CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25541/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14634/2016 R.G. proposto da: G.A.I. – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (Cod. Fisc. 00239050560) con sede in [OSCURATO:PERSONA] (VT), [OSCURATO:PERSONA]. 58,600 in persona del legale rappresentante pro-tempore e socio accomandatario Sig. [OSCURATO:PERSONA] e, in qualità di soci della stessa, nonché di eredi della socia [OSCURATO:PERSONA], Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 6555/37/2015 depositata il 10/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Nel dicembre del 2011 l’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Viterbo, notificava alla G.A.I. – [OSCURATO:PERSONA] e IRPEF, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore e socio accomandatario Sig. [OSCURATO:PERSONA] e, in qualità di soci della stessa, e quali eredi della socia [OSCURATO:PERSONA], ai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] distinti avvisi di accertamento con i quali contestava, alla società e ai soci, per l’anno di imposta 2006 la mancata inclusione della società nel test di operatività per la verifica delle società di comodo e altre irregolarità relative ad ammortamenti e ad altre immobilizzazioni, con maggior reddito ascritto alla società pari ad euro 36.613,00, e ai soci per trasparenza ai sensi dell’art. 5 t.u.i.r. in proporzione alle rispettive quote. 2. La società e i soci proponevano distinti ricorsi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Viterbo chiedendo l’annullamento degli avvisi di accertamento. L’Agenzia delle Entrate si costituiva nei vari giudizi riaffermando la legittimità della pretesa impositiva e chiedendo il rigetto della impugnazione. 3. La CTP di Viterbo, previa riunione dei ricorsi, respingeva le impugnazioni dei ricorrenti con la sentenza n. 621/01/14 del 30/07/2014. 4. La società e i soci proponevano appello con un unico atto innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio. L’Ufficio si costituiva con controdeduzioni chiedendo la conferma della sentenza impugnata. La CTR adita respingeva l’appello e, di conseguenza, confermava la legittimità degli accertamenti, con la sentenza n. 6555/37/2015 depositata il 10/12/2015. 5. Avverso la pronuncia della CTR, la società e i soci hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 6. Con successiva memoria i contribuenti hanno dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 22/10/2016, n. 193 convertito con modifiche dalla legge 01/12/2016, n. 225, con espresso impegno a rinunciare al giudizio pendente, hanno documentato di aver pagato le prime rate del dovuto e hanno chiesto di disporre l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. Successivamente l’Agenzia delle Entrate, con memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. ha confermato l’integrale adempimento degli oneri di cui alla definizione agevolata e ha aderito alla richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese. 7. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 18/09/2024. Considerato che: 1. I contribuenti hanno presentato domanda di definizione agevolata e hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio. L’Agenzia delle Entrate ha confermato la definizione agevolata e ha aderito alla rinuncia chiedendo l’estinzione del giudizio. Va disposta l’estinzione del giudizio per effetto delle disposizioni invocate dalle parti e innanzi citate. 2. Con riguardo alla regolazione delle spese, preso atto che l’Ufficio stesso ha chiesto la compensazione delle spese, va ad ogni modo ricordato che «in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., nella l. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicché, anche se l'Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese» (Cass. 27/04/2018, n. 10198). 3. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua naturalato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass.18/01/2022, n. 1420). P.Q.M. dichiara estinto il gi