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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 05100/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31883-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; Ric. 2021 n. 31883 sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 3039/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Il Tribunale di Milano con sentenza n. 11579 del 13 dicembre 2019 rigettava l’opposizione all’esecuzione promossa da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’esecuzione presso terzi intrapresa dalla creditrice [OSCURATO:PERSONA], che aveva messo in esecuzione il titolo giudiziale, rappresentato dalla sentenza di condanna del Russo al pagamento delle spese di lite, all’esito del giudizio d’appello conclusosi dinanzi alla Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 729/2017, sentenza peraltro passata in cosa giudicata.

Con l’opposizione lamentava che, sebbene fosse stata prevista la sua condanna alle spese, quale erede dell’originaria parte attrice nel giudizio a quo, tuttavia, avendo accettato l’eredità con beneficio di inventario, non poteva darsi esecuzione sui suoi beni personali.

La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 3039 del 21 ottobre 2021, ha rigettato l’appello proposto dal Russo, con la condanna altresì ex art. 96 co. 3 c.p.c. al pagamento della somma di € 1.250,00.

Rilevava che al giudice dell’esecuzione, ed eventualmente a quello dell’opposizione, compete la corretta interpretazione del Ric. 2021 n. 31883 sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -3- titolo esecutivo giudiziale, sulla base del dispositivo e della motivazione, non potendosi però integrare il contenuto del titolo facendo riferimento ad elementi estrinseci quali regole di diritto o orientamenti giurisprudenziali, in quanto in tal modo il giudice dell’opposizione verrebbe a sovrapporre la propria opinione a quella del giudice che ha emesso il titolo.

Inoltre, non può prescindersi dal tenore letterale della pronuncia azionata.

Poste tali premesse, secondo la Corte distrettuale le critiche dell’appellante erano prive di fondamento.

Infatti, colui che dichiara di agire come erede deve fornire la prova della qualità spesa, documentando il titolo della successione.

Nella specie il Russo aveva proposto appello nel giudizio da cui era scaturito il titolo esecutivo, facendo riferimento alla qualità di unico erede della originaria parte istante, sottacendo però dell’esistenza di altri coeredi o comunque di altri chiamati all’eredità.

Era stata quindi eccepita l’inesistenza del diritto in capo al Russo di poter autonomamente impugnare e la Corte d’Appello aveva a suo tempo accolto tale eccezione, evidenziando come dagli atti emergesse l‘esistenza di due fratelli del Russo, egualmente chiamati, per rappresentazione del padre, alla successione della nonna.

Inoltre, la stessa convenuta, e cioè l’odierna parte opposta, era a sua volta erede dell’originaria parte istante, avendone accettato l’eredità con beneficio di inventario.

Ric. 2021 n. 31883 sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -4- Ne conseguiva che la sentenza ha negato la qualità di erede in capo all’opponente e conseguenzialmente ha statuito anche sulle spese, senza che potesse invocarsi la qualità di erede accettante con beneficio di inventario, qualità allegata e documentata solo in sede di opposizione. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza Questioni di ordine logico impongono il prioritario esame del quarto motivo di ricorso con il quale si denuncia la violazione delle norme in tema di termini per il deposito della comparsa conclusionale e delle memorie di replica, posto che la sentenza sarebbe stata deliberata prima della loro scadenza.

Si deduce che l’udienza di precisazione delle conclusioni si era celebrata il 15 giugno 2021, e che la sentenza è stata invece formalmente decisa in data 8 settembre 2021, senza che fossero ancora maturati i termini per il deposito degli scritti conclusionali, avendo la sentenza espressamente affermato che non avrebbe preso in esame quelli depositati in data successiva al 6 settembre 2021.

Si lamenta che tale affermazione sia erronea, in quanto non si è tenuto conto dell’incidenza della sospensione feriale, di guisa che la decisione assunta prima della scadenza dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. ha determinato una violazione Ric. 2021 n. 31883 sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -5- del contraddittorio e conseguentemente la nullità della sentenza emessa.

Il motivo è infondato, in quanto invoca l’incidenza sul calcolo dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. del periodo di sospensione feriale dei termini, pretendendo il ricorrente di dover sterilizzare il periodo che va dal 1 al 31 agosto, come appunto previsto dalla legge n. 742/1969, come modificata dalla legge n. 162/2014.

