CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 17101/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il difensore dei ricorrenti ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi e, per i ricorrenti, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata in data 08/03/2018, il Tribunale di Napoli - assolti gli imputati dalle ulteriori imputazioni - ha, per quanto è qui di interesse, dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (i primi due quali co-amministratori per un primo periodo, il primo quale amministratore e il secondo quale procuratore speciale successivamente di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d'ora in poi, Copin), dichiarata fallita il 25/11/2009; il terzo quale titolare di N.T.N. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d'ora in poi, NTN); il quarto quale consulente e membro del c.d.a. di Copin e amministratore di NTN) responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione dell'intero complesso aziendale della fallita, ceduto a NTN, nonché, i primi due, di bancarotta fraudolenta documentale e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti (compresa quella del danno patrimoniale di particolare gravità), condannava i primi due alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, gli ultimi due alla pena di anni 3 di reclusione, nonché tutti alle pene accessorie fallimentari e al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Investita dalle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Napoli, con sentenza deliberata il 15/01/2021, ha ridotto ad anni 3 la durata delle pene accessorie fallimentari, ha confermato le statuizioni civili, ad eccezione della condanna al risarcimento dei danni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto e attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 546 cod. proc. pen., che indica tra i requisiti della sentenza la precisa imputazione su cui si fonda il dispositivo, laddove nella sentenza impugnata le imputazioni non sono riportate, mentre nel corpo della motivazione vengono riportate imputazioni sulle quali è intervenuta assoluzione in primo grado. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine all'imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione, in quanto la sentenza impugnata fa continuo riferimento a ipotesi distrattive per le quali i ricorrenti sono stati assolti in primo grado, dovendo esser censurato il ragionamento secondo cui Copin rinunciava a una commessa ottenuta il 23/06/2008 di oltre 4 milioni di euro al fine di favorire NTN per 400/500 mila euro, in quanto l'acquisizione dell'informazione, non verificata, proveniva da un creditore di Copin. Il margine di guadagno delle società in appalto a Izzo/Fincantieri è superiore al 20%, sicché si rinunciava a un importo di circa 1 milione di euro per acquisirne 400/500 mila, cifra assolutamente errata in quanto NTN ottenne un subappalto di poche decine di migliaia di euro. Le circostanze di fatto poste a base della decisione della Corte di appello appaiono inadeguate e illogiche, in particolare per quanto riguarda la prova della distrazione e dell'occultamento dei beni della società, risultando anzi la prova contraria, avendo la curatela rinvenuto immobili, un capannone industriale, terreni e crediti per circa un milione di euro, mentre non è stata esaminata la documentazione difensiva relativa agli accadimenti che condussero alla perdita del capitale sociale; si fa riferimento a un interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] mai avvenuto, mentre è in atti il certificato anagrafico di un [OSCURATO:PERSONA] solo omonimo del ricorrente, laddove molto discutibile è la valutazione in sede civile dell'avviamento della fallita nella misura di 500 mila euro, a fronte di stime che non superavano i 216 mila euro. Non è provata la coscienza e volontà nella consumazione del reato, anche alla luce dell'episodio dell'incendio della nave Finstar richiamato nel giudizio di merito. 2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine all'imputazione di bancarotta documentale. I giudici di merito hanno ricostruito i crediti e i debiti della fallita, il che contrasta con la condanna per bancarotta documentale, laddove la curatela aveva stampato l'intera contabilità aziendale e aveva acquisito i rimanenti libri non consegnati, mentre i mastrini non vengono consegnati e il libro degli inventari era generico, sicché non è risultato neppure difficile ricostruire la contabilità aziendale, potendosi al più ipotizzare una bancarotta semplice. 2.4. Il quarto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine al valore attribuito all'avviamento, in quanto secondo una quantificazione sarebbe pari a 400/500 mila euro, mentre secondo un'altra versione sarebbe pari a 216 mila euro, mentre per una società fallita l'avviamento è negativo. 2.5. Il quinto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità, da ritenere come figura autonoma in analogia a quanto stabilito per l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, laddove la commessa del valore di 4 milioni non è stata contestata ed è estranea ai fatti di cui al presente processo. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale conclude per l'inammissibilità dei ricorsi e, per i ricorrenti, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire note difensive nel senso dell'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, posto che, per un verso, l'indicazione dell'imputazione è chiaramente desumibile dagli allegati al ricorso e, per altro verso, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la mancata trascrizione dei capi di imputazione nell'epigrafe della sentenza non determina alcuna invalidità, ben potendo l'enunciazione dei fatti e delle circostanze che formano oggetto della contestazione essere contenuta nel corpo del provvedimento, in quanto l'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. sanziona, a pena di nullità, la sola mancanza o incompletezza del dispositivo. (Sez. 3, n. 28675 del 24/09/2020, Rv. 279968; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 43465 del 07/10/2015, Tomasino, Rv. 265130). Le ulteriori doglianze risultano del tutto generiche (e, in taluni passaggi, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo: cfr. Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063) a fronte di un percorso argomentativo della sentenza impugnata, come si vedrà, del tutto lineare e immune da vizi logici. 3. Anche il secondo e il quarto motivo sono inammissibili, per plurime, convergenti ragioni. 3.1. Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). I giudici di merito hanno fatto buon governo del principio di diritto richiamato, valorizzando plurimi, convergenti elementi espressivi di "indici di fraudolenza" delle cessioni contestate sub specie di distrazioni. Il nucleo essenziale del fatto distrattivo si colloca intorno a due poli. In primo luogo, viene in rilievo la peculiare connotazione assunta dai plurimi fatti distrattivi contestati (la cessione di automezzi e attrezzature a un prezzo risibile, la locazione di un capannone senza ricevere alcun corrispettivo, la traslazione di appalti in corso, il "passaggio" dei valori), realizzati in modo parcellizzato al fine occultare il reale oggetto della distrazione, ossia l'azienda della fallita. In secondo luogo, la riconducibilità di NTN, beneficiaria della distrazione, al gruppo (familiare e professionale) della fallita, posto che soci della stessa erano [OSCURATO:PERSONA], padre di Giorgio e Ciro (titolari, nel tempo, di varie cariche amministrative o di procure gestorie della fallita), nonché due altri soci che erano stati soci e dipendenti di Copin. Si registrano così, per un verso, una significativa estraneità dei fatti generatori del depauperamento patrimoniale rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale e, per altro verso, cointeressenze degli amministratori della fallita rispetto ai soggetti coinvolti nella compagine societaria destinataria della distrazione dell'«intero complesso aziendale» (e, come si vedrà, di fatto continuatrice della sua attività). 3.2. Più in particolare, la doglianza relativa alla rinuncia al rilevante contratto di appalto (di fatto, poi eseguito da NTN) è manifestamente infondata, poiché i rilievi delle conformi sentenze di merito si basano su dati documentali, quali il contratto 6139/2008 del valore complessivo di 4,080 milioni di euro (allegato alla relazione del consulente tecnica, come puntualmente indicato dalla sentenza di primo grado) e il fax del 04/11/2009 con il quale Copin recedeva unilateralmente dal contratto, dopo peraltro aver acquistato il materiale necessario alla lavorazione, laddove la commessa fu realizzata per un importo di 400/500 mila euro da NTN (come riferito dalla curatrice, secondo quanto riportato dalla sentenza di primo grado). Le ulteriori doglianze articolate sul punto dal ricorso sono del tutto aspecifiche, in quanto non sorrette dalla completa e specifica individuazione degli atti processuali che fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349) e, peraltro, involgenti, all'evidenza, questioni di merito, e neppure prospettate come devolute al giudice di appello. Prive di consistenza sono le deduzioni relative a quanto recuperato dalla curatela e, segnatamente all'immobile, che, come puntualmente rilevato dal giudice di appello, ha formato oggetto di un contratto di locazione tra la fallita e, more solito, NTN, per un canone di 36 mila euro annui, mai corrisposti, laddove, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'alienazione di cespiti della fallita integra la fattispecie di bancarotta per distrazione qualora ad essa non sia seguito «il pagamento del prezzo pattuito» (Sez. 5, n. 33306 del 23/05/2016, Cosci, Rv. 268022). Vicenda, quella dell'immobile, che conferma le "peculiarità" delle modalità attraverso le quali è stata perfezionata la distrazione dell'azienda della fallita, consentendo, come rileva la Corte di appello di Napoli, di far uscire dal patrimonio di Copin, in condizioni di decozione, il suo patrimonio attraverso l'espediente della costituzione di NTN, attribuendo alla neo-costituita società una parte della liquidità derivante dall'esecuzione delle commesse già appaltate a Copin, negli stessi locali e con le stesse maestranze. senza alcun corrispettivo, nemmeno per l'avviamento, calcolato per un valore di circa 506 mila euro, come emerso in una perizia depositata in sede civile. Al riguardo, del tutto assertiva e priva di alcun riferimento agli atti del processo è la diversa, inferiore, somma indicata dal ricorso, che anche sul punto si rivela del tutto aspecifico. Quanto alle ulteriori doglianze articolate anche con il quarto motivo, osserva il Collegio che il rilievo del giudice di appello è in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'avviamento commerciale dell'azienda non è suscettibile di distrazione se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima (come nel caso di specie, secondo la ricostruzione dei giudici di merito) o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento (Sez. 5, n. 5357 del 30/11/2017, Sirna, Rv. 272108; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 37225 del 27/06/2017, Spinelli). Del pari inconsistenti sono le ulteriori deduzioni la cui attitudine a infirmare la motivazione della sentenza impugnata neppure è indicata dal ricorso, come per l'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA], tanto più che la sentenza di primo grado dava atto di una memoria della difesa dei Solinnene - non indicata come oggetto di censure da parte degli appellanti - in cui si giustificava "l'ingresso in campo" di [OSCURATO:PERSONA] con la esperienza nel campo e con il tentativo di risollevare le sorti della famiglia e "cercare una soluzione per andare avanti" dato lo stato di insolvenza di Copin; alle stesse conclusioni deve giungersi per l'ulteriore deduzione relativa alla presenza di un omonimo di [OSCURATO:PERSONA] (un cugino, secondo l'atto di appello) nella compagine societaria di NTN in luogo dell'imputato, deduzione che, all'evidenza, non inficia il rilievo del giudice di appello circa la riconducibilità della nuova società al gruppo familiare (e professionale) che aveva retto le sorti della fallita. Quanto all'elemento psicologico, il ricorso deduce questioni di merito (in ordine all'episodio dell'incendio) e si sottrae al confronto con gli indici di fraudolenza sopra richiamati, tanto più che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale la cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società» (Sez. 5, n. 16989 del 02/04/2014, Costa, Rv. 259858; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 10778 del 10/01/2012, Petruzziello, Rv. 252008).4. Anche il terzo motivo è inammissibile, in quanto aspecifico e manifestamente infondato. La Corte distrettuale ha rilevato che dalla relazione della curatrice emergeva l'impossibilità di ricostruire le compensazioni poste a base del mancato pagamento dei canoni di locazione del capannone e che la mancanza del registro dei cespiti aveva impedito di verificare se mancassero altre attrezzature, oltre a quelle cedute a NTN, e quale fosse il valore dei beni; la curatrice, inoltre, aveva rappresentato la mancanza dei libri inventari, dei conti di mastro, che il libro dei cespiti ammortizzabili non era sufficientemente dettagliato, riportando beni solo per categorie generali, e che risultavano mancanti i mastrini, il che aveva reso molto difficoltosa la ricostruzione. Il ricorso fa leva sull'assunto, del tutto svincolato da qualsiasi puntuale riferimento a dati probatori in ipotesi trascurati, che i giudici di merito avevano dettagliatamente ricostruito la contabilità della fallita, assunto in evidente e inconciliabile contrasto con le risultanze probatorie valorizzate dai giudici di merito; richiama fatti smentiti dalla sentenza impugnata (la stampa della documentazione contabile presso la società) senza denunciarne alcun travisamento probatorio; lamenta la mancata risposta alla richiesta riqualificazione del fatto in termini di bancarotta semplice, risposta, in realtà, implicitamente - ma univocamente - resa dal giudice di appello nel confermare la qualificazione operata dal giudice di primo grado. Nel resto, il ricorso articola deduzioni di merito (anche attraverso interrogativi retorici), volti a sollecitare a questa Corte una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati ed immune da vizi logici, sicché, al riguardo, è sufficiente ribadire, sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni unite, che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). 5. Il quinto motivo è anch'esso inammissibile. In premessa, mette conto evidenziare che è stata contestata e ritenuta la circostanza aggravante del danno patrimoniale di particolare gravità, laddove il ricorso neppure deduce di avere censurato con l'appello l'applicazione di tale circostanza (ritenuta equivalente - unitamente alla circostanza aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta - nel giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti generiche); il che già mette in luce un profilo di inammissibilità del motivo. Peraltro, la Corte distrettuale ha rilevato che il danno causato alla massa creditoria è pari, almeno alla somma di cui alla commessa del 2008, ossia 4,080 milioni di euro (somma così indicata nella sentenza di primo grado, laddove la cifra di "4.080" milioni di euro riportata nella motivazione della Corte di appello è frutto di un chiaro, irrilevante refuso), il che è sufficiente ad escludere la sussistenza dell'attenuante invocata. Il ricorso deduce che la commessa di 4 milioni di euro (richiamata espressamente nell'imputazione) non poteva essere eseguita da Copin, ma il rilievo, all'evidenza, implica questioni di merito e, comunque, risulta del tutto avulso dalla ricostruzione delle vicende della fallita operata dalle conformi sentenze di merito. Nel resto, si prospetta un parallelismo con le vicende normative di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 inconsistente, sul piano giuridico, e, comunque, irrilevante ai fini del giudizio sula sussistenza della fattispecie. 6. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della so