CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11134/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A Rilevato che, con sentenza del 9 aprile 2024, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione, a fini di spaccio, di cocaina; che, avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il quale censura la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizi della motivazione, per l'omessa considerazione, ai fini della particolarità tenuità del fatto, della mancata individuazione di acquirenti della sostanza stupefacente di sequestrata, nonché del sequestro di somme di denaro riconducibili all'attività di spaccio. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché riferito a un vizio motivazionale e a una violazione di legge palesemente insussistenti, nonché del tutto privo di riferimenti critici alla motivazione della sentenza impugnata; che, in ogni caso, la Corte di appello - a fronte di generiche asserzioni difensive di segno contrario - ha correttamente valorizzato in senso negativo, per escludere la particolare tenuità del fatto, l'elevato numero di palline di cocaina (per complessivi 9,58 g), indice di un'offesa significativa; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, .in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 20