La censura però non si avvede della natura del giudizio de quo, che costituisce un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., per la quale, come da prescrizione normativa e da costante giurisprudenza di legittimità, non opera la sospensione feriale dei termini, ancorché nel medesimo giudizio risultino cumulate anche domande accessorie, come ad esempio quella avente ad oggetto la responsabilità ex art.96 c.p.c. di una delle parti (Cass. n. 20354/2020; Cass. n. 10661/2020; Cass. n. 20745/2009).

Correttamente, quindi, la sentenza impugnata ha calcolato il termine per il deposito degli scritti conclusionali, includendo anche il mese di agosto, pervenendo quindi alla conclusione che la scadenza del relativo termine fosse intervenuta alla data del 6 settembre 2021.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto in relazione all’acquisizione da parte dell’appellante della qualità di erede della de cuius ed all’istaurazione del contraddittorio (artt. 459, 470 e ss., 490, 727, 2697 c.c. e 110 c.p.c.).

Ric. 2021 n. 31883 sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -6- Si ribadisce che l’opposizione all’esecuzione era stata promossa per denunciare l’impossibilità di aggredire in via esecutiva beni personali dell’opponente, stante la qualità di erode beneficiato della nonna, che aveva intrapreso il giudizio poi concluso con la sentenza di appello, che lo aveva condannato al rimborso delle spese di lite in favore della controparte.

Il Tribunale ha rigettato l’opposizione evidenziando che la qualità in questione non era stata dedotta nel giudizio culminato con la formazione del titolo esecutivo e la Corte d’Appello ha confermato tale pronuncia rilevando che non era stata adeguatamente provata la qualità di unico erede da parte dell’opponente.

Si evidenzia invece che alla morte di [OSCURATO:PERSONA], originaria parte attrice nel giudizio a quo nei confronti della figlia [OSCURATO:PERSONA], proposto per il conseguimento di un assegno alimentare, il figlio [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato all’eredità della madre, sicché il ricorrente gli era subentrato per rappresentazione.

La proposizione dell’appello avverso la sentenza di primo grado, che aveva statuito la cessazione della materia del contendere sulla domanda della defunta, equivaleva ad un’accettazione tacita dell’eredità.

Avendo quindi provato il rapporto di parentela e la rinuncia all’eredità del genitore, non può mettersi in discussione la sua qualità di erede della nonna, senza che possa incidere su tale conclusione la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse altri due figli, i quali Ric. 2021 n. 31883 sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -7- rivestono, in assenza di accettazione, solo la qualità di chiamati.

In realtà nel giudizio a quo è stata contestata solo la qualità di unico erede affermata dall’appellante in quella sede, ma non anche quella comunque di erede.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla pretesa necessità di specifica deduzione e/o allegazione della qualità di erede beneficiato(artt. 484, 470, 490, 510 c.c., 324 e 474 c.p.c.).

Si sostiene che la sentenza che costituisce il titolo esecutivo, rappresentato dalla pronunzia della Corte d’Appello di Milano n. 729/2017 ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di appello nella qualità di erede dell’originaria parte istante, sicché deve reputarsi che operi in suo favore la limitazione di responsabilità prevista per l’erede beneficiato.

Infatti, la limitazione de qua costituisce un’eccezione in senso lato, suscettibile di applicazione anche d’ufficio, ed estensibile al ricorrente per il fatto che l’altra coerede, e cioè la stessa appellata, odierna controricorrente, aveva dichiarato di avere accettato con beneficio di inventario l’eredità materna, trovando quindi applicazione l’effetto espansivo di cui all’art.510 c.c.

A nulla rileva la circostanza che la sentenza che costituisce il titolo esecutivo non faccia menzione di tale specifica qualità, dovendosi reputare che il beneficio operi anche in assenza di Ric. 2021 n. 31883 sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -8- un’espressa dizione contenuta nella sentenza azionata in via esecutiva.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono manifestamente infondati.

Rileva a tal fine il principio di recente affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione secondo cui, ove sia denunciata con il ricorso per cassazione la violazione, da parte del giudice dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, dell'art. 2909 c.c. riguardo al titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, la Corte di cassazione ha il potere/dovere di interpretare il titolo esecutivo se il giudicato somministra il diritto sostanziale applicabile per l'accertamento del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata o per l'accertamento della legittimità degli atti esecutivi (Cass. Sez.

U- , Sentenza n. 5633 del 21/02/2022, occorrendo a tal fine dare anche seguito a quanto affermato da Cass.

S.U. n. 11066/2012, secondo cui il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato; conf.

Cass. n. 10806/2020).

L’opposizione proposta dal ricorrente mirava appunto a determinare il concreto contenuto della pronuncia posta in esecuzione, e quindi a verificare se dalla stessa potesse Ric. 2021 n. 31883 sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -9- desumersi anche la ricorrenza della limitazione di responsabilità connessa all’acquisto dell’eredità con beneficio di inventario.

Il giudice di appello, a fronte della decisione del Tribunale che aveva riscontrato che la pronuncia costituente titolo esecutivo non conteneva alcun riferimento alla qualità di erede beneficiato in capo all’opponente, non potendo giovarsi solo in sede di esecuzione dell’effetto estensivo di cui all’art. 510 c.c., oltre a richiamare tale ratio, nella parte in cui a pag. 7 deduce che solo in sede di opposizione era stata invocata anche la qualità di erede beneficiato da parte del Russo, nonostante avesse accettato in epoca precedente la stessa proposizione dell’appello poi definito con la sentenza n. 729/2017 della Corte d’appello di Milano, ha altresì reputato che dalla lettura del titolo si ricavasse che il rigetto dell’appello fosse correlato anche alla mancata dimostrazione della qualità, quanto meno di unico, erede del Russo, qualità reputata necessaria per legittimamente impugnare la sentenza emessa nei confronti della de cuius, chiedendone la modifica.

Ne scaturiva quindi che era stata negata la qualità di erede del Russo, così che la condanna alle spese non poteva che essere stata pronunciata in proprio.

Orbene, ritiene la Corte che in realtà la sentenza impugnata si fondi su di una duplice ratio decidendi, e che, anche a voler ipotizzare la non correttezza di quella da ultimo riportata, e che è specificamente attinta dal primo motivo di ricorso, con il Ric. 2021 n. 31883 sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -10- quale si evidenzia che la sentenza in realtà avrebbe rimarcato la circostanza che il Russo non fosse unico erede della parte attrice in primo grado, il che avrebbe imposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri chiamati, dovendosi quindi ritenere che la negazione della qualità di parte legittimata in capo al ricorrente concernesse la sola qualità di unico erede, non risulta validamente attinta l’ulteriore ratio che sorregge la decisione.

Infatti, i giudici di appello hanno rimarcato, come già fatto dal Tribunale, che anche a voler reputare che il ricorrente avesse acquistato la qualità di erede beneficiato, ed in ciò eventualmente avvalendosi dell’accettazione beneficiata compiuta dalla controparte, in ragione del disposto di cui all’art. 510 c.c., la stessa però non era stata spesa e rilevata nel giudizio all’esito dl quale si era formato il titolo esecutivo.

Trattasi di affermazione che appare incensurabile e che non è in alcun modo scalfita dalle critiche del ricorrente.

Infatti, a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite è stato ribadito che l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario integra una eccezione in senso lato, in quanto il legislatore non ne ha espressamente escluso la rilevabilità d'ufficio e tale condizione non corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo, ma rileva quale fatto da solo sufficiente ad impedire la confusione del patrimonio dell'erede con quello del defunto.

Ne consegue che, ove tale fatto sia già documentato in atti, il beneficio è liberamente invocabile dalla parte -anche in assenza di specifica allegazione e con forme diverse da Ric. 2021 n. 31883 sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -11- quelle previste dall'art. 484 cod. civ. - pure nel giudizio d'appello ed è rilevabile d'ufficio dal giudice a favore degli altri chiamati all'eredità, senza che rilevi l'eventuale contumacia degli stessi, operando l'effetto espansivo previsto dall'art. 510 cod. civ. fino a quando essi non abbiano manifestato una accettazione pura e semplice ovvero siano decaduti dal beneficio, salva la facoltà di accettare avvalendosi espressamente del beneficio, ovvero di rinunciare all'eredità. (Cass. Sez.

U, Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013).

Ma tali precisazioni attengono alla rilevabilità della limitazione di responsabilità connessa alla detta qualità nell’ambito del giudizio di cognizione, che presuppongono che quindi la limitazione stessa sia stata riconosciuta o su sollecitazione della parte interessata, e senza che ricorra la barriera preclusiva dettata per le eccezioni in senso stretto, ovvero d’ufficio da parte del giudice.

