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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32916/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Sieve il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza del 6 ottobre 2011 del Tribunale di Brescia che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravato dal danno di rilevante gravità e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia, che veniva dichiarata parzialmente condonata, nonché alle pene accessorie fallimentari, la cui durata era stata fissata in anni dieci, ed alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

In particolare, con la sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita il 14 settembre 2004, il primo quale commercialista di fiducia del Venturelli e amministratore di [OSCURATO:SOCIETA] ed il secondo quale amministratore di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., distratto immobili di proprietà della società poi fallita e siti a Castegnato, a Borgosatollo e a Prevalle, immobili ceduti in data 26 giugno 1999 da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. senza ricevere alcun corrispettivo.

2. La sentenza di appello ha invece dichiarato non doversi procedere, per ostacolo derivante da un precedente giudicato, nei confronti degli imputati limitatamente alla distrazione degli immobili siti in Castegnato e Borgosatollo, confermando l'affermazione di penale responsabilità quanto alla distrazione dell'immobile in Prevalle e riducendo la pena e la durata delle pene accessorie fallimentari.

Più precisamente, la Corte territoriale ha osservato che il Corsini era stato imputato, in altro processo, unitamente al Venturelli, per reati tributari e per il delitto di trasferimento fraudolento di valori provento del reato di evasione fiscale.

La complessa condotta delittuosa così viene riassunta dalla Corte territoriale: «1) la costituzione al trust Banc:a Paribas IGT Lirnited di 200 miliardi di lire, provento di evasione fiscale in costanza dell'esercizio della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]; 2) costituzione dal detto trust di due società lussemburghesi ([OSCURATO:PERSONA] e Finaciere de la Creuse SA) ed assegnazione alle stesse delle quote ed azioni di alcune società di capitali italiane costituite all'uopo, la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Premio s.r.I.; l'attribuzione fittizia (da interposizione) prima a [OSCURATO:SOCIETA] e poi a [OSCURATO:SOCIETA] di immobili acquistati da [OSCURATO:SOCIETA]., provento mediato di evasione fiscale, tra c:ui due fabbricati a Borgosatollo, via Verdi 12 e 20, un immobile a Castegnato via [OSCURATO:PERSONA] 12-14; il tutto allo scopo di sottrarre i beni ai vincoli cautelari che gravavano già su Venturelli».

All'esito del giudizio di primo grado il Corsini, in quel processo, era stato condannato per il delitto di trasferimento fraudolento di valori, ma in seguito questa Corte di cassazione aveva dichiarato il reato estinto per /41 prescrizione.

Nei confronti del Merlin era stata, invece, emessa sentenza di applicazione di pena, ormai irrevocabile, per vari reati connessi al ruolo da lui assunto in seno alle società del Venturini, tra i quali quello di ricettazione degli immobili in Borgosatollo e Castegnato.

La Corte di appello ha quindi ritenuto, anche alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza del 21 luglio 2016 n. 200, che non potesse procedersi a carico del Corsini una seconda volta per la cessione dei medesimi beni immobili da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. e, tuttavia, ha al contempo osservato che nel presente processo viene contestata all'imputato anche la cessione di un ulteriore immobile sito a Prevalle, non incluso nella imputazione contestata al Corsini nel giudizio già conclusosi e per il quale non poteva ritenersi operante la improcedibilità ex art. 649 cod. proc. pen.

Analoghe considerazioni sono state svolte dalla Corte territoriale in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che era stato imputato del reato di ricettazione per avere, quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ricevuto ed acquistato gli immobili siti in Borgosatollo e Castegnato e per il quale, unitamente ad altri reati, era stata emessa sentenza di applicazione di pena.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando cinque motivi.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione laddove l'improcedibilità dell'azione penale è stata limitata alla vendita degli immobili siti a Castegnato e Borgosatollo e non è stata estesa a quella dell'immobile sito a Prevalle.

Sostiene il ricorrente che anche in relazione alla contestata distrazione patrimoniale avente ad oggetto l'immobile sito in Prevalle doveva essere affermata l'improcedibilità dell'azione penale ai sensi della citata disposizione, in quanto essa non andava considerata isolatamente, ma come una componente della complessiva operazione fraudolenta avente ad oggetto l'intero patrimonio immobiliare della fallita [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la alienazione dell'immobile di Prevalle, peraltro di valore notevolmente inferiore rispetto a quello degli altri, fosse anche da sola rilevante e sufficiente ad integrare una distrazione ai fini dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942 e che l'unica conseguenza della improcedibilità dell'azione penale limitatamente agli altri immobili investisse esclusivamente il trattamento sanzionatorio.La Corte di appello, nell'applicare i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza sopra citata, ha affermato che l'alienazione dell'immobile sito in Prevalle costituisce un fatto naturalistico diverso ed ulteriore rispetto all'alienazione degli altri beni già giudicata quale operazione fraudolenta ex art. 12-quinquies decreto-legge n. 306 del 1992.

In tal modo la Corte di appello, sostiene il ricorrente, ha operato un'arbitraria dissociazione della vendita dell'immobile in Prevalle dalle altre vendite, sebbene tutte facessero parte di un'unica operazione ritenuta fraudolenta realizzata con un unico atto di trasferimento immobiliare da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. attuato nella stessa data ed avente ad oggetto l'intero compendio immobiliare della fallita.

In tal modo, sostiene il ricorrente, la Corte di appello ha erroneamente applicato il principio per il quale, per affermare l'identità del fatto rilevante ai fini dell'art. 649 cod. proc. pen., occorre che vi sia corrispondenza storico naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento e nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, valutate sia nella loro dimensione naturalistica che in quella giuridica.

L'atto di vendita era unico ed aveva ad oggetto tutti gli immobili e la condotta era la medesima, ossia il trasferimento di un compendio immobiliare attuato con un solo atto di vendita; diversa era solo la sua qualificazione giuridica quale trasferimento fraudolento di valori ex art. 12-quinquies decreto- legge n. 306 del 1992 nel precedente giudizio e quale disl:razione rilevante ex art. 216 r.d. n. 267 del 1942 in questo processo.

La diversità parziale dei beni immobili, pur essendo rilevante ai fini della qualificazione giuridica del fatto, non vale però a determinare una diversità del fatto naturalistico dei due reati e quindi ad impedire la piena applicazione del principio del ne bis in idem.

Per entrambi i reati ciò che rileva è l'attribuzione fittizia del complesso immobiliare, quali beni provento di reati fiscali, nel precedente giudizio, e quali beni costituenti il patrimonio della fallita, in questo processo.

Anche il danno è il medesimo, una volta considerato quale danno all'erario ed un'altra quale danno ai creditori della fallita.

Peraltro, la stessa Corte territoriale, per affermare la natura distrattiva della vendita degli immobili della fallita [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., prende in considerazione le alienazioni dei vari immobili quale operazione unitaria (e del resto anche nell'imputazione non viene contestata l'aggravante dalla pluralità dei fatti di bancarotta), cosicché la motivazione risulta contraddittoria, atteso che da una parte si afferma che per l'alienazione degli immobili siti in Castegnato e Borgosatollo opera il divieto di bis in idem e dall'altra anche tali vendite vengono prese in considerazione per affermare la natura distrattiva della operazione complessiva per farne poi discendere il carattere fraudolento della vendita del bene sito a Prevalle.

Sostiene il ricorrente che o si considera che l'improcedibilità operi in relazione all'intera operazione di vendita e quindi anche nella parte in cui essa ha ad oggetto l'immobile in Prevalle, oppure si ritiene operante detto divieto limitatamente agli altri immobili ed allora la vendita del bene sito a Prevalle avrebbe dovuto essere valutata isolatamente, anche ai fini della incidenza sul dissesto societario ed alla sussistenza dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942 nonché della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale da un lato affermato che opera il principio del ne bis in idem in relazione agli immobili siti a Borgosatollo e Castegnato e dall'altro che per valutare la natura distrattiva della cessione dell'immobile in Prevalle occorre considerare l'intera operazione di vendita del compendio immobiliare della [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA]. e non la cessione del singolo immobile.

In tal modo, nonostante nella imputazione si facesse riferimento all'intera operazione, tanto che neppure era stata contestata la aggravante della pluralità delle condotte distrattive, la Corte di appello ha indebitamente parcellizzato la dismissione del patrimonio immobiliare in più condotte aventi ad oggetto i singoli immobili, applicando in modo aberrante il divieto di un secondo giudizio.

Anche volendo ritenere corretto il suddetto frazionamento, la condotta di cessione del singolo immobile avrebbe dovuto costituire oggetto di valutazione isolata, senza prendere in esame pure la vendita degli altri immobili, specie ove si consideri che l'immobile in Prevalle aveva un valore molto esiguo (lire 900.000.000) rispetto a quello dell'intero compendio (lire 10.000.000.000).

La Corte di appello ha, invece, accolto l'eccezione del ricorrente fondata sul divieto di un secondo giudizio, escludendo la rilevanza delle cessioni degli immobili in Borgosatollo e Castegnato, ma per rispondere ad altro motivo di gravame, in cui si contestava la portata distrattiva della cessione, è tornata a valutare l'intera operazione di dismissione, senza scorporare la sola vendita ritenuta rilevante, ossia quella dell'immobile in Prevalle, tanto che anche al fine della valutazione del danno e dell'aggravante di cui all'art. 219 r.d. cit. la Corte di appello ha espressamente affermato di avere preso in considerazione anche la vendita degli immobili in Castegnato e Borgosatollo.

3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 219, primo comma, r.d. n. 267 del 1942 sostenendo che, sulla base di quanto sopra esposto, risulta illogica anche la motivazione del rigetto del motivo di appello volto ad attaccare l'applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, poiché i giudici di appello prendono in considerazione il danno derivato dalla complessiva operazione di dismissione dell'intero compendio immobiliare e non solo quello conseguente alla vendita del bene in Prevalle.

La Corte di appello, denuncia il ricorrente, afferma che l'immobile era stato acquistato dalla società al prezzo di lire 300.000.000 e, ben consapevole che tale importo non consente di per sé l'applicazione dell'aggravante, afferma che in realtà occorre tenere in considerazione il valore dell'intero compendio.

Sostiene, infine, il ricorrente la inapplicabilità di detta aggravante.

3.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942 nonché della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato.

Segnala il ricorrente che anche tale elemento è stato desunto dalla Corte di appello facendo riferimento alla complessiva operazione di vendita ossia ad una condotta diversa da quella sulla quale essa, stante il divieto di bis in idem, avrebbe dovuto pronunciarsi e sostiene che la vendita dell'immobile in Prevalle, anche per il suo modesto valore, non poteva valere quale condotta distrattiva, tenuto anche conto che nell'atto si prevedeva pur l'accollo del corrispondente debito della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].

In realtà il dolo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale non poteva essere ricavato dalla sola vendita dell'immobile in Prevalle e la Corte di appello si è trovata costretta, allo scopo di affermare la penale responsabilità dell'imputato, a prendere in esame la vendita di tutti gli immobili.

Il ricorrente ammette che l'elemento soggettivo andasse accertato in relazione alla condotta consistita nella stipula dell'atto di vendita avente l'intero compendio, ma proprio da tale necessità deduce la violazione del ne bis in idem.

La circostanza che all'accollo non si accompagnasse la liberazione, da parte della Talme s.r.I., della [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione all'obblicio di pagamento del prezzo non consentiva di per sé di ravvisare nell'alienazione dell'immobile in Prevalle una condotta con finalità distrattive.

In realtà la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva tratto vantaggio dall'operazione che le aveva permesso il pagamento di un consistente scoperto sul conto corrente bancario di tutti i debiti tributari maturati sino a quel momento, diversi dai debiti tributari che avrebbero poi condotto al fallimento la società, che erano maturati suc:cessivamente alla vendita.

3.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in ordine alla quantificazione della pena inflitta all'esito della applicazione del principio del ne bis in idem per la vendita degli immobili in Castegnato e Borgosatollo.

Il ricorrente segnala che la pena base è stata ridotta da sei anni a quattro anni di reclusione, mentre l'aumento per l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è stato ridotto da un anno a sei mesi di reclusione, ossia in misura non proporzionale rispetto al rapporto tra il valore dell'intero compendio immobiliare ceduto e quello del solo immobile in Prevalle e quindi la pena inflitta risulta immotivatamente ed illogicamente eccessiva.

4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e formulando due motivi di impugnazione.

4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 219 r.d. n. 267 del 1942 e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di appello ritenuto sussistente l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.

La Corte di appello ha considerato grave il danno conseguente alla cessione del bene, da essa originariamente acquistato per il prezzo di lire

300.000.000. Inoltre, ha ritenuto che la valutazione del danno non possa essere limitata al valore di detto immobile, dovendo essere considerate anche le alienazioni degli altri immobili, essendo l'improcedibilità in relazione a questi dipesa esclusivamente da ragioni processuali.

Sostiene, allora, il ricorrente che dopo che è stata dichiarata l'improcedibilità in relazione alle condotte di vendita degli altri immobili, il cui valore era pari al 92% del compendio immobiliare ceduto, risulta illogico considerare di rilevante gravità il danno patrimoniale derivato dalla cessione del solo immobile in Prevalle, originariamente acquistato per il prezzo di lire 300.000.000, pari a circa euro 150.000,00.

La Corte di appello ha ritenuto grave il danno considerando l'immobile in Prevalle quale unico bene nionetizzabile in favore dei creditori, senza considerare il suo valore effettivo e la sua incidenza sull'entità del passivo.

La stessa Corte di appello, consapevole della debolezza di tale argomento, ha poi ritenuto di dover valutare la gravità del danno considerando anche le cessioni degli altri immobili, arrivando in tal modo a violare 111 principio del ne bis in idem che aveva affermato di voler rispettare.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza ed erroneità della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, eccessivo laddove confrontato con la cessione del solo immobile in Prevalle, di modesto valore, e con la condotta dell'imputato successiva al reato, quando, essendosi egli sottratto all'influenza negativa esercitata su di lui dal Venturelli, non ha più commesso reati.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato.

1.1. Il principio del ne bis in idem sostanziale e quello del ne bis in idem processuale hanno confini ed ambiti applicativi diversi.

In tema di divieto di un secondo giudizio, le nozioni di bis in idem processuale e di bis in idem sostanziale non coincidono in quanto la prima, più ampia, ha riguardo al rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, ed il nuovo giudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, preclude una seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico-naturalistica, sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo; la seconda, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico (Sez. 7, n. 32631 del 01/10/2020, Barbato, Rv. 280774, che, in applicazione del principio, nonostante la qualificazione sostanziale del fatto storico consentisse il concorso formale tra il delitto di cui all'art. 642 cod. pen. e quello di cui all'art. 497-bis cod. pen. e, quindi, la non operatiività del bis in idem sostanziale, ha ravvisato il bis in idem processuale, in quanto il precedente giudizio aveva riguardato il medesimo fatto storico, qualificato ai sensi dell'art. 642 cod. pen.).

