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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32514/2025

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ttima della defunta [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Brindisi, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: bruno.antonello@ - coabrindisi.legalmail.it), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo (ora, Consorzio di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]), con sede in Nardò (LE), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore; INTIMATO “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Pescara, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, nella qualità di concessionaria della riscossione per conto del [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia il 26 ottobre 2022, n. 2771/22/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 dicembre 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede legittima della defunta [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia il 26 ottobre 2022, n. 2771/22/2022, che, in controversia su impugnazione dell’ingiunzione di pagamento n. 0192856 del 17 giugno 2016 emessa in danno della sua dante causa iure hereditario dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”, in qualità di concessionaria della riscossione per conto del [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo, per contributi consortili (cod. 630) relativi all’anno 2014, nella misura complessiva di € 9.710,67, dopo il sollecito di pagamento n. 90020150074973605 del 30 dicembre 2015, in relazione ad immobili allocati nell’ambito del comprensorio consortile, ha accolto l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo nei confronti della medesima e della “[OSCURATO:SOCIETA].” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Lecce il 14 luglio 2017, n. 2466/1/2017, con compensazione delle spese giudiziali.

2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure –che aveva accolto il ricorso originario della contribuente per la ravvisata insussistenza del beneficio consortile - sul presupposto che: a) «È incontroverso che il contributo consortile richiesto al(la) contribuente afferisce alle sole spese di manutenzione e gestione degli impianti di irrigazione per l’anno 2014, ovvero al contributo irriguo, c.d. fisso»; b) «Va sottolineato che tale contributo è finalizzato a coprire le spese fisse -ontologicamente diverse da quelle variabili di esercizio - che il Consorzio è costretto comunque a sostenere a prescindere dalla effettiva distribuzione di acqua.

Si tratta delle spese per canoni demaniali per la concessione di derivazione dell’acqua, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle dighe e dei canali adduttori, delle condotte principali e degli impianti di sollevamento, reti di distribuzione di apparecchiature, quota parte delle spese relative al personale fisso addetto all’irrigazione, ammortamento mezzi meccanici.

Dette spese fisse vengono determinate in sede di bilancio preventivo di gestione che il Consorzio predispone all’inizio di ogni stagione e ripartite fra i consorziati sulla base della superficie dei terreni inclusi nei distretti irrigui e, quindi, indipendentemente dall’utilizzazione dell’acqua»; c) «Non v’è dubbio che i terreni siti nell’ambito di un distretto irriguo beneficino, per sola tale ragione, di un innegabile incremento del valore fondiario, nonché di un aumento di reddito aziendale direttamente riconducibile alla possibilità di realizzare coltivazioni irrigue altamente redditizie a prescindere, quindi, dall’utilizzo effettivo dell’impianto irriguo.

Invero, per effetto della molteplice e variegata attività di bonifica svolta dai Consorzi, (di presidio idrogeologico dei territori, di difesa idraulica e di disponibilità idrica e irrigua attraverso la manutenzione, esercizio, vigilanza e tutela delle opere, degli impianti delle reti idriche, etc) viene assicurata la preservazione del valore dell’immobile, altrimenti, minacciato dal c.d. rischio idraulico e/o idro-geologico»; d) la sussistenza del beneficio consortile per la contribuente era comprovata dalla produzione della deliberazione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] il 29 aprile 2016, n. 64/16, avente ad oggetto la ricognizione dello stato di attuazione del programma triennale 2014/2016 dei lavori e delle opere consortili, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nei settori delle opere idrauliche ed irrigue, nonché della perizia tecnica a firma del Dott.

Agr. [OSCURATO:PERSONA] da Lecce.

3. [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo e la “[OSCURATO:SOCIETA].” sono rimasti intimati.

4. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il ricorso è affidato a cinque motivi. 1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado – in relazione, soprattutto, all’apprezzata sussistenza del beneficio consortile -con «argomentazioni (…) talmente incongrue da impedire una corretta ricostruzione dell’iter logico giuridico che ha portato alla pronuncia dell’impugnato decisum». 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, 3, 13, 17, 18 e 42 della legge reg.

Puglia 13 marzo 2012, n. 4, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la mancata adozione del piano di bonifica da parte dell’ente impositore non inficiasse la validità del piano di classifica e non comportasse la conseguente inversione dell’onere di provare il beneficio consortile a carico dell’ente impositore. 1.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, 17 e 18 della legge reg.

Puglia 13 marzo 2012, n. 4, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che «la presunzione di vantaggiosità deve ritenersi pienamente operante, siccome insuperata, risultando ex actis, la presenza di un Piano di classifica e di riparto delle spese regolarmente approvati, nonché la sicura e incontestata presenza sui terreni de quibus delle opere di difesa idraulica», facendo conseguire da ciò l’onere della prova del mancato beneficio a carico del consorziato; in tal modo, il giudice di secondo grado, «non solo non ha dato rilievo alla perdurante mancata adozione del Piano generale di bonifica previsto dall’art. 3 L.R. n. 4/2012, ma ha omesso di considerare che la ricorrente ha anche contestato, in maniera specifica e puntuale, il piano di classifica, evidenziandone le innumerevoli incongruenze e la conseguente inidoneità a supportare una valida e legittima pretesa contributiva a carico dei consorziati». 1.4 Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, 860 cod. civ., 17 e 18 della legge reg.

Puglia 13 marzo 2012, n. 4, nonché della deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia il 18 giugno 2013, n. 1150, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che «l’obbligo del contributo consortile non riviene da un rapporto contrattuale liberamente instaurato dalle parti, bensì direttamente dalla legge e, in quanto tale “ha natura tributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica” (Corte Costituzionale sentenza n° 188/2018), atteggiandosi eminentemente a tributo di scopo.

Invero, “il beneficio che giustifica l’assoggettamento alla contribuzione consortile non è legato con nesso sinallagmatico di corrispettività all’attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che, invece, tale nesso sinallagmatico presuppongono». 1.5 Con il quinto motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado che «che il beneficio che giustifica la pretesa tributaria del consorzio nei confronti della ricorrente non può derivare da generici e non meglio individuati interventi eseguiti su opere idrauliche situate nell’ambito territoriale in cui insistono i terreni di sua proprietà, ma da opere destinate a mantenere in efficienza il canale Foggia di Rau che, come dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio e ribadito nella comparsa di costituzione in appello, costituisce l’opera di bonifica del sottobacino in cui sono ubicati i detti terreni».