E’ però pur sempre necessario che il beneficio sia stato riconosciuto nel provvedimento che abbia definito la fase di cognizione del diritto poi fatto valere in sede esecutiva, con la conseguenza che, ove la parte ometta di invocare lo stesso o il giudice non lo riconosca, sebbene emergente dagli atti di causa, in assenza di contestazione della pronuncia di merito nelle sedi deputate, non è poi consentito che il beneficio possa essere invocato per la prima volta in sede esecutiva.

In tal senso si pone la costante giurisprudenza di legittimità a mente della quale l'accettazione dell'eredità con beneficio Ric. 2021 n. 31883 sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -12- d'inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del "de cuius" entro il valore dei beni a lui pervenuti, va eccepita nel giudizio di cognizione promosso dal creditore del defunto che faccia valere per intero la sua pretesa, in modo da contenere quantitativamente l'estensione e gli effetti dell'invocata pronuncia giudiziale; ne consegue che, ove non sia stata proposta la relativa eccezione nel processo di cognizione, la qualità di erede con beneficio d'inventario non è deducibile per la prima volta in sede esecutiva (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9158 del 16/04/2013; Cass. n. 7090/2015; Cass. n. 20531/2020, queste ultime due intervenute anche dopo l’arresto delle Sezioni Unite, nelle quali si è ribadito che l'erede che abbia accettato con beneficio di inventario, se vuole contenere "intra vires" l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, deve far valere tale sua qualità - mediante una difesa che si configura in termini di eccezione in senso lato, invocabile liberamente anche nel giudizio di appello e rilevabile anche d'ufficio dal giudice - nel giudizio di cognizione, così che in mancanza, la pronuncia giudiziale costituisce un titolo non più contestabile in sede esecutiva).

La deduzione in sede esecutiva è data solo nel caso in cui, al momento della formazione del titolo esecutivo giudiziale, per un debito del "de cuius", nei confronti dell'erede che abbia dichiarato di accettare col beneficio, non sono ancora decorsi i termini per il compimento dell'inventario, in quanto la limitazione della responsabilità ex art. 490 c.c. costituisce in Ric. 2021 n. 31883 sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -13- tal caso un fatto successivo alla definitività del titolo (Cass.

Sentenza n. 7477 del 26/03/2018).

Poiché non risulta dal contenuto della sentenza posta in esecuzione che fosse stata spesa ovvero rilevata la qualità di erede beneficiato in capo al ricorrente, ne risulta preclusa la successiva deducibilità in sede di opposizione all’esecuzione intrapresa.

Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., quanto al presupposti per la ricorrenza della responsabilità processuale aggravata.

Si rileva che la sentenza gravata ha affermato che il Russo aveva agito con colpa grave per avere richiamato tesi che non sono suscettibili di trovare applicazione e del tutto avulse dalla concreta situazione processuale.

Tuttavia, non si è tenuto conto della obiettiva controvertibilità della tesi sostenuta con l’appello, e cioè della possibilità di applicare anche d’ufficio il beneficio.

In realtà la condanna si fonda sulla valutazione del complesso delle iniziative intentate dal Russo verso la zia ed il marito, ma trattasi di motivazione che non può giustificare la condanna de qua.

Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha anche di recente ribadito che, in tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione senza aver adoperato la normale Ric. 2021 n. 31883 sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -14- diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria iniziativa processuale o, comunque, senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta (Sez. 3- , Ordinanza n. 4430 del 11/02/2022; Cass. n. 18512/2020, quanto alla proposizione di motivi di impugnazione manifestamente infondati).

Rileva il Collegio, anche alla luce di quanto rilevato in risposta ai primi due motivi di ricorso, che l’odierno ricorrente ha gravato la sentenza del Tribunale in sede di opposizione all’esecuzione senza avvedersi della ratio fondante la decisione gravata, e cioè della non deducibilità della limitazione di responsabilità per la prima volta in sede esecutiva, in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, il che denota come la stessa impugnazione ben possa essere vagliata, con apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito quale abuso dello strumento del processo, e nella specie, del diritto di impugnazione, tale da legittimare anche la condanna ai sensi del terzo comma dell’art. 96 c.p.c.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, e tenuto conto della manifesta infondatezza dei motivi proposti, si ritiene che ricorrano anche per il presente giudizio i presupposti per la condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c. co. 3 c.p.c., per un importo corrispondente all’ammontare delle spese di lite, il tutto come specificato in dispositivo.

Ric. 2021 n. 31883 sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -15- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge,non

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31883-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; Ric. 2021 n. 31883 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 3039/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Il Tribunale di Milano con sentenza n. 11579 del 13 dicembre 2019 rigettava l’opposizione all’esecuzione promossa da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’esecuzione presso terzi intrapresa dalla creditrice [OSCURATO:PERSONA], che aveva messo in esecuzione il titolo giudiziale, rappresentato dalla sentenza di condanna del Russo al pagamento delle spese di lite, all’esito del giudizio d’appello conclusosi dinanzi alla Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 729/2017, sentenza peraltro passata in cosa giudicata. Con l’opposizione lamentava che, sebbene fosse stata prevista la sua condanna alle spese, quale erede dell’originaria parte attrice nel giudizio a quo, tuttavia, avendo accettato l’eredità con beneficio di inventario, non poteva darsi esecuzione sui suoi beni personali. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 3039 del 21 ottobre 2021, ha rigettato l’appello proposto dal Russo, con la condanna altresì ex art. 96 co. 3 c.p.c. al pagamento della somma di € 1.250,00. Rilevava che al giudice dell’esecuzione, ed eventualmente a quello dell’opposizione, compete la corretta interpretazione del Ric. 2021 n. 31883 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -3- titolo esecutivo giudiziale, sulla base del dispositivo e della motivazione, non potendosi però integrare il contenuto del titolo facendo riferimento ad elementi estrinseci quali regole di diritto o orientamenti giurisprudenziali, in quanto in tal modo il giudice dell’opposizione verrebbe a sovrapporre la propria opinione a quella del giudice che ha emesso il titolo. Inoltre, non può prescindersi dal tenore letterale della pronuncia azionata. Poste tali premesse, secondo la Corte distrettuale le critiche dell’appellante erano prive di fondamento. Infatti, colui che dichiara di agire come erede deve fornire la prova della qualità spesa, documentando il titolo della successione. Nella specie il Russo aveva proposto appello nel giudizio da cui era scaturito il titolo esecutivo, facendo riferimento alla qualità di unico erede della originaria parte istante, sottacendo però dell’esistenza di altri coeredi o comunque di altri chiamati all’eredità. Era stata quindi eccepita l’inesistenza del diritto in capo al Russo di poter autonomamente impugnare e la Corte d’Appello aveva a suo tempo accolto tale eccezione, evidenziando come dagli atti emergesse l‘esistenza di due fratelli del Russo, egualmente chiamati, per rappresentazione del padre, alla successione della nonna. Inoltre, la stessa convenuta, e cioè l’odierna parte opposta, era a sua volta erede dell’originaria parte istante, avendone accettato l’eredità con beneficio di inventario. Ric. 2021 n. 31883 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -4- Ne conseguiva che la sentenza ha negato la qualità di erede in capo all’opponente e conseguenzialmente ha statuito anche sulle spese, senza che potesse invocarsi la qualità di erede accettante con beneficio di inventario, qualità allegata e documentata solo in sede di opposizione. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza Questioni di ordine logico impongono il prioritario esame del quarto motivo di ricorso con il quale si denuncia la violazione delle norme in tema di termini per il deposito della comparsa conclusionale e delle memorie di replica, posto che la sentenza sarebbe stata deliberata prima della loro scadenza. Si deduce che l’udienza di precisazione delle conclusioni si era celebrata il 15 giugno 2021, e che la sentenza è stata invece formalmente decisa in data 8 settembre 2021, senza che fossero ancora maturati i termini per il deposito degli scritti conclusionali, avendo la sentenza espressamente affermato che non avrebbe preso in esame quelli depositati in data successiva al 6 settembre 2021. Si lamenta che tale affermazione sia erronea, in quanto non si è tenuto conto dell’incidenza della sospensione feriale, di guisa che la decisione assunta prima della scadenza dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. ha determinato una violazione Ric. 2021 n. 31883 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -5- del contraddittorio e conseguentemente la nullità della sentenza emessa. Il motivo è infondato, in quanto invoca l’incidenza sul calcolo dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. del periodo di sospensione feriale dei termini, pretendendo il ricorrente di dover sterilizzare il periodo che va dal 1 al 31 agosto, come appunto previsto dalla legge n. 742/1969, come modificata dalla legge n. 162/2014. La censura però non si avvede della natura del giudizio de quo, che costituisce un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., per la quale, come da prescrizione normativa e da costante giurisprudenza di legittimità, non opera la sospensione feriale dei termini, ancorché nel medesimo giudizio risultino cumulate anche domande accessorie, come ad esempio quella avente ad oggetto la responsabilità ex art.96 c.p.c. di una delle parti (Cass. n. 20354/2020; Cass. n. 10661/2020; Cass. n. 20745/2009). Correttamente, quindi, la sentenza impugnata ha calcolato il termine per il deposito degli scritti conclusionali, includendo anche il mese di agosto, pervenendo quindi alla conclusione che la scadenza del relativo termine fosse intervenuta alla data del 6 settembre 2021. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto in relazione all’acquisizione da parte dell’appellante della qualità di erede della de cuius ed all’istaurazione del contraddittorio (artt. 459, 470 e ss., 490, 727, 2697 c.c. e 110 c.p.c.). Ric. 2021 n. 31883 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -6- Si ribadisce che l’opposizione all’esecuzione era stata promossa per denunciare l’impossibilità di aggredire in via esecutiva beni personali dell’opponente, stante la qualità di erode beneficiato della nonna, che aveva intrapreso il giudizio poi concluso con la sentenza di appello, che lo aveva condannato al rimborso delle spese di lite in favore della controparte. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione evidenziando che la qualità in questione non era stata dedotta nel giudizio culminato con la formazione del titolo esecutivo e la Corte d’Appello ha confermato tale pronuncia rilevando che non era stata adeguatamente provata la qualità di unico erede da parte dell’opponente. Si evidenzia invece che alla morte di [OSCURATO:PERSONA], originaria parte attrice nel giudizio a quo nei confronti della figlia [OSCURATO:PERSONA], proposto per il conseguimento di un assegno alimentare, il figlio [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato all’eredità della madre, sicché il ricorrente gli era subentrato per rappresentazione. La proposizione dell’appello avverso la sentenza di primo grado, che aveva statuito la cessazione della materia del contendere sulla domanda della defunta, equivaleva ad un’accettazione tacita dell’eredità. Avendo quindi provato il rapporto di parentela e la rinuncia all’eredità del genitore, non può mettersi in discussione la sua qualità di erede della nonna, senza che possa incidere su tale conclusione la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse altri due figli, i quali Ric. 2021 n. 31883 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -7- rivestono, in assenza di accettazione, solo la qualità di chiamati. In realtà nel giudizio a quo è stata contestata solo la qualità di unico erede affermata dall’appellante in quella sede, ma non anche quella comunque di erede. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla pretesa necessità di specifica deduzione e/o allegazione della qualità di erede beneficiato(artt. 484, 470, 490, 510 c.c., 324 e 474 c.p.c.). Si sostiene che la sentenza che costituisce il titolo esecutivo, rappresentato dalla pronunzia della Corte d’Appello di Milano n. 729/2017 ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di appello nella qualità di erede dell’originaria parte istante, sicché deve reputarsi che operi in suo favore la limitazione di responsabilità prevista per l’erede beneficiato. Infatti, la limitazione de qua costituisce un’eccezione in senso lato, suscettibile di applicazione anche d’ufficio, ed estensibile al ricorrente per il fatto che l’altra coerede, e cioè la stessa appellata, odierna controricorrente, aveva dichiarato di avere accettato con beneficio di inventario l’eredità materna, trovando quindi applicazione l’effetto espansivo di cui all’art.510 c.c. A nulla rileva la circostanza che la sentenza che costituisce il titolo esecutivo non faccia menzione di tale specifica qualità, dovendosi reputare che il beneficio operi anche in assenza di Ric. 2021 n. 31883 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -8- un’espressa dizione contenuta nella sentenza azionata in via esecutiva. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono manifestamente infondati. Rileva a tal fine il principio di recente affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione secondo cui, ove sia denunciata con il ricorso per cassazione la violazione, da parte del giudice dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, dell'art. 2909 c.c. riguardo al titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, la Corte di cassazione ha il potere/dovere di interpretare il titolo esecutivo se il giudicato somministra il diritto sostanziale applicabile per l'accertamento del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata o per l'accertamento della legittimità degli atti esecutivi (Cass. Sez. U- , Sentenza n. 5633 del 21/02/2022, occorrendo a tal fine dare anche seguito a