CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04414/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27348-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; -controricorrente - Ric. 2021 n. 27348 sez. MT -ud. 15-12-2022 -2- avverso la sentenza n. 1800/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 06/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza n. 1800/02/2021 della CTR per il Lazio che, chiamata a pronunciarsi nel giudizio di revocazione della sentenza n. 6175/09/2019 resa dalla medesima CTR, rigettava l’appello promosso dal contribuente. In particolare, il Collegio d’appello riteneva che quest’ultimo, il quale aveva avanzato richiesta di rimborso di quanto trattenuto, a titolo di imposte, sugli emolumenti derivanti dalla pensione INPS relativamente agli anni 2010, 2011 e 2012 essendo egli [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], non avesse fornito la prova della doppia residenza fiscale, quale necessario presupposto previsto dall’art. 4, co. 1, per invocare l’applicabilità del criterio del centro degli interessi vitali stabilito al successivo comma 2, lett. a) dell’Accordo tra Italia e Turchia, ratificato in Italia con legge n. 195/1993. Per l’effetto aderiva alle tesi dell’Ufficio che aveva invocato l’applicabilità, nel caso di specie, dell’art. 2, co. 2, TUIR, secondo cui le persone si ritengono fiscalmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] iscritte nell’anagrafe della popolazione residente. Infatti, il contribuente risultava essere stato iscritto all’AIRE solo a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché egli doveva e poteva essere considerato [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a tale data. La CTR condannava altresì il contribuente alla rifusione delle spese legali in favore dell’Amministrazione finanziaria nella misura di euro 6.766,60, rappresentata in difesa da un proprio dipendente. Ric. 2021 n. 27348 sez. MT -ud. 15-12-2022 -3- Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza, ivi affidandosi a due motivi di doglianza, cui resiste l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 15,18, 23 e 28 della L. n. 195/93 “[OSCURATO:PERSONA] contro le doppie imposizioni in relazione all’art. 2 TUIR e all’art. 2697 c.c. In sintesi, afferma l’illegittimità della sentenza posto che era “incontroversa” tra le parti la duplice residenza del ricorrente, all’uopo riportando uno stralcio della difesa dell’Ufficio in cui si riconoscenza la residenza in Italia (cfr. pag. 17 del ricorso) e riproducendo il certificato di residenza del sig. [OSCURATO:PERSONA] in Turchia, ivi recante quale data di richiesta l’11.12.12 (Cfr. pag. 24 del ricorso) oltre al contratto di lavoro ove era previsto che il contribuente avrebbe dovuto risiedere in Turchia. Afferma pertanto che la CTR avrebbe dovuto applicare il principio sancito dall’art. 4, co. 2, dell’Accordo, secondo cui la residenza fiscale va individuata dove egli ha la sede principale dei propri interessi economici, in linea peraltro con quanto previsto dall’art. 2 TUIR, quando il contribuente abbia residenza in entrambi gli Stati. La censura sconta un profilo di inammissibilità non avendo il ricorrente colto la reale ratio decidendidella decisione impugnata. Invero la CTR ha respinto, proprio perché non provato, l’assunto secondo cui il ricorrente fosse “residente” in ambedue gli Stati. Se è vero, infatti, che è pacifica la residenza del ricorrente in Italia, tale risultando dai certificati anagrafici, è altrettanto vero che il ricorrente abbia riconosciuto di aver offerto in giudizio un certificato rilasciato dalla Ric. 2021 n. 27348 sez. MT -ud. 15-12-2022 -4- Turchia nel quale si dava atto della sua residenza in quello Stato solo a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. In disparte poi il fatto che il contratto di lavoro, disciplinando la sola attività lavorativa, non poteva assurgere a documento comprovante la residenza. Conseguentemente, la CTR ha applicato la sola disciplina dettata dall’art. 2, co. 2, TUIR secondo cui sono persone fiscalmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] anagrafi della popolazione residente, così aderendo alla tesi dell’Ufficio stante l’iscrizione del contribuente all’AIRE a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, la parte ricorrente allega di aver prodotto fin dal primo grado del giudizio documenti attestanti la sua residenza in Turchia già a partire dal 2010, lamentando che non sia stato applicato uno dei criteri sussidiari previsti dalla normativa per il riconoscimento della residenza all’estero (anche) per fini fiscali, incorrendo nel sollevato viziodi violazione di legge. Non di meno questa Corte, ha recentemente affermato che In tema d'imposte sui redditi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 T.U.I.R. e 43 c.c., deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all'estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d'imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali, come desumibile da elementi presuntivi ed a prescindere dalla sua iscrizione all'AIRE. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, sulla base di elementi di fatto, quali l'uso di tariffe telefoniche a consumo e la presenza in Italia per vincoli familiari ed incarichi di docenza, aveva escluso la residenza fiscale italiana del contribuente, senza accertare se il domicilio estero fosse il luogo di gestione abituale degli interessi, riconoscibile dai terzi) (cfr. Cass. V. n. 29635/2022). Trattasi quindi di valutazione del diverso apporto Ric. 2021 n. 27348 sez. MT -ud. 15-12-2022 -5- probatorio, anche documentale, dei profili sostanziali ulteriori al profilo formale dell’iscrizione all’AIRE. È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610). Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662). Ric. 2021 n. 27348 sez. MT -ud. 15-12-2022 -6- Con la seconda censura la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. criticando la sentenza nella parte in cui ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese legali sebbene l'Amministrazione fosse rappresentata, innanzi alla CTP, da un proprio funzionario. In materia questa Corte ha già affermato che «l'art. 15 co. 2 bis del D.Igs. n. 546/1992, vigente ratione temporis (in forza delle modifiche apportate dal d.l. 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24.3.2012 n. 27), dispone, infatti, che, nel caso in cui la parte pubblica, risultata vittoriosa, sia stata assistita da un proprio funzionario o da un proprio dipendente, si applica per la liquidazione il «compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo, ivi previsto», prevedendo espressamente, pertanto, la liquidazione dei compensi per l'attività difensiva svolta in giudizio (cfr. da ultimo Cass. n. 23055/2019)» (Cfr. Cass., V, n. 20590/2021). Inconferenti sono poi i richiami alle precedenti pronunce di questa Corte (n. 8413/2016 e n. 31860/2018) giacché nessuna delle due decisioni riguarda la materia tributaria (entrambe attingono da fattispecie derivanti da violazioni del Codice della Strada), regolata dalla diversa e più specifica disciplina dettata dall’art. 15 d.lgs. 546/92 citato (Cfr. Cass., V, n. 20590/2021). Pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ric. 2021 n. 27348 sez. MT -ud. 15-12-2022 -7- Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’u