CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 marzo 2021
Cassazione n. 08362/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omessa concessione dell'oblazione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 20/12/2019 il Tribunale di Varese, riqualificata l'ipotesi di reato contestata a [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 81, comma secondo, e 610 cod. pen., condannava l'imputato alla pena di sei mesi di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, veniva condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute in giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con sentenza emessa il 05/03/2021 la Corte di appello di Milano, pronunciandosi sull'impugnazione proposta dall'imputato, previa riqualificazione dell'ipotesi di reato contestata a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 660 cod. pen., rideterminava la pena irrogata all'appellante in tre mesi di arresto. 3. I fatti di reato appaiono incontroversi e non contestati da [OSCURATO:PERSONA], che, con l'atto di impugnazione in esame, si limitava a censurare la sentenza impugnata per il mancato riconoscimento della facoltà dell'imputato di definire il procedimento penale che lo riguardava con le forme di cui all'art. 162-bis cod. pen., mediante il pagamento di un'oblazione. Si deduceva, in proposito, che la Corte di appello di Milano non si era pronunciata sullo specifico motivo di appello con cui la difesa di [OSCURATO:PERSONA], in sede di impugnazione della sentenza di primo grado, aveva chiesto la riqualificazione della fattispecie di reato contestata all'imputato ex art. 660 cod. pen. e la restituzione nel termine per procedere alla definizione del procedimento penale con le forme dell'art. 162-bis cod. pen., mediante il pagamento di un'oblazione, in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite in una pronuncia del 2014, genericamente richiamata. Le considerazione esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui, con l'atto di impugnazione introduttivo del giudizio di secondo grado, celebrato davanti alla Corte di appello di Milano, era stato presentato uno specifico motivo di appello, con cui la difesa di [OSCURATO:PERSONA], in sede di impugnazione della sentenza di primo grado, aveva chiesto la riqualificazione della fattispecie di reato contestata all'imputato ex art. 660 cod. pen. e la restituzione nel termine per procedere alla definizione del procedimento penale con le forme dell'art. 162-bis cod. pen., mediante il pagamento di un'oblazione. Costituisce un dato processuale parimenti incontroverso quello secondo cui, a fronte dello specifico motivo di appello, relativo alla definizione del procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con le forme dell'ad. 162- bis cod. pen., la Corte di appello di Milano ometteva di pronunciarsi, eludendo, nei termini dedotti, le censure prospettate dalla difesa dell'appellante. In questa, incontroversa, cornice, non può non rilevarsi che l'esito del giudizio di secondo grado - conclusosi con la sentenza emessa il 05/03/2021, con cui, previa riqualificazione dell'ipotesi di reato contestata a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 660 cod. pen., veniva rideterminava la pena irrogata all'appellante in tre mesi di arresto - imponeva alla Corte di appello di Milano di pronunciarsi sulla richiesta di restituzione nel termine per procedere alla definizione del procedimento penale con le forme dell'ad. 162-bis cod. pen., mediante il pagamento di un'oblazione. Tali conclusioni discendono dalla giurisprudenza di legittimità consolidata, genericamente ma correttamente richiamata dalla difesa del ricorrente, secondo cui: «In materia di oblazione, nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'ad. 162 cod. pen. né quella speciale prevista dall'art. 162-bis cod. pen., l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l'oblazione, ha l'onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell'oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521 cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio» (Sez. U, n. 32351 del 26/06/2014, Tamborrino, Rv. 259925-01). Ne discende che, a fronte dell'accoglimento della richiesta formulata con l'atto di appello, relativa alla riqualificazione del fatto di reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 660 cod. pen., la Corte di appello di Milano aveva il dovere di pronunciarsi sulla contestuale istanza di restituzione nel termine per definire il procedimento mediante oblazione, che, in presenza delle prescritte condizioni, ricorrenti nel caso di specie, costituiva una pretesa processuale legittima dell'imputato. 3. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte di appello di Milano, affinchè provveda sull'istanza di restituzione nel termine formulata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a definire il procedimento penale con le forme dell'art. 162-bis cod. pen., nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con riguardo all'ammissione dell'oblazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Milano. Così deciso il 25/01/2022. Il Consigliere est