CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09328/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18617-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] MANNINO e da sé medesimo ex art. 86 cod. proc. civ.; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - Avversola sentenza n. 884/22 del Tribunale d i Roma , depositata il 20/01/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Appello - Inammissibilità per intempestività - Erroneo computo deltermine “lungo” -Errato calcolo della sospensione da emergenza pandemica R.G.N.18617/2022 Cron. Rep. Ud.12/12/2023 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 884/22, del 20 gennaio 2022, del Tribunale di Roma, che ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto, il gravame dallo stesso esperito avverso la sentenza n. 25709/19, emessa il 16 settembre 2019 e pubblicata il successivo 30 settembre, del Giudice di pace di Roma, che, a propria volta, aveva rigettato l’opposizione del Bernardini avverso cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate eRiscossione, in relazione ad asserite violazioni del codice della strada di cui a tre verbali di accertamento di infrazione emessi da [OSCURATO:PERSONA]. 2.Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver adito l’autorità giudiziaria per lamentare, oltre alla mancata notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni stradali (e l’invalidità di uno di essi), la nullità della cartella di pagamento,per mancanza dei requisiti essenziali. Rigettata tale sua iniziativa, ritenuta in parte inammissibile e in parte infondata, il Bernardini esperiva gravame, del quale, però, veniva dichiarata l’inammissibilità per inosservanza del termine semestrale di proposizione ex art. 327 cod. proc. civ., essendo stato l’atto d’appello notificato il 3 giugno 2020. A tale esito il giudice di seconde cure perveniva sul rilievo che “la sentenza impugnata è stata pubblicata il 30 settembre 2019, sicché il termine lungo sarebbe scaduto il 30 marzo 2020”, dovendo,però, tenersi conto “della sospensione straordinaria dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020”, ex art. 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, operante per sessantaquattro giorni, “così giungendosi alla scadenza del 31 maggio 2020”.3.Avverso la sentenza del Tribunale capitolino ha proposto ricorso per cassazione il Bernardini, sulla base di tre motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –“violazione e falsa applicazione di norme di diritto per illegittimità della decisione impugnata nella parte in cui afferma l’inammissibilità dell’appello in quanto tardivo”. Il ricorrente evidenzia che “l’appello è stato notificato rispettando il termine c.d. lungo di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ.”, atteso che, sommando sessantaquattro giorni alla data del 30 marzo 2020 –secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, e poi dall’art. 36, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 – il termine “ de quo ” era destinato ascadere il 2 giugno 2020, giorno festivo destinato alla celebrazione della fondazione della Repubblica, con proroga, quindi, al successivo 3 giugno, data di avvenuta notificazione dell’atto di appello. 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”. Il ricorrente lamenta che i giudici di primo e secondo grado, “dichiarando le rispettive sentenze inammissibili”, hanno “omesso di pronunciarsi sulla mancata notifica dei verbali sottesi alla cartella di pagamento”, così violando, sia “il diritto di difesa del ricorrente ai sensi dell’art. 24 Cost.”, sial’art. 383, comma 4, del regolamento di attuazione del codice della strada.3.3. Il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”, lamentando che ambo i giudici di merito non hanno statuito relativamente all’invalidità di quello dei tre verbali di accertamento di infrazione stradale, del quale era stata denunciata l’invalidità. 4. Sono rimaste solo intimate l’Agenzia delle Entrate e Riscossione e [OSCURATO:PERSONA]. 5. La trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 7. Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito indicati. 7.1. Il primo motivo è fondato. 7.1.1. Dalla pubblicazione della sentenza del Giudice di pace di Roma, avvenuta il 30 settembre 2019, il termine per appellarla – in assenza della notificazione della stessa – era destinato a scadere il 30 marzo del 2020, ex art. 327 cod. proc. civ. Tale termine, tuttavia, è risultato prorogato – in virtù della legislazione “emergenziale”, dettata in relazione all’epidemia da “Covid 19” – di sessantaquattro giorni, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell’art. 36, comma 1, del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Il termine ex art. 327 cod. proc. civ., dunque, era destinato a scadere non il 31 maggio 2020, come erroneamente ritenuto dal Tribunale di Roma, bensì il 2 giugno dello stesso anno, con ulteriore proroga al successivo 3 giugno, data di avvenuta notifica dell’atto di appello, donde la tempestività del proposto gravame. Detta ulteriore proroga di un giorno opera a norma dell’art. 155, comma 4, cod. proc. civ., a mente del quale, se il giorno di scadenza di un termine processuale è festivo (tale essendo il caso del 2 giugno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260), “la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”. 7.2. I motivi secondo e terzo restano assorbiti dall’accoglimento del primo. 8. In conclusione, il ricorso va accolto quanto a l suo primo motivo e la sentenza impugnatava cassata in relazione, rinviando al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, per la decisione sul merito e sulle spesedi lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità. P.Q. M . La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , dichiarando assorbiti i restanti due, e cassa in relazione la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, per la decisione sul merito e sulle spese di lite , ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità