CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28306/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, AlessandroCimmino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo perl'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 18/11/2021, la Corte di appello di Torino hariformato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale diTorino del 07/11/2014, che, all'esito del rito abbreviato, aveva dichiaratoGiovanni [OSCURATO:PERSONA], in concorso con varie persone giudicate separatamente,responsabile, quale destinatario delle somme distratte da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.,dichiarata fallita in data 11/12/2008, del reato di bancarotta fraudolenta perdistrazione aggravato dal danno di rilevante gravità. L’imputazione muovevadalla ricostruzione di un meccanismo fraudolento fondato sull’utilizzazione diAbitat s.a.s., società priva di effettiva operatività e sostanzialmentericonducibile a [OSCURATO:PERSONA], quale schermo attraverso il quale conseguirefinanziamenti bancari altrimenti preclusi alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mediantel’emissione di ricevute bancarie poi rivelatesi false; le somme così ottenutevenivano quindi distolte dalla loro destinazione imprenditoriale attraversol’emissione di assegni di [OSCURATO:PERSONA], apparentemente riferibili a rapporti confornitori, ma in realtà negoziati, in parte significativa, da [OSCURATO:PERSONA] suipropri conti personali, secondo l’ipotesi accusatoria in accordo con [OSCURATO:PERSONA] econ consapevole partecipazione al programma distrattivo.La Corte di appello di Torino, con l’indicata decisione, riqualificava il fattoin termini di ricettazione fallimentare e dichiarava estinto il reato perprescrizione.2. Investita del ricorso avanzato dal Procuratore Generale presso la Cortedi appello di Torino, la Quinta sezione di questa Corte, con sentenza n. 16265del 22 marzo 2023, ha annullato la pronuncia della Corte territoriale,ritenendola affetta da plurime lacune motivazionali.Richiamato il consolidato principio in forza del quale il delitto diricettazione prefallimentare si configura solo nel caso in cui difetti l'accordo conl'imprenditore dichiarato fallito, sicché il fatto del terzo estraneo non fallito che,in accordo con l'imprenditore, distragga beni prima del fallimento è punibile atitolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (Sez. 5, n.40023 del 19/09/2022, Bosio, Rv. 283757), osservava la sentenza rescindentecome la Corte territoriale non avesse fornito «una motivazione puntuale eadeguata della decisione assolutoria, sottraendosi alla compiuta e nonprimo grado convergenti nel senso della prova dell'accordo con [OSCURATO:PERSONA] circa ifatti distrattivi contestati. Anche la memoria presentata nell'interesse diOnorato non opera il necessario confronto tra l'iter giustificativo della sentenzadi primo grado e gli elementi da esso valorizzati e quello della sentenza diappello. Proprio l'omessa, specifica disamina degli elementi valorizzati dalgiudice di primo grado inficia la motivazione della sentenza impugnata nellaparte in cui delinea la ritenuta divergenza delle ideazioni criminose di Dragonee di [OSCURATO:PERSONA]».3. La Corte di appello di Torino, giudicando in sede di rinvio dallaCassazione, con sentenza del 29 ottobre 2025, confermava la sentenza diprimo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto dibancarotta fraudolenta per distrazione aggravato dal danno di rilevantegravità, alla pena di due anni e otto mesi di reclusione, nonché alle peneaccessorie di cui all’art. 216 quarto comma L. Fall., per la durata di anni dieci.4. Avverso l'indicata sentenza della Corte territoriale, ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],articolando i motivi di ricorso che vengono di seguito riassunti entro i limitistrettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.4.