CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13268/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dott. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 giugno 2025 emessa nel procedimento n. 2989/18 R.G.N.R., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere - cui [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto giusta ordinanza del G.I.P. del medesimo Tribunale del 13 gennaio 2025, perché ritenuto gravemente indiziato del delitto di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti compiutamente descritto al capo 27) della rubrica - con quella degli arresti domiciliari ai sensi degli artt. 275 bis e 284 cod. proc. pen. 12. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione denunciando vizi del provvedimento (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.) di seguito riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il difensore lamenta, anzitutto, che il Tribunale, senza confrontarsi con la dovuta puntualità con le prospettate censure difensive, ha acriticamente aderito alla ricostruzione operata dal giudice di prime cure in punto di sussistenza della consorteria criminale in esame esaltando, in particolare, la valenza indiziaria dei fatti di reato contestati ai capi da 28) a 36) della rubrica, fatti ai quali, però, il ricorrente è estraneo. Sostiene, poi, che il Tribunale ha reso una motivazione contraddittoria nel momento in cui ha proceduto alla valutazione delle emergenze investigative sulla scorta delle quali l'assistito è stato reputato intraneo al sodalizio per aver, secondo la prospettazione d'accusa, messo a disposizione i locali dell'esercizio commerciale all'epoca gestito al fine di consentire agli accoliti lo svolgimento di riunioni strategicamente significative. Evidenzia, invero, come lo stesso Tribunale abbia degradato l'episodio consumatosi il 30 luglio 2020, reputato dal giudice di prime cure come oltremodo significativo dell'assunzione di detto ruolo, a vicenda priva di connotati di specificità, inidonea, in quanto tale, a fondare una valutazione di intraneità del [OSCURATO:PERSONA] nel consesso criminale. Nel ribadire quanto già evidenziato mediante memoria difensiva depositata nel corso del procedimento camerale, rimarca, infatti, come nella data del 30 luglio 2020 - allorché i coindagati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avevano raggiunto, a bordo di due diverse autovetture, la città di [OSCURATO:PERSONA] - i movimenti che costoro avevano posto in essere, e, in specie, i convegni avuti con il coindagato [OSCURATO:PERSONA] e con altri soggetti non identificati, i tentativi di contattare l'odierno ricorrente, il loro ripetuto condursi nelle adiacenze della pizzeria «Pablo» a quest'ultimo riconducibile — fatti tutti compiutamente ricostruiti in ragione della puntuale attività di monitoraggio e di controllo posta in essere dalla polizia giudiziaria — attestino, a ben vedere, proprio il fallimento della prospettazione di accusa. Anche a voler riconoscere «margini di ambiguità» nelle condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appare incontestabile, infatti, che costoro non si siano serviti dell'esercizio commerciale gestito dal ricorrente per incontrare chicchessia né, ancor prima, vi è prova che i primi si siano incontrati con il secondo. Ribadisce, pertanto, che detto episodio non possa dirsi dimostrativo del fatto che la pizzeria gestita dal [OSCURATO:PERSONA] ha costituito uno stabile luogo di ritrovo degli accoliti. 2Rimarca come nella stessa ottica debba leggersi quanto accaduto il precedente 27 giugno 2020, allorquando il [OSCURATO:PERSONA] si è intrattenuto con i coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Anche in tal caso, infatti, la prospettazione difensiva, secondo la quale il convegno non si era svolto all'interno dell'esercizio commerciale e in ogni caso non permetteva di apprezzare il coinvolgimento del ricorrente negli affari illeciti cui i colloquianti sarebbero stati dediti, era stata dal Tribunale negletta attraverso un apparato motivazionale eccentrico. Immeritevole di apprezzamento è, inoltre, la considerazione spesa dal Tribunale nella parte in cui ha sostenuto che la circostanza per la quale i coindagati abbiano dato corso a convegni anche in luoghi diversi dalla pizzeria del ricorrente non valga ad elidere la portata causale del contributo che questi avrebbe comunque prestato a vantaggio del sodalizio. Rappresenta che, così opinando, il Tribunale ha omesso di considerare che nelle occasioni in cui il Rugnetta si è condotto presso l'esercizio commerciale, l'attività intercettativa non lo ha mai colto in un'attività di programmazione di delitti in materia di stupefacenti, ma ne ha semmai registrato solo sfoghi e confidenze del tutto inidonei a legittimare un giudizio di intraneità a carico del [OSCURATO:PERSONA] che di essi è stato destinatario. Lamenta, in particolare, che mediante la memoria difensiva si fosse già evidenziato che il Rugnetta e lo [OSCURATO:PERSONA], allorché avevano avuto la necessità di incontrarsi e discutere di vicende afferenti all'acquisto o la vendita di partite di droga, erano soliti svolgere i relativi convegni in luoghi diversi dalla pizzeria del [OSCURATO:PERSONA]. Evidenzia che nelle occasioni in cui il Rugnetta ha reso edotto il ricorrente di vicende sensibili per la vita e l'operatività dell'associazione (il riferimento è all'arresto di [OSCURATO:PERSONA]) ciò non è accaduto per «spirito di conservazione tra sodali». Confermativo dell'assunto è il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], a fronte di dette confidenze, non ha mai palesato timori di essere raggiunto da misure restrittive. Afferma che il tentativo del [OSCURATO:PERSONA] di acquistare una partita di sostanza stupefacente, emerso nel corso dell'intercettazione del 2 aprile 2021, dimostra ancor di più l'estraneità del ricorrente al contesto associativo posto che «non avrebbe avuto senso che il partecipe si proponesse di acquistare in prima persona, pur muovendosi all'interno di un contesto di cui dovrebbe far parte condividendone le finalità e gli scopi». Contesta, ancora, il rilievo attribuito all'episodio in cui il ricorrente aveva, su richiesta del Rugnetta, funto da intermediario con tale «Peppone», interessato ad acquistare un certo quantitativo di droga, sia perché, nell'occasione, il vertice del sodalizio aveva agito al di fuori della logica associativa e «senza che vi fosse alcuna 3interlocuzione con i restanti sodali» e sia perché la trattativa si era arrestata ad una fase larvale. Rappresenta, conclusivamente, che il Tribunale non ha fatto buon governo dei canoni interpretativi elaborati da questa Corte con riguardo al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, sia in punto di sussistenza del consorzio criminale sia con riguardo al profilo partecipativo; avrebbe, in aderenza a detti canoni, dovuto convenire sul fatto che il coinvolgimento del ricorrente negli affari illeciti del sodalizio fu oltremodo sporadico, che nessuna prova è stata acquisita in ordine alla riconducibilità degli affari illeciti agli interessi del gruppo criminale o, al più, che la sua partecipazione ha assunto connotati temporali limitatissimi («perinnetrata ad appena due mesi, marzo ed aprile 2021»). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. Va in premessa evidenziato come manifestamente infondata si atteggi, anzitutto, la censura alla quale il difensore è ricorso per contestare il giudizio di sussistenza e di operatività del consorzio criminale cui il ricorrente è stato ritenuto affiliato. Nel caso di specie, invero, la prospettazione del vizio è stata formulata in modo del tutto indeterminato ed è pertanto inammissibile per genericità perché essa non risponde all'esigenza, che è propria dei motivi di impugnazione, di consentire al giudice ad quem l'esercizio del potere di controllo sulla legittimità e sulla tenuta motivazionale del provvedimento impugnato. Non può, peraltro, non evidenziarsi come il Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA], cui il tema era stato devoluto con identici accenti di vaghezza, ha comunque operato - anche attraverso un richiamo per relationem al contenuto del provvedimento genetico di rigore - una ricostruzione dei tratti strutturali del consorzio criminale qui in esame, delineando, in specie, i ruoli in essa assunti dai diversi accoliti ed esaltando i profili che valgono ad attestare la stabilità del vincolo. In particolare, in detta ottica, il richiamo ai reati fine di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 contestati ai capi da 28) a 36) della rubrica, per i quali è stata ritenuta sussistente la gravità indiziaria a carico di indagati diversi dall'odierno ricorrente, ha assunto, nel percorso argomentativo offerto dal Tribunale, del tutto immune, sul punto, da inciampi logici o giuridici, la valenza di ulteriore elemento confermativo della particolare capacità pervasiva della consorteria nel settore dello smercio delle sostanze stupefacenti. 4Inadeguate ad inficiare la complessiva portata del costrutto argomentativo posto dal Tribunale a fondamento del giudizio formulato nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA] appaiono, poi, le ulteriori censure difensive. Va, anzitutto, osservato come non colgano nel segno le osservazioni critiche che afferiscono al significato ed al rilievo di quanto accaduto nella data del 30 luglio 2020 allorchè - come sopra ricostruito e delineato in termini ancor più puntuali alle pagg. 11 e ss. dell'ordinanza impugnata - i maggiorenti del gruppo si erano condotti a [OSCURATO:PERSONA] per concludere ciò che le emergenze investigative delineano, con i tratti probabilistici propri del contesto cautelare, come l'ennesimo affare illecito di interesse del consorzio. E' infatti lo stesso Tribunale che, nel valutare i tentativi posti in essere, in quel contesto, dai predetti di contattare il [OSCURATO:PERSONA], nessuno dei quali andato a buon fine, ed il loro condursi in zona prossima alla pizzeria che questi all'epoca gestiva, ne ha di fatto riconsiderato, svilendolo, il peso specifico, attribuendo a dette emergenze non già la valenza di elemento di prova dell'intraneità del [OSCURATO:PERSONA] al consesso criminale, come ipotizzato dal giudice della cautela, ma, piuttosto, solo la dimostrazione di una sua vicinanza ai sodali, circostanza, quest'ultima, che il compendio restituisce in termini inequivoci e che, infatti, non è nemmeno contestata dalla difesa. Ancor più eccentrica si atteggia, poi, la doglianza difensiva formulata in relazione agli accadimenti succedutisi nella precedente data del 27 giugno 2020, posto che, come osservato dal Tribunale (pag. 12 del provvedimento), questi ultimi non sono stati nemmeno richiamati dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a fondamento del giudizio di gravità indiziaria. Né meritevoli di apprezzamento appaiono, da ultimo, le ulteriori contestazioni difensive, atteso che esse prospettano, a ben vedere, un'inammissibile lettura parcellizzata delle risultanze investigative che finisce per sfuggire al confronto con l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata nel quale esse hanno costituito oggetto di una ben più logica considerazione sistematica. E così, più in particolare, la circostanza secondo la quale i vertici del sodalizio abbiano utilizzato luoghi diversi dalla pizzeria gestita dal [OSCURATO:PERSONA] nelle occasioni in cui essi dovevano organizzare i loro traffici illeciti, degradando l'esercizio commerciale a sito nel quale al più abbandonarsi, alla presenza del ricorrente, a vuoti commenti e sterili sfoghi concernenti la medesima attività criminale è ricostruzione che, per un verso, trascura di considerare quella diversa operata dal Tribunale distrettuale che, attraverso un più puntuale richiamo alle emergenze investigative (pag. 13 dell'ordinanza), ha evidenziato come in molteplici di dette occasioni il ricorrente, lungi dall'essere mero recettore di dette confidenze, abbia preso parte attiva alle discussioni in quel contesto intrattenute. 5Detta circostanza - che, come rimarcato dal Tribunale, dimostra indubitabilmente che il [OSCURATO:PERSONA] è soggetto reputato meritevole di piena fiducia da parte dei sodali, tanto da essere portato a conoscenza delle dinamiche afferenti agli affari illeciti del gruppo - va poi letta in uno alle ulteriori acquisizioni, temporalmente successive, che delineano quella che è stata correttamente definita «una progressiva crescita della presenza e del coinvolgimento del ricorrente nelle attività del sodalizio» (pag. 13 dell'ordinanza). Il multiforme attivarsi del [OSCURATO:PERSONA] a decorrere dal marzo del 2021 - si badi bene: in un contesto nel quale il sodalizio viveva una fase di fibrillazione a seguito dell'arresto di un suo affiliato ([OSCURATO:PERSONA]) - attuatosi attraverso l'assunzione, su richiesta del vertice del gruppo, del ruolo di intermediario per consentire l'acquisto di un quantitativo di sostanza stupefacente o, in altra occasione, per garantire la vendita di altra partita di droga, costituisce all'evidenza un agire dalla patente valenza dimostrativa dell'assunto accusatorio. Esso, infatti, denota la disponibilità del ricorrente a cooperare per la realizzazione dei fini illeciti del sodalizio e conduce, in una lettura di carattere sistematico alla quale sono estranei manifesti profili di incongruità logica, a rileggere il significato della sua attiva partecipazione a conversazioni aventi tenore riservato, perché incidenti sulla vita e sull'operatività del gruppo criminale, ravvisandovi un ulteriore tassello dimostrativo di una disponibilità ad esserne parte poi, per l'appunto, tradottasi in contegni direttamente funzionali alla realizzazione del programma criminale. 3. Sulla scorta di siffatte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato ed il [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M