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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 23515/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; $ Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ribadendone la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 314 cod. pen., ha rideterminato la pena inflittagli in primo grado nella misura finale di tre anni di reclusione, oltre alle pene accessorie, alla confisca ed alle statuizioni in favore della parte civile costituita (Comune di Roma).

Rilevato che l'unico motivo dedotto risulta, oltre che formulato in punto di mero fatto, anche generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla ribadita responsabilità a titolo di peculato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 29 aprile 2022 Il consiglier e tnsore Il eidente Orla V I i Giorgio) Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] 1 661 R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; $ Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ribadendone la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 314 cod. pen., ha rideterminato la pena inflittagli in primo grado nella misura finale di tre anni di reclusione, oltre alle pene accessorie, alla confisca ed alle statuizioni in favore della parte civile costituita (Comune di Roma). Rilevato che l'unico motivo dedotto risulta, oltre che formulato in punto di mero fatto, anche generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla ribadita responsabilità a titolo di peculato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consiglier e tnsore Il eidente Orla V I i Giorgio) Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] 1 661 R
Sentenza Cassazione n. 23515/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris