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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 38112/2022

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onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2938/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Viale del Vignola, 5 –controricorrente – Oggetto: tributi – accertamento induttivo - presupposti N.2938/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 1474/07/15 depositata in data 24 giugno 2015 Udita la relazione svolta dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha impugnato un avviso di accertamentoredatto con metodologia induttiva, relativo al periodo di imposta 2008, con il quale – a seguito di PVC e stante l’inattendibilità della contabilità –erano stati accertati maggiori ricavi.

L’accertamento era stato innescato dal riscontro di anomalie degli indicatori economici incentrate sull’andamentodei valori del magazzino in relazione ai ricavi, nonché dal riscontro dell’omessa esibizione di distinte di magazzino che consentissero la corretta determinazione delle rimanenze iniziali e finali.L’Ufficio aveva, pertanto, proceduto alla ricostruzione del costo del venduto, applicato la percentuale media ponderata di ricarico e , previo accertamento dei maggiori ricavi non contabilizzati, recuperato maggiori IRES, IRAP e IVA.

2. La società contribuente ha contestato i presupposti per procedere all’accertamento induttivo e, nel merito, ha contestato l’attendibilità dei valori di magazzino accertati.

3. La CTP di Bari ha rigettato il ricorso.

4. La CTR della Puglia, con sentenza in data 24 giugno 2015, ha accolto l’appello della società contribuente, ritenendo che non sussistessero i presupposti in fatto per procedere con accertamento induttivo.

Ha ritenuto il giudice di appello che l’incompletezza delle scritture contabili era stata ricavata in relazione a documentazione relativa ai periodi di imposta 2009 e 2010, laddove nessuna carenza documentale era stata contestata per l’esercizio 2008 oggetto di accertamento.

Il giudice di appello ha, poi, escluso l’esistenza di gravi anomalie degli indicatori economici.

N.2938/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino

5. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. C on il primo motivo l’Ufficio deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 15, 39, secondo comma, 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per il giudizio di complessiva inattendibilità della contabilità.

Il ricorrente osserva che il giudizio di inattendibilità della contabilità era stato tratto sia dall’omessa esibizione delle distinte di magazzino utilizzate per la compilazione degli inventari degli esercizi 2009 e 2010, sia dalle anomalie nella gestione del magazzino riscontrate lungo l’arco del quinquennio 2005 – 2009, che evidenziavano incongruenze tra il volume dei ricavi e le rimanenze censite.

Evidenzia il ricorrente che l’inattendibilità della contabilità possa essere ricavata globalmente anche da elementi relativi a un periodo di imposta diverso. 1.2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione in relazione a un parametro normativo sostanzialmente analogo a quello del motivo precedente (artt. 14, 15, 39, secondo comma, 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 2214, 2727 e 2729 cod. civ.), nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto l’inconferenza delle gravi anomalie degli indicatori economici ai fini della ritenuta inattendibilità della contabilità per l’esercizio 2008.

Osserva il ricorrente che, in caso di inattendibilità della contabilità, l’Ufficio possa procedere alla ricostruzione del reddito e del volume di affari sulla base di presunzioni prive di gravità indiziaria; circostanza consentita nel caso in cui manchino o non siano state esibite le scritture obbligatorie o ausiliarie e, in particolare, ove non siano tenute le scritture ausiliarie di N.2938/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino magazzino, idonee a ricostruire l’ammontare per ciascun anno di rimanenze finali e rimanenze iniziali.

2. Va rilevato preliminarmente che il controricorrente, il quale dichiara di proporre ricorso incidentale, non ha articolato alcuna censura alla sentenza impugnata.

3. Va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso sul presupposto che l’Ufficio non avrebbe censurato una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata , costituita dal mancato accertamento di carenze documentali relative all’esercizio 2008.

Tale argomentazione risulta implicitamente contestata nella parte in cui il ricorrente deduce che l’inattendibilità della contabilità possa essere ricavata da carenze documentali relative ad altri periodi di imposta.

4. Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa censura della statuizione relativa alla inconsistenza delle gravi anomalie degli indicatori economici, nonché per scarsa pregnanza della percentuale di ricarico, in quanto non costituenti autonome rationes decidendi, bensì argomentazioni concorrenti utilizzate dal giudice di appello al fine di ritenere insussistenti i presupposti per procedere alla ricostruzione induttiva dei ricavi.

La mancata impugnazione di tali punti non preclude al ricorrente la contestazione della decisione circa l’insussistenza dei presupposti dell’accertamento induttivo in caso di carenze documentali relative ad esercizi diversi da quello oggetto di accertamento.

5. Va rigettata l’eccezione di inammissibilità del primo motivo, avendo il ricorrente fatto riferimento e trascritto le parti della sentenza impugnata e dell’atto impositivo originario.

6. I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

Secondo la giurisprudenza di q uesta Corte, il discrimine tra l'accertamento con metodo analitico induttivo e quello N.2938/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino con metodo induttivo puro sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, la incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l'Ufficio accertatore deve limitarsi a completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.; nel secondo caso, invece, le omissioni o le false o inesatte indicazioni devono essere così gravi, numerose e ripetute da inficiare l'attendibilità -e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento - anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari); sicché l'amministrazione finanziaria può prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ( Cass., 4 ottobre 2022, n. 28747; Cass., Sez.

V, 9 maggio 2022, n. 14676; Cass., Sez.

V, 18 dicembre 2019, n. 33604; Cass., Sez.

V, 8 marzo 2019, n. 6861).

7. Nel caso di specie , il giudice ha ritenuto che non sussist ono omissioni talmente gravi e ripetute da comportare una assoluta inattendibilità della contabilità, ciò in relazione ai due pilastri sui quali gli avvisi (riprodotti per specificità dal ricorrente) erano fondati .

In primo luogo, il giudice di appello ha considerato decisivo il mancato riscontro, da parte dell’Ufficio, di carenze documentali in relazione all’esercizio oggetto di accertamento («per l’anno 2008 […] alcuna carenza documentale risulta essere stata constatata») e , in secondo luogo, ha giudicato come insussistenti in fatto le gravi anomalie riscontrate dall’Ufficio nella gestione del magazzino.

8. Vero è che gli avvisi avevano fondato il giudizio di assoluta inattendibilità contabile su una elevata incidenza del valore delle N.2938/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino rimanenze rispetto al volume di affari, riscontrata –come risulta dagli avvisi trascritti –in relazione agli esercizi precedenti quello og getto di accertamento (2005 – 2007) e aveva rafforzato tale giudizio con l’assenza delle distinte di magazzino in relazione agli esercizi successivi al medesimo periodo di imposta accertato (« la società ha omesso di esibire le distinte di magazzino che sono servite per la compilazione dell’inventario al [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed al 31/12/2010»).

Tuttavia , la sentenza impugnata ha ritenuto, con accertamento di fatto, che le dedotte anomalie «non appaiono elementi univoci di inattendibilità della contabilità per l’anno di imposta 2008», ritenendo, altresì, insufficienti a riscontro – in assenza di carenze documentali relative all’esercizio 2008 – l’omessa esibizione delle distinte di magazzino relative agli esercizi successivi a quello accertato, così ritenendo insussistente il presupposto in fatto (le gravi e ripetute omissioni, tali da comportare l’inattendibilità assoluta della contabilità) al fine di procedere ad accertamento induttivo.

Il ricorrente, pur denunciando formalmente le norme in tema di onere della prova e di modalità dell’accertamento delle imposte, mira a una rivalutazione del ragionamento decisorio che ha portato il giudice del merito a ritenere insussistenti i presupposti sulla base dei quali la conta bilità della società contribuente era stata ritenuta inattendibile.

Così facendo il ricorrente, pur deducendo apparentemente una violazione di norme di leggemira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez.

VI, 4 luglio 2017, n. 8758; Cass., Sez.

I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez.

I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez.

I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez.

V, Sez. 5, 4 aprile 2013, n. 8315).

9. Conseguentemente, non sussistendo i presupposti per procedere ad accertamento induttivo, l’Ufficio non può servirsi di presunzioni cd.

N.2938/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino «supersemplici», dovendo procedere all’accertamento de i maggiori redditi con presunzioni dotate di pregnanza indiziaria, pregnanza indiziaria che è stata in concreto esclusadalla sentenza impugnata.

10. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso ; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in complessiv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2938/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Viale del Vignola, 5 –controricorrente – Oggetto: tributi – accertamento induttivo - presupposti N.2938/16 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 1474/07/15 depositata in data 24 giugno 2015 Udita la relazione svolta dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha impugnato un avviso di accertamentoredatto con metodologia induttiva, relativo al periodo di imposta 2008, con il quale – a seguito di PVC e stante l’inattendibilità della contabilità –erano stati accertati maggiori ricavi. L’accertamento era stato innescato dal riscontro di anomalie degli indicatori economici incentrate sull’andamentodei valori del magazzino in relazione ai ricavi, nonché dal riscontro dell’omessa esibizione di distinte di magazzino che consentissero la corretta determinazione delle rimanenze iniziali e finali.L’Ufficio aveva, pertanto, proceduto alla ricostruzione del costo del venduto, applicato la percentuale media ponderata di ricarico e , previo accertamento dei maggiori ricavi non contabilizzati, recuperato maggiori IRES, IRAP e IVA. 2. La società contribuente ha contestato i presupposti per procedere all’accertamento induttivo e, nel merito, ha contestato l’attendibilità dei valori di magazzino accertati. 3. La CTP di Bari ha rigettato il ricorso. 4. La CTR della Puglia, con sentenza in data 24 giugno 2015, ha accolto l’appello della società contribuente, ritenendo che non sussistessero i presupposti in fatto per procedere con accertamento induttivo. Ha ritenuto il giudice di appello che l’incompletezza delle scritture contabili era stata ricavata in relazione a documentazione relativa ai periodi di imposta 2009 e 2010, laddove nessuna carenza documentale era stata contestata per l’esercizio 2008 oggetto di accertamento. Il giudice di appello ha, poi, escluso l’esistenza di gravi anomalie degli indicatori economici. N.2938/16 R.G. Est. F. D’Aquino 5. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. C on il primo motivo l’Ufficio deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 15, 39, secondo comma, 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per il giudizio di complessiva inattendibilità della contabilità. Il ricorrente osserva che il giudizio di inattendibilità della contabilità era stato tratto sia dall’omessa esibizione delle distinte di magazzino utilizzate per la compilazione degli inventari degli esercizi 2009 e 2010, sia dalle anomalie nella gestione del magazzino riscontrate lungo l’arco del quinquennio 2005 – 2009, che evidenziavano incongruenze tra il volume dei ricavi e le rimanenze censite. Evidenzia il ricorrente che l’inattendibilità della contabilità possa essere ricavata globalmente anche da elementi relativi a un periodo di imposta diverso. 1.2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione in relazione a un parametro normativo sostanzialmente analogo a quello del motivo precedente (artt. 14, 15, 39, secondo comma, 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 2214, 2727 e 2729 cod. civ.), nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto l’inconferenza delle gravi anomalie degli indicatori economici ai fini della ritenuta inattendibilità della contabilità per l’esercizio 2008. Osserva il ricorrente che, in caso di inattendibilità della contabilità, l’Ufficio possa procedere alla ricostruzione del reddito e del volume di affari sulla base di presunzioni prive di gravità indiziaria; circostanza consentita nel caso in cui manchino o non siano state esibite le scritture obbligatorie o ausiliarie e, in particolare, ove non siano tenute le scritture ausiliarie di N.2938/16 R.G. Est. F. D’Aquino magazzino, idonee a ricostruire l’ammontare per ciascun anno di rimanenze finali e rimanenze iniziali. 2. Va rilevato preliminarmente che il controricorrente, il quale dichiara di proporre ricorso incidentale, non ha articolato alcuna censura alla sentenza impugnata. 3. Va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso sul presupposto che l’Ufficio non avrebbe censurato una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata , costituita dal mancato accertamento di carenze documentali relative all’esercizio 2008. Tale argomentazione risulta implicitamente contestata nella parte in cui il ricorrente deduce che l’inattendibilità della contabilità possa essere ricavata da carenze documentali relative ad altri periodi di imposta. 4. Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa censura della statuizione relativa alla inconsistenza delle gravi anomalie degli indicatori economici, nonché per scarsa pregnanza della percentuale di ricarico, in quanto non costituenti autonome rationes decidendi, bensì argomentazioni concorrenti utilizzate dal giudice di appello al fine di ritenere insussistenti i presupposti per procedere alla ricostruzione induttiva dei ricavi. La mancata impugnazione di tali punti non preclude al ricorrente la contestazione della decisione circa l’insussistenza dei presupposti dell’accertamento induttivo in caso di carenze documentali relative ad esercizi diversi da quello oggetto di accertamento. 5. Va rigettata l’eccezione di inammissibilità del primo motivo, avendo il ricorrente fatto riferimento e trascritto le parti della sentenza impugnata e dell’atto impositivo originario. 6. I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. Secondo la giurisprudenza di q uesta Corte, il discrimine tra l'accertamento con metodo analitico induttivo e quello N.2938/16 R.G. Est. F. D’Aquino con metodo induttivo puro sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, la incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l'Ufficio accertatore deve limitarsi a completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.; nel secondo caso, invece, le omissioni o le false o inesatte indicazioni devono essere così gravi, numerose e ripetute da inficiare l'attendibilità -e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento - anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari); sicché l'amministrazione finanziaria può prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ( Cass., 4 ottobre 2022, n. 28747; Cass., Sez. V, 9 maggio 2022, n. 14676; Cass., Sez. V, 18 dicembre 2019, n. 33604; Cass., Sez. V, 8 marzo 2019, n. 6861). 7. Nel caso di specie , il giudice ha ritenuto che non sussist ono omissioni talmente gravi e ripetute da comportare una assoluta inattendibilità della contabilità, ciò in relazione ai due pilastri sui quali gli avvisi (riprodotti per specificità dal ricorrente) erano fondati . In primo luogo, il giudice di appello ha considerato decisivo il mancato riscontro, da parte dell’Ufficio, di carenze documentali in relazione all’esercizio oggetto di accertamento («per l’anno 2008 […] alcuna carenza documentale risulta essere stata constatata») e , in secondo luogo, ha giudicato come insussistenti in fatto le gravi anomalie riscontrate dall’Ufficio nella gestione del magazzino. 8. Vero è che gli avvisi avevano fondato il giudizio di assoluta inattendibilità contabile su una elevata incidenza del valore delle N.2938/16 R.G. Est. F. D’Aquino rimanenze rispetto al volume di affari, riscontrata –come risulta dagli avvisi trascritti –in relazione agli esercizi precedenti quello og getto di accertamento (2005 – 2007) e aveva rafforzato tale giudizio con l’assenza delle distinte di magazzino in relazione agli esercizi successivi al medesimo periodo di imposta accertato (« la società ha omesso di esibire le distinte di magazzino che sono servite per la compilazione dell’inventario al [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed al 31/12/2010»). Tuttavia , la sentenza impugnata ha ritenuto, con accertamento di fatto, che le dedotte anomalie «non appaiono elementi univoci di inattendibilità della contabilità per l’anno di imposta 2008», ritenendo, altresì, insufficienti a riscontro – in assenza di carenze documentali relative all’esercizio 2008 – l’omessa esibizione delle distinte di magazzino relative agli esercizi successivi a quello accertato, così ritenendo insussistente il presupposto in fatto (le gravi e ripetute omissioni, tali da comportare l’inattendibilità assoluta della contabilità) al fine di procedere ad accertamento induttivo. Il ricorrente, pur denunciando formalmente le norme in tema di onere della prova e di modalità dell’accertamento delle imposte, mira a una rivalutazione del ragionamento decisorio che ha portato il giudice del merito a ritenere insussistenti i presupposti sulla base dei quali la conta bilità della società contribuente era stata ritenuta inattendibile. Così facendo il ricorrente, pur deducendo apparentemente una violazione di norme di leggemira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758; Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, Sez. 5, 4 aprile 2013, n. 8315). 9. Conseguentemente, non sussistendo i presupposti per procedere ad accertamento induttivo, l’Ufficio non può servirsi di presunzioni cd. N.2938/16 R.G. Est. F. D’Aquino «supersemplici», dovendo procedere all’accertamento de i maggiori redditi con presunzioni dotate di pregnanza indiziaria, pregnanza indiziaria che è stata in concreto esclusadalla sentenza impugnata. 10. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso ; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in complessiv
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