CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 37830/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso per revocazione n. 21311-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in giudizio di persona ex art. 86 cod.proc.civ., domiciliato in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] 7, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] A CREMANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso la Casa comunale, in piazza [OSCURATO:PERSONA] II n.10, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec. -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore Ric. 2018 n. 21311 sez. S2 -ud. 05-05-2022 -2- intimata avverso l'ordinanza n. 8536/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2022 dal consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per insussistenza di errore revocatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] impugn ò dinanzi alla Corte di Cassazione la sentenza n.9193/2013 del Tribunale di Napoli, pronunciata in secondo grado , con cui era stat o rigettato l' appello da lui propost o avverso il capo sulle spese della sentenza del Giudice di pace di Barra-Napoli che aveva accolto la sua opposizione – in proprio - a cartella esattoriale , ma aveva liquidato le spese in suo favore violando i minimi di legge. Il tribunale aveva rigettato l'appello, giustificando la deroga ai minimi fissati dalla tariffa forense per la liquidazione delle spese perché l’appellante si era difeso in proprio in procedimenti nei quali era consentita espressamente la difesa personalee perché in ogni caso l’importo liquidato a titolo di spese era contenuto nei limiti della domanda, come previsto dall’ultimo comma dell’art.91 cod.proc.civ.. Nel suo ricorso per cassazione Giancone formulò tre motivi di censura; il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non svolsero difese. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria, segnalòal ricorrente la mancanza in atti della cartolina di ricevimento,da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,della notifica del ricorso per cassazione c he Ric. 2018 n. 21311 sez. S2 -ud. 05-05-2022 -3- ritenne eseguita a mezzo posta e assegn ò termine per la produzione o per provvedere al rinnovo nel caso non si fosse perfezionata. Con nota del 28/9/2017, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rilev ò che la notifica alla [OSCURATO:PERSONA] era stata effettuata non a mezzo posta, ma a mani di un dipendente e con memoria del 19/1/2018 insistette per l'accoglimento del ricorso senza necessità di ulteriori notifiche. Questa Corte, ritenendo non provato il perfezionamento del la notifica per mancanza di cartolina di ricevimento e non ottemperato l'ordine di rinnovazione, con ordinanza n. 8536/2018, dichiaròinammissibile il ricorso. Di questa ordinanza Giancone ha chiesto la revocazione, per errore di fatto nell’esame dei docum enti prodotti a prova della ritualità della notifica del ricorso per cassazione. Il controricorrente si è costituito contestando la sussistenza di un errore revocatorio in quanto non ravvisabile nella dedotta valutazione erronea degli atti di causa e, in subordine, l a fondatezza del ricorso avverso la sentenza n. 9193/2013 del Tribunale di Napoli del 17/07/2013. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., succeduta ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di revocazione, Giancone ha rappresentato che questa Corte ha erroneamente ritenuto la omessa produzione della prova del perfezionamento della notifica all'[OSCURATO:PERSONA] perché non ha riscontrato che dal timbro di notifica apposto sulla copia notificata risultava la consegna a mani di un dipendente. Nell’ordinanza n. 8536/2018 - con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza n. 9193/2013 del Ric. 2018 n. 21311 sez. S2 -ud. 05-05-2022 -4- Tribunale di Napoli del 17/07/2013 e di cui è stata chiesta la revocazione - questa Corte, ha dapprima riportato di aver «segnalato al ricorrente la mancanza in atti della cartolina di ricevimento, da parte della spa [OSCURATO:PERSONA], afferente la notifica eseguita a mezzo posta del ricorso per cassazione, assegnando anche termine per provvedere al rinnovo della notifica, se non perfezionatasi prima»; ha quindi preso atto che «con nota datata 28.9.2017 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato come in effetti la notifica alla spa [OSCURATO:PERSONA] fosse stata effettuata non già per posta ma a mani di dipendente e con nota del 19.1.2018 insisteva per l'accoglimento del ricorso proposto senza effettuare notifica ulteriore alcuna»; infine, ha affermato che, «effettuata ulteriore verifica dell'atto originale di ricorso per cassazione presente nel fascicolo della parte ricorrente, non può [poteva] che ribadire come l'atto risulta[sse]notificato alla spa [OSCURATO:PERSONA] mediante posta con invio effettuato il 17.9.2013 e,non già, mediante notifica a mani di alcuno », dichiarando in conseguenza inammissibile il ricorso per non essere stato adempiuto l’ordine ex art. 291 cod.proc.civ.. Invero, dall’esame del ricorso proposto in data 1 6 /9/2013 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 9193/2013 del Tribunale di Napoli del 17/07/2013, iscritto a ruolo di questa Corte con n. 21288/2013 e allegato al ricorso in esame, si evince che la notifica sia al Comune che all’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è avvenuta amezzo di ufficiale giudiziario della Corte d’appello di Napoli, in data 17/9/2013, con consegna, per la società, a mani del dipendente [OSCURATO:PERSONA] addetto alla ricezione degli atti. Evidentemente, pertanto, la Corte è incorsa in un errore fatto come previsto dall’art. 395 n. 4, cod.proc.civ., in quanto ha erroneamente affermato l'esistenza di un fatto decisivo Ric. 2018 n. 21311 sez. S2 -ud. 05-05-2022 -5- (l’effettuazione della notifica a mezzo posta e l’omessa produzione della cartolina di ricevimento quale prova del suo perfezionamento) che è inveceincontestabilmente escluso dagli atti: diversamente da quanto sostenuto dal Comune controricorrente, questa erronea affermazione non deriva da un’errata valutazione degli atti , ma proprio da lla rappresentazione della realtà processuale –l’effettuazione della notifica a mezzo posta e non a mezzo dell’ufficiale giudiziario, come invece accaduto –evidentemente difforme dal vero. L'erroredi fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone infatti l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali: questo errore deve consistere perciò in una percezione inesatta o una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, non deve essere stato oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, deve risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive e, infine, deve essere essenziale e decisivo nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Sez. 6 -2, Ordinanza n. 16439 del 10/06/2021 ; Sez. L, Sentenza n. 2529 del 09/02/2016). Nella specie, l’erronea percezione sulle modalità di notifica è stata certamente decisiva, perché proprio dalla presupposta mancata prova del perfezionamento del procedimento notificatorio a mezzo posta è derivata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ric. 2018 n. 21311 sez. S2 -ud. 05-05-2022 -6- 2. Per queste ragioni, l'ordinanza n. 8536/2018 deve essere revocata e, conclusa la fase rescindente con l'accoglimento del ricorso per revocazione, in applicazione del disposto dell'art. 402 comma 1 cod.proc.civ., opportunamente adattato,questa Corte deve procedere alla fase rescissoria, rinnovando il giudizio di legittimità sulla originaria domanda di cassazione e prendendo in esame il ricorso originariamente proposto, come inserito nel fascicolo d'ufficio del procedimento definito con la pronunzia revocata, necessariamente riunito al presente fascicolo relativo al ricorso per revocazione (Sez. U, Sentenza n. 24170 del 30/12/2004). 3. Con il primo motivo, rubricato quale violazione e falsa applicazione, in riferimento all’art. 360 comma I n.3 cod.proc.civ.,dell’art.24 legge 794/1942 e dell’art.59 del r.d.l. n.1578/1933, nonché degli art. 4 e 1 del d.m. 8 aprile 2004 n.127, applicabile alla fattispecie ratione temporis , l’avv.Giancone ha lamentato che il Tribunale di Napoli abbia infondatamente rigettato il primo motivo di appello, diretto ad ottenere la liquidazione di Euro 220,00a titolo di diritti eonorari, o comunque di un importo non inferiore ad Euro 153,00, oltre Euro 33,00 per spese vive, invece dei complessivi Euro 100,00 liquidati dal Giudice di pace in violazione dei parametri prefissati dalle tabelle A e B allegate al d.m. n.127/2004 inderogabili nel minimo. Con il secondo motivo, rubricato quale violazione e falsa applicazione, in riferimento all’art. 360 comma I n.3 cod.proc.civ., dell’art.82 cod.proc.civ., il ricorrente ha censurato l’impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non vincolanti i limiti tariffari, perché ex art. 82 cod.proc.civ. trattavasi di procedimenti nei quali era consentita espressamente la difesa personale e, in effetti, egli si era difeso Ric. 2018 n. 21311 sez. S2 -ud. 05-05-2022 -7- in proprio; ha sottolineato, infatti, che comunque la sua difesa personale costituiva difesa tecnica attesa la sua qualità di avvocato. [OSCURATO:PERSONA] il terzo motivo, rubricato quale violazione e fals a applicazione, in riferimento all’art. 360 comma I n.3 cod.proc.civ., dell’art.91 cod.proc.civ. e 11 preleggi, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha infine rilevato che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie il limite del valore della domanda per la liquidazione dell’importo di spese, competenze ed onorari liquidati, prescritto dall’art.91 u.co. cod.proc.civ., perché questa norma è entrata in vigore dopo la pronuncia di primo grado e, in difetto di disciplina transitoria, non poteva operare retroattivamente. Tutti i tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati. Innanzitutto, quanto al secondo motivo, esaminato per primo per logica espositiva, deve ribadirsi in diritto che l'attività di difesa svolta nel processo da soggetto abilitato all'esercizio della professione legale ed avente la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, seppur compiuta nel proprio interesse, come è consentito dall'art. 86 cod.proc.civ., ha comunque natura professionale e, pertanto, implica il diritto alla liquidazione giudizialedei relativi compensi, secondo le regole della soccombenza, ai sensi degli artt. 91 ess. cod.proc.civ.. Certamente, nei giudizi in cui è consentita alla parte la difesa personale, ex art. 82 cod.proc.civ. è onere dell'interessato, che rivesta la qualità di avvocato, specificare che partecipa al processo quale difensore di se stesso, perché in conseguenza ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale e non soltanto il rimborso delle spese vive Ric. 2018 n. 21311 sez. S2 -ud. 05-05-2022 -8- sopportate, come la parte priva del titolo di legale (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1518 del 21/01/2019); nella specie, invero, la spendita della qualità risulta dalla stessa intestazione della sentenza impugnata. Ciò posto, è evidenteche il giudice di pace, liquidando le spese di lite nella somma omnicomprensiva di Euro 100,00, non ha osservato i limiti minimi stabilit i dalle tariffe professionali applicabili nel caso di specie, contenute nella tabella allegata al d.m. 5. 10. 1994, n.585: questi minimi, invece, sono inderogabili per espressa previsione dell’art.24 legge n.794 del 1942, come più volte sottolineato da questa ( Corte Sez. L, Ordinanza n. 22991 del 02/10/2017); sul punto, il ricorrente ha analiticamente sviluppato i calcoli della somma che avrebbe dovuto essergli liquidata in applicazione dei minimi tariffari previsti dalle tabelle A e B del d.m. 127/2004 applicabile alla fattispecie, indicando singolarmente ogni voce spettantegli a titolo di diritti e di onorario, non riconosciutagli; la somma complessiva risulta superiore a quella in effetti liquidata dal Giudice di pace, non corrispondente né alle sole spese né agli importi effettivamente stabilit i quale minimo dalla tariffa al tempo applicabile. Diversamente non poteva e non può ritenersi – e sul punto la sentenza impugnata è evidentemente erronea – applicando l’ultimo comma dell’art.91 cod.proc.civ., così liquidando le spese in riferimento al valore della domanda. L’ultimo comma dell’art. 91 cod.proc.civ., infatti, secondo cui nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma (cioè nelle cause davanti al giudice di pace il cui valore non ecceda euro 1.100) le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda, in difetto di disposizione transitoria, non era applicabile alla fattispecie per Ric. 2018 n. 21311 sez. S2 -ud. 05-05-2022 -9- fondare il rigetto dell’impugnazione e confermare la congruità della liquidazione operata dal Giudice di pace perché non ancora entrato in vigore, in quanto introdotto dall'art. 13 del d.l. 22 dicembre 2011, n. 212, conv., con modif., in l. 17 febbraio 2012, n. 10, laddove la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 11 aprile 2011. 4. Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza n. 9193/2013 del Tribunale di Napoli del 17/07/2013 deve essere cassata. Non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, in applicazione dell’art.384 cod.proc.civ. questa Corte, senza rinvio, può decidere nel merito e provvedere alla liquidazione delle spese in favore del ricorrente e a carico del comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in solido, per il primo e il secondo grado di giudizio. Alla fattispecie devono trovare applicazione i parametri del d.m. 55/2014, ancora vigenti alla data della presente decisione, atteso che, in ipotesi di riforma della sentenza con cui è stata operata la precedente liquidazione, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, le prestazioni professionali non possono ritenersi esaurite con la pronuncia riformata: in conseguenza, la liquidaz ione dev’essere effettuata in applicazionedella disciplina vigente al momento della decisione, perché per «compenso»deve intendersi un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza, fino al suo compimento (Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del13/07/2021). Per questi motivi, al ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] devono essere riconosciuti E.180,00 per il primo grado di giudizio, per le quattro fasi di studio, introduzione, istruttoria/trattazione e decisione, in applicazione dei parametri minimi previsti per lo scaglione fino ad Euro 1100,00, atteso che l’importo del credito Ric. 2018 n. 21311 sez. S2 -ud. 05-05-2022 -10- contestato (Euro 87,00), era prossimo al limite iniziale dello scaglione. Per lo stesso motivo, atteso che in appello si discuteva della sola differenza di compenso professionale e di spese non riconosciuta, pari a complessivi Euro 153,00, le spese di secondo grado devono essere liquidate in Euro 354,00, riconosciuta la fase di trattazione. 5.Secondo il principio di soccombenza, al Comune resistente e alla [OSCURATO:SOCIETA]. deve altresì essere imposto in solido l’onere di rimborso delle spese della presente fase di legittimità, liquidate in riferimento al valore del credito riconosciuto. P.Q.M. La Corte revoca l’ordinanza n.8536/2018; accoglie il ricorso, cassa la sentenza n. 9193/2013 del Tribunale di Napoli del 17/07/2013 e, decidendo nel merito, liquida le spese di giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA], ponendole in solido a carco del Comune di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]., in E.180,00 per il primo grado e in Euro 354,00 per il secondo grado, oltre IVA, CPA come per legge, spese di contributo e rimborso forfetario del 15 %; condanna in solido il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano ed [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese di legittimità, liquidandole