quanto affermato da Cass. S.U. n. 11066/2012, secondo cui il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato; conf. Cass. n. 10806/2020). L’opposizione proposta dal ricorrente mirava appunto a determinare il concreto contenuto della pronuncia posta in esecuzione, e quindi a verificare se dalla stessa potesse Ric. 2021 n. 31883 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -9- desumersi anche la ricorrenza della limitazione di responsabilità connessa all’acquisto dell’eredità con beneficio di inventario. Il giudice di appello, a fronte della decisione del Tribunale che aveva riscontrato che la pronuncia costituente titolo esecutivo non conteneva alcun riferimento alla qualità di erede beneficiato in capo all’opponente, non potendo giovarsi solo in sede di esecuzione dell’effetto estensivo di cui all’art. 510 c.c., oltre a richiamare tale ratio, nella parte in cui a pag. 7 deduce che solo in sede di opposizione era stata invocata anche la qualità di erede beneficiato da parte del Russo, nonostante avesse accettato in epoca precedente la stessa proposizione dell’appello poi definito con la sentenza n. 729/2017 della Corte d’appello di Milano, ha altresì reputato che dalla lettura del titolo si ricavasse che il rigetto dell’appello fosse correlato anche alla mancata dimostrazione della qualità, quanto meno di unico, erede del Russo, qualità reputata necessaria per legittimamente impugnare la sentenza emessa nei confronti della de cuius, chiedendone la modifica. Ne scaturiva quindi che era stata negata la qualità di erede del Russo, così che la condanna alle spese non poteva che essere stata pronunciata in proprio. Orbene, ritiene la Corte che in realtà la sentenza impugnata si fondi su di una duplice ratio decidendi, e che, anche a voler ipotizzare la non correttezza di quella da ultimo riportata, e che è specificamente attinta dal primo motivo di ricorso, con il Ric. 2021 n. 31883 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -10- quale si evidenzia che la sentenza in realtà avrebbe rimarcato la circostanza che il Russo non fosse unico erede della parte attrice in primo grado, il che avrebbe imposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri chiamati, dovendosi quindi ritenere che la negazione della qualità di parte legittimata in capo al ricorrente concernesse la sola qualità di unico erede, non risulta validamente attinta l’ulteriore ratio che sorregge la decisione. Infatti, i giudici di appello hanno rimarcato, come già fatto dal Tribunale, che anche a voler reputare che il ricorrente avesse acquistato la qualità di erede beneficiato, ed in ciò eventualmente avvalendosi dell’accettazione beneficiata compiuta dalla controparte, in ragione del disposto di cui all’art. 510 c.c., la stessa però non era stata spesa e rilevata nel giudizio all’esito dl quale si era formato il titolo esecutivo. Trattasi di affermazione che appare incensurabile e che non è in alcun modo scalfita dalle critiche del ricorrente. Infatti, a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite è stato ribadito che l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario integra una eccezione in senso lato, in quanto il legislatore non ne ha espressamente escluso la rilevabilità d'ufficio e tale condizione non corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo, ma rileva quale fatto da solo sufficiente ad impedire la confusione del patrimonio dell'erede con quello del defunto. Ne consegue che, ove tale fatto sia già documentato in atti, il beneficio è liberamente invocabile dalla parte -anche in assenza di specifica allegazione e con forme diverse da Ric. 2021 n. 31883 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -11- quelle previste dall'art. 484 cod. civ. - pure nel giudizio d'appello ed è rilevabile d'ufficio dal giudice a favore degli altri chiamati all'eredità, senza che rilevi l'eventuale contumacia degli stessi, operando l'effetto espansivo previsto dall'art. 510 cod. civ. fino a quando essi non abbiano manifestato una accettazione pura e semplice ovvero siano decaduti dal beneficio, salva la facoltà di accettare avvalendosi espressamente del beneficio, ovvero di rinunciare all'eredità. (Cass. Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013). Ma tali precisazioni attengono alla rilevabilità della limitazione di responsabilità connessa alla detta qualità nell’ambito del giudizio di cognizione, che presuppongono che quindi la limitazione stessa sia stata riconosciuta o su sollecitazione della parte interessata, e senza che ricorra la barriera preclusiva dettata per le eccezioni in senso stretto, ovvero d’ufficio da parte del giudice. E’ però pur sempre necessario che il beneficio sia stato riconosciuto nel provvedimento che abbia definito la fase di cognizione del diritto poi fatto valere in sede esecutiva, con la conseguenza che, ove la parte ometta di invocare lo stesso o il giudice non lo riconosca, sebbene emergente dagli atti di causa, in assenza di contestazione della pronuncia di merito nelle sedi deputate, non è poi consentito che il beneficio possa essere invocato per la prima volta in sede esecutiva. In tal senso si pone la costante giurisprudenza di legittimità a mente della quale l'accettazione dell'eredità con beneficio Ric. 2021 n. 31883 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -12- d'inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del "de cuius" entro il valore dei beni a lui pervenuti, va eccepita nel giudizio di cognizione promosso dal creditore del defunto che faccia valere per intero la sua pretesa, in modo da contenere quantitativamente l'estensione e gli effetti dell'invocata pronuncia giudiziale; ne consegue che, ove non sia stata proposta la relativa eccezione nel processo di cognizione, la qualità di erede con beneficio d'inventario non è deducibile per la prima volta in sede esecutiva (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9158 del 16/04/2013; Cass. n. 7090/2015; Cass. n. 20531/2020, queste ultime due intervenute anche dopo l’arresto delle Sezioni Unite, nelle quali si è ribadito che l'erede che abbia accettato con beneficio di inventario, se vuole contenere "intra vires" l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, deve far valere tale sua qualità - mediante una difesa che si configura in termini di eccezione in senso lato, invocabile liberamente anche nel giudizio di appello e rilevabile anche d'ufficio dal giudice - nel giudizio di cognizione, così che in mancanza, la pronuncia giudiziale costituisce un titolo non più contestabile in sede esecutiva). La deduzione in sede esecutiva è data solo nel caso in cui, al momento della formazione del titolo esecutivo giudiziale, per un debito del "de cuius", nei confronti dell'erede che abbia dichiarato di accettare col beneficio, non sono ancora decorsi i termini per il compimento dell'inventario, in quanto la limitazione della responsabilità ex art. 490 c.c. costituisce in Ric. 2021 n. 31883 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -13- tal caso un fatto successivo alla definitività del titolo (Cass. Sentenza n. 7477 del 26/03/2018). Poiché non risulta dal contenuto della sentenza posta in esecuzione che fosse stata spesa ovvero rilevata la qualità di erede beneficiato in capo al ricorrente, ne risulta preclusa la successiva deducibilità in sede di opposizione all’esecuzione intrapresa. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., quanto al presupposti per la ricorrenza della responsabilità processuale aggravata. Si rileva che la sentenza gravata ha affermato che il Russo aveva agito con colpa grave per avere richiamato tesi che non sono suscettibili di trovare applicazione e del tutto avulse dalla concreta situazione processuale. Tuttavia, non si è tenuto conto della obiettiva controvertibilità della tesi sostenuta con l’appello, e cioè della possibilità di applicare anche d’ufficio il beneficio. In realtà la condanna si fonda sulla valutazione del complesso delle iniziative intentate dal Russo verso la zia ed il marito, ma trattasi di motivazione che non può giustificare la condanna de qua. Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha anche di recente ribadito che, in tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione senza aver adoperato la normale Ric. 2021 n. 31883 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -14- diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria iniziativa processuale o, comunque, senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta (Sez. 3- , Ordinanza n. 4430 del 11/02/2022; Cass. n. 18512/2020, quanto alla proposizione di motivi di impugnazione manifestamente infondati). Rileva il Collegio, anche alla luce di quanto rilevato in risposta ai primi due motivi di ricorso, che l’odierno ricorrente ha gravato la sentenza del Tribunale in sede di opposizione all’esecuzione senza avvedersi della ratio fondante la decisione gravata, e cioè della non deducibilità della limitazione di responsabilità per la prima volta in sede esecutiva, in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, il che denota come la stessa impugnazione ben possa essere vagliata, con apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito quale abuso dello strumento del processo, e nella specie, del diritto di impugnazione, tale da legittimare anche la condanna ai sensi del terzo comma dell’art. 96 c.p.c. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, e tenuto conto della manifesta infondatezza dei motivi proposti, si ritiene che ricorrano anche per il presente giudizio i presupposti per la condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c. co. 3 c.p.c., per un importo corrispondente all’ammontare delle spese di lite, il tutto come specificato in dispositivo. Ric. 2021 n. 31883 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -15- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge,non
Sentenza Cassazione n. 05100/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris