CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28771/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4856/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro Dell [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 142, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 93/22/13, depositata il 10 ottobre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 dicembre 2020 dal [OSCURATO:PERSONA]. Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 93/22/13 del 10/10/2013 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) ha respinto l'appello proposto dalla Agenzia dell'entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP) n. 98/02/12, la quale aveva accolto il ricorso di Dell [OSCURATO:SOCIETA]. avverso un avviso di accertamento a fini IVA relativa all'anno d'imposta 2006; 1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l'avviso di accertamento era stato emesso in ragione di costi ritenuti indeducibili in quanto non inerenti all'attività d'impresa svolta dalla società contribuente, con conseguente indetraibilità della relativa IVA; 1.2. in particolare, Dell [OSCURATO:SOCIETA]. svolgeva attività promozionale di try & buy per conto della società irlandese Dell Products: la società contribuente spediva ai clienti prodotti a marchio Dell in conto visione (cd. demo) e ai fini del successivo acquisto, venendo remunerata con delle provvigioni; 1.3. secondo la prospettazione dell'Amministrazione finanziaria, i costi inerenti alle demo spedite e non acquistate sarebbero indeducibili e la relativa IVA sarebbe indetraibile; 1.4. la CTR motivava il rigetto dell'appello dell'Ufficio evidenziando che: a) secondo la giurisprudenza e i documenti di prassi dell'Amministrazione finanziaria, «il concetto di inerenza non è più legato ai ricavi d'impresa ma all'attività della stessa. Ne consegue che tutti i costi sostenuti al fine di svolgere un'attività potenzialmente idonea a produrre utili sono fiscalmente deducibili»; b) «dal tenore della clausola 6.4 del contratto di commissione richiamata dall'Ufficio appare evidente che l'obbligo di riaddebito è limitato ai costi sostenuti con terze parti (definiti nella clausola 1.20 del contratto di 2 Cons. est. G.M. Nonno commissione) e che quindi tale obbligo non fosse operante nei confronti degli stipulanti il contratto di commissione»; 2. avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle entrate proponeva tempestivo ricorso per cassazione, affidato a sette motivi; 3. Dell [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] L con ìi primo motivo di ricorso (ruhricatn come zero) l'Agenzla delle entrate deduce la violazione dell'art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell'art. 132, secondo comma, n. 4), disp. att. cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., evidenziando la motivazione apparente della sentenza impugnata; 1.1. il motivo è fondato; 1.2. secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019); 1.3. nella specie, la CTR, dopo avere affermato di volere applicare il principio di inerenza indiretta e che, pertanto, sono fiscalmente deducibili tutti i costi sostenuti al fine di svolgere un'attività potenzialmente idonea a produrre utili, non si cura di applicare il principio al caso di specie, non chiarendo quali siano i costi presi in 3 Cons. est. C.M. Nonno considerazione e perché gli stessi siano correlati all'attività specificamente svolta dalla società commissionarla; 1.4. inoltre, nell'esaminare la clausola contrattuale 6.4, di cui si è dato conto in precedenza, il giudice di appello sostiene che appare evidente che l'obbligo di riaddebito sia limitato ai soli costi sostenuti con terze parti, ma non spiega in alcun modo le ragioni di questa evidenza; 1.5. va, infine, evidenziato che, con riferimento al profilo di detraibilità dell'IVA, la CTR non spende nemmeno una parola, riferendosi unicamente alla deducibilità dei costi; 1.6. Non è dubbio, pertanto, che la motivazione della CTR sia del tutto apparente, non essendo idonea a chiarire le ragioni sottostanti alla decisione della controversia, con conseguente nullità della sentenza impugnata. 2. con il secondo motivo di ricorso (rubricato come primo) si contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 1731 e 2697 cod. civ., degli artt. 39 e 41 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 109, commi 1 e 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) e degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando che la CTR avrebbe ritenuto, tout court, deducibili i costi sostenuti da Dell [OSCURATO:SOCIETA]. in ragione della semplice qualità di imprenditore commerciale della società, senza verificare in concreto se le specifiche modalità di svolgimento dell'attività imprenditoriale, la tipologia e la finalità dei costi li renda effettivamente inerenti all'attività svolta dalla società contribuente; 3. con il terzo motivo di ricorso (rubricato come secondo) si contesta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., 4 Cons. est. G.M. Nonno omessa e/o insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo, costituito dall'inerenza dei costi all'attività d'impresa; 3.1. in particolare, l'Agenzia delle entrate deduce che la valutazione effettuata dalla CTR sia stata effettuata in astratto, in relazione alla semplice qualità di imprenditore commerciale di Dell [OSCURATO:SOCIETA]., senza tenere conto delle concrete modalità di svolgimento dell'attività imprenditoriale, del contenuto del contratto di commissione e della natura dei costi; 4. con il quarto motivo di ricorso (rubricato come terzo), proposto in via alternativa, si deducono sostanzialmente le medesime circostanze sotto il profilo della omessa motivazione; 5. con il quinto motivo di ricorso (rubricato come quarto) si deduce la violazione degli artt. 1362, 1363, 1365, 1366 e 1367 cod. civ., degli artt. 39 e 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 109, commi 1 e 5, TUIR e degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 446 del 1997, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziandosi l'erronea interpretazione del contratto di commissione con riferimento ai costi per cui è controversia; 6. con il sesto motivo di ricorso (rubricato come quinto) si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa e/o insufficiente motivazione su di un fatto decisivo e controverso, costituito dalla riferibilità dei costi ripresi a tassazione a quelli verso terzi; 7. con il settimo motivo di ricorso (rubricato come sesto) si deduce motivazione omessa sulle medesime circostanze; 8. i motivi di ricorso dal secondo al settimo restano assorbiti in ragione dell'accoglimento del primo motivo; 9. in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo 5 Cons. est. G.M. Nonno accolto e rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del pres