CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20956/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di ammissione alla semilibertà, deducendo violazione di legge per avere il Tribunale fondato la sua valutazione sulla gravità dei reati commessi, e valorizzando in termini negativi un recente episodio disciplinarmente sanzionato; Considerato che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01); Considerato che, nel caso di specie, nell'esercizio del suo potere discrezionale, il giudice a quo ha ritenuto ostativi all'accoglimento dell'istanza, il fatto che analoga richiesta fosse stata recentemente respinta dal Tribunale (con ordinanza 06/06/2023); che non fossero intervenuti elementi per addivenire ad una diversa conclusione, anche alla luce della recente infrazione disciplinare (commessa il 30/05/2023), sanzionata con 5 gg. di EARS, e ritenuta dal Tribunale, con valutazione insindacabile in questa sede, non lieve; Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal giudice a quo; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così