Con la sentenza n. 200 del 21/07/2016, la Corte costituzionale - che ha dichiarato illegittimo l'art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale - ha ridefinito il principio del ne bis in idem processuale, recependo, sul piano ermeneutico, i principi affermati dalla Corte EDU — che a partire dalla sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro [OSCURATO:PERSONA], ha stabilito che è ravvisabile identità del fatto quando medesima è l'azione o l'omissione per la quale la persona è già stata irrevocabilmente giudicata — affermando il criterio dell'icfem factum, e non dell'idem legale, ai fini della valutazione della medesimezza del fatto storico oggetto di nuovo giudizio.

L'affrancamento dall'inquadramento giuridico del fatto (Corte Cost., n. 200 del 2016, § 4), cioè dall'idem legale, ha comportato la riaffermazione della dimensione esclusivamente processuale del divieto di bis in idem, che «preclude non il simultaneus processus per distinti reati commessi con il medesimo fatto, ma una seconda iniziativa penale, laddove tale fatto sia già stato oggetto di una pronuncia di carattere definitivo» (Corte Cost., n. 200 del 2016, § 10).L'art. 649 cod. proc. pen. riguarda il rapporto tra il fatto storico oggetto di giudicato ed il nuovo giudizio, e, nella sua dimensione storico-naturalistica, prescinde dalle eventualmente diverse qualificazioni giuridiche; il bis in idem sostanziale, invece, concerne il rapporto tra norme incrirninatrici astratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico.

Dunque, ai fini del divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.), la verifica deve prescindere da criteri strutturali e dalla configurabilità di un astratto concorso formale di reati, dovendo concentrarsi sul fatto storico concretamente oggetto della res iudicata e quello oggetto della res iudicanda.

Tanto premesso, secondo la ricostruzione fattuale operata dalla sentenza di primo grado e non contraddetta da quella di secondo grado, i vari immobili della [OSCURATO:SOCIETA]. hanno costituito oggetto di distinti ed autonomi atti vendita alla [OSCURATO:SOCIETA].

La circostanza si ricava dalla motivazione della sentenza di primo grado (vedi pag. 3) laddove si afferma che sussiste una pluralità di atti di vendita a favore di [OSCURATO:SOCIETA].

«tutti del 25-6-99», nonché dalla sentenza di secondo grado (vedi pag. 25), ove si parla di «rogiti per Castegnato e Prevalle», lasciando intendere che per gli immobili sono stati stipulati distinti atti di compravendita.

Sebbene tutti gli atti di vendita costituiscano le componenti di un'unica operazione distrattiva, dal punto di vista storico naturalistico il singolo atto di vendita avente ad oggetto l'immobile sito in Prevalle costituisce un fatto diverso rispetto alle alienazioni degli altri immobili.

Difatti la vendita dell'immobile in Prevalle è caratterizzata da manifestazioni di volontà negoziale delle due parti contraenti distinte e diverse da quelle che sono occorse per perfezionare le altre compravendite, trattandosi di manifestazioni di volontà separate, intervenute in un momento diverso, sebbene ravvicinato, rispetto a quello in cui sono intervenute le dichiarazioni di volontà che hanno determinato il perfezionamento degli altri atti di vendita.

Sotto il profilo naturalistico, ogni vendita costituisce un fatto autonomo e diverso, anche se tutte le alienazioni sono orientate al medesimo fine.

L'unitarietà del fine avrebbe potuto valere ad integrare il vincolo della continuazione, ma di per sé è inidoneo ad escludere che ciascuna delle singole componenti integri un fatto storico naturalistico diverso e quindi un reato autonomo, anche ai fini dell'art. 649 cod. proc. pen.

Il ricorrente, invece, per affermare che si è in presenza di un solo fatto dal punto di vista storico naturalistico, arriva a sostenere che tutti gli immobili sono stati venduti con un unico atto di compravendita.

Il motivo di ricorso poggia quindi su una ricostruzione fattuale diversa da quella operata dai giudici del merito, che non è suscettibile di revisione in questa sede, ed è conseguentemente inammissibile.

1.2. Assodato che la condotta avente ad oggetto l'alienazione dell'immobile in Prevalle è un fatto storico naturalistico diverso dalle alienazioni degli altri immobili, deve ulteriormente osservarsi che neppure può accogliersi la tesi difensiva secondo la quale la dichiarazione di improcedibilità pronunciata dalla Corte di appello in relazione alle alienazioni degli immobili in Borgosatollo e Castegnato precluderebbe una pronuncia di condanna per l'alienazione dell'immobile sito in Prevalle per essere tutte le alienazioni parti di un'unica operazione distrattiva avente ad oggetto l'intero patrimonio della fallita, la cui portata distrattiva andrebbe valutata global nn ente ed unitariamente e costituirebbe, ai sensi dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, un'unica condotta di bancarotta fraudolenta.

A tale proposito appare utile richiamare i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza Loy (Sez.

U, n. 21039 del 27/01/2011, dep. 26/05/2011, Loy, Rv. 249665).

Con il precedente appena citato le Sezioni Unite hanno abbandonato la concezione unitaria del reato di bancarotta, secondo la quale le diverse violazioni integrerebbero un unico reato di bancarotta ed inciderebbero solo sul trattamento sanzionatorio, comportando l'applicazione dell'aggravante di cui al n. 1 del secondo comma dell'art. 219 legge fall., per abbracciare la concezione pluralista che afferma che in presenza di una pluralità di fatti di bancarotta commessi nell'ambito della medesima procedura concorsuale i singoli episodi delittuosi conservano la loro autonomia e vengono unificati esclusivamente ai fini del trattamento sanzionatorio; difatti, l'applicazione dell'aggravante prevista dalla disposizione appena citata costituisce in realtà una ipotesi particolare di continuazione derogativa di quella ordinaria„ di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e più favorevole per l'imputato, poiché la pena base per il fatto più grave può essere aumentata al massimo nella misura di un terzo e perché, sul piano formale, l'aumento di pena discende dall'applicazione di un'aggravante, la cui efficacia sul trattamento sanzionatorio può anche essere esclusa per effetto del giudizio di bilanciamento tra le circostanze.

In particolare, le Sezioni Unite affermano che «L'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. disciplina, nella sostanza, un'ipotesi di concorso di reati autonomi e indipendenti, che il legislatore unifica fittiziamente agli effetti della individuazione del regime sanzionatorio nel cumulo giuridico, facendo ricorso formalmente allo strumento tecnico della circostanza aggravante».

Peraltro, le Sezioni Unite hanno affermato espressamente che l'art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall. opera sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima operazione di bancarotta che in quello di commissione di più fatti tra quelli previsti indifferentemente dai precedenti artt. 216, 217 e 218 e che la diversità ontologica dei singoli fatti di bancarotta, unificati fittiziamente dall'art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall. si riflette sul giudicato, in quanto il giudicato intervenuto su uno dei fatti non è di ostacolo alla perseguibilità di altro e diverso fatto di bancarotta relativo allo stesso fallimento e che l'applicazione della «continuazione fallimentare» può trovare applicazione anche in executivis ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.

Dall'applicazione dei principi sopra esposti consegue che non rileva che le singole alienazioni aventi ad oggetto gli immobili di proprietà della società fallita costituiscano componenti di un'unica operazione attraverso la quale la società fallita è stata privata del suo patrimonio immobiliare, poiché i plurimi fatti di bancarotta nell'ambito del medesimo dissesto fallimentare, pur unificati normativamente nella previsione dell'art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall., rimangono naturalisticamente apprezzabili„ se, come nel caso di specie, riconducibili a distinte azioni criminose, e sono da considerare e da trattare come fatti autonomi, ciascuno dei quali costituisce un autonomo illecito penale.

