CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 23504/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 15 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Torino, in data 14 gennaio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di estorsione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, e ne invoca la derubricazione in quello di cui all'art. 393 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente non si confronta (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha ricostruito i fatti, evidenziando la non debenza della somma corrisposta dalla vittima, così escludendo la sussistenza dei presupposti del delitto di esercizio arbitrario); Rilevato ancora al proposito che le somme richieste facevano comunque riferimento ad un prestito usurario e quindi sfornito di qualsiasi tutela giuridica tale da potere qualificare i fatti ex art. 393 cod.pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost.,. n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm