CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 26268/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente al reato di cui al capo B), con rinvio alla Corte di appello di Ancona. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Ancona dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato per i reati di cui agli artt. 55, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 231 del 2007, commesso il 30 giugno 2013 (capo A), e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 26 settembre 2013 (capo B), per essere i reati medesimi estinti per prescrizione. ?II* Veb"4" 2. Avverso l'indicata sentenza, il MI:E11:71 generale territoriale propone ricorso per cassazione, con cui deduce il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche, in quanto la Corte di merito avrebbe erroneamente dichiarato la prescrizione del delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo B), non avendo tenuto conto del disposto dell'art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000, che ha elevato di un terzo il termine di prescrizione per il delitto in esame, di talché il termine complessivo non era decorso al momento della pronuncia della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è fondato. 4. Invero, nel computo del termine di prescrizione la Corte di appello non ha tenuto conto dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall'art. 36 vicies semel, lett. I), d.l. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla I. 14/09/2011, n. 148, e in vigore dal 17 settembre 2011, che ha aumentato di un terzo "i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto". 5. La norma si applica nel caso di specie, perché essa è entrata in vigore prima della data di commissione del delitto contestato all'imputato; per effetto dell'aumento di un terzo, ne deriva che il termine ordinario di prescrizione del reato di cui al capo B) è pari a otto anni, ulteriormente aumentati a dieci anni ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen.: termine che, essendo il fatto commesso il 26 settembre 2013, non era decorso alla data del 17 marzo 2022, quando è stata pronunciata la sentenza impugnata.6. Per le argomentazioni dinanzi esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al delitto di cui capo B), con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di capo B) e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Ancona per il giud