Neppure rileva che nel capo di imputazione contestato ai due imputati non si faccia riferimento all'aggravante di cui alla disposizione appena citata, avendo questa Corte di cassazione reiteratamente affermato che la cd. continuazione fallimentare tra più fatti di bancarotta non richiede la formale contestazione dell'art. 219, secondo comma, n. 1, Iene fall., in quanto l'utilizzazione dell'istituto si risolve esclusivamente nell'applicazione di una disciplina più favorevole di quella che deriverebbe dalle regole generali in tema di determinazione della pena nel caso di pluralità di reati (Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, Rizzo, Rv. 283253) e, comunque, laddove si proceda per più fatti di bancarotta, la mancata contestazione esplicita della circostanza aggravante speciale di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1), legge fall. non integra alcuna violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., perché il riferimento alla predetta circostanza aggravante, in tutti i suoi elementi costitutivi, è implicitamente contenuto nella descrizione della pluralità dei reati, la cui contestazione pone l'imputato in condizione di conoscere il significato dell'accusa e di esercitare il diritto di difesa (Sez. 5, n. 33123 del 19/10/2:020, Martini, Rv, 279840).

2. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Sulla base dei principi sopra esposti, poiché ciascuna delle alienazioni degli immobili che componevano il patrimonio della fallita vanno considerati come reati autonomi, la natura distrattiva della condotta va valutata non in relazione alla complessiva operazione, ma rispetto alla singola alienazione dell'immobile sito in Prevalle.

La Corte di appello ha correttamente ritenuto che la vendita dell'immobile di Prevalle integrasse un'operazione distrattiva perché il prezzo di vendita non è mai stato riscosso dalla società poi fallita, mentre il debito della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della propria dante causa è rimasto inalterato, nonostante l'accollo da parte della acquirente, trattandosi di accollo privo di effetti liberatori nei confronti della venditrice.

Sotto tale profilo, la Corte di appello ha valutato la singola alienazione considerata di per se stessa.

Il rilievo è, peraltro, conforme alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione che ha affermato che integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale la condotta dell'amministratore che trasferisce un bene immobile dal patrimonio della società fallita a quello di altra società, la quale si limiti ad assumere l'accollo del mutuo contratto dalla fallita per l'acquisto del predetto immobile, qualora si tratti di mero accollo interno non liberatorio (Sez. 5, n. 55409 del 15/09/2017, Zerlottin, Rv. 271876, che ha chiarito che in tal caso la società fallita si priva di un bene del suo patrimonio senza adeguata contropartita, poiché il debito corrispondente al valore del mutuo continua a gravare su di essa).

Né può avere a tal fine rilievo la circostanza che il valore dell'immobile sia assai modesto se confrontato con quello di tutti gli altri immobili oggetto di cessione, atteso che, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804, che ha precisato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza).

Difatti, questa Corte di cassazione ha pure affermato che integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione perfino la dismissione di beni strumentali obsoleti distacc:ati dal patrimonio sociale in assenza di utile o corrispettivo, trattandosi di beim la cui consistenza economica, sebbene minima, esigua o ridottissima, è idonea comunque a costituire garanzia per i creditori (Sez. 5, n. 31680 del 03/06/2021, Montorsi, Rv. 281768).

3. Manifestamente infondato è il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale ha del tutto correttamente e logicamente desunto il dolo della bancarotta fraudolenta relativo alla singola bancarotta avente ad oggetto l'immobile sito in Prevalle dalla circostanza che la sua vendita era una componente di una più ampia operazione di dismissione immobiliare volta a svuotare il patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. trasferendo ad altra società i suoi immobili senza incassare alcuna somma a titolo di prezzo, attuata in un momento in cui la situazione economico finanziaria della [OSCURATO:SOCIETA]. era già precaria.

Non è, quindi ravvisabile alcuna contraddittorietà o illogicità nella motivazione della sentenza qui impugnata.

Poiché la complessiva operazione di alienazione immobiliare era, per le ragioni esplicitate nella motivazione della sentenza qui impugnata, volta a sottrarre tutto il compendio immobiliare della società poi fallita ai creditori di questa, è del tutto logico ritenere che la stessa finalità ispirasse la singola alienazione avente ad oggetto l'immobile sito in Prevalle.

4. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati.

La Corte di appello ha posto a giustificazione della applicazione della aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità due distinte ed autonome rationes decidendi.

Difatti i giudici di secondo grado hanno dapprima affermato che l'immobile sito in Prevalle venne acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA] nel mese di aprile 1998 per l'importo di lire 300.000.000 più IVA e, considerato che la curatela non ha rinvenuto alcun bene da liquidare ai fini del soddisfacimento del ceto creditorio, il danno cagionato dalla sua distrazione è pari a valore, che, considerato in termini assoluti e senza tenere conto della alienazione degli altri immobili, vale ad integrare il danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, primo comma, legge fall.

Trattasi di motivazione priva di contraddizioni ed illogicità e che appare rispettosa della disposizione appena citata.

Con la seconda ratio posta a sostegno della decisione i giudici appello aggiungono che comunque la vendita dell'immobile sito a Prevalle deve essere valutata, quanto agli effetti che ne sono derivati sulla consistenza dell'attivo fallimentare, come una componente della complessiva operazione che ha privato la fallita di tutto il suo patrimonio immobiliare, cosicché il danno andrebbe commisurato a quest'ultimo e non al valore del solo immobile in Prevalle.

Questa seconda ratio decidendi non può essere condivisa, poiché, sulla base dei principi sopra esposti, atteso che le singole condotte distrattive integrano autonomi reati di bancarotta fraudolenta, una volta che è stato accertato che non può essere nuovamente esercitata l'azione penale per le alienazioni aventi ad oggetto gli immobili diversi da quello sito in Prevalle, queste neppure possono avere rilevanza al fine di quantificare il danno derivato dalla condotta consistita nella sola alienazione per la quale è stata validamente esercitata la pretesa punitiva.

Tuttavia, poiché la prima ratio decidendi, sopra esposta, è da sola idonea a sorreggere l'applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, la fondatezza del motivo di ricorso, limitata alla seconda ratio, rimane priva di conseguenze.

Laddove la decisione risulti sorretta da due diverse rationes decidendi, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'infondatezza del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante la fondatezza dei motivi riferiti all'altra, che non possono determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata infondata.

5. Il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati.

Del tutto correttamente la Corte territoriale, dovendo essere preso in considerazione solo il pregiudizio arrecato con la alienazione dell'immobile in Prevalle, ha operato una riduzione della pena.

Tuttavia, non può accogliersi la censura dei ricorrenti, secondo i quali la Corte territoriale avrebbe dovuto operare una riduzione della pena in misura proporzionale corrispondente alla riduzione del danno patrimoniale in conseguenza della improcedibilità dell'azione penale per la massima parte delle alienazioni dei beni immobili della fallita.

A tale proposito deve osservarsi che l'entità del danno patrimoniale, che per quanto sopra esposto rimane comunque particolarmente grave, è solo uno degli elementi che il giudice deve prendere in considerazione, ai sensi dell'art. 133, primo comma, n. 2), cod. pen. per valutare Ma gravità del reato, mentre la pena va commisurata sia alla gravità del reato, desunta anche dagli ulteriori elementi indicati ai nn. 1) e 3) del citato primo comma, sia alla capacità a delinquere del reo, ricavata dagli elementi indicati al secondo comma dell'art. 133 cod. pen.

Peraltro, la pena inflitta risulta fissata per entrambi gli imputati partendo da una pena base inferiore alla media edittale e poi applicando un aumento contenuto per la citata aggravante dal danno patrimoniale di rilevante gravità.

Solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base c:ontenuta entro tale limite, come nel caso di specie, è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Sieve il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza del 6 ottobre 2011 del Tribunale di Brescia che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravato dal danno di rilevante gravità e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia, che veniva dichiarata parzialmente condonata, nonché alle pene accessorie fallimentari, la cui durata era stata fissata in anni dieci, ed alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. In particolare, con la sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita il 14 settembre 2004, il primo quale commercialista di fiducia del Venturelli e amministratore di [OSCURATO:SOCIETA] ed il secondo quale amministratore di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., distratto immobili di proprietà della società poi fallita e siti a Castegnato, a Borgosatollo e a Prevalle, immobili ceduti in data 26 giugno 1999 da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. senza ricevere alcun corrispettivo. 2. La sentenza di appello ha invece dichiarato non doversi procedere, per ostacolo derivante da un precedente giudicato, nei confronti degli imputati limitatamente alla distrazione degli immobili siti in Castegnato e Borgosatollo, confermando l'affermazione di penale responsabilità quanto alla distrazione dell'immobile in Prevalle e riducendo la pena e la durata delle pene accessorie fallimentari. Più precisamente, la Corte territoriale ha osservato che il Corsini era stato imputato, in altro processo, unitamente al Venturelli, per reati tributari e per il delitto di trasferimento fraudolento di valori provento del reato di evasione fiscale. La complessa condotta delittuosa così viene riassunta dalla Corte territoriale: «1) la costituzione al trust Banc:a Paribas IGT Lirnited di 200 miliardi di lire, provento di evasione fiscale in costanza dell'esercizio della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]; 2) costituzione dal detto trust di due società lussemburghesi ([OSCURATO:PERSONA] e Finaciere de la Creuse SA) ed assegnazione alle stesse delle quote ed azioni di alcune società di capitali italiane costituite all'uopo, la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Premio s.r.I.; l'attribuzione fittizia (da interposizione) prima a [OSCURATO:SOCIETA] e poi a [OSCURATO:SOCIETA] di immobili acquistati da [OSCURATO:SOCIETA]., provento mediato di evasione fiscale, tra c:ui due fabbricati a Borgosatollo, via Verdi 12 e 20, un immobile a Castegnato via [OSCURATO:PERSONA] 12-14; il tutto allo scopo di sottrarre i beni ai vincoli cautelari che gravavano già su Venturelli». All'esito del giudizio di primo grado il Corsini, in quel processo, era stato condannato per il delitto di trasferimento fraudolento di valori, ma in seguito questa Corte di cassazione aveva dichiarato il reato estinto per /41 prescrizione. Nei confronti del Merlin era stata, invece, emessa sentenza di applicazione di pena, ormai irrevocabile, per vari reati connessi al ruolo da lui assunto in seno alle società del Venturini, tra i quali quello di ricettazione degli immobili in Borgosatollo e Castegnato. La Corte di appello ha quindi ritenuto, anche alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza del 21 luglio 2016 n. 200, che non potesse procedersi a carico del Corsini una seconda volta per la cessione dei medesimi beni immobili da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. e, tuttavia, ha al contempo osservato che nel presente processo viene contestata all'imputato anche la cessione di un ulteriore immobile sito a Prevalle, non incluso nella imputazione contestata al Corsini nel giudizio già conclusosi e per il quale non poteva ritenersi operante la improcedibilità ex art. 649 cod. proc. pen. Analoghe considerazioni sono state svolte dalla Corte territoriale in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che era stato imputato del reato di ricettazione per avere, quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ricevuto ed acquistato gli immobili siti in Borgosatollo e Castegnato e per il quale, unitamente ad altri reati, era stata emessa sentenza di applicazione di pena. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando cinque motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione laddove l'improcedibilità dell'azione penale è stata limitata alla vendita degli immobili siti a Castegnato e Borgosatollo e non è stata estesa a quella dell'immobile sito a Prevalle. Sostiene il ricorrente che anche in relazione alla contestata distrazione patrimoniale avente ad oggetto l'immobile sito in Prevalle doveva essere affermata l'improcedibilità dell'azione penale ai sensi della citata disposizione, in quanto essa non andava considerata isolatamente, ma come una componente della complessiva operazione fraudolenta avente ad oggetto l'intero patrimonio immobiliare della fallita [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la alienazione dell'immobile di Prevalle, peraltro di valore notevolmente inferiore rispetto a quello degli altri, fosse anche da sola rilevante e sufficiente ad integrare una distrazione ai fini dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942 e che l'unica conseguenza della improcedibilità dell'azione penale limitatamente agli altri immobili investisse esclusivamente il trattamento sanzionatorio.La Corte di appello, nell'applicare i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza sopra citata, ha affermato che l'alienazione dell'immobile sito in Prevalle costituisce un fatto naturalistico diverso ed ulteriore rispetto all'alienazione degli altri beni già giudicata quale operazione fraudolenta ex art. 12-quinquies decreto-legge n. 306 del 1992. In tal modo la Corte di appello, sostiene il ricorrente, ha operato un'arbitraria dissociazione della vendita dell'immobile in Prevalle dalle altre vendite, sebbene tutte facessero parte di un'unica operazione ritenuta fraudolenta realizzata con un unico atto di trasferimento immobiliare da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. attuato nella stessa data ed avente ad oggetto l'intero compendio immobiliare della fallita. In tal modo, sostiene il ricorrente, la Corte di appello ha erroneamente applicato il principio per il quale, per affermare l'identità del fatto rilevante ai fini dell'art. 649 cod. proc. pen., occorre che vi sia corrispondenza storico naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento e nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, valutate sia nella loro dimensione naturalistica che in quella giuridica. L'atto di vendita era unico ed aveva ad oggetto tutti gli immobili e la condotta era la medesima, ossia il trasferimento di un compendio immobiliare attuato con un solo atto di vendita; diversa era solo la sua qualificazione giuridica quale trasferimento fraudolento di valori ex art. 12-quinquies decreto- legge n. 306 del 1992 nel precedente giudizio e quale disl:razione rilevante ex art. 216 r.d. n. 267 del 1942 in questo processo. La diversità parziale dei beni immobili, pur essendo rilevante ai fini della qualificazione giuridica del fatto, non vale però a determinare una diversità del fatto naturalistico dei due reati e quindi ad impedire la piena applicazione del principio del ne bis in idem. Per entrambi i reati ciò che rileva è l'attribuzione fittizia del complesso immobiliare, quali beni provento di reati fiscali, nel precedente giudizio, e quali beni costituenti il patrimonio della fallita, in questo processo. Anche il danno è il medesimo, una volta considerato quale danno all'erario ed un'altra quale danno ai creditori della fallita. Peraltro, la stessa Corte territoriale, per affermare la natura distrattiva della vendita degli immobili della fallita [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., prende in considerazione le alienazioni dei vari immobili quale operazione unitaria (e del resto anche nell'imputazione non viene contestata l'aggravante dalla pluralità dei fatti di bancarotta), cosicché la motivazione risulta contraddittoria, atteso che da una parte si afferma che per l'alienazione degli immobili siti in Castegnato e Borgosatollo opera il divieto di bis in idem e dall'altra anche tali vendite vengono prese in considerazione per affermare la natura distrattiva della operazione complessiva per farne poi discendere il carattere fraudolento della vendita del bene sito a Prevalle. Sostiene il ricorrente che o si considera che l'improcedibilità operi in relazione all'intera operazione di vendita e quindi anche nella parte in cui essa ha ad oggetto l'immobile in Prevalle, oppure si ritiene operante detto divieto limitatamente agli