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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 ottobre 2022

Cassazione n. 35648/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. procedimento a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 10 ottobre 2022 la Corte di assise di appello di Catania ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza pronunciata dalla Corte di assise di Siracusa in data 28 settembre 2021 con la quale Sebastiano [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per sei mesi, con le sanzioni accessorie e la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 575, 577, comma 1 nn. 3 cod. pen., per avere, in concorso con altri, ed in qualità di mandante, cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo ai sensi dell'art. 82 comma 2 cod. pen.), attinti da diversi colpi di pistola e di fucile cal. 12, in Lentini il 10 aprile 1991; la Corte di secondo grado, in parziale accoglimento dei soli appelli delle parti civili, ha ritenuto l'ipotesi di cui all'art. 82 comma 2 cod. pen. anche con riferimento al delitto commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito, la responsabilità dell'imputato è stata affermata sulla base delle dichiarazioni, ritenute credibili e pienamente attendibili, di diversi collaboratori di giustizia, in particolare di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]: emergeva che l'odierno ricorrente, all'epoca a capo del gruppo mafioso di Lentini, si era rivolto al sodalizio catanese di Cosa nostra, precisamente al gruppo capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], al quale aveva commissionato un omicidio da effettuare in territorio di Lentini, con base logistica ed armi fornita dagli stessi lentinesi, ma con gruppo di fuoco "esterno"; gli esecutori materiale erano stati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e certamente la vittima designata era [OSCURATO:PERSONA]; nel corso della sparatoria tuttavia, a causa della loro reazione, erano stati colpiti mortalmente anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

1.2. Il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] quale mandante è stato ritenuto provato dai giudici di merito sulla base di numerose e convergenti fonti di prova, in particolare, come detto, sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: - [OSCURATO:PERSONA] aveva saputo dal padre Giuseppe che avrebbero dovuto compiere un duplice omicidio per fare un favore ai lentinesi; il padre si era incontrato più volte con [OSCURATO:PERSONA] presso la masseria di quest'ultimo ed in un'occasione lo stesso dichiarante aveva partecipato ad un incontro preparatorio, unitamente a Maccarrone e Cucuzza. - [OSCURATO:PERSONA] aveva confessato il triplice omicidio in argomento: era stato portato a Lentini, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e in quella circostanza aveva conosciuto [OSCURATO:PERSONA], a capo dell'articolazione lentinese di cosa nostra; le vittime designate erano soltanto due e la terza vittima era stata uccisa per errore. - [OSCURATO:PERSONA] rendeva dichiarazioni, per iscritto, acquisite agli atti del giudizio abbreviato con il consenso della difesa, sovrapponibili a quelle del [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] aveva saputo da [OSCURATO:PERSONA] che il triplice omicidio era stato effettuato per fare un favore ai lentinesi e in particolare a [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] aveva saputo dal fratello Francesco e dai fratelli Cocuzza che il triplice omicidio, materialmente compiuto dal predetto Francesco e da [OSCURATO:PERSONA], era stato commesso per fare un favore a [OSCURATO:PERSONA] che dirigeva il gruppo mafioso di Lentini. [OSCURATO:PERSONA], che aveva fatto parte del clan lentinese capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], aveva saputo da [OSCURATO:PERSONA] (che si trovava all'interno del bar ove era avvenuta la sparatoria) che il fatto delittuoso era stato compiuto da sicari catenesi, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA]; la vittima designata era una sola ([OSCURATO:PERSONA]) e le altre due (Motta e Catalano) erano state colpite per errore.

Nel corso del dibattimento di primo grado era stato inoltre sentito [OSCURATO:PERSONA], condannato in via definitiva per il triplice omicidio in argomento, il quale tuttavia aveva assunto un <atteggiamento reticente>, confermando solo di avere reso in passato dichiarazioni relative a detto fatto ma affermando per il resto <di non ricordare nulla>.

La Corte di assise d'appello di Catania, pronunciatasi sul gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da talune parti civili (in particolare padre, madre, fratello e sorella della vittima [OSCURATO:PERSONA]) ha, conclusivamente ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ed in generale da tutti i dichiaranti, osservando in particolare come la ricostruzione dei fatti offerta dagli esecutori materiali Maccarrone e Cucuzza, quali fonti dirette, e dagli altri soggetti esaminati, quali fonti de relato, oltre a riscontrarsi reciprocamente su aspetti essenziali, avessero trovato un rilevantissimo riscontro nell'esito dell'esame autoptico effettuato sulle vittime.

Ritenuta quindi provata la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] a titolo concorsuale nel triplice omicidio contestato e precisamente nel ruolo di mandante, la Corte di secondo grado ha stimato <verosimile che, oltre al Motta, anche il Catalano non fosse tra gli obiettivi designati, e che egli sia stato ucciso per errore/scambio di persona dovuta alla mancata conoscenza personale delle vittime da parte dei killers>; riconosciuta quindi, anche con riferimento al delitto commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] l'ipotesi di cui all'art. 82 comma 2 cod. pen., confermava la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per sei mesi inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in primo grado.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Sebastiano [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi che vengono di seguito sintetizzati, entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 129 e 630 lett. c) cod. proc. pen.: osserva in particolare come, per il medesimo triplice omicidio oggetto del presente processo, risulta essere stato condannato in via definitiva nel 1992 [OSCURATO:PERSONA], che all'epoca si era autoaccusato degli omicidi, senza tuttavia indicare quale correo l'odierno ricorrente.

Osserva la difesa che il giudicato formatosi sulla sentenza che aveva dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai medesimi fatti per cui è ora processo contro il [OSCURATO:PERSONA], impedirebbe la celebrazione del nuovo processo; per poter procedere infatti nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], secondo il ricorrente, il PM avrebbe dovuto richiedere la <revocazione> della sentenza definitiva emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Con il secondo motivo censura violazione dell'art. 606 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 194 e 195 cod. proc. pen.: i giudici di merito hanno ritenuto provata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle propalazioni di pentiti, nessuno dei quali tuttavia ha partecipato direttamente al momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato mandato per l'esecuzione degli omicidi; peraltro le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sarebbero non credibili, non riscontrate e contraddittorie tra di loro.

Il difensore ricorrente si duole anche del fatto che il Cucuzza non sia stato sentito nel contraddittorio delle parti, essendo state acquisite agli atti le sue dichiarazioni scritte, e che la Corte di assise di appello abbia rigettato la richiesta di escutere Ercolano, e di sentire nuovamente Piazza e [OSCURATO:PERSONA].

3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è inammissibile.

1.1. Il ricorrente reitera in questa sede di legittimità l'eccezione già avanzata sia in primo che in secondo grado, e respinta dai giudici di merito con motivazione congrua, priva di aporie logiche, e rispetto alla quale la difesa omette di confrontarsi.1.2.

Lamenta, in sintesi, il ricorrente che, essendo intervenuta sentenza irrevocabile di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA], per poter procedere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dovuto dapprima instaurare un procedimento di revisione della sentenza relativa al [OSCURATO:PERSONA].

1.3. L'assunto è totalmente infondato: per giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, la doglianza che configuri semplicemente un contrasto di giudizi esula dai motivi di ricorso per cassazione tipicamente e tassativamente previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., potendo semmai attivare (quando i giudizi diventino irrevocabili) una richiesta di revisione ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., Sez. 5, n. 16275 del 16/03/2010 Rv. 247261 -

01. Peraltro nel caso che ci occupa, come chiaramente affermato dai giudici di merito, neppure sarebbe in astratto ipotizzabile un contrasto di giudicati in quanto la sentenza emessa a carico del [OSCURATO:PERSONA], acquisita agli atti, <nella parte in cui si sofferma incidentalmente sul ruolo di [OSCURATO:PERSONA], non si pone affatto in contrasto con le risultanze dibattimentali ottenute nel presente giudizio- dovendosi pertanto escludere un potenziale futuro contrasto di giudicati - atteso che in quel giudizio [OSCURATO:PERSONA] indicava espressamente [OSCURATO:PERSONA] come capo che dà il benestare e acconsente all'omicidio>.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico, rivalutativo e meramente reiterativo di doglianze avanzate in appello e disattese dal giudice di secondo grado con motivazione congrua e priva di aporie logiche.

