CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 35144/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Tivoli, in data 13/01/2022, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 628 commi primo e terzo n. 1 cod. pen. (capo A) e artt. 110, 81 comma secondo, 61 n. 2 cod. pen. e artt. 4 e 7 L. n. 895 del 1967 (capo B) e, con le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione delle pur riconosciute circostanze attenuanti generiche nella loro massima espansione, è manifestamente infondato a fronte di una motivazione che, pur nella sua sinteticità, è esente da profili di manifesta illogicità essendo d'altra parte appena il caso di ribadire che l'ampia discrezionalità che caratterizza questo genere di valutazione permette di ritenere adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale "si ritiene congruo" (cfr., Sez. 4, n. 54966 del 20.9.2017, Romagnoli; Sez. 2, n. 9120 del 2.7.1998, Urrata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2023 [OSCURATO:PERSONA]