2. Il primo motivo è infondato. 2.1 In particolare, secondo il tenore della censura: «Sono rimaste totalmente oscure (…) le ragioni per cui i terreni di proprietà della ricorrente dovrebbero trarre un beneficio, non già da un inesistente servizio idrico, ma dal canale Foggia di Rau, nonostante la perdita di efficienza idraulica di quel canale dedotta e documentata nel corso del giudizio, e la sua inidoneità a garantire l’originaria funzione di bonifica fondiaria, con la raccolta ed il convogliamento verso il mare delle acque meteoriche ineccesso». 2.2 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: «(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (...)».

Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021,n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).

Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).

In particolare, poi, il vizio di motivazione contraddittoria o perplessa è rinvenibile soltanto in presenza di un contrasto insanabile ed inconciliabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (tra le tante: Cass., Sez.

Lav., 17 agosto 2020, n. 17196; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9761; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36831; Cass., Sez. 6^-5, 14 dicembre 2021, n. 39885; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2022, nn. 13214, 13215 e 13220; Cass., Sez. Trib., 23 agosto 2023, n. 25079; Cass., Sez. Trib., 2 settembre 2024, n. 23530). 2.3 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano della logica giuridica, essendo stato adeguatamente argomentato che la pretesa impositiva atteneva alle sole spese di manutenzione e di gestione degli impianti di irrigazione per l’anno 2014 (il c.d.

“contributo irriguo fisso”), il cui beneficio era insito nella preservazione generalizzata dei terreni e dei fabbricati inseriti nel comprensorio consortile da rischi idraulici ed idrogeologici.

Né rileva in alcun modo l’erronea indicazione del codice del tributo (“630”, anziché “648”) nel corpo dell’ingiunzione di pagamento, essendo dovuto il contributo irriguo fisso per la sola ubicazione degli immobili all’interno del comprensorio consortile, a prescindere dall’effettivo godimento del servizio di fornitura idrica per l’irrigazione.Difatti, secondo il giudice di appello, come si è già anticipato: «Dette spese fisse vengono determinate in sede di bilancio preventivo di gestione che il Consorzio predispone all’inizio di ogni stagione e ripartite fra i consorziati sulla base della superficie dei terreni inclusi nei distretti irrigui e, quindi, indipendentemente dall’utilizzazione dell’acqua». 2.4 Ne consegue che la sentenza impugnata si è correttamente uniformata alla giurisprudenza di questa Corte sul c.d.

“contributo irriguo fisso”, secondo cui, in tema di contributi consortili per il servizio irriguo, poiché il presupposto impositivo è il beneficio fondiario derivante dalla disponibilità irrigua, è possibile distinguere, in genere, una quota fissa e una quota variabile: la prima è dovuta indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio ed è costituita dai costi per la potenzialità di quest'ultimo, ai fini della tenuta in efficienza e messa in funzione degli impianti; la seconda, dovuta in relazione alla quantità di acqua concretamente utilizzata, è costituita dalle spese sostenute per distribuire la risorsa irrigua e riguarda l'attività di movimento e funzionamento degli impianti più propriamente legata all'erogazione del servizio.

Per entrambe le quote il presupposto impositivo del contributo dovuto è il beneficio fondiario derivante dalla disponibilità irrigua, con la differenza che, mentre per la quota fissa il contributo è dovuto indipendentemente dall’effettivo utilizzo, la quota variabile, invece, è dovuta in relazione al quantitativo di acqua effettivamente utilizzato (Cass., Sez. Trib., 17 agosto 2023, n. 24733).

Ciò sul presupposto che il beneficio irriguo potenziale è un beneficio fondiario, in quanto la potenzialità irrigua aumenta il valore del fondo stesso.

L’irrigabilità del fondo è, quindi, beneficio specifico e diretto, indipendente dall’effettivo utilizzo della risorsa irrigua (Cass., Sez. Trib., 17 agosto 2023, n. 24733).

3. Il secondo motivo è infondato. 3.1 Secondo la ricorrente: «Nella prospettiva del legislatore regionale, quindi, la predisposizione di un piano generale di bonifica è imprescindibile per la corretta determinazione dei contributi destinati a gravare sui consorziati, sulla base del conseguente piano di classifica». 3.2 Tale assunto non è condivisibile. 3.3 L’art. 3 della legge reg.

Puglia 13 marzo 2012, n. 4, configura il “piano generale di bonifica e tutela dei comprensori consortili” (o, più brevemente, “piano di bonifica”) alla stregua di uno strumento di pianificazione urbanistica per il territorio di ciascun comprensorio consortile in ambito regionale, che è approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] all’esito di una procedura caratterizzata dall’interlocuzione con gli enti locali interessati (comma 2), contiene « l'elenco delle opere pubbliche di bonifica cherivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio» (comma 1), «individua le linee di azione per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 [cioè, «sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il deflusso idraulico, la conservazione e la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente»] e si coordina agli indirizzi programmatici regionali, ai piani urbanistici, ai piani di bacino e ai piani stralcio di bacino di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.» (comma 4), «individua, altresì, le opere di competenza privata e stabilisce gli indirizzi per la loro esecuzione» (comma 6). 3.4 Tenendo conto di tale ruolo strettamente programmatico, la mancata approvazione del piano di bonifica non incide sulla determinabilità e sull’esigibilità dei contributi consortili, che continua a dipendere dall’approvazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza, come si evince dall’art. 42, comma 7, della legge reg.

Puglia 13 marzo 2012, n. 4, secondo il quale: «In fase di prima applicazione della presente legge i Piani di classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge e sono adeguati a seguito dell'approvazione del Piano generale di bonifica di cui all'articolo

3. Per i consorzi di bonifica di Arneo, [OSCURATO:PERSONA], Stornara e Tara e Terre d’Apulia si tiene conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla l.r. 12/2011.

Ai fini dell’articolo 12, in fase di applicazione della presente legge si tiene conto del catasto consortile esistente su ciascun Consorzio».

Tale normativa, infatti, prevede, all’art. 2, la predisposizione di un progetto di delimitazione dei comprensori di bonifica da sottoporre alla [OSCURATO:PERSONA] entro 180 giorni, e, all’art. 3, l’obbligo, per ciascun consorzio territorialmente competente, di redigere, entro i successivi 180 giorni dalla costituzione degli organi sociali, il piano di bonifica.

Si tratta, quindi, di disposizioni programmatiche con scadenze destinate a maturare dopo l’entrata in vigore della legge.

Da ciò deriva che la norma transitoria di cui all’art. 42, nel fare riferimento alla «prima fase di applicazione», ha inteso mantenere in vigore la disciplina precedente fino all’approvazione dei piani di bonifica, che non potevano, comunque, essere adottati prima del decorso di circa un anno (180 + 180 giorni) dall’entrata in vigore della menzionata legge (in termini: Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2025, n. 32252).