Il ricorrente reitera l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], in quanto acquisite in forma scritta, e non essendosi invece proceduto all'audizione in contraddittorio del dichiarante.

L'eccezione è totalmente infondata: le dichiarazioni di Cocuzza sono infatti state acquisite agli atti, ex art. 493 comma 3 cod. proc. pen., con il consenso della difesa [OSCURATO:PERSONA], espressamente prestato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pertanto correttamente sono state ritenute pienamente utilizzabili.

2.1. La Corte d'assise di appello, richiamando la sentenza di primo grado, ha puntualmente ricostruito i fatti, valutato le molteplici prove acquisite in maniera non manifestamente illogica.

Le censure dedotte si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione, la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148).

Va ricordato come il compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145).

Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lonnbardozzi, Rv. 221116).

I giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.

2.2. Sono anzitutto inammissibili le doglianze concernenti l'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia poiché caratterizzate dalla mera enunciazione dell'asserito vizio, senza che venga mai illustrata una specifica doglianza caratterizzata dal confronto con la motivazione dei provvedimenti di primo e secondo grado.

I giudici di merito hanno evidenziato, senza ricevere specifica smentita, che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ebbe a partecipare direttamente ad uno degli incontri preparatori dell'omicidio tenutosi nella masseria di [OSCURATO:PERSONA] con la presenza di quest'ultimo nonché del padre [OSCURATO:PERSONA]; la presenza del [OSCURATO:PERSONA], insieme a [OSCURATO:PERSONA], sul luogo dell'agguato è riferita da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]: trattasi in entrambi i casi di dichiarazioni dirette e non de relato.

I giudici di merito hanno attribuito, secondo una logica e coerente valutazione insindacabile in questa sede, piena credibilità alle dichiarazioni dei dichiaranti.

3. Si deve perciò concludere nel senso che, come logicamente affermato da entrambi i giudici di merito, non si rinvengono vizi giuridici, logici e motivazionali rispetto alla affermazione del concorso di [OSCURATO:PERSONA] all'azione delittuosa.

3.1. Quanto alle ulteriori deduzioni difensive, va da un lato osservato come nel censurare la gravata sentenza per non avere disposto la rinnovazione istruttoria ex art. 603 comma 3 cod. proc. pen. volta all'audizione di Ercolano e di Piazza, quest'ultimo già sentito in primo grado, il ricorrente abbia omesso di argomentare in merito alla decisività delle nuove prove a disarticolare il ragionamento probatorio seguito dai giudici.

Va poi osservato, quanto al rigetto della richiesta di escutere l'Ercolano, come del tutto correttamente la Corte abbia argomentato in ordine alla natura esplorativa della prova richiesta, non avendo mai l'Ercolano reso dichiarazioni in merito al triplice omicidio in esame, ed essendo, in ipotesi, chiamato a riferire su circostanze per lui autoincriminanti.

Del pari corretta è la decisione della Corte di non accedere alla richiesta di risentire in appello [OSCURATO:PERSONA], che aveva già reso, in primo grado, dichiarazioni ritenute <esaustive>.

Peraltro, compito di questa Corte è esclusivamente quello di verificare la congruità della motivazione espressa nella sentenza impugnata sui temi scrutinati in sede di merito, anche in riferimento ai parametri legali applicabili: sul punto, non è dato ravvisare incompletezze o incongruenze motivazionali, posto che le istanze difensive sono state puntualmente valutate dal giudice di secondo grado, che ne ha apprezzato la sostanziale irrilevanza, per più ragioni, del tutto plausibili.

4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila..

5. L'imputato deve altresì essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili CATALANO Concetto e SCAMMACCA Silvia; CATALANO Giovanna e CATALANO Carlo; MOTTA Giuseppa e MOTTA Gianfranco, nelle nella misura liquidata in dispositivo; nonché dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, [OSCURATO:PERSONA], nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Catania con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendone il pagamento in favore dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili CATALANO Concetto e SCAMMACCA Silvia che liquida in complessivi euro 6.500; CATALANO Giovanna e CATALANO Carlo che liquida in complessivi euro 6.500; MOTTA Giuseppa e MOTTA Gianfranco che liquida in complessivi euro 6.500; MOTTA Paolo, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Cat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. procedimento a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 10 ottobre 2022 la Corte di assise di appello di Catania ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza pronunciata dalla Corte di assise di Siracusa in data 28 settembre 2021 con la quale Sebastiano [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per sei mesi, con le sanzioni accessorie e la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 575, 577, comma 1 nn. 3 cod. pen., per avere, in concorso con altri, ed in qualità di mandante, cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo ai sensi dell'art. 82 comma 2 cod. pen.), attinti da diversi colpi di pistola e di fucile cal. 12, in Lentini il 10 aprile 1991; la Corte di secondo grado, in parziale accoglimento dei soli appelli delle parti civili, ha ritenuto l'ipotesi di cui all'art. 82 comma 2 cod. pen. anche con riferimento al delitto commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito, la responsabilità dell'imputato è stata affermata sulla base delle dichiarazioni, ritenute credibili e pienamente attendibili, di diversi collaboratori di giustizia, in particolare di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]: emergeva che l'odierno ricorrente, all'epoca a capo del gruppo mafioso di Lentini, si era rivolto al sodalizio catanese di Cosa nostra, precisamente al gruppo capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], al quale aveva commissionato un omicidio da effettuare in territorio di Lentini, con base logistica ed armi fornita dagli stessi lentinesi, ma con gruppo di fuoco "esterno"; gli esecutori materiale erano stati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e certamente la vittima designata era [OSCURATO:PERSONA]; nel corso della sparatoria tuttavia, a causa della loro reazione, erano stati colpiti mortalmente anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] quale mandante è stato ritenuto provato dai giudici di merito sulla base di numerose e convergenti fonti di prova, in particolare, come detto, sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: - [OSCURATO:PERSONA] aveva saputo dal padre Giuseppe che avrebbero dovuto compiere un duplice omicidio per fare un favore ai lentinesi; il padre si era incontrato più volte con [OSCURATO:PERSONA] presso la masseria di quest'ultimo ed in un'occasione lo stesso dichiarante aveva partecipato ad un incontro preparatorio, unitamente a Maccarrone e Cucuzza. - [OSCURATO:PERSONA] aveva confessato il triplice omicidio in argomento: era stato portato a Lentini, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e in quella circostanza aveva conosciuto [OSCURATO:PERSONA], a capo dell'articolazione lentinese di cosa nostra; le vittime designate erano soltanto due e la terza vittima era stata uccisa per errore. - [OSCURATO:PERSONA] rendeva dichiarazioni, per iscritto, acquisite agli atti del giudizio abbreviato con il consenso della difesa, sovrapponibili a quelle del [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] aveva saputo da [OSCURATO:PERSONA] che il triplice omicidio era stato effettuato per fare un favore ai lentinesi e in particolare a [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] aveva saputo dal fratello Francesco e dai fratelli Cocuzza che il triplice omicidio, materialmente compiuto dal predetto Francesco e da [OSCURATO:PERSONA], era stato commesso per fare un favore a [OSCURATO:PERSONA] che dirigeva il gruppo mafioso di Lentini. [OSCURATO:PERSONA], che aveva fatto parte del clan lentinese capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], aveva saputo da [OSCURATO:PERSONA] (che si trovava all'interno del bar ove era avvenuta la sparatoria) che il fatto delittuoso era stato compiuto da sicari catenesi, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA]; la vittima designata era una sola ([OSCURATO:PERSONA]) e le altre due (Motta e Catalano) erano state colpite per errore. Nel corso del dibattimento di primo grado era stato inoltre sentito [OSCURATO:PERSONA], condannato in via definitiva per il triplice omicidio in argomento, il quale tuttavia aveva assunto un <atteggiamento reticente>, confermando solo di avere reso in passato dichiarazioni relative a detto fatto ma affermando per il resto <di non ricordare nulla>. La Corte di assise d'appello di Catania, pronunciatasi sul gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da talune parti civili (in particolare padre, madre, fratello e sorella della vittima [OSCURATO:PERSONA]) ha, conclusivamente ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ed in generale da tutti i dichiaranti, osservando in particolare come la ricostruzione dei fatti offerta dagli esecutori materiali Maccarrone e Cucuzza, quali fonti dirette, e dagli altri soggetti esaminati, quali fonti de relato, oltre a riscontrarsi reciprocamente su aspetti essenziali, avessero trovato un rilevantissimo riscontro nell'esito dell'esame autoptico effettuato sulle vittime. Ritenuta quindi provata la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] a titolo concorsuale nel triplice omicidio contestato e precisamente nel ruolo di mandante, la Corte di secondo grado ha stimato <verosimile che, oltre al Motta, anche il Catalano non fosse tra gli obiettivi designati, e che egli sia stato ucciso per errore/scambio di persona dovuta alla mancata conoscenza personale delle vittime da parte dei killers>; riconosciuta quindi, anche con riferimento al delitto commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] l'ipotesi di cui all'art. 82 comma 2 cod. pen., confermava la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per sei mesi inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in primo grado. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Sebastiano [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi che vengono di seguito sintetizzati, entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 129 e 630 lett. c) cod. proc. pen.: osserva in particolare come, per il medesimo triplice omicidio oggetto del presente processo, risulta essere stato condannato in via definitiva nel 1992 [OSCURATO:PERSONA], che all'epoca si era autoaccusato degli omicidi, senza tuttavia indicare quale correo l'odierno ricorrente. Osserva la difesa che il giudicato formatosi sulla sentenza che aveva dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai medesimi fatti per cui è ora processo contro il [OSCURATO:PERSONA], impedirebbe la celebrazione del nuovo processo; per poter procedere infatti nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], secondo il ricorrente, il PM avrebbe dovuto richiedere la <revocazione> della sentenza definitiva emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Con il secondo motivo censura violazione dell'art. 606 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 194 e 195 cod. proc. pen.: i giudici di merito hanno ritenuto provata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle propalazioni di pentiti, nessuno dei quali tuttavia ha partecipato direttamente al momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato mandato per l'esecuzione degli omicidi; peraltro le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sarebbero non credibili, non riscontrate e contraddittorie tra di loro. Il difensore ricorrente si duole anche del fatto che il Cucuzza non sia stato sentito nel contraddittorio delle parti, essendo state acquisite agli atti le sue dichiarazioni scritte, e che la Corte di assise di appello abbia rigettato la richiesta di escutere Ercolano, e di sentire nuovamente Piazza e [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile. 1.1. Il ricorrente reitera in questa sede di legittimità l'eccezione già avanzata sia in primo che in secondo grado, e respinta dai giudici di merito con motivazione congrua, priva di aporie logiche, e rispetto alla quale la difesa omette di confrontarsi.1.2. Lamenta, in sintesi, il ricorrente che, essendo intervenuta sentenza irrevocabile di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA], per poter procedere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dovuto dapprima instaurare un procedimento di revisione della sentenza relativa al [OSCURATO:PERSONA]. 1.3. L'assunto è totalmente infondato: per giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, la doglianza che configuri semplicemente un contrasto di giudizi esula dai motivi di ricorso per cassazione tipicamente e tassativamente previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., potendo semmai attivare (quando i giudizi diventino irrevocabili) una richiesta di revisione ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., Sez. 5, n. 16275 del 16/03/2010 Rv. 247261 - 01. Peraltro nel caso che ci occupa, come chiaramente affermato dai giudici di merito, neppure sarebbe in astratto ipotizzabile un contrasto di giudicati in quanto la sentenza emessa a carico del [OSCURATO:PERSONA], acquisita agli atti, <nella parte in cui si sofferma incidentalmente sul ruolo di [OSCURATO:PERSONA], non si pone affatto in contrasto con le risultanze dibattimentali ottenute nel presente giudizio- dovendosi pertanto escludere un potenziale futuro contrasto di giudicati - atteso che in quel giudizio [OSCURATO:PERSONA] indicava espressamente [OSCURATO:PERSONA] come capo che dà il benestare e acconsente all'omicidio>. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico, rivalutativo e meramente reiterativo di doglianze avanzate in appello e disattese dal giudice di secondo grado con motivazione congrua e priva di aporie logiche. Il ricorrente reitera l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], in quanto acquisite in forma scritta, e non essendosi invece proceduto all'audizione in contraddittorio del dichiarante. L'eccezione è totalmente infondata: le dichiarazioni di Cocuzza sono infatti state acquisite agli atti, ex art. 493 comma 3 cod. proc. pen., con il consenso della difesa [OSCURATO:PERSONA], espressamente prestato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pertanto correttamente sono state ritenute pienamente utilizzabili. 2.1. La Corte d'assise di appello, richiamando la sentenza di primo grado, ha puntualmente ricostruito i fatti, valutato le molteplici prove acquisite in maniera non manifestamente illogica. Le censure dedotte si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione, la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). Va ricordato come il compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lonnbardozzi, Rv. 221116). I giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. 2.2. Sono anzitutto inammissibili le doglianze concernenti l'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia poiché caratterizzate dalla mera enunciazione dell'asserito vizio, senza che venga mai illustrata una specifica doglianza caratterizzata dal confronto con la motivazione dei provvedimenti di primo e secondo grado. I giudici di merito hanno evidenziato, senza ricevere specifica smentita, che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ebbe a partecipare direttamente ad uno degli incontri preparatori dell'omicidio tenutosi nella masseria di [OSCURATO:PERSONA] con la presenza di quest'ultimo nonché del padre [OSCURATO:PERSONA]; la presenza del [OSCURATO:PERSONA], insieme a [OSCURATO:PERSONA], sul luogo dell'agguato è riferita da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]: trattasi in entrambi i casi di dichiarazioni dirette e non de relato. I giudici di merito hanno attribuito, secondo una logica e coerente valutazione insindacabile in questa sede, piena credibilità alle dichiarazioni dei dichiaranti. 3. Si deve perciò concludere nel senso che, come logicamente affermato da entrambi i giudici di merito, non si rinvengono vizi giuridici, logici e motivazionali rispetto alla affermazione del concorso di [OSCURATO:PERSONA] all'azione delittuosa. 3.1. Quanto alle ulteriori deduzioni difensive, va da un lato osservato come nel censurare la gravata sentenza per non avere disposto la rinnovazione istruttoria ex art. 603 comma 3 cod. proc. pen. volta all'audizione di Ercolano e di Piazza, quest'ultimo già sentito in primo grado, il ricorrente abbia omesso di argomentare in merito alla decisività delle nuove prove a disarticolare il ragionamento probatorio seguito dai giudici. Va poi osservato, quanto al rigetto della richiesta di escutere l'Ercolano, come del tutto correttamente la Corte abbia argomentato in ordine alla natura esplorativa della prova richiesta, non avendo mai l'Ercolano reso dichiarazioni in merito al triplice omicidio in esame, ed essendo, in ipotesi, chiamato a riferire su circostanze per lui autoincriminanti. Del pari corretta è la decisione della Corte di non accedere alla richiesta di risentire in appello [OSCURATO:PERSONA], che aveva già reso, in primo grado, dichiarazioni ritenute <esaustive>. Peraltro, compito di questa Corte è esclusivamente quello di verificare la congruità della motivazione espressa nella sentenza impugnata sui temi scrutinati in sede di merito, anche in riferimento ai parametri legali applicabili: sul punto, non è dato ravvisare incompletezze o incongruenze motivazionali, posto che le istanze difensive sono state puntualmente valutate dal giudice di secondo grado, che ne ha apprezzato la sostanziale irrilevanza, per più ragioni, del tutto plausibili. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.. 5. L'imputato deve altresì essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili CATALANO Concetto e SCAMMACCA Silvia; CATALANO Giovanna e CATALANO Carlo; MOTTA Giuseppa e MOTTA Gianfranco, nelle nella misura liquidata in dispositivo; nonché dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, [OSCURATO:PERSONA], nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Catania con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendone il pagamento in favore dello Stato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili CATALANO Concetto e SCAMMACCA Silvia che liquida in complessivi euro 6.500; CATALANO Giovanna e CATALANO Carlo che liquida in complessivi euro 6.500; MOTTA Giuseppa e MOTTA Gianfranco che liquida in complessivi euro 6.500; MOTTA Paolo, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Cat