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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02805/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 25737/23 Rilevato che con sentenza in data 10 marzo 2023 la Corte di appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile l'appello proposto tardivamente da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 15 giugno 2022 del Tribunale di Caltanissetta che aveva condannato l'imputato alle pene di legge per il reato dell'art. 6-ter legge n. 401 del 1989, Rilevato che il difensore ha allegato di aver trasmesso l'atto di appello telematicamente il 28 ottobre 2022, senza indicare l'indirizzo di destinazione, e soprattutto senza documentare tale circostanza, mentre la Corte territoriale ha affermato che l'atto di appello era stato depositato cartaceo il 29 ottobre 2022 in cancelleria; Ritenuto che il ricorrente non ha provato di aver tempestivamente impugnato entro il 28 ottobre, Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 25737/23 Rilevato che con sentenza in data 10 marzo 2023 la Corte di appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile l'appello proposto tardivamente da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 15 giugno 2022 del Tribunale di Caltanissetta che aveva condannato l'imputato alle pene di legge per il reato dell'art. 6-ter legge n. 401 del 1989, Rilevato che il difensore ha allegato di aver trasmesso l'atto di appello telematicamente il 28 ottobre 2022, senza indicare l'indirizzo di destinazione, e soprattutto senza documentare tale circostanza, mentre la Corte territoriale ha affermato che l'atto di appello era stato depositato cartaceo il 29 ottobre 2022 in cancelleria; Ritenuto che il ricorrente non ha provato di aver tempestivamente impugnato entro il 28 ottobre, Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 02805/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris