Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 maggio 2023

Cassazione n. 28559/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso segue la procedura "De plano".

FATTO E DIRITTO

1. Con distinti atti di impugnazione gli imputati ricorrono personalmente per cassazione avverso l'indicata sentenza.

3. I ricorsi sono inammissibili perché proposti da soggetti privi di legittimazione come emerge dalla circostanza che i ricorsi risultano sottoscritti personalmente, in violazione del disposto dell'art.613 cod. proc. pen..

4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 31.5.2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso segue la procedura "De plano". FATTO E DIRITTO 1. Con distinti atti di impugnazione gli imputati ricorrono personalmente per cassazione avverso l'indicata sentenza. 3. I ricorsi sono inammissibili perché proposti da soggetti privi di legittimazione come emerge dalla circostanza che i ricorsi risultano sottoscritti personalmente, in violazione del disposto dell'art.613 cod. proc. pen.. 4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31.5.2023