3.5. In ogni caso, anche a voler aderire alla prospettazione della parte ricorrente, ciò determinerebbe, al più, un’inversione dell’onere probatorio, non già l’illegittimità del piano di classifica, imponendo alla parte interessata di dimostrare in concreto la sussistenza del beneficio fondiario o la riconducibilità del contributo consortile agli indici classificatori adottati (in termini: Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2025, n. 32252).

Senonché, come si vedrà, la sentenza impugnata ha vagliato il quadro istruttorio, ritenendo che l’ente impositore avesse, comunque, fornito la prova della funzionalità delle opere idrauliche ed irrigue nel corso dell’anno 2014 e che l’eventuale carenza di manutenzione di tali opere non inficiasse la fruizione del beneficio consortile per la contribuente. 3.6 Per cui, alla stregua della disciplina transitoria, l’approvazione del piano di bonifica impone soltanto l’adeguamento successivo dei piani di classifica, ma, fino alla sua approvazione, i previgenti piani di classifica rimangono ultrattivamente efficaci per la riscossione dei contributi consortili. 3.7 Si può, dunque, concludere che, in tema di consorzi di bonifica, con riguardo alla disciplina dettata dalla legge reg.

Puglia 13 marzo 2012, n. 4, la preventiva approvazione del piano di bonifica di cui all'art. 3 della medesima legge, in quanto atto di contenuto meramente programmatico, non costituisce requisito di validità del piano di classifica ai fini della riscossione dei contributi consortili, come si evince dalla disciplina transitoria dell’art. 42, comma 7, della medesima legge, la quale sancisce l'ultrattività dei previgenti piani di classifica fino all'approvazione del piano di bonifica; con la conseguenza che il consorzio di bonifica è pur sempre esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente.

4. Il terzo motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 4.1 Secondo la prospettazione della ricorrente, «nel Piano di Classifica non vi è alcuna descrizione dettagliata delle opere esistenti, e soprattutto del loro attuale stato, delle condizioni nelle quali si trovano, ad esempio, i canali di scolo: tutto è considerato “in efficienza”, anche se in realtà così non è».

A suo dire: «Il lavoro di redazione del Piano di Classifica redatto dalla Agriconsulting ed adottato dal Consorzio di bonifica dell’Arneo, quindi, altro non è che una descrizione di quanto risulta su “vecchie mappe” mai aggiornate, completamente avulso, perciò, dalla realtà fattuale…Ai non pochi canali del tutto inesistenti, poi, si aggiungono quelli (praticamente tutti gli altri) che, a cagione del pluriennale stato di incuria in cui versano, hanno comunque perso del tutto o in misura rilevante la loro efficienza idraulica, e non riescono, pertanto, a raccogliere le acque che, in taluni tratti, addirittura tracimano provocando allagamenti di vaste aree che, proprio per la presenza di una rete scolante totalmente inefficiente, lungi dal trarre un beneficio, vedono spesso irreparabili danni alle colture in atto.

Nello stesso Piano di Classifica, d’altra parte, al punto 3.2.1 (pag.33) è evidenziata la “necessità di intervenire radicalmente su una rete consortile costruita negli anni passati e che necessita di un’attenta verifica idraulica e quindi di una ristrutturazione, così come suggerito anche dall’[OSCURATO:PERSONA] delle Bonifiche”.

La gran parte della rete scolante e delle opere gestite dal Consorzio, quindi, necessita sostanzialmente di interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità idraulica: interventi in difetto dei quali nessun beneficio traggono i fondi che ricadono nei bacini imbriferi di riferimento e che devono essere realizzati con finanziamenti pubblici e non con fondi a carico dei consorziati.

Circostanza, quest’ultima, attestata dalle [OSCURATO:PERSONA] per la redazione del Piano di Riparto degli Oneri di Contribuenza consortili, approvate con D.G.R. n.1150 del 18.06.2013 e pubblicate nel BURP n. 94 del 10.7.2013, in cui si precisa che gli “interventi straordinari” per esplicitare l’efficienza delleopere di bonifica già esistenti, sono “parificati anche dalla corrente normativa sui LL.PP come nuove opere, a carico non della contribuenza ma a carico totalmente pubblico, da riportare nei Piani di [OSCURATO:PERSONA]”». 4.2 Anzitutto, sotto la veste apparente di una violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.), tali doglianze si risolvono in una contestazione dell’accertamento fattuale del giudice di appello ed in una sollecitazione del giudice di legittimità alla revisione del merito, deducendosi insufficienze, incongruenze, inesattezze e lacune nelle valutazioni espresse dal piano di classifica con riguardo all’attribuzione degli indici di densità, di soggiacenza e di comportamento ai terreni inseriti nel comprensorio consortile.

Laddove, come è stato ripetutamente rimarcato dalla Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., Sez. 3^, 16 luglio 2024, n. 19651; Cass., Sez. 1^, 25 marzo 2025, n. 7871). 4.3 Ad ogni modo, per orientamento costante di questa Corte, in tema di contributi di bonifica ex art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè, il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella (o anche l’ingiunzione) di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio.

In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., Sez. 6^ - 5, 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2019, nn. 23246, 23247, 23248 e 23251; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6839; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8079; Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, nn. 9097 e 9098; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20359; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., Sez. Trib., 27 luglio 2023, nn. 22730, 22912 e 22934; Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33153). 4.4 Secondo la sentenza impugnata, la contribuente non avrebbe provato proprio la carenza del beneficio consortile, stante la funzionalità delle opere di difesa idraulica.

Difatti, a fronte dell’accertamento fattuale del giudice di appello sulla sussistenza del beneficio consortile, col rilievo che «la presunzione di vantaggiosità deve ritenersi pienamente operante, siccome insuperata, risultando ex actis, la presenza di un Piano di classifica e di riparto delle spese regolarmente approvati, nonché la sicura e incontestata presenza sui terreni de quibus delle opere di difesa idraulica», che la perizia tecnica di parte evidenzia «l’insistenza sui fondi del(la) contribuente delle opere di bonifica idraulica delle quali, per vero, se ne contesta il pessimo stato di conservazione e manutenzione, senza tuttavia fornire alcuna prova specifica in ordine all’asserita assenza di beneficio diretto (…)», e che «il detto beneficio riguarda la difesa idraulica di bonifica dell’immobile situato in ambito territoriale regimato dal reticolo preservandolo in tal modo da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati», la contribuente non ha fornito «alcuna prova specifica in ordine all’asserita assenza di beneficio diretto», non essendo sufficiente a tal fine la pur verificata carenza di adeguata manutenzione, giacché «la esecuzione di opere di manutenzione sulle strutture di bonifica già realizzate non costituisce il presupposto impositivo del contributo di bonifica, bensì lo scopo e il fine ultimo per cui i contributi vengono richiesti e riscossi, con l’evidente conseguenza che l’asserita mancanza di manutenzione non può ritenersi elemento sufficiente e idoneo a far venir meno l’obbligo della compartecipazione dei consorziati alle spese consortili».

Per cui, anche a voler ipotizzare che la carenza del piano di bonifica determini un’inversione dell’onere della prova (art.2697 cod. civ.), facendo gravare sull’ente impositore, nonostante l’approvazione del piano di classifica, la dimostrazione del beneficio consortile per l’immobile della contribuente, si deve ritenere che tale onere è stato ampiamente assolto dall’ente impositore con la riconosciuta efficienza delle opere idrauliche e irrigue da parte del giudice di appello.

5. Il quarto motivo è infondato. 5.1 Secondo la ricorrente, «contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice d’Appello, quindi, una corretta determinazione del tributo imposto al consorziato non può prescindere dalla spesa realmente sostenuta dal Consorzio per gli interventi di manutenzione concretamente eseguiti nel corso dell’anno 2014: spesa che, ancora una volta, a fronte delle contestazioni della consorziata, avrebbe dovuto essere puntualmente provata dall’ente consortile ed annotata nel bilancio consuntivo, prima ancora che nel piano di riparto». 5.2 In sintonia con quanto detto nello scrutinio del precedente motivo, l’obbligatorietà dei contributi consortili non viene meno per la carenza di specifiche opere di manutenzione nell’anno di riferimento, essendo connessa alla esistenza e alla funzionalità di impianti e manufatti per la difesa idraulica dei terreni inclusi nel comprensorio consortile. 5.3 Questa Corte ha in proposito già evidenziato che le funzioni del consorzio di bonifica sono legate sia alla realizzazione e manutenzione delle opere volte a tutelare dal rischio idrogeologico, da cui deriva un beneficio specifico di carattere intrinseco, sia alla verifica e controllo della situazione, che potrebbe anche non richiedere in concreto, almeno per una certa durata di tempo, alcun intervento.

Anche in tale situazione, tuttavia, la struttura –composta di risorse, servizi, personale – esplica l a sua funzione e necessita per il suo funzionamento del tributo dei soggetti i cui fondi ricadono nel perimetro, che restano pur sempre beneficiari del servizio fornito (eventualmente di temporanea mera vigilanza e controllo).

Vi è, invero, una attività continuativa di manutenzione dei ricettori idraulici che viene svolta dal consorzio (fossi e canali di scolo delle acque meteoriche), consistente nella loro continua pulizia, nella rimozione di materiale ostruttivo giacente nell’alveo e nell’esecuzione di opere di consolidamento delle sponde, in modo da assicurare il regolare deflusso delle acque raccolte, la quale assolve ad un’utile funzione di salvaguardia idrogeologica e idrica dei fondi e degli immobili extraagricoli circostanti, perché previene fenomeni di esondazione e i danni che ne deriverebbero.

Da ciò consegue un beneficio, attuale o eventualmente potenziale, in quanto determina condizioni di stabilità del suolo che vanno a garanzia dell’intero territorio, così riverberandosi in modo diretto su ogni singola proprietà (Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2025, n. 4030; Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2025, n. 32252).

Aggiungasi che, ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza che per questo cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di persé un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2023, n. 22697).

Il principio è giustificato dalla distinzione tipologica tra opere di semplice bonifica e opere di difesa idraulica (Cass., 12 novembre 2014, n. 24066), nel senso che in tal secondo caso vengono normalmente in rilievo dei benefici indiretti per i fondi inclusi nella zona di intervento.

I quali benefici, tuttavia, sono pur sempre specifici.

Difatti, il principio del beneficio intrinseco sta a significare che, nel caso di contributi per l'esecuzione di opere idrauliche, il beneficio fondiario è normalmente un beneficio generale (appunto intrinseco) senza per questo cessare di essere specifico per tutti gli immobili collocati in una determinata zona perimetrale.

Ne consegue che non muta il presupposto dell'obbligazione, che resta pur sempre ancorato all'esistenza del beneficio specifico (ancorché, come detto, generale e indiretto).

Semplicemente non rileva il luogo di esecuzione delle opere, quanto piuttosto il beneficio che ne deriva (Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2025, n. 14016). 5.4 A tale riguardo, peraltro, il giudice di appello ha dato atto che «il Consorzio, a smentita dell’assunto del contribuente secondo cui esso non avrebbe mai realizzato le opere previste dalla legge regionale e comunque non avrebbe assicurato la manutenzione di quelle realizzate, ha prodotto in atti copiosa documentazione contraria, tra cui la delibera commissariale n° 64/2016 di ricognizione dello stato di attuazione del programma triennale 2014/2016 dei lavori e delle opere pubbliche, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nei settori delle opere idrauliche ed irrigue cui si rimanda per economica di scrittura, nonché dettagliata perizia tecnica a firma del Dott.

Agr. [OSCURATO:PERSONA]».

6. Da ultimo, anche il quinto motivo è infondato. 6.1 Secondo la ricorrente, il giudice di appello «(h)a omesso (…) di rilevare che il beneficio che giustifica la pretesa tributaria del consorzio nei confronti della ricorrente non può derivare da generici e non meglio individuati interventi eseguiti su opere idrauliche situate nell’ambito territoriale in cui insistono i terreni di sua proprietà, ma da opere destinate a mantenere in efficienza il canale Foggia di Rau che, come dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio e ribadito nella comparsa di costituzione in appello, costituisce l’opera di bonifica del sottobacino in cui sono ubicati i detti terreni». 6.2 Ora, pur senza fare espressa menzione dello stato di conservazione del canale “Foggia di Rau”, la sentenza impugnata ha complessivamente rilevato –come si è già detto –che «il detto beneficio riguarda la difesa idraulica di bonifica dell’immobile situato in ambito territoriale regimato dal reticolo preservandolo in tal modo da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati» e che «la esecuzione di opere di manutenzione sulle strutture di bonifica già realizzate non costituisce il presupposto impositivo del contributo di bonifica, bensì lo scopo e il fine ultimo per cui i contributi vengono richiesti e riscossi, con l’evidente conseguenza che l’asserita mancanza di manutenzione non può ritenersi elemento sufficiente e idoneo a far venir meno l’obbligo della compartecipazione dei consorziati alle spese consortili».

E tanto basta per valutare l’esaustività e la completezza del giudizio espresso a tale riguardo. 6.3 Per cui, non è scrutinabile la decisività della lamentata omissione, trattandosi, comunque, di fatti verosimilmente rientranti nell’accertamento onnicomprensivo operato dal giudice di appello.

