CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 03718/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Udine nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Tries:e visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Trieste, costituitc ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ai fini che qui rilevano accoglieva l'istanza di riesame promossa nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Udine, che aveva applicato, nei suoi confronti, la mis.;ura della custodia in carcere per il delitto ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non ravvisando il requisito della gravità indiziaria. 2. Avverso l'indicata sentenza, il pubblico ministero 11:112:ga=1 pr:pone ricorso per cassazione, lamentando il vizio di motivazione, in quanto il Tribunale cautelare, nel ritenere la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] nei wrifronti del Dauti sfornita di adeguati riscontri, ha preso in esame la sola intercet:a2ione i. 485 del 28 agosto 2002, senza considerare le altre indicate nella r cautelare, vale a dire la n. 275 dell'8 agosto 2020 e la 312 dl 13 agosto 2020, entrambe richiamate sinteticamente dal G.i.p. 3. Il ricorso è generico e, quindi, inammissibile. 4. Va premesso che il Tribunale cautelare ha ritenuto carente il requisiim della gravità indiziaria, ritenendo la chiamata in correità di Vania l u)ris:;i non corredata da alcun univoco riscontro, tale non essendo l'unico dato ai 'uopo utilizzabile, vale a dire la conversazione intercettata tra Lirussi e I figlio (riportata a p. 17 della richiesta cautelare), in quanto la parte riferita al Datiti risulta scarsamente decifrabile e, comunque, equivoca. 5. Ciò posto, il ricorso è del tutto generico, in quanto il pubblico -ninisterD, nel denunciare il vizio di motivazione — che, a ben vedere, si traduce in un travisamento della prova per omissione - si è limitato ad indicare l'esiste iza di due intercettazioni telefoniche, che il Tribunale cautelare non an, -ebbe esplicitamente preso in considerazione e che, ad avviso del riconente, „oz riscontrerebbeira chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, per contro, avrebbe dovuto, in primo luogo, indiv ,duare• l'elemento fattuale o il dato probatorio che emerge dalle telefonate in esame, e, in secondo luogo, spiegare in che modo tale elemento compromettereb )e, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motiva ijone, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'in :)ian':o argomentativo del provvedimento impugnato.In altri termini, il pubblico ministero avrebbe dovuto indicare, in ri.:.niera puntuale, in che modo il contenuto delle due telefonate, genericamer te irì. icate, avrebbe potuto assumere la valenza di riscontro della chiamata in cor-ei.:i: della Lirussi, sì da integrare il requisito della gravità indiziaria, il che non è avvenuto. 4. Per i motivi indicati, il ricorso deve perciò essere dichiarato inammis!jbile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 01/12/2021. Il Consigliere esten