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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 11169/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 22 settembre 2025, la Corte di appello di Torino dichiaraval’inammissibilità dell’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 629 bis cod. proc.pen., volta ad ottenere la rescissione del giudicato conseguente alla pronuncia dellasentenza del Tribunale di Asti del 24 giugno 2022, divenuta definitiva l’8 novembre 2022, peril delitto di furto in tale processo ascrittogli.La Corte aveva osservato come il dies a quo del termine per proporre l’istanza(coincidente con il momento in cui il prevenuto aveva avuto conoscenza della predettasentenza di condanna) dovesse fissarsi non, come asserito nella medesima, al momento incui gli era stato notificato, il 6 agosto 2025, il decreto di fissazione del procedimento per larevoca della sospensione condizionale della pena in tale sentenza concessagli, ma, ancorprima, il 6 marzo 2025, quando egli aveva patteggiato la pena per un diverso processo,tenendo in considerazione la recidiva che gli era stata contestata proprio, edesclusivamente, in relazione alla condanna di cui si era chiesta la rescissione.2.

Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, per avere laCorte ritenuto intempestiva l’istanza di rescissione del giudicato della sentenza come sopraindividuata.Si erano allegati gli atti del processo de quo, dai quali si era potuto evincere che ilprevenuto non aveva ricevuto alcuna delle notifiche ivi effettuate.

Difatti, pur avendo, nelverbale di identificazione, dichiarato il domicilio presso la propria residenza, tutte le notifichesi erano perfezionate presso lo studio del difensore di ufficio, con il quale il medesimo nonaveva avuto alcun contatto.Come si era chiarito nell’istanza, egli aveva avuto conoscenza di tale sentenza dicondanna solo il 6 agosto 2025 quando gli era stata notificato il decreto di fissazionedell’udienza per decidere sulla revoca del beneficio della sospensione condizionale in taleoccasione concessogli.Peraltro, anche in tale occasione, ne aveva avuto una conoscenza non certamenteesaustiva.Nel provvedimento impugnato, si era invece retrodatata tale conoscenza al momento incui il prevenuto aveva patteggiato una pena per un diverso reato, tenendo conto dellarecidiva discendente proprio dalla condanna patita dal Tribunale di Asti nel giugno del 2022.E, tuttavia, in tale occasione, il prevenuto non aveva avuto piena conoscenza degli elementiessenziali della sentenza di condanna: l’autorità giudiziaria giudicante, la data dellapronuncia e del commesso reato, il titolo del reato.Così da non potersi affermare la sua effettiva e piena conoscenza del giudicato.Si è, infatti, affermato che il dies a quo del termine per proporre la rescissione delgiudicato è la precisa ed effettiva cognizione da parte dell’interessato degli estremi delprovvedimento che ha definito il giudizio, dell’autorità giudiziaria che l’ha emesso e dellacondanna inflitta (Cass. n. 14510/2025).3.

Il Procuratore genale della Repubblica presso questa Corte, nella persona delsostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiestol’inammissibilità del ricorso.4.

Il difensore del ricorrente inviava memoria con la quale insisteva per l’accoglimentoper l’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non merita accoglimento.1.

La Corte di appello di Torino, infatti, aveva, con congrua motivazione, determinato ildies a quo del termine per proporre l’istanza di rescissione del giudicato al 6 marzo 2025quando l’imputato aveva “patteggiato” la pena relativa ad un ulteriore reato dal medesimoconsumato.In effetti, in tale sede, si era discusso anche della ricorrenza della recidiva, fra l’altroritenendola solo infraquinquennale e non anche specifica, come contestato nel manifestod’accusa, così vagliando l’unica precedente sentenza di condanna anche nel titolo del reato.Sentenza che era appunto quella di cui oggi si chiede la rescissione.Era, allora, evidente come in quella medesima sede, l’imputato ed il suo difensore,avessero preso piena conoscenza dell’esistenza della sentenza in oggetto, ivi comprese(emergendo quantomeno dal certificato penale in atti) la data di pronuncia, l’autoritàgiudicante, la sua definitività, il titolo di reato per cui si era proceduto e la data della suaconsumazione.Considerando così il 6 marzo 2025 il dies a quo del termine per richiedere larescissione del giudicato, la presente istanza risulta essere stata proposta oltre il termineperentorio previsto dall’art. 629 bis, comma 2, cod. proc. pen.2.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11169/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGRAZIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 5/2026ENRICO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 34452/2025MARIO MORRAELENA CARUSILLOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 22 settembre 2025, la Corte di appello di Torino dichiaraval’inammissibilità dell’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 629 bis cod. proc.pen., volta ad ottenere la rescissione del giudicato conseguente alla pronuncia dellasentenza del Tribunale di Asti del 24 giugno 2022, divenuta definitiva l’8 novembre 2022, peril delitto di furto in tale processo ascrittogli.La Corte aveva osservato come il dies a quo del termine per proporre l’istanza(coincidente con il momento in cui il prevenuto aveva avuto conoscenza della predettasentenza di condanna) dovesse fissarsi non, come asserito nella medesima, al momento incui gli era stato notificato, il 6 agosto 2025, il decreto di fissazione del procedimento per larevoca della sospensione condizionale della pena in tale sentenza concessagli, ma, ancorprima, il 6 marzo 2025, quando egli aveva patteggiato la pena per un diverso processo,tenendo in considerazione la recidiva che gli era stata contestata proprio, edesclusivamente, in relazione alla condanna di cui si era chiesta la rescissione.2.

Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, per avere laCorte ritenuto intempestiva l’istanza di rescissione del giudicato della sentenza come sopraindividuata.Si erano allegati gli atti del processo de quo, dai quali si era potuto evincere che ilprevenuto non aveva ricevuto alcuna delle notifiche ivi effettuate.

Difatti, pur avendo, nelverbale di identificazione, dichiarato il domicilio presso la propria residenza, tutte le notifichesi erano perfezionate presso lo studio del difensore di ufficio, con il quale il medesimo nonaveva avuto alcun contatto.Come si era chiarito nell’istanza, egli aveva avuto conoscenza di tale sentenza dicondanna solo il 6 agosto 2025 quando gli era stata notificato il decreto di fissazionedell’udienza per decidere sulla revoca del beneficio della sospensione condizionale in taleoccasione concessogli.Peraltro, anche in tale occasione, ne aveva avuto una conoscenza non certamenteesaustiva.Nel provvedimento impugnato, si era invece retrodatata tale conoscenza al momento incui il prevenuto aveva patteggiato una pena per un diverso reato, tenendo conto dellarecidiva discendente proprio dalla condanna patita dal Tribunale di Asti nel giugno del 2022.E, tuttavia, in tale occasione, il prevenuto non aveva avuto piena conoscenza degli elementiessenziali della sentenza di condanna: l’autorità giudiziaria giudicante, la data dellapronuncia e del commesso reato, il titolo del reato.Così da non potersi affermare la sua effettiva e piena conoscenza del giudicato.Si è, infatti, affermato che il dies a quo del termine per proporre la rescissione delgiudicato è la precisa ed effettiva cognizione da parte dell’interessato degli estremi delprovvedimento che ha definito il giudizio, dell’autorità giudiziaria che l’ha emesso e dellacondanna inflitta (Cass. n. 14510/2025).3.

Il Procuratore genale della Repubblica presso questa Corte, nella persona delsostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiestol’inammissibilità del ricorso.4.

Il difensore del ricorrente inviava memoria con la quale insisteva per l’accoglimentoper l’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non merita accoglimento.1.

La Corte di appello di Torino, infatti, aveva, con congrua motivazione, determinato ildies a quo del termine per proporre l’istanza di rescissione del giudicato al 6 marzo 2025quando l’imputato aveva “patteggiato” la pena relativa ad un ulteriore reato dal medesimoconsumato.In effetti, in tale sede, si era discusso anche della ricorrenza della recidiva, fra l’altroritenendola solo infraquinquennale e non anche specifica, come contestato nel manifestod’accusa, così vagliando l’unica precedente sentenza di condanna anche nel titolo del reato.Sentenza che era appunto quella di cui oggi si chiede la rescissione.Era, allora, evidente come in quella medesima sede, l’imputato ed il suo difensore,avessero preso piena conoscenza dell’esistenza della sentenza in oggetto, ivi comprese(emergendo quantomeno dal certificato penale in atti) la data di pronuncia, l’autoritàgiudicante, la sua definitività, il titolo di reato per cui si era proceduto e la data della suaconsumazione.Considerando così il 6 marzo 2025 il dies a quo del termine per richiedere larescissione del giudicato, la presente istanza risulta essere stata proposta oltre il termineperentorio previsto dall’art. 629 bis, comma 2, cod. proc. pen.2.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, in Roma l’8 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] MiccoliP.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, in Roma l’8 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 22 settembre 2025, la Corte di appello di Torino dichiaraval’inammissibilità dell’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 629 bis cod. proc.pen., volta ad ottenere la rescissione del giudicato conseguente alla pronuncia dellasentenza del Tribunale di Asti del 24 giugno 2022, divenuta definitiva l’8 novembre 2022, peril delitto di furto in tale processo ascrittogli.La Corte aveva osservato come il dies a quo del termine per proporre l’istanza(coincidente con il momento in cui il prevenuto aveva avuto conoscenza della predettasentenza di condanna) dovesse fissarsi non, come asserito nella medesima, al momento incui gli era stato notificato, il 6 agosto 2025, il decreto di fissazione del procedimento per larevoca della sospensione condizionale della pena in tale sentenza concessagli, ma, ancorprima, il 6 marzo 2025, quando egli aveva patteggiato la pena per un diverso processo,tenendo in considerazione la recidiva che gli era stata contestata proprio, edesclusivamente, in relazione alla condanna di cui si era chiesta la rescissione.2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, per avere laCorte ritenuto intempestiva l’istanza di rescissione del giudicato della sentenza come sopraindividuata.Si erano allegati gli atti del processo de quo, dai quali si era potuto evincere che ilprevenuto non aveva ricevuto alcuna delle notifiche ivi effettuate. Difatti, pur avendo, nelverbale di identificazione, dichiarato il domicilio presso la propria residenza, tutte le notifichesi erano perfezionate presso lo studio del difensore di ufficio, con il quale il medesimo nonaveva avuto alcun contatto.Come si era chiarito nell’istanza, egli aveva avuto conoscenza di tale sentenza dicondanna solo il 6 agosto 2025 quando gli era stata notificato il decreto di fissazionedell’udienza per decidere sulla revoca del beneficio della sospensione condizionale in taleoccasione concessogli.Peraltro, anche in tale occasione, ne aveva avuto una conoscenza non certamenteesaustiva.Nel provvedimento impugnato, si era invece retrodatata tale conoscenza al momento incui il prevenuto aveva patteggiato una pena per un diverso reato, tenendo conto dellarecidiva discendente proprio dalla condanna patita dal Tribunale di Asti nel giugno del 2022.E, tuttavia, in tale occasione, il prevenuto non aveva avuto piena conoscenza degli elementiessenziali della sentenza di condanna: l’autorità giudiziaria giudicante, la data dellapronuncia e del commesso reato, il titolo del reato.Così da non potersi affermare la sua effettiva e piena conoscenza del giudicato.Si è, infatti, affermato che il dies a quo del termine per proporre la rescissione delgiudicato è la precisa ed effettiva cognizione da parte dell’interessato degli estremi delprovvedimento che ha definito il giudizio, dell’autorità giudiziaria che l’ha emesso e dellacondanna inflitta (Cass. n. 14510/2025).3. Il Procuratore genale della Repubblica presso questa Corte, nella persona delsostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiestol’inammissibilità del ricorso.4. Il difensore del ricorrente inviava memoria con la quale insisteva per l’accoglimentoper l’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non merita accoglimento.1. La Corte di appello di Torino, infatti, aveva, con congrua motivazione, determinato ildies a quo del termine per proporre l’istanza di rescissione del giudicato al 6 marzo 2025quando l’imputato aveva “patteggiato” la pena relativa ad un ulteriore reato dal medesimoconsumato.In effetti, in tale sede, si era discusso anche della ricorrenza della recidiva, fra l’altroritenendola solo infraquinquennale e non anche specifica, come contestato nel manifestod’accusa, così vagliando l’unica precedente sentenza di condanna anche nel titolo del reato.Sentenza che era appunto quella di cui oggi si chiede la rescissione.Era, allora, evidente come in quella medesima sede, l’imputato ed il suo difensore,avessero preso piena conoscenza dell’esistenza della sentenza in oggetto, ivi comprese(emergendo quantomeno dal certificato penale in atti) la data di pronuncia, l’autoritàgiudicante, la sua definitività, il titolo di reato per cui si era proceduto e la data della suaconsumazione.Considerando così il 6 marzo 2025 il dies a quo del termine per richiedere larescissione del giudicato, la presente istanza risulta essere stata proposta oltre il termineperentorio previsto dall’art. 629 bis, comma 2, cod. proc. pen.2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11169/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGRAZIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 5/2026ENRICO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 34452/2025MARIO MORRAELENA CARUSILLOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 22 settembre 2025, la Corte di appello di Torino dichiaraval’inammissibilità dell’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 629 bis cod. proc.pen., volta ad ottenere la rescissione del giudicato conseguente alla pronuncia dellasentenza del Tribunale di Asti del 24 giugno 2022, divenuta definitiva l’8 novembre 2022, peril delitto di furto in tale processo ascrittogli.La Corte aveva osservato come il dies a quo del termine per proporre l’istanza(coincidente con il momento in cui il prevenuto aveva avuto conoscenza della predettasentenza di condanna) dovesse fissarsi non, come asserito nella medesima, al momento incui gli era stato notificato, il 6 agosto 2025, il decreto di fissazione del procedimento per larevoca della sospensione condizionale della pena in tale sentenza concessagli, ma, ancorprima, il 6 marzo 2025, quando egli aveva patteggiato la pena per un diverso processo,tenendo in considerazione la recidiva che gli era stata contestata proprio, edesclusivamente, in relazione alla condanna di cui si era chiesta la rescissione.2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, per avere laCorte ritenuto intempestiva l’istanza di rescissione del giudicato della sentenza come sopraindividuata.Si erano allegati gli atti del processo de quo, dai quali si era potuto evincere che ilprevenuto non aveva ricevuto alcuna delle notifiche ivi effettuate. Difatti, pur avendo, nelverbale di identificazione, dichiarato il domicilio presso la propria residenza, tutte le notifichesi erano perfezionate presso lo studio del difensore di ufficio, con il quale il medesimo nonaveva avuto alcun contatto.Come si era chiarito nell’istanza, egli aveva avuto conoscenza di tale sentenza dicondanna solo il 6 agosto 2025 quando gli era stata notificato il decreto di fissazionedell’udienza per decidere sulla revoca del beneficio della sospensione condizionale in taleoccasione concessogli.Peraltro, anche in tale occasione, ne aveva avuto una conoscenza non certamenteesaustiva.Nel provvedimento impugnato, si era invece retrodatata tale conoscenza al momento incui il prevenuto aveva patteggiato una pena per un diverso reato, tenendo conto dellarecidiva discendente proprio dalla condanna patita dal Tribunale di Asti nel giugno del 2022.E, tuttavia, in tale occasione, il prevenuto non aveva avuto piena conoscenza degli elementiessenziali della sentenza di condanna: l’autorità giudiziaria giudicante, la data dellapronuncia e del commesso reato, il titolo del reato.Così da non potersi affermare la sua effettiva e piena conoscenza del giudicato.Si è, infatti, affermato che il dies a quo del termine per proporre la rescissione delgiudicato è la precisa ed effettiva cognizione da parte dell’interessato degli estremi delprovvedimento che ha definito il giudizio, dell’autorità giudiziaria che l’ha emesso e dellacondanna inflitta (Cass. n. 14510/2025).3. Il Procuratore genale della Repubblica presso questa Corte, nella persona delsostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiestol’inammissibilità del ricorso.4. Il difensore del ricorrente inviava memoria con la quale insisteva per l’accoglimentoper l’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non merita accoglimento.1. La Corte di appello di Torino, infatti, aveva, con congrua motivazione, determinato ildies a quo del termine per proporre l’istanza di rescissione del giudicato al 6 marzo 2025quando l’imputato aveva “patteggiato” la pena relativa ad un ulteriore reato dal medesimoconsumato.In effetti, in tale sede, si era discusso anche della ricorrenza della recidiva, fra l’altroritenendola solo infraquinquennale e non anche specifica, come contestato nel manifestod’accusa, così vagliando l’unica precedente sentenza di condanna anche nel titolo del reato.Sentenza che era appunto quella di cui oggi si chiede la rescissione.Era, allora, evidente come in quella medesima sede, l’imputato ed il suo difensore,avessero preso piena conoscenza dell’esistenza della sentenza in oggetto, ivi comprese(emergendo quantomeno dal certificato penale in atti) la data di pronuncia, l’autoritàgiudicante, la sua definitività, il titolo di reato per cui si era proceduto e la data della suaconsumazione.Considerando così il 6 marzo 2025 il dies a quo del termine per richiedere larescissione del giudicato, la presente istanza risulta essere stata proposta oltre il termineperentorio previsto dall’art. 629 bis, comma 2, cod. proc. pen.2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, in Roma l’8 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] MiccoliP.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, in Roma l’8 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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