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ed allaconseguente affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato dibancarotta fraudolenta per distrazione.Dopo avere ribadito che l’elemento fondante della responsabilitàdell’estraneo nel delitto di bancarotta fraudolenta è rappresentato da unaccordo intervenuto in via preventiva, il quale deve ricomprendere ladeterminazione, l’istigazione ovvero la partecipazione alle modalità esecutivedell’evento distrattivo delle risorse economiche del fallito, il ricorrente hacensurato la sentenza impugnata, osservando come la Corte territoriale, insede di rinvio, si fosse concentrata su elementi attinenti ai momenti geneticidella vita della società fallita, squisitamente professionali e riconducibiliall’attività di commercialista dell’imputato, del tutto svincolati dal successivosviluppo delle iniziative imprenditoriali della medesima società.All’imputato è contestato di avere ricevuto, quale beneficiario, la provvistagenerata da due delitti – rispettivamente truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] eappropriazione indebita ai danni di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. – commessi nel 2001 da altrisoggetti: tale condotta, argomenta il ricorrente, rientra nella figura criminosadella ricettazione, dal momento che nessun elemento emerso nel corso delprocedimento consente di ipotizzare un concorso dell’imputato nei delitti ditruffa e di appropriazione indebita.Peraltro, la sentenza è contraddittoria, poiché, da un lato, a pagina 11afferma che, per ravvisare il concorso nella distrazione, deve risultare provatol’accordo sulla ricezione delle somme distratte; dall’altro, a pagina 12, sostieneche ciò che rileva è l’accordo per la distrazione. E tuttavia, l’asserito mandatoche [OSCURATO:PERSONA] avrebbe conferito a [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare, nella propria attivitàfinanziaria abusiva, i fondi sottratti ad [OSCURATO:PERSONA] risulta successivo all’avvenutadistrazione. Proprio in tale snodo si concentra l’intrinseca contraddittorietà delladecisione, poiché l’accordo penalmente rilevante non può che essere preventivorispetto alla distrazione, mentre, per la Corte territoriale, il mandato di Dragonedi utilizzare i fondi – pacificamente successivo alla distrazione – verrebbeelevato a elemento costitutivo di ciò che, invece, avrebbe dovuto essereprovato in via preventiva.Il giudice del rinvio ha, quindi, abdicato alla propria funzionemotivazionale, essendosi limitato a ripercorrere elementi già contenuti nellasentenza rescindente, per poi pervenire all’apodittica conclusione dellasussistenza di un accordo e, quindi, del concorso, ex art. 110 cod. pen., neldelitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Ciò, tuttavia, senza inserirenell’elencazione delle azioni indicata dalla Corte di legittimità alcun contenutoidoneo a fornire una motivazione adeguata sulla reale efficacia di tali interventinel determinare, istigare o rafforzare il proposito di appropriazione indebita poidivenuta bancarotta, ovvero nell’agevolarne la commissione. In altri termini, laCorte si è limitata a desumere dalla mera allegazione di fatti una conseguenzalogico-giuridica che, tuttavia, resta priva di adeguata motivazione.Osserva, inoltre, il ricorrente che, con riferimento ai delitti di truffa e diappropriazione indebita, la condotta di ricezione del denaro ascritta all’imputatomantiene una propria autonomia, separata dalle condotte che hanno dato luogoalla costituzione della provvista derivante dall’appropriazione indebita, divenutadistrazione per effetto del fallimento. La sentenza oggi impugnata, invece,secondo il ricorrente, avrebbe indebitamente unificato due momenti distinti: lasottrazione del denaro dal patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], realizzata mediante assegniapparentemente intestati ai fornitori, e la successiva ricezione delle somme daparte di [OSCURATO:PERSONA], che la difesa assume estraneo alla fase genetica delladistrazione.4.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla sussistenza del vincolo della continuazione.Anche volendo ipotizzare in capo all’imputato una responsabilità perbancarotta distrattiva, è evidente che la sua “direzione psicologica” sarebbestata orientata esclusivamente alla sopravvivenza della propria attività diintermediazione abusiva, al punto da ricercare linfa finanziaria mediantel’acquisizione di risorse economiche provenienti da qualsiasi fonte. La condottadell’imputato si colloca, infatti, in un contesto nel quale la sua azione sarebbestata sorretta da un progetto criminoso indiscriminato, funzionalmente direttoalla prosecuzione del meccanismo fraudolento di raccolta di denaro avviato eprotrattosi sino al tracollo, intervenuto di lì a qualche anno. La professione dicommercialista costituisce il trait d’union che, in senso metaforico, accomuna ledue vicende oggetto del presente e dell’altro procedimento penale, ricorrendo,nel caso che ci occupa, tutti i parametri evidenziati dalla giurisprudenza dilegittimità in materia per il riconoscimento del vincolo della continuazione.4.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche.La motivazione posta a fondamento del diniego delle circostanzeprecedente e di un mancato intervento risarcitorio assolve solo apparentementel'obbligo motivazionale, per il quale la giurisprudenza ricorda di prendere inconsiderazione anche gli altri parametri evidenziati nei motivi di gravame. A talproposito si era sottolineato come l'imputato avesse collaborato, fornendointerrogatorio in merito alla vicenda, sin dalla fase della notifica dell'avviso diconclusione delle indagini preliminari, nonché si era evidenziata la condottaprocessuale e personale, con il positivo completamento del percorso diaffidamento in prova relativo alla sanzione applicata con sentenza dipatteggiamento per i fatti di intermediazione abusiva e per il fallimento dellapropria attività riconosciuta come imprenditoriale.4.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla determinazione della pena principale e delladurata di quella accessoria.È priva di motivazione la sentenza impugnata nella parte in cui è statadeterminata la durata della pena accessoria interdittiva senza tener conto dellalunga distanza di tempo dai fatti e del percorso di resipiscenza attuatodall'imputato. L'affermazione di pericolosità del soggetto risulta del tutto avulsada qualsiasi considerazione reale attuale concreta che giustifichi il prolungarsidella pena accessoria interdittiva per la sua massima durata a fronte di unasanzione principale ben al di sotto dei massimi edittali.5. All’udienza di discussione, il Procuratore generale presso questa Corte,ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] dell’imputato ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, che presenta vari tratti di inammissibilità, è nel complessoinfondato e dev’essere rigettato.2. Il primo motivo è infondato.La sentenza rescindente aveva chiarito il perimetro del giudiziodemandato al giudice del rinvio, richiamando il principio secondo cui il delitto diricettazione fallimentare è configurabile solo quando il terzo, estraneo alfallimento, riceva beni distratti senza avere previamente concorso, conl’imprenditore, nella loro sottrazione alla garanzia dei creditori; diversamente,quando il terzo si inserisca, mediante accordo con l’imprenditore, nelprogramma distrattivo, la sua condotta integra concorso nel delitto dibancarotta fraudolenta patrimoniale (Sez. 5, n. 40023 del 19/09/2022, Bosio,Rv. 283757).Muovendo da tale premessa, la censura difensiva non coglie nel segno,poiché tende a sovrapporre il tema dell’eventuale partecipazione dell’imputatoai reati attraverso i quali venne costituita la provvista — e, in particolare, allatruffa in danno dell’istituto bancario, consistita nell’ottenimento di anticipazionibancarie mediante ricevute poi rivelatesi false — con quello, diverso, della suapartecipazione concorsuale alla successiva distrazione delle risorse affluite nelladisponibilità della società poi fallita e da questa distolte dalla loro fisiologicadestinazione imprenditoriale.Ne discende che, a parte quanto si dirà infra in relazione alla concretavicenda, su un piano generale, il dato decisivo non è costituito dalla prova delconcorso di [OSCURATO:PERSONA] nella truffa ai danni della banca, né dalla dimostrazionedella sua partecipazione a tutti i segmenti esecutivi che determinaronol’ottenimento dei finanziamenti, ma dalla verifica della sua consapevoleadesione al programma di utilizzazione di [OSCURATO:PERSONA] quale schermo societariodestinato a far affluire risorse finanziarie non per lo svolgimento di una realeprogramma distrattivo riferibile a [OSCURATO:PERSONA], al quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbeconsapevolmente aderito.La Corte di appello, in sede rescissoria, si è attenuta a tale mandato,ricostruendo, non in modo atomistico ma unitario, il complesso degli elementigià valorizzati dal giudice di primo grado e indicati dalla sentenza rescindentecome decisivi ai fini della verifica dell’accordo distrattivo. Ha evidenziato, inparticolare, che [OSCURATO:PERSONA] era una società priva di effettiva operatività, messa adisposizione di [OSCURATO:PERSONA] attraverso l’intervento professionale di [OSCURATO:PERSONA]; che lacompagine sociale era stata intestata a soggetti meramente formali; che lostesso [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato uno dei soci fittizi, Buzzelli, commercialistaoperante nel suo studio, e aveva consentito che la sede legale della societàfosse collocata presso il medesimo studio; che egli aveva redatto una scritturaprivata nella quale si dava atto della riferibilità sostanziale di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA];che, dopo un brevissimo periodo di apparente attività, la società aveva ottenutoingenti anticipazioni bancarie su ricevute poi rivelatesi false, senza svolgere unareale attività imprenditoriale; che una parte rilevante delle somme cosìacquisite era confluita sui conti personali di [OSCURATO:PERSONA] mediante la ricezione e lanegoziazione di numerosi assegni emessi da [OSCURATO:PERSONA]; che, infine, lo stessoimputato aveva partecipato anche alla fase successiva di liquidazione dellasocietà, attivandosi, insieme a [OSCURATO:PERSONA], per l’individuazione del liquidatore.Né assume rilievo decisivo, in senso contrario, il fatto che l’imputazionenon contenesse un’autonoma contestazione relativa alla fase di acquisizione odi predisposizione di [OSCURATO:PERSONA]: si tratta, infatti, di profilo già specificamenteesaminato dalla sentenza rescindente, che ne ha escluso la decisività, conconseguente preclusione della sua riproposizione negli stessi termini nelpresente giudizio. La sentenza rescindente ha infatti chiarito che l’imputazionedescriveva puntualmente i fatti distrattivi, mentre gli accadimenti relativiall’acquisizione e all’utilizzazione della società costituivano elementi dimostratividel ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda [OSCURATO:PERSONA], del suo stretto legame conDragone e del contributo offerto alla creazione del meccanismo fraudolentoincentrato su tale società. La Corte del rinvio poteva, dunque, valorizzare talidati non come fatti ulteriori o diversi rispetto alla contestazione, ma come indicisintomatici dell’accordo e della consapevole partecipazione dell’imputato alprogramma distrattivo.La motivazione impugnata, dunque, non ha desunto l’accordo dalla meraricezione del denaro, né ha trasformato automaticamente il percettore dellesomme in concorrente nel reato fallimentare. Al contrario, ha valorizzato laricezione degli assegni quale segmento di un più ampio contesto fattuale,caratterizzato dal ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] sin dalla predisposizione dellostrumento societario, dalla sua prossimità professionale e operativa a [OSCURATO:PERSONA],dall’apporto fornito alla schermatura soggettiva della società, dalla disponibilitàa ricevere sui propri conti personali somme provenienti da [OSCURATO:PERSONA] e, ancora,dalla partecipazione alle iniziative successive dirette a governare gli esiti dellavicenda societaria.È proprio la convergenza di tali dati — e non ciascuno di essi isolatamenteconsiderato — a sorreggere, con motivazione immune da vizi logici manifesti, laconclusione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non fu un mero destinatario occasionale disomme già distratte, ma partecipò consapevolmente al meccanismo checonsentì di utilizzare [OSCURATO:PERSONA] come veicolo per l’acquisizione e la successivadeviazione di risorse finanziarie dalla sfera societaria. La Corte territoriale ha,pertanto, fornito risposta coerente alla specifica lacuna motivazionale rilevatadalla sentenza rescindente di annullamento, spiegando perché la condottadell’imputato non potesse essere ricondotta alla sola ricettazione fallimentare.Non ricorre, inoltre, la denunciata contraddittorietà della motivazione. Ilricorrente assume che la Corte territoriale avrebbe dapprima individuato, qualepresupposto del concorso nella bancarotta distrattiva, l’accordo sulla ricezionedelle somme e, poi, valorizzato l’accordo per la distrazione, finendo così percollocare il momento genetico dell’intesa in una fase successiva alla giàavvenuta fuoriuscita delle risorse da [OSCURATO:PERSONA].La censura, tuttavia, non coglie l’effettiva portata della motivazioneimpugnata. Il riferimento all’accordo sulla ricezione delle somme non va letto inmodo isolato, né come individuazione di un autonomo patto postumo avente adoggetto beni già distratti, ma quale segmento attuativo del più ampio accordodistrattivo ricostruito dalla Corte di merito sulla base del complessivo ruolosvolto da [OSCURATO:PERSONA] nell’operazione. In questa prospettiva, la successiva ricezionee movimentazione delle somme non costituisce il momento geneticodell’accordo penalmente rilevante, ma un indice confermativo della previaadesione dell’imputato al programma illecito, desunta anche dagli elementianteriori e contestuali alla distrazione.L’accordo preventivo, infatti, non deve necessariamente risultare da unapattuizione espressa o da un singolo atto preparatorio, potendo essere desunto,secondo il metodo indicato dalla sentenza rescindente, dalla valutazioneconvergente degli elementi anteriori, contestuali e successivi alla distrazione,purché logicamente riferibili alla comune adesione al programma distrattivo.Parimenti infondata è la deduzione secondo cui il giudice del rinvio sisarebbe limitato a riprodurre la sentenza rescindente. Quest’ultima non avevaaffermato la responsabilità dell’imputato, ma aveva imposto al giudice di meritodi confrontarsi specificamente con gli elementi valorizzati dal primo giudice e diverificarne la portata dimostrativa in ordine all’accordo con [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rinvio non si è, dunque, limitata a recepire il dictum rescindente, ma haproceduto a una nuova valutazione del compendio indiziario, spiegando perchégli elementi già segnalati dalla Cassazione assumessero, nel loro raccordologico, valore dimostrativo dell’accordo distrattivo. La sentenza oggi impugnataha compiuto tale verifica, ricomponendo in un quadro logico unitario il ruoloprofessionale e operativo di [OSCURATO:PERSONA], la predisposizione della società inattiva,l’utilizzazione di prestanome, la ricezione delle somme e le condotte successivealla emersione delle indagini. Si tratta di motivazione non apparente, némeramente assertiva, che supera il vaglio di legittimità, essendo sorretta daargomentazione congrua e non manifestamente illogica.Le residue doglianze, nella parte in cui insistono sulla lettura alternativadegli stessi dati fattuali e sulla pretesa autonomia della condotta di ricezione deldenaro, sollecitano una rivalutazione del compendio probatorio non consentitain sede di legittimità, a fronte di una motivazione che ha dato conto, conadeguato sviluppo logico, delle ragioni per le quali la condotta dell’imputato sicolloca all’interno del programma distrattivo e non in una fase meramentepostuma di ricezione del profitto altrui.3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra il reatoper cui si procede e i fatti giudicati con sentenza di applicazione della penaemessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino il 19dicembre 2008, irrevocabile il 19 febbraio 2009, con la quale gli era stataapplicata la pena di anni cinque di reclusione anche per fatti di intermediazioneabusiva, consistiti nell’esercizio non autorizzato di attività di investimentomediante l’utilizzazione di disponibilità economiche affidategli da diversisoggetti, tra i quali [OSCURATO:PERSONA].La richiesta difensiva si fondava, in sostanza, sull’assunto che le sommeche [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consegnato a [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’attività diintermediazione abusiva, o almeno parte di esse, provenissero dalla provvistaformatasi attraverso la truffa in danno dell’istituto bancario e la successivadistrazione in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA]; da ciò la difesa inferiva che le due vicendefossero espressione di un unitario programma criminoso, orientato allaprosecuzione dell’attività di intermediazione abusiva svolta dall’imputato.La Corte di appello ha escluso la sussistenza del vincolo, con motivazionenon manifestamente illogica, rilevando, anzitutto, che dalla sentenza dipatteggiamento — per sua natura priva di una motivazione ricostruttiva delfatto — non era possibile desumere alcun elemento utile a individuarel’esistenza di una preventiva e unitaria ideazione criminosa. Dal relativo capo diimputazione emergeva soltanto che [OSCURATO:PERSONA] figurava tra i clienti dell’attività diintermediazione abusiva svolta da [OSCURATO:PERSONA] in Torino fino al 2005 e che avrebbeconsegnato all’imputato somme per circa euro 389.000, senza che risultasseroprecisati né il momento delle dazioni, né la provenienza del denaro, né ilcollegamento causale e finalistico tra quelle somme e le distrazioni oggetto delpresente procedimento.Il ragionamento operato dalla Corte torinese è conforme al principioaffermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il riconoscimento della continuazionenecessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori,quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e leabitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissionedel primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di talunodegli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto dideterminazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074).Nel caso di specie, il ricorso non si confronta con il nucleo dellamotivazione impugnata, poiché valorizza, in termini assertivi, la comunepresenza di [OSCURATO:PERSONA] nelle due vicende e la professione svolta dall’imputato, manon indica elementi concreti dai quali possa inferirsi che, al momento dellacommissione della condotta distrattiva concernente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avesse giàdeliberato anche le condotte di intermediazione abusiva poi oggetto dellasentenza di patteggiamento, ovvero che queste ultime costituissero sviluppoesecutivo di un programma criminoso originariamente unitario.La prospettazione difensiva, inoltre, resta priva della necessaria concretadeduzione del dedotto collegamento finanziario tra le due vicende. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti evidenziato che parte delle somme oggetto di distrazione econfluite sui conti di [OSCURATO:PERSONA] era stata restituita a [OSCURATO:PERSONA] e che altra parte erastata qualificata come compenso professionale, sicché non risultava dimostratoche il denaro proveniente da [OSCURATO:PERSONA] fosse confluito, in modo apprezzabile ecausalmente rilevante, nel sistema di intermediazione abusiva oggetto dell’altroprocedimento.Ne consegue che la denunciata medesimezza del disegno criminoso èstata correttamente esclusa, non potendo essa essere desunta dalla meraserialità delle condotte, dalla comune cornice professionale nella quale esse sicollocano o dalla generica finalità dell’imputato di reperire liquidità peralimentare la propria attività illecita. Tali elementi, al più, descrivono unacontinuità di contesto o una persistente disponibilità a porre in essere condotteeconomicamente strumentali, ma non equivalgono alla prova di un’unica epreventiva ideazione criminosa, richiesta dall’art. 81 cod. pen.4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.La doglianza, pur formalmente dedotta sotto il profilo della violazione dilegge e del vizio di motivazione, si risolve nella sollecitazione di una diversavalutazione del trattamento sanzionatorio e, in particolare, degli elementiritenuti rilevanti ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche.La Corte territoriale ha escluso la concessione delle attenuanti innominatevalorizzando plurimi dati, e segnatamente il comportamento processuale noncollaborativo dell’imputato, la mancata attivazione per il risarcimento del dannoin favore della procedura fallimentare e il grave precedente penale costituitodalla sentenza di applicazione della pena richiamata anche con riferimento allarichiesta di continuazione, dalla quale la Corte ha tratto conferma dellastrumentalizzazione della professione di commercialista al perseguimento difinalità illecite.Si tratta di motivazione certamente sintetica, ma non apparente, poichéindividua specifici profili negativi della personalità e della condotta successiva alfatto, ritenuti ostativi a una valutazione favorevole ai sensi dell’art. 62-bis cod.pen. Né il giudice di merito era tenuto a prendere in esame, uno per uno, tuttigli elementi prospettati dalla difesa, essendo sufficiente che desse conto delleragioni ritenute decisive ai fini del diniego, ove le stesse siano idonee asorreggere, sul piano logico, la scelta discrezionale compiuta (Sez. 2, n. 3609del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).La censura è, dunque, generica e comunque versata in fatto, poiché miraa ottenere una nuova ponderazione comparativa degli indici favorevoli esfavorevoli, estranea al giudizio di legittimità quando, come nella specie, lamotivazione del diniego sia sorretta da argomenti riconoscibili, pertinenti e nonmanifestamente illogici.5. È infondato il quarto ed ultimo motivo di ricorso.La rubrica del motivo evoca tanto la determinazione della pena principalequanto la durata delle pene accessorie fallimentari; lo sviluppo argomentativodella censura, tuttavia, si concentra essenzialmente su queste ultime,lamentando che la Corte territoriale ne abbia fissato la misura nel massimolegale senza adeguatamente considerare la distanza temporale dai fatti, ilpercorso personale successivo dell’imputato e lo scarto rispetto alla penadetentiva, determinata in misura sensibilmente inferiore al massimo edittale.Deve, nondimeno, osservarsi in via preliminare che, ove la doglianzadebba intendersi riferita anche al trattamento sanzionatorio principale, essa ègenerica e comunque manifestamente infondata. La pena base è statadeterminata in misura solo lievemente superiore al minimo edittale, pari adanni tre e mesi sei di reclusione, e tale scelta risulta sorretta da motivazioneadeguata, avendo la Corte territoriale valorizzato l’entità della distrazione e ilruolo non marginale rivestito da [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda. Le medesimeconsiderazioni, in quanto attinenti alla gravità concreta del fatto e al contributocausale dell’imputato, sorreggono anche la determinazione dell’aumento dimesi sei di reclusione per l’aggravante del danno di rilevante gravità.Quanto alla durata delle pene accessorie, sulla quale si incentra il nucleoeffettivo della doglianza, il motivo non coglie nel segno. È certamente vero che,a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 e delsuccessivo intervento delle Sezioni Unite, la durata delle pene accessorie per lequali la legge preveda un limite minimo e uno massimo deve esseredeterminata in concreto dal giudice, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod.pen., e non può essere automaticamente equiparata alla durata della penaprincipale, né fissata in modo rigido nel massimo edittale (Sez. U, n. 28910 del28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01).Da tale principio non discende che la pena accessoria debbanecessariamente seguire, in termini proporzionali o simmetrici, la misura dellapena detentiva principale. Il superamento dell’automatismo legale noncomporta, infatti, l’introduzione di un diverso automatismo di segno opposto,fondato sulla corrispondenza quantitativa tra pena principale e pena accessoria,poiché quest’ultima conserva una funzione almeno in parte autonoma,specificamente orientata alla prevenzione speciale negativa e alla interdizionedel condannato dalle attività che gli hanno offerto l’occasione per commetteregravi reati.La stessa Corte costituzionale ha, del resto, chiarito che la scelta dipropria della pena detentiva, e marcatamente orientata alla prevenzionespeciale, è di per sé compatibile con i principi costituzionali, purché la durataconcretamente determinata non risulti manifestamente sproporzionata rispettoal disvalore del fatto e sia sorretta da una motivazione individualizzante.Nel caso di specie, la Corte di appello non ha applicato la pena accessoriain modo automatico, né si è limitata a richiamare la gravità astratta del titolo direato. Ha invece esplicitamente fatto riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod.pen. e ha valorizzato, in termini specifici, la qualità professionale di [OSCURATO:PERSONA],l’uso strumentale delle competenze di commercialista nella predisposizione egestione dell’operazione distrattiva, nonché l’ulteriore attività illecita da luisvolta, reputando tali elementi indicativi di una pericolosità qualificata propriorispetto alla gestione o alla partecipazione alla gestione di imprese.La motivazione, letta in continuità con l’intera ricostruzione del fatto,consente dunque di cogliere la ragione della scelta sanzionatoria: non già unagenerica affermazione di pericolosità, ma il rilievo attribuito alla capacitàprofessionale dell’imputato quale fattore di agevolazione della condotta e,insieme, quale indice della necessità di prolungare l’interdizione dalle attivitàimprenditoriali e gestorie che avevano costituito il contesto e lo strumento dellacommissione del reato.In tale prospettiva, lo scostamento tra la durata della pena principale equella della pena accessoria non rivela, di per sé, alcuna illogicità manifesta. Lapena detentiva è stata determinata tenendo conto del complessivo trattamentosanzionatorio previsto per il reato e delle riduzioni conseguenti al rito, mentrela pena accessoria risponde alla distinta esigenza di impedire, per un tempoadeguato, che il condannato possa nuovamente avvalersi delle medesimecompetenze e della medesima posizione professionale per inserirsi nellagestione di attività imprenditoriali in modo distorto e pregiudizievole per icreditori.Neppure assumono decisivo rilievo, nel senso prospettato dal ricorrente, iltempo trascorso dai fatti o il percorso successivo di resipiscenza. Tali elementi,pur astrattamente valutabili, non imponevano una diversa determinazione delladurata della pena accessoria, a fronte di una motivazione che ha individuato,nella specifica professionalità dell’imputato e nella sua dimostrata utilizzazioneper fini illeciti, un dato direttamente pertinente alla funzione interdittiva dellasanzione.6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]