CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 33235/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, con tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 2 novembre 2022, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 582 e 583, comma 1, cod. pen., limitando la responsabilità dell'appellante alla sola condotta del forte colpo alle spalle con conseguente rideterminazione della pena. - Con memoria in data 20 giugno 2023, il difensore del ricorrente ha meglio lumeggiato le ragioni a sostegno dei motivi proposti. [OSCURATO:PERSONA] - Il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 360 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, è manifestamente infondato, posto che iper pacifica giurisprudenza di questa Corte «L'accertamento tecnico medico legale che presuppone un'attivtà di rilievo, mediante l'acquisizione di dati informativi da cosa sottoposta ad un processo irreversibile di modificazione, da eseguirsi con urgenza, deve essere compiuto nelle forme di cui all'art. 360 cod. proc. pen., al fine di garantire che l'acquisizione di una prova irripetibile avvenga nel contraddittorio delle parti, mentre la consulenza specialistica che si fondi sull'esame di dati cristallizzati in documentazione sanitaria e sugli esiti di un'attività diagnostica ed implichi esclusivamente un'attività valutativa di tipo tecnico-scientifico ha natura di atto ripetibile e può essere disposta ex art. 359 cod. proc. pen, essendo in questo caso, il diritto di difesa garantito dall'escussione del consulente nel contraddittorio dibattimentale, ai sensi dell'art. 501 cod. proc. pen.» (Sez. 5, Sentenza n. 37340 del 15/07/2019, Rv. 277578), come nel caso che occupa (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - Il secondo motivo, che denuncia il travisamento per invenzione delle dichiarazioni della parte offesa [OSCURATO:PERSONA] e l'illogicità della motivazione in punto di valutazione della sua attendibilità oggettiva, è articolato in spregio del pacifico principio di diritto secondo cui il ricorso per cassazione che deduca il travisamento (e non soltanto l'erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l'omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità (Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 12/01/2018, Rv. 271702; principio, questo, vieppiù valevole in caso di prova dichiarativa, posto che, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, Sentenza n. 8188 del 04/12/2017, dep. 20/02/2018, Rv. 272406), come nel caso di specie, in cui il ricorrente si è limitato a dedurre l'erroneità della valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, censurandone, in fatto, l'attendibilità (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575). - Il terzo motivo, con il quale si richiede di dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato, posto che, avuto tenuto conto di giorni 298 di sospensione, il reato verrà a prescriversi in data 02/08/2023.- Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il consigliere