altri immobili ed allora la vendita del bene sito a Prevalle avrebbe dovuto essere valutata isolatamente, anche ai fini della incidenza sul dissesto societario ed alla sussistenza dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942 nonché della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale da un lato affermato che opera il principio del ne bis in idem in relazione agli immobili siti a Borgosatollo e Castegnato e dall'altro che per valutare la natura distrattiva della cessione dell'immobile in Prevalle occorre considerare l'intera operazione di vendita del compendio immobiliare della [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA]. e non la cessione del singolo immobile. In tal modo, nonostante nella imputazione si facesse riferimento all'intera operazione, tanto che neppure era stata contestata la aggravante della pluralità delle condotte distrattive, la Corte di appello ha indebitamente parcellizzato la dismissione del patrimonio immobiliare in più condotte aventi ad oggetto i singoli immobili, applicando in modo aberrante il divieto di un secondo giudizio. Anche volendo ritenere corretto il suddetto frazionamento, la condotta di cessione del singolo immobile avrebbe dovuto costituire oggetto di valutazione isolata, senza prendere in esame pure la vendita degli altri immobili, specie ove si consideri che l'immobile in Prevalle aveva un valore molto esiguo (lire 900.000.000) rispetto a quello dell'intero compendio (lire 10.000.000.000). La Corte di appello ha, invece, accolto l'eccezione del ricorrente fondata sul divieto di un secondo giudizio, escludendo la rilevanza delle cessioni degli immobili in Borgosatollo e Castegnato, ma per rispondere ad altro motivo di gravame, in cui si contestava la portata distrattiva della cessione, è tornata a valutare l'intera operazione di dismissione, senza scorporare la sola vendita ritenuta rilevante, ossia quella dell'immobile in Prevalle, tanto che anche al fine della valutazione del danno e dell'aggravante di cui all'art. 219 r.d. cit. la Corte di appello ha espressamente affermato di avere preso in considerazione anche la vendita degli immobili in Castegnato e Borgosatollo. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 219, primo comma, r.d. n. 267 del 1942 sostenendo che, sulla base di quanto sopra esposto, risulta illogica anche la motivazione del rigetto del motivo di appello volto ad attaccare l'applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, poiché i giudici di appello prendono in considerazione il danno derivato dalla complessiva operazione di dismissione dell'intero compendio immobiliare e non solo quello conseguente alla vendita del bene in Prevalle. La Corte di appello, denuncia il ricorrente, afferma che l'immobile era stato acquistato dalla società al prezzo di lire 300.000.000 e, ben consapevole che tale importo non consente di per sé l'applicazione dell'aggravante, afferma che in realtà occorre tenere in considerazione il valore dell'intero compendio. Sostiene, infine, il ricorrente la inapplicabilità di detta aggravante. 3.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942 nonché della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato. Segnala il ricorrente che anche tale elemento è stato desunto dalla Corte di appello facendo riferimento alla complessiva operazione di vendita ossia ad una condotta diversa da quella sulla quale essa, stante il divieto di bis in idem, avrebbe dovuto pronunciarsi e sostiene che la vendita dell'immobile in Prevalle, anche per il suo modesto valore, non poteva valere quale condotta distrattiva, tenuto anche conto che nell'atto si prevedeva pur l'accollo del corrispondente debito della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. In realtà il dolo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale non poteva essere ricavato dalla sola vendita dell'immobile in Prevalle e la Corte di appello si è trovata costretta, allo scopo di affermare la penale responsabilità dell'imputato, a prendere in esame la vendita di tutti gli immobili. Il ricorrente ammette che l'elemento soggettivo andasse accertato in relazione alla condotta consistita nella stipula dell'atto di vendita avente l'intero compendio, ma proprio da tale necessità deduce la violazione del ne bis in idem. La circostanza che all'accollo non si accompagnasse la liberazione, da parte della Talme s.r.I., della [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione all'obblicio di pagamento del prezzo non consentiva di per sé di ravvisare nell'alienazione dell'immobile in Prevalle una condotta con finalità distrattive. In realtà la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva tratto vantaggio dall'operazione che le aveva permesso il pagamento di un consistente scoperto sul conto corrente bancario di tutti i debiti tributari maturati sino a quel momento, diversi dai debiti tributari che avrebbero poi condotto al fallimento la società, che erano maturati suc:cessivamente alla vendita. 3.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in ordine alla quantificazione della pena inflitta all'esito della applicazione del principio del ne bis in idem per la vendita degli immobili in Castegnato e Borgosatollo. Il ricorrente segnala che la pena base è stata ridotta da sei anni a quattro anni di reclusione, mentre l'aumento per l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è stato ridotto da un anno a sei mesi di reclusione, ossia in misura non proporzionale rispetto al rapporto tra il valore dell'intero compendio immobiliare ceduto e quello del solo immobile in Prevalle e quindi la pena inflitta risulta immotivatamente ed illogicamente eccessiva. 4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e formulando due motivi di impugnazione. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 219 r.d. n. 267 del 1942 e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di appello ritenuto sussistente l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. La Corte di appello ha considerato grave il danno conseguente alla cessione del bene, da essa originariamente acquistato per il prezzo di lire 300.000.000. Inoltre, ha ritenuto che la valutazione del danno non possa essere limitata al valore di detto immobile, dovendo essere considerate anche le alienazioni degli altri immobili, essendo l'improcedibilità in relazione a questi dipesa esclusivamente da ragioni processuali. Sostiene, allora, il ricorrente che dopo che è stata dichiarata l'improcedibilità in relazione alle condotte di vendita degli altri immobili, il cui valore era pari al 92% del compendio immobiliare ceduto, risulta illogico considerare di rilevante gravità il danno patrimoniale derivato dalla cessione del solo immobile in Prevalle, originariamente acquistato per il prezzo di lire 300.000.000, pari a circa euro 150.000,00. La Corte di appello ha ritenuto grave il danno considerando l'immobile in Prevalle quale unico bene nionetizzabile in favore dei creditori, senza considerare il suo valore effettivo e la sua incidenza sull'entità del passivo. La stessa Corte di appello, consapevole della debolezza di tale argomento, ha poi ritenuto di dover valutare la gravità del danno considerando anche le cessioni degli altri immobili, arrivando in tal modo a violare 111 principio del ne bis in idem che aveva affermato di voler rispettare. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza ed erroneità della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, eccessivo laddove confrontato con la cessione del solo immobile in Prevalle, di modesto valore, e con la condotta dell'imputato successiva al reato, quando, essendosi egli sottratto all'influenza negativa esercitata su di lui dal Venturelli, non ha più commesso reati.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato. 1.1. Il principio del ne bis in idem sostanziale e quello del ne bis in idem processuale hanno confini ed ambiti applicativi diversi. In tema di divieto di un secondo giudizio, le nozioni di bis in idem processuale e di bis in idem sostanziale non coincidono in quanto la prima, più ampia, ha riguardo al rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, ed il nuovo giudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, preclude una seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico-naturalistica, sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo; la seconda, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico (Sez. 7, n. 32631 del 01/10/2020, Barbato, Rv. 280774, che, in applicazione del principio, nonostante la qualificazione sostanziale del fatto storico consentisse il concorso formale tra il delitto di cui all'art. 642 cod. pen. e quello di cui all'art. 497-bis cod. pen. e, quindi, la non operatiività del bis in idem sostanziale, ha ravvisato il bis in idem processuale, in quanto il precedente giudizio aveva riguardato il medesimo fatto storico, qualificato ai sensi dell'art. 642 cod. pen.). Con la sentenza n. 200 del 21/07/2016, la Corte costituzionale - che ha dichiarato illegittimo l'art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale - ha ridefinito il principio del ne bis in idem processuale, recependo, sul piano ermeneutico, i principi affermati dalla Corte EDU — che a partire dalla sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro [OSCURATO:PERSONA], ha stabilito che è ravvisabile identità del fatto quando medesima è l'azione o l'omissione per la quale la persona è già stata irrevocabilmente giudicata — affermando il criterio dell'icfem factum, e non dell'idem legale, ai fini della valutazione della medesimezza del fatto storico oggetto di nuovo giudizio. L'affrancamento dall'inquadramento giuridico del fatto (Corte Cost., n. 200 del 2016, § 4), cioè dall'idem legale, ha comportato la riaffermazione della dimensione esclusivamente processuale del divieto di bis in idem, che «preclude non il simultaneus processus per distinti reati commessi con il medesimo fatto, ma una seconda iniziativa penale, laddove tale fatto sia già stato oggetto di una pronuncia di carattere definitivo» (Corte Cost., n. 200 del 2016, § 10).L'art. 649 cod. proc. pen. riguarda il rapporto tra il fatto storico oggetto di giudicato ed il nuovo giudizio, e, nella sua dimensione storico-naturalistica, prescinde dalle eventualmente diverse qualificazioni giuridiche; il bis in idem sostanziale, invece, concerne il rapporto tra norme incrirninatrici astratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico. Dunque, ai fini del divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.), la verifica deve prescindere da criteri strutturali e dalla configurabilità di un astratto concorso formale di reati, dovendo concentrarsi sul fatto storico concretamente oggetto della res iudicata e quello oggetto della res iudicanda. Tanto premesso, secondo la ricostruzione fattuale operata dalla sentenza di primo grado e non contraddetta da quella di secondo grado, i vari immobili della [OSCURATO:SOCIETA]. hanno costituito oggetto di distinti ed autonomi atti vendita alla [OSCURATO:SOCIETA]. La circostanza si ricava dalla motivazione della sentenza di primo grado (vedi pag. 3) laddove si afferma che sussiste una pluralità di atti di vendita a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. «tutti del 25-6-99», nonché dalla sentenza di secondo grado (vedi pag. 25), ove si parla di «rogiti per Castegnato e Prevalle», lasciando intendere che per gli immobili sono stati stipulati distinti atti di compravendita. Sebbene tutti gli atti di vendita costituiscano le componenti di un'unica operazione distrattiva, dal punto di vista storico naturalistico il singolo atto di vendita avente ad oggetto l'immobile sito in Prevalle costituisce un fatto diverso rispetto alle alienazioni degli altri immobili. Difatti la vendita dell'immobile in Prevalle è caratterizzata da manifestazioni di volontà negoziale delle due parti contraenti distinte e diverse da quelle che sono occorse per perfezionare le altre compravendite, trattandosi di manifestazioni di volontà separate, intervenute in un momento diverso, sebbene ravvicinato, rispetto a quello in cui sono intervenute le dichiarazioni di volontà che hanno determinato il perfezionamento degli altri atti di vendita. Sotto il profilo naturalistico, ogni vendita costituisce un fatto autonomo e diverso, anche se tutte le alienazioni sono orientate al medesimo fine. L'unitarietà del fine avrebbe potuto valere ad integrare il vincolo della continuazione, ma di per sé è inidoneo ad escludere che ciascuna delle singole componenti integri un fatto storico naturalistico diverso e quindi un reato autonomo, anche ai fini dell'art. 649 cod. proc. pen. Il ricorrente, invece, per affermare che si è in presenza di un solo fatto dal punto di vista storico naturalistico, arriva a sostenere che tutti gli immobili sono stati venduti con un unico atto di compravendita. Il motivo di ricorso poggia quindi su una ricostruzione fattuale diversa da quella operata dai giudici del merito, che non è suscettibile di revisione in questa sede, ed è conseguentemente inammissibile. 1.2. Assodato che la condotta avente ad oggetto l'alienazione dell'immobile in Prevalle è un fatto storico naturalistico diverso dalle alienazioni degli altri immobili, deve ulteriormente osservarsi che neppure può accogliersi la tesi difensiva secondo la quale la dichiarazione di improcedibilità pronunciata dalla Corte di appello in relazione alle alienazioni degli immobili in Borgosatollo e Castegnato precluderebbe una pronuncia di condanna per l'alienazione dell'immobile sito in Prevalle per essere tutte le alienazioni parti di un'unica operazione distrattiva avente ad oggetto l'intero patrimonio della fallita, la cui portata distrattiva andrebbe valutata global nn ente ed unitariamente e costituirebbe, ai sensi dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, un'unica condotta di bancarotta fraudolenta. A tale proposito appare utile richiamare i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza Loy (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, dep. 26/05/2011, Loy, Rv. 249665). Con il precedente appena citato le Sezioni Unite hanno abbandonato la concezione unitaria del reato di bancarotta, secondo la quale le diverse violazioni integrerebbero un unico reato di bancarotta ed inciderebbero solo sul trattamento sanzionatorio, comportando l'applicazione dell'aggravante di cui al n. 1 del secondo comma dell'art. 219 legge fall., per abbracciare la concezione pluralista che afferma che in presenza di una pluralità di fatti di bancarotta commessi nell'ambito della medesima procedura concorsuale i singoli episodi delittuosi conservano la loro autonomia e vengono unificati esclusivamente ai fini del trattamento sanzionatorio; difatti, l'applicazione dell'aggravante prevista dalla disposizione appena citata costituisce in realtà una ipotesi particolare di continuazione derogativa di quella ordinaria„ di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e più favorevole per l'imputato, poiché la pena base per il fatto più grave può essere aumentata al massimo nella misura di un terzo e perché, sul piano formale, l'aumento di pena discende dall'applicazione di un'aggravante, la cui efficacia sul trattamento sanzionatorio può anche essere esclusa per effetto del giudizio di bilanciamento tra le circostanze. In particolare, le Sezioni Unite affermano che «L'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. disciplina, nella sostanza, un'ipotesi di concorso di reati autonomi e indipendenti, che il legislatore unifica fittiziamente agli effetti della individuazione del regime sanzionatorio nel cumulo giuridico, facendo ricorso formalmente allo strumento tecnico della circostanza aggravante». Peraltro, le Sezioni Unite hanno affermato espressamente che l'art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall. opera sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima operazione di bancarotta che in quello di commissione di più fatti tra quelli previsti indifferentemente dai precedenti artt. 216, 217 e 218 e che la diversità ontologica dei singoli fatti di bancarotta, unificati fittiziamente dall'art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall. si riflette sul giudicato, in quanto il giudicato intervenuto su uno dei fatti non è di ostacolo alla perseguibilità di altro e diverso fatto di bancarotta relativo allo stesso fallimento e che l'applicazione della «continuazione fallimentare» può trovare applicazione anche in executivis ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. Dall'applicazione dei principi sopra esposti consegue che non rileva che le singole alienazioni aventi ad oggetto gli immobili di proprietà della società fallita costituiscano componenti di un'unica operazione attraverso la quale la società fallita è stata privata del suo patrimonio immobiliare, poiché i plurimi fatti di bancarotta nell'ambito del medesimo dissesto fallimentare, pur unificati normativamente nella previsione dell'art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall., rimangono naturalisticamente apprezzabili„ se, come nel caso di specie, riconducibili a distinte azioni criminose, e sono da considerare e da trattare come fatti autonomi, ciascuno dei quali costituisce un autonomo illecito penale. Neppure rileva che nel capo di imputazione contestato ai due imputati non si faccia riferimento all'aggravante di cui alla disposizione appena citata, avendo questa Corte di cassazione reiteratamente affermato che la cd. continuazione fallimentare tra più fatti di bancarotta non richiede la formale contestazione dell'art. 219, secondo comma, n. 1, Iene fall., in quanto l'utilizzazione dell'istituto si risolve esclusivamente nell'applicazione di una disciplina più favorevole di quella che deriverebbe dalle regole generali in tema di determinazione della pena nel caso di pluralità di reati (Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, Rizzo, Rv. 283253) e, comunque, laddove si proceda per più fatti di bancarotta, la mancata contestazione esplicita della circostanza aggravante speciale di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1), legge fall. non integra alcuna violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., perché il riferimento alla predetta circostanza aggravante, in tutti i suoi elementi costitutivi, è implicitamente contenuto nella descrizione della pluralità dei reati, la cui contestazione pone l'imputato in condizione di conoscere il significato dell'accusa e di esercitare il diritto di difesa (Sez. 5, n. 33123 del 19/10/2:020, Martini, Rv, 279840). 2. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Sulla base dei principi sopra esposti, poiché ciascuna delle alienazioni degli immobili che componevano il patrimonio della fallita vanno considerati come reati autonomi, la natura distrattiva della condotta va valutata non in relazione alla complessiva operazione, ma rispetto alla singola alienazione dell'immobile sito in Prevalle. La Corte di appello ha correttamente ritenuto che la vendita dell'immobile di Prevalle integrasse un'operazione distrattiva perché il prezzo di vendita non è mai stato riscosso dalla società poi fallita, mentre il debito della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della propria dante causa è rimasto inalterato, nonostante l'accollo da parte della acquirente, trattandosi di accollo privo di effetti liberatori nei confronti della venditrice. Sotto tale profilo, la Corte di appello ha valutato la singola alienazione considerata di per se stessa. Il rilievo è, peraltro, conforme alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione che ha affermato che integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale la condotta dell'amministratore che trasferisce un bene immobile dal patrimonio della società fallita a quello di altra società, la quale si limiti ad assumere l'accollo del mutuo contratto dalla fallita per l'acquisto del predetto immobile, qualora si tratti di mero accollo interno non liberatorio (Sez. 5, n. 55409 del 15/09/2017, Zerlottin, Rv. 271876, che ha chiarito che in tal caso la società fallita si priva di un bene del suo patrimonio senza adeguata contropartita, poiché il debito corrispondente al valore del mutuo continua a gravare su di essa). Né può avere a tal fine rilievo la circostanza che il valore dell'immobile sia assai modesto se confrontato con quello di tutti gli altri immobili oggetto di cessione, atteso che, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804, che ha precisato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza). Difatti, questa Corte di cassazione ha pure affermato che integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione perfino la dismissione di beni strumentali obsoleti distacc:ati dal patrimonio sociale in assenza di utile o corrispettivo, trattandosi di beim la cui consistenza economica, sebbene minima, esigua o ridottissima, è idonea comunque a costituire garanzia per i creditori (Sez. 5, n. 31680 del 03/06/2021, Montorsi, Rv. 281768). 3. Manifestamente infondato è il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha del tutto correttamente e logicamente desunto il dolo della bancarotta fraudolenta relativo alla singola bancarotta avente ad oggetto l'immobile sito in Prevalle dalla circostanza che la sua vendita era una componente di una più ampia operazione di dismissione immobiliare volta a svuotare il patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. trasferendo ad altra società i suoi immobili senza incassare alcuna somma a titolo di prezzo, attuata in un momento in cui la situazione economico finanziaria della [OSCURATO:SOCIETA]. era già precaria. Non è, quindi ravvisabile alcuna contraddittorietà o illogicità nella motivazione della sentenza qui impugnata. Poiché la complessiva operazione di alienazione immobiliare era, per le ragioni esplicitate nella motivazione della sentenza qui impugnata, volta a sottrarre tutto il compendio immobiliare della società poi fallita ai creditori di questa, è del tutto logico ritenere che la stessa finalità ispirasse la singola alienazione avente ad oggetto l'immobile sito in Prevalle. 4. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati. La Corte di appello ha posto a giustificazione della applicazione della aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità due distinte ed autonome rationes decidendi. Difatti i giudici di secondo grado hanno dapprima affermato che l'immobile sito in Prevalle venne acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA] nel mese di aprile 1998 per l'importo di lire 300.000.000 più IVA e, considerato che la curatela non ha rinvenuto alcun bene da liquidare ai fini del soddisfacimento del ceto creditorio, il danno cagionato dalla sua distrazione è pari a valore, che, considerato in termini assoluti e senza tenere conto della alienazione degli altri immobili, vale ad integrare il danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, primo comma, legge fall. Trattasi di motivazione priva di contraddizioni ed illogicità e che appare rispettosa della disposizione appena citata. Con la seconda ratio posta a sostegno della decisione i giudici appello aggiungono che comunque la vendita dell'immobile sito a Prevalle deve essere valutata, quanto agli effetti che ne sono derivati sulla consistenza dell'attivo fallimentare, come una componente della complessiva operazione che ha privato la fallita di tutto il suo patrimonio immobiliare, cosicché il danno andrebbe commisurato a quest'ultimo e non al valore del solo immobile in Prevalle. Questa seconda ratio decidendi non può essere condivisa, poiché, sulla base dei principi sopra esposti, atteso che le singole condotte distrattive integrano autonomi reati di bancarotta fraudolenta, una volta che è stato accertato che non può essere nuovamente esercitata l'azione penale per le alienazioni aventi ad oggetto gli immobili diversi da quello sito in Prevalle, queste neppure possono avere rilevanza al fine di quantificare il danno derivato dalla condotta consistita nella sola alienazione per la quale è stata validamente esercitata la pretesa punitiva. Tuttavia, poiché la prima ratio decidendi, sopra esposta, è da sola idonea a sorreggere l'applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, la fondatezza del motivo di ricorso, limitata alla seconda ratio, rimane priva di conseguenze. Laddove la decisione risulti sorretta da due diverse rationes decidendi, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'infondatezza del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante la fondatezza dei motivi riferiti all'altra, che non possono determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata infondata. 5. Il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati. Del tutto correttamente la Corte territoriale, dovendo essere preso in considerazione solo il pregiudizio arrecato con la alienazione dell'immobile in Prevalle, ha operato una riduzione della pena. Tuttavia, non può accogliersi la censura dei ricorrenti, secondo i quali la Corte territoriale avrebbe dovuto operare una riduzione della pena in misura proporzionale corrispondente alla riduzione del danno patrimoniale in conseguenza della improcedibilità dell'azione penale per la massima parte delle alienazioni dei beni immobili della fallita. A tale proposito deve osservarsi che l'entità del danno patrimoniale, che per quanto sopra esposto rimane comunque particolarmente grave, è solo uno degli elementi che il giudice deve prendere in considerazione, ai sensi dell'art. 133, primo comma, n. 2), cod. pen. per valutare Ma gravità del reato, mentre la pena va commisurata sia alla gravità del reato, desunta anche dagli ulteriori elementi indicati ai nn. 1) e 3) del citato primo comma, sia alla capacità a delinquere del reo, ricavata dagli elementi indicati al secondo comma dell'art. 133 cod. pen. Peraltro, la pena inflitta risulta fissata per entrambi gli imputati partendo da una pena base inferiore alla media edittale e poi applicando un aumento contenuto per la citata aggravante dal danno patrimoniale di rilevante gravità. Solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base c:ontenuta entro tale limite, come nel caso di specie, è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del
Sentenza Cassazione n. 32916/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris