Tribunale ritenga che l’accesso atale misura, attraverso l’osservazione ed il rispetto delle prescrizioni possacontribuire alla rieducazione del condannato e assicurare al prevenzione delpericolo di commissione di altri reati e limita in maniera molto meno significativala libertà personale.Inoltre, l’affidamento in prova ha una finalità più marcatamente rieducativae trattamentale, laddove la detenzione domiciliare ha una connotazione moltopiù sanzionatoria, tanto è vero che il presupposto per la sua concessione è laidoneità ad evitare che il detenuto commetta altri reati.In questo senso si è espressa questa Corte affermando che il trattamentoalternativo di cui all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) è diretto adincentivare la rieducazione del condannato non attraverso un meccanismo di tipocustodiale, ma imponendo regole di condotta volte primariamente a realizzarne ildiretto reinserimento sociale (dai rapporti con i servizi territorialidell'Amministrazione della giustizia, all'attività lavorativa, alle attività disolidarietà e riparazione), e per tale via a neutralizzare i fattori di recidiva (in talecontesto si collocano le prescrizioni inerenti la dimora e la libertà di movimento,il divieto di frequentazione di determinati soggetti o ambienti, il divieto didetenere armi), secondo uno schema aderente, e pressoché corrispondente, almodello esecutivo delineato dalla regolamentazione europea uniforme (inmotivazione Sez. 1, n. 20771 del 04/03/2022, Ursillo, Rv. 283366 – 01)La detenzione domiciliare è una misura alternativa alla sola detenzionecarceraria, che non fa cessare lo stato detentivo del condannato.

Essa glipermette sì di lasciare l'istituto penitenziario, ma istituisce un meccanismo diautocustodia, presso l'abitazione del medesimo, o altro luogo di pubblica oprivata dimora, che esclude, e non semplicemente limita o riduce, la libertàpersonale.(cfr. Sez. 1, n. 20771 del 04/03/2022, Ursillo, Rv. 283366 – 01)Pur, dunque, con le differenze sopra delineate, entrambi gli istituti partonoda un presupposto comune che è la necessità di collaborazione del condannatoche in un caso è meno pregnante, sebbene essenziale, perché costituto dallacapacità di autocustodirsi, mentre nel caso dell’affidamento è modulato anchesulla necessità di seguire molte più prescrizioni con finalità rieducative etrattamentali.Se, dunque, il minimo comune denominatore è la necessità di collaborazionedel detenuto, è evidente che la ragione su cui il Tribunale ha fondato il rigetto,cioè l’assenza di una prognosi favorevole di affidabilità e di non recidivanza, puòsorreggere in negativo non solo la concedibilità della misura dell’affidamento inprova, ma anche la concedibilità della detenzione domiciliare.1.3 Il terzo motivo è infondato.Lamenta il ricorrente la mancata valutazione di una eventuale riduzionedella pena, ma non indica come l’omissione di tale dato sia rilevante al punto dicondurre a conclusioni diametralmente opposte.2.

Per tutte le ragioni sopra individuate il ricorso deve essere rigettato e ilricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Lecceudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l'annullamento dell'impugnato provvedimentoRITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Lecce con provvedimento del 12 febbraio2026 ha respinto l’istanza depositata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e avente adoggetto la richiesta di concessione di detenzione domiciliare, ovvero diaffidamento in prova.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia articolando tre motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 47 e 47 ter L. 354/75e vizio di motivazione.Lamenta il ricorrente come la valutazione del Tribunale sia incentrata sullagravità dei fatti commessi, alcuni dei quali anche in epoca risalente; il mancatocompletamento dell’osservazione scientifica della personalità, poi, non èimputabile al detenuto.Il provvedimento impugnato non ha valutato il periodo di detenzionesofferto, la condotta carceraria regolare, la disponibilità di un’attività lavorativa,la presenza di un idoneo domicilio.2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 47 ter Ord. pen. evizio di motivazione.Il ricorrente rimarca l’assenza di una autonoma motivazione circa il rigettodella detenzione domiciliare; il rigetto delle istanze è unico e non vi èmotivazione che in maniere specifica ed autonoma sorregga il rigetto delladetenzione domiciliare.2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 442 comma 2 bis cod.proc. pen.Il Tribunale di sorveglianza ha omesso di valutare il rilievo di tale norma checonsente al giudice dell’esecuzione, in difetto di impugnazione, di ridurre la penainflitta in abbreviato di un ulteriore sesto.Ciò non ha consentito di delimitare correttamente il perimetro diammissibilità dell’istanza.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso perl’annullamento con rinvio del provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1. Il primo motivo è infondato.Tutti gli elementi che il ricorrente lamenta come non valutati in realtàrisultano partitamente analizzati e vagliati e costituiscono la piattaforma fattualesulla quale si fonda la impugnata decisione.Il Tribunale ha considerato la disponibilità di un alloggio, la possibilità dilavorare, la condotta regolare, l’amissione di responsabilità, ma ha ritenuto chetali dati, in uno con i gravi reati commessi di recente, con la mancata conclusionedell’osservazione scientifica e stante la mancata adesione a progetti ex art. 13bis Ord. pen., non consentano di trarre valutazioni prognostiche positive circa laaffidabilità e la non recidivanza.Dunque, nessuna violazione di norme, né vizio di motivazione inficia ilprovvedimento : i dati da valutare sono stati considerato e il Tribunale,utilizzando la discrezionalità che gli è propria, ha ritenuto che nel bilanciamentodi tutti gli interessi in gioco prevalesse quello di tutela sociale, richiedendo unulteriore periodo di osservazione intramuraria, non essendo il periodo trascorsosignificativo al fine di ammettere il condannato alle misure alternative.E’ insegnamento di questa Corte che in tema di concessione di misurealternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando sianoemersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamenteritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altriesperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsialle prescrizioni da imporre (Sez. 1, n. 30065 del 29/05/2025, S., Rv. 288564 -In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizioprognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto,e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono di per sé soliassumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reatoper cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione dicolpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbiacompiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficienteche, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffattoprocesso critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024,Scuotto, Rv. 287151 - 01)Se, dunque, il presupposto è che il processo di revisione critica sia statoavviato, dalla valutazione complessiva fatta dal Tribunale ciò non emerge,ragione per cui, in perfetta aderenza ai principi sopra richiamati, ilprovvedimento ritiene necessario in ulteriore periodo di osservazione.1.2 Il secondo motivo è infondato.Lamenta il ricorrente come la motivazione del rigetto di entrambe le istanzesia la medesima, benché le stesse abbiano caratteri e natura differenti.Certamente la detenzione domiciliare comporta una significativa limitazionedella libertà personale, laddove l’affidamento in prova ha una connotazione menoafflittiva, e viene disposta, infatti, allorquando il Tribunale ritenga che l’accesso atale misura, attraverso l’osservazione ed il rispetto delle prescrizioni possacontribuire alla rieducazione del condannato e assicurare al prevenzione delpericolo di commissione di altri reati e limita in maniera molto meno significativala libertà personale.Inoltre, l’affidamento in prova ha una finalità più marcatamente rieducativae trattamentale, laddove la detenzione domiciliare ha una connotazione moltopiù sanzionatoria, tanto è vero che il presupposto per la sua concessione è laidoneità ad evitare che il detenuto commetta altri reati.In questo senso si è espressa questa Corte affermando che il trattamentoalternativo di cui all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) è diretto adincentivare la rieducazione del condannato non attraverso un meccanismo di tipocustodiale, ma imponendo regole di condotta volte primariamente a realizzarne ildiretto reinserimento sociale (dai rapporti con i servizi territorialidell'Amministrazione della giustizia, all'attività lavorativa, alle attività disolidarietà e riparazione), e per tale via a neutralizzare i fattori di recidiva (in talecontesto si collocano le prescrizioni inerenti la dimora e la libertà di movimento,il divieto di frequentazione di determinati soggetti o ambienti, il divieto didetenere armi), secondo uno schema aderente, e pressoché corrispondente, almodello esecutivo delineato dalla regolamentazione europea uniforme (inmotivazione Sez. 1, n. 20771 del 04/03/2022, Ursillo, Rv. 283366 – 01)La detenzione domiciliare è una misura alternativa alla sola detenzionecarceraria, che non fa cessare lo stato detentivo del condannato. Essa glipermette sì di lasciare l'istituto penitenziario, ma istituisce un meccanismo diautocustodia, presso l'abitazione del medesimo, o altro luogo di pubblica oprivata dimora, che esclude, e non semplicemente limita o riduce, la libertàpersonale.(cfr. Sez. 1, n. 20771 del 04/03/2022, Ursillo, Rv. 283366 – 01)Pur, dunque, con le differenze sopra delineate, entrambi gli istituti partonoda un presupposto comune che è la necessità di collaborazione del condannatoche in un caso è meno pregnante, sebbene essenziale, perché costituto dallacapacità di autocustodirsi, mentre nel caso dell’affidamento è modulato anchesulla necessità di seguire molte più prescrizioni con finalità rieducative etrattamentali.Se, dunque, il minimo comune denominatore è la necessità di collaborazionedel detenuto, è evidente che la ragione su cui il Tribunale ha fondato il rigetto,cioè l’assenza di una prognosi favorevole di affidabilità e di non recidivanza, puòsorreggere in negativo non solo la concedibilità della misura dell’affidamento inprova, ma anche la concedibilità della detenzione domiciliare.1.3 Il terzo motivo è infondato.Lamenta il ricorrente la mancata valutazione di una eventuale riduzionedella pena, ma non indica come l’omissione di tale dato sia rilevante al punto dicondurre a conclusioni diametralmente opposte.2. Per tutte le ragioni sopra individuate il ricorso deve essere rigettato e ilricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]
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