7. In definitiva, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.

8. Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, essendo rimaste intimate le parti vittoriose.

9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ttima della defunta [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Brindisi, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: bruno.antonello@ - coabrindisi.legalmail.it), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo (ora, Consorzio di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]), con sede in Nardò (LE), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore; INTIMATO “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Pescara, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, nella qualità di concessionaria della riscossione per conto del [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia il 26 ottobre 2022, n. 2771/22/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 dicembre 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede legittima della defunta [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia il 26 ottobre 2022, n. 2771/22/2022, che, in controversia su impugnazione dell’ingiunzione di pagamento n. 0192856 del 17 giugno 2016 emessa in danno della sua dante causa iure hereditario dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”, in qualità di concessionaria della riscossione per conto del [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo, per contributi consortili (cod. 630) relativi all’anno 2014, nella misura complessiva di € 9.710,67, dopo il sollecito di pagamento n. 90020150074973605 del 30 dicembre 2015, in relazione ad immobili allocati nell’ambito del comprensorio consortile, ha accolto l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo nei confronti della medesima e della “[OSCURATO:SOCIETA].” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Lecce il 14 luglio 2017, n. 2466/1/2017, con compensazione delle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure –che aveva accolto il ricorso originario della contribuente per la ravvisata insussistenza del beneficio consortile - sul presupposto che: a) «È incontroverso che il contributo consortile richiesto al(la) contribuente afferisce alle sole spese di manutenzione e gestione degli impianti di irrigazione per l’anno 2014, ovvero al contributo irriguo, c.d. fisso»; b) «Va sottolineato che tale contributo è finalizzato a coprire le spese fisse -ontologicamente diverse da quelle variabili di esercizio - che il Consorzio è costretto comunque a sostenere a prescindere dalla effettiva distribuzione di acqua. Si tratta delle spese per canoni demaniali per la concessione di derivazione dell’acqua, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle dighe e dei canali adduttori, delle condotte principali e degli impianti di sollevamento, reti di distribuzione di apparecchiature, quota parte delle spese relative al personale fisso addetto all’irrigazione, ammortamento mezzi meccanici. Dette spese fisse vengono determinate in sede di bilancio preventivo di gestione che il Consorzio predispone all’inizio di ogni stagione e ripartite fra i consorziati sulla base della superficie dei terreni inclusi nei distretti irrigui e, quindi, indipendentemente dall’utilizzazione dell’acqua»; c) «Non v’è dubbio che i terreni siti nell’ambito di un distretto irriguo beneficino, per sola tale ragione, di un innegabile incremento del valore fondiario, nonché di un aumento di reddito aziendale direttamente riconducibile alla possibilità di realizzare coltivazioni irrigue altamente redditizie a prescindere, quindi, dall’utilizzo effettivo dell’impianto irriguo. Invero, per effetto della molteplice e variegata attività di bonifica svolta dai Consorzi, (di presidio idrogeologico dei territori, di difesa idraulica e di disponibilità idrica e irrigua attraverso la manutenzione, esercizio, vigilanza e tutela delle opere, degli impianti delle reti idriche, etc) viene assicurata la preservazione del valore dell’immobile, altrimenti, minacciato dal c.d. rischio idraulico e/o idro-geologico»; d) la sussistenza del beneficio consortile per la contribuente era comprovata dalla produzione della deliberazione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] il 29 aprile 2016, n. 64/16, avente ad oggetto la ricognizione dello stato di attuazione del programma triennale 2014/2016 dei lavori e delle opere consortili, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nei settori delle opere idrauliche ed irrigue, nonché della perizia tecnica a firma del Dott. Agr. [OSCURATO:PERSONA] da Lecce. 3. [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo e la “[OSCURATO:SOCIETA].” sono rimasti intimati. 4. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso è affidato a cinque motivi. 1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado – in relazione, soprattutto, all’apprezzata sussistenza del beneficio consortile -con «argomentazioni (…) talmente incongrue da impedire una corretta ricostruzione dell’iter logico giuridico che ha portato alla pronuncia dell’impugnato decisum». 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, 3, 13, 17, 18 e 42 della legge reg. Puglia 13 marzo 2012, n. 4, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la mancata adozione del piano di bonifica da parte dell’ente impositore non inficiasse la validità del piano di classifica e non comportasse la conseguente inversione dell’onere di provare il beneficio consortile a carico dell’ente impositore. 1.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, 17 e 18 della legge reg. Puglia 13 marzo 2012, n. 4, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che «la presunzione di vantaggiosità deve ritenersi pienamente operante, siccome insuperata, risultando ex actis, la presenza di un Piano di classifica e di riparto delle spese regolarmente approvati, nonché la sicura e incontestata presenza sui terreni de quibus delle opere di difesa idraulica», facendo conseguire da ciò l’onere della prova del mancato beneficio a carico del consorziato; in tal modo, il giudice di secondo grado, «non solo non ha dato rilievo alla perdurante mancata adozione del Piano generale di bonifica previsto dall’art. 3 L.R. n. 4/2012, ma ha omesso di considerare che la ricorrente ha anche contestato, in maniera specifica e puntuale, il piano di classifica, evidenziandone le innumerevoli incongruenze e la conseguente inidoneità a supportare una valida e legittima pretesa contributiva a carico dei consorziati». 1.4 Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, 860 cod. civ., 17 e 18 della legge reg. Puglia 13 marzo 2012, n. 4, nonché della deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia il 18 giugno 2013, n. 1150, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che «l’obbligo del contributo consortile non riviene da un rapporto contrattuale liberamente instaurato dalle parti, bensì direttamente dalla legge e, in quanto tale “ha natura tributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica” (Corte Costituzionale sentenza n° 188/2018), atteggiandosi eminentemente a tributo di scopo. Invero, “il beneficio che giustifica l’assoggettamento alla contribuzione consortile non è legato con nesso sinallagmatico di corrispettività all’attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che, invece, tale nesso sinallagmatico presuppongono». 1.5 Con il quinto motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado che «che il beneficio che giustifica la pretesa tributaria del consorzio nei confronti della ricorrente non può derivare da generici e non meglio individuati interventi eseguiti su opere idrauliche situate nell’ambito territoriale in cui insistono i terreni di sua proprietà, ma da opere destinate a mantenere in efficienza il canale Foggia di Rau che, come dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio e ribadito nella comparsa di costituzione in appello, costituisce l’opera di bonifica del sottobacino in cui sono ubicati i detti terreni». 2. Il primo motivo è infondato. 2.1 In particolare, secondo il tenore della censura: «Sono rimaste totalmente oscure (…) le ragioni per cui i terreni di proprietà della ricorrente dovrebbero trarre un beneficio, non già da un inesistente servizio idrico, ma dal canale Foggia di Rau, nonostante la perdita di efficienza idraulica di quel canale dedotta e documentata nel corso del giudizio, e la sua inidoneità a garantire l’originaria funzione di bonifica fondiaria, con la raccolta ed il convogliamento verso il mare delle acque meteoriche ineccesso». 2.2 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: «(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (...)». Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021,n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882). Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882). In particolare, poi, il vizio di motivazione contraddittoria o perplessa è rinvenibile soltanto in presenza di un contrasto insanabile ed inconciliabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 17 agosto 2020, n. 17196; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9761; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36831; Cass., Sez. 6^-5, 14 dicembre 2021, n. 39885; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2022, nn. 13214, 13215 e 13220; Cass., Sez. Trib., 23 agosto 2023, n. 25079; Cass., Sez. Trib., 2 settembre 2024, n. 23530). 2.3 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano della logica giuridica, essendo stato adeguatamente argomentato che la pretesa impositiva atteneva alle sole spese di manutenzione e di gestione degli impianti di irrigazione per l’anno 2014 (il c.d. “contributo irriguo fisso”), il cui beneficio era insito nella preservazione generalizzata dei terreni e dei fabbricati inseriti nel comprensorio consortile da rischi idraulici ed idrogeologici. Né rileva in alcun modo l’erronea indicazione del codice del tributo (“630”, anziché “648”) nel corpo dell’ingiunzione di pagamento, essendo dovuto il contributo irriguo fisso per la sola ubicazione degli immobili all’interno del comprensorio consortile, a prescindere dall’effettivo godimento del servizio di fornitura idrica per l’irrigazione.Difatti, secondo il giudice di appello, come si è già anticipato: «Dette spese fisse vengono determinate in sede di bilancio preventivo di gestione che il Consorzio predispone all’inizio di ogni stagione e ripartite fra i consorziati sulla base della superficie dei terreni inclusi nei distretti irrigui e, quindi, indipendentemente dall’utilizzazione dell’acqua». 2.4 Ne consegue che la sentenza impugnata si è correttamente uniformata alla giurisprudenza di questa Corte sul c.d. “contributo irriguo fisso”, secondo cui, in tema di contributi consortili per il servizio irriguo, poiché il presupposto impositivo è il beneficio fondiario derivante dalla disponibilità irrigua, è possibile distinguere, in genere, una quota fissa e una quota variabile: la prima è dovuta indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio ed è costituita dai costi per la potenzialità di quest'ultimo, ai fini della tenuta in efficienza e messa in funzione degli impianti; la seconda, dovuta in relazione alla quantità di acqua concretamente utilizzata, è costituita dalle spese sostenute per distribuire la risorsa irrigua e riguarda l'attività di movimento e funzionamento degli impianti più propriamente legata all'erogazione del servizio. Per entrambe le quote il presupposto impositivo del contributo dovuto è il beneficio fondiario derivante dalla disponibilità irrigua, con la differenza che, mentre per la quota fissa il contributo è dovuto indipendentemente dall’effettivo utilizzo, la quota variabile, invece, è dovuta in relazione al quantitativo di acqua effettivamente utilizzato (Cass., Sez. Trib., 17 agosto 2023, n. 24733). Ciò sul presupposto che il beneficio irriguo potenziale è un beneficio fondiario, in quanto la potenzialità irrigua aumenta il valore del fondo stesso. L’irrigabilità del fondo è, quindi, beneficio specifico e diretto, indipendente dall’effettivo utilizzo della risorsa irrigua (Cass., Sez. Trib., 17 agosto 2023, n. 24733). 3. Il secondo motivo è infondato. 3.1 Secondo la ricorrente: «Nella prospettiva del legislatore regionale, quindi, la predisposizione di un piano generale di bonifica è imprescindibile per la corretta determinazione dei contributi destinati a gravare sui consorziati, sulla base del conseguente piano di classifica». 3.2 Tale assunto non è condivisibile. 3.3 L’art. 3 della legge reg. Puglia 13 marzo 2012, n. 4, configura il “piano generale di bonifica e tutela dei comprensori consortili” (o, più brevemente, “piano di bonifica”) alla stregua di uno strumento di pianificazione urbanistica per il territorio di ciascun comprensorio consortile in ambito regionale, che è approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] all’esito di una procedura caratterizzata dall’interlocuzione con gli enti locali interessati (comma 2), contiene « l'elenco delle opere pubbliche di bonifica cherivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio» (comma 1), «individua le linee di azione per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 [cioè, «sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il deflusso idraulico, la conservazione e la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente»] e si coordina agli indirizzi programmatici regionali, ai piani urbanistici, ai piani di bacino e ai piani stralcio di bacino di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.» (comma 4), «individua, altresì, le opere di competenza privata e stabilisce gli indirizzi per la loro esecuzione» (comma 6). 3.4 Tenendo conto di tale ruolo strettamente programmatico, la mancata approvazione del piano di bonifica non incide sulla determinabilità e sull’esigibilità dei contributi consortili, che continua a dipendere dall’approvazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza, come si evince dall’art. 42, comma 7, della legge reg. Puglia 13 marzo 2012, n. 4, secondo il quale: «In fase di prima applicazione della presente legge i Piani di classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge e sono adeguati a seguito dell'approvazione del Piano generale di bonifica di cui all'articolo 3. Per i consorzi di bonifica di Arneo, [OSCURATO:PERSONA], Stornara e Tara e Terre d’Apulia si tiene conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla l.r. 12/2011. Ai fini dell’articolo 12, in fase di applicazione della presente legge si tiene conto del catasto consortile esistente su ciascun Consorzio». Tale normativa, infatti, prevede, all’art. 2, la predisposizione di un progetto di delimitazione dei comprensori di bonifica da sottoporre alla [OSCURATO:PERSONA] entro 180 giorni, e, all’art. 3, l’obbligo, per ciascun consorzio territorialmente competente, di redigere, entro i successivi 180 giorni dalla costituzione degli organi sociali, il piano di bonifica. Si tratta, quindi, di disposizioni programmatiche con scadenze destinate a maturare dopo l’entrata in vigore della legge. Da ciò deriva che la norma transitoria di cui all’art. 42, nel fare riferimento alla «prima fase di applicazione», ha inteso mantenere in vigore la disciplina precedente fino all’approvazione dei piani di bonifica, che non potevano, comunque, essere adottati prima del decorso di circa un anno (180 + 180 giorni) dall’entrata in vigore della menzionata legge (in termini: Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2025, n. 32252). 3.5. In ogni caso, anche a voler aderire alla prospettazione della parte ricorrente, ciò determinerebbe, al più, un’inversione dell’onere probatorio, non già l’illegittimità del piano di classifica, imponendo alla parte interessata di dimostrare in concreto la sussistenza del beneficio fondiario o la riconducibilità del contributo consortile agli indici classificatori adottati (in termini: Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2025, n. 32252). Senonché, come si vedrà, la sentenza impugnata ha vagliato il quadro istruttorio, ritenendo che l’ente impositore avesse, comunque, fornito la prova della funzionalità delle opere idrauliche ed irrigue nel corso dell’anno 2014 e che l’eventuale carenza di manutenzione di tali opere non inficiasse la fruizione del beneficio consortile per la contribuente. 3.6 Per cui, alla stregua della disciplina transitoria, l’approvazione del piano di bonifica impone soltanto l’adeguamento successivo dei piani di classifica, ma, fino alla sua approvazione, i previgenti piani di classifica rimangono ultrattivamente efficaci per la riscossione dei contributi consortili. 3.7 Si può, dunque, concludere che, in tema di consorzi di bonifica, con riguardo alla disciplina dettata dalla legge reg. Puglia 13 marzo 2012, n. 4, la preventiva approvazione del piano di bonifica di cui all'art. 3 della medesima legge, in quanto atto di contenuto meramente programmatico, non costituisce requisito di validità del piano di classifica ai fini della riscossione dei contributi consortili, come si evince dalla disciplina transitoria dell’art. 42, comma 7, della medesima legge, la quale sancisce l'ultrattività dei previgenti piani di classifica fino all'approvazione del piano di bonifica; con la conseguenza che il consorzio di bonifica è pur sempre esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente. 4. Il terzo motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 4.1 Secondo la prospettazione della ricorrente, «nel Piano di Classifica non vi è alcuna descrizione dettagliata delle opere esistenti, e soprattutto del loro attuale stato, delle condizioni nelle quali si trovano, ad esempio, i canali di scolo: tutto è considerato “in efficienza”, anche se in realtà così non è». A suo dire: «Il lavoro di redazione del Piano di Classifica redatto dalla Agriconsulting ed adottato dal Consorzio di bonifica dell’Arneo, quindi, altro non è che una descrizione di quanto risulta su “vecchie mappe” mai aggiornate, completamente avulso, perciò, dalla realtà fattuale…Ai non pochi canali del tutto inesistenti, poi, si aggiungono quelli (praticamente tutti gli altri) che, a cagione del pluriennale stato di incuria in cui versano, hanno comunque perso del tutto o in misura rilevante la loro efficienza idraulica, e non riescono, pertanto, a raccogliere le acque che, in taluni tratti, addirittura tracimano provocando allagamenti di vaste aree che, proprio per la presenza di una rete scolante totalmente inefficiente, lungi dal trarre un beneficio, vedono spesso irreparabili danni alle colture in atto. Nello stesso Piano di Classifica, d’altra parte, al punto 3.2.1 (pag.33) è evidenziata la “necessità di intervenire radicalmente su una rete consortile costruita negli anni passati e che necessita di un’attenta verifica idraulica e quindi di una ristrutturazione, così come suggerito anche dall’[OSCURATO:PERSONA] delle Bonifiche”. La gran parte della rete scolante e delle opere gestite dal Consorzio, quindi, necessita sostanzialmente di interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità idraulica: interventi in difetto dei quali nessun beneficio traggono i fondi che ricadono nei bacini imbriferi di riferimento e che devono essere realizzati con finanziamenti pubblici e non con fondi a carico dei consorziati. Circostanza, quest’ultima, attestata dalle [OSCURATO:PERSONA] per la redazione del Piano di Riparto degli Oneri di Contribuenza consortili, approvate con D.G.R. n.1150 del 18.06.2013 e pubblicate nel BURP n. 94 del 10.7.2013, in cui si precisa che gli “interventi straordinari” per esplicitare l’efficienza delleopere di bonifica già esistenti, sono “parificati anche dalla corrente normativa sui LL.PP come nuove opere, a carico non della contribuenza ma a carico totalmente pubblico, da riportare nei Piani di [OSCURATO:PERSONA]”». 4.2 Anzitutto, sotto la veste apparente di una violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.), tali doglianze si risolvono in una contestazione dell’accertamento fattuale del giudice di appello ed in una sollecitazione del giudice di legittimità alla revisione del merito, deducendosi insufficienze, incongruenze, inesattezze e lacune nelle valutazioni espresse dal piano di classifica con riguardo all’attribuzione degli indici di densità, di soggiacenza e di comportamento ai terreni inseriti nel comprensorio consortile. Laddove, come è stato ripetutamente rimarcato dalla Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., Sez. 3^, 16 luglio 2024, n. 19651; Cass., Sez. 1^, 25 marzo 2025, n. 7871). 4.3 Ad ogni modo, per orientamento costante di questa Corte, in tema di contributi di bonifica ex art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè, il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella (o anche l’ingiunzione) di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., Sez. 6^ - 5, 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2019, nn. 23246, 23247, 23248 e 23251; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6839; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8079; Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, nn. 9097 e 9098; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20359; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., Sez. Trib., 27 luglio 2023, nn. 22730, 22912 e 22934; Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33153). 4.4 Secondo la sentenza impugnata, la contribuente non avrebbe provato proprio la carenza del beneficio consortile, stante la funzionalità delle opere di difesa idraulica. Difatti, a fronte dell’accertamento fattuale del giudice di appello sulla sussistenza del beneficio consortile, col rilievo che «la presunzione di vantaggiosità deve ritenersi pienamente operante, siccome insuperata, risultando ex actis, la presenza di un Piano di classifica e di riparto delle spese regolarmente approvati, nonché la sicura e incontestata presenza sui terreni de quibus delle opere di difesa idraulica», che la perizia tecnica di parte evidenzia «l’insistenza sui fondi del(la) contribuente delle opere di bonifica idraulica delle quali, per vero, se ne contesta il pessimo stato di conservazione e manutenzione, senza tuttavia fornire alcuna prova specifica in ordine all’asserita assenza di beneficio diretto (…)», e che «il detto beneficio riguarda la difesa idraulica di bonifica dell’immobile situato in ambito territoriale regimato dal reticolo preservandolo in tal modo da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati», la contribuente non ha fornito «alcuna prova specifica in ordine all’asserita assenza di beneficio diretto», non essendo sufficiente a tal fine la pur verificata carenza di adeguata manutenzione, giacché «la esecuzione di opere di manutenzione sulle strutture di bonifica già realizzate non costituisce il presupposto impositivo del contributo di bonifica, bensì lo scopo e il fine ultimo per cui i contributi vengono richiesti e riscossi, con l’evidente conseguenza che l’asserita mancanza di manutenzione non può ritenersi elemento sufficiente e idoneo a far venir meno l’obbligo della compartecipazione dei consorziati alle spese consortili». Per cui, anche a voler ipotizzare che la carenza del piano di bonifica determini un’inversione dell’onere della prova (art.2697 cod. civ.), facendo gravare sull’ente impositore, nonostante l’approvazione del piano di classifica, la dimostrazione del beneficio consortile per l’immobile della contribuente, si deve ritenere che tale onere è stato ampiamente assolto dall’ente impositore con la riconosciuta efficienza delle opere idrauliche e irrigue da parte del giudice di appello. 5. Il quarto motivo è infondato. 5.1 Secondo la ricorrente, «contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice d’Appello, quindi, una corretta determinazione del tributo imposto al consorziato non può prescindere dalla spesa realmente sostenuta dal Consorzio per gli interventi di manutenzione concretamente eseguiti nel corso dell’anno 2014: spesa che, ancora una volta, a fronte delle contestazioni della consorziata, avrebbe dovuto essere puntualmente provata dall’ente consortile ed annotata nel bilancio consuntivo, prima ancora che nel piano di riparto». 5.2 In sintonia con quanto detto nello scrutinio del precedente motivo, l’obbligatorietà dei contributi consortili non viene meno per la carenza di specifiche opere di manutenzione nell’anno di riferimento, essendo connessa alla esistenza e alla funzionalità di impianti e manufatti per la difesa idraulica dei terreni inclusi nel comprensorio consortile. 5.3 Questa Corte ha in proposito già evidenziato che le funzioni del consorzio di bonifica sono legate sia alla realizzazione e manutenzione delle opere volte a tutelare dal rischio idrogeologico, da cui deriva un beneficio specifico di carattere intrinseco, sia alla verifica e controllo della situazione, che potrebbe anche non richiedere in concreto, almeno per una certa durata di tempo, alcun intervento. Anche in tale situazione, tuttavia, la struttura –composta di risorse, servizi, personale – esplica l a sua funzione e necessita per il suo funzionamento del tributo dei soggetti i cui fondi ricadono nel perimetro, che restano pur sempre beneficiari del servizio fornito (eventualmente di temporanea mera vigilanza e controllo). Vi è, invero, una attività continuativa di manutenzione dei ricettori idraulici che viene svolta dal consorzio (fossi e canali di scolo delle acque meteoriche), consistente nella loro continua pulizia, nella rimozione di materiale ostruttivo giacente nell’alveo e nell’esecuzione di opere di consolidamento delle sponde, in modo da assicurare il regolare deflusso delle acque raccolte, la quale assolve ad un’utile funzione di salvaguardia idrogeologica e idrica dei fondi e degli immobili extraagricoli circostanti, perché previene fenomeni di esondazione e i danni che ne deriverebbero. Da ciò consegue un beneficio, attuale o eventualmente potenziale, in quanto determina condizioni di stabilità del suolo che vanno a garanzia dell’intero territorio, così riverberandosi in modo diretto su ogni singola proprietà (Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2025, n. 4030; Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2025, n. 32252). Aggiungasi che, ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza che per questo cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di persé un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2023, n. 22697). Il principio è giustificato dalla distinzione tipologica tra opere di semplice bonifica e opere di difesa idraulica (Cass., 12 novembre 2014, n. 24066), nel senso che in tal secondo caso vengono normalmente in rilievo dei benefici indiretti per i fondi inclusi nella zona di intervento. I quali benefici, tuttavia, sono pur sempre specifici. Difatti, il principio del beneficio intrinseco sta a significare che, nel caso di contributi per l'esecuzione di opere idrauliche, il beneficio fondiario è normalmente un beneficio generale (appunto intrinseco) senza per questo cessare di essere specifico per tutti gli immobili collocati in una determinata zona perimetrale. Ne consegue che non muta il presupposto dell'obbligazione, che resta pur sempre ancorato all'esistenza del beneficio specifico (ancorché, come detto, generale e indiretto). Semplicemente non rileva il luogo di esecuzione delle opere, quanto piuttosto il beneficio che ne deriva (Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2025, n. 14016). 5.4 A tale riguardo, peraltro, il giudice di appello ha dato atto che «il Consorzio, a smentita dell’assunto del contribuente secondo cui esso non avrebbe mai realizzato le opere previste dalla legge regionale e comunque non avrebbe assicurato la manutenzione di quelle realizzate, ha prodotto in atti copiosa documentazione contraria, tra cui la delibera commissariale n° 64/2016 di ricognizione dello stato di attuazione del programma triennale 2014/2016 dei lavori e delle opere pubbliche, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nei settori delle opere idrauliche ed irrigue cui si rimanda per economica di scrittura, nonché dettagliata perizia tecnica a firma del Dott. Agr. [OSCURATO:PERSONA]». 6. Da ultimo, anche il quinto motivo è infondato. 6.1 Secondo la ricorrente, il giudice di appello «(h)a omesso (…) di rilevare che il beneficio che giustifica la pretesa tributaria del consorzio nei confronti della ricorrente non può derivare da generici e non meglio individuati interventi eseguiti su opere idrauliche situate nell’ambito territoriale in cui insistono i terreni di sua proprietà, ma da opere destinate a mantenere in efficienza il canale Foggia di Rau che, come dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio e ribadito nella comparsa di costituzione in appello, costituisce l’opera di bonifica del sottobacino in cui sono ubicati i detti terreni». 6.2 Ora, pur senza fare espressa menzione dello stato di conservazione del canale “Foggia di Rau”, la sentenza impugnata ha complessivamente rilevato –come si è già detto –che «il detto beneficio riguarda la difesa idraulica di bonifica dell’immobile situato in ambito territoriale regimato dal reticolo preservandolo in tal modo da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati» e che «la esecuzione di opere di manutenzione sulle strutture di bonifica già realizzate non costituisce il presupposto impositivo del contributo di bonifica, bensì lo scopo e il fine ultimo per cui i contributi vengono richiesti e riscossi, con l’evidente conseguenza che l’asserita mancanza di manutenzione non può ritenersi elemento sufficiente e idoneo a far venir meno l’obbligo della compartecipazione dei consorziati alle spese consortili». E tanto basta per valutare l’esaustività e la completezza del giudizio espresso a tale riguardo. 6.3 Per cui, non è scrutinabile la decisività della lamentata omissione, trattandosi, comunque, di fatti verosimilmente rientranti nell’accertamento onnicomprensivo operato dal giudice di appello. 7. In definitiva, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 8. Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, essendo rimaste intimate le parti vittoriose. 9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
Sentenza Cassazione n. 32514/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris