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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02870/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità; lette le conclusioni del difensore per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di CATANIA, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 9/6/2021, ha parzialmente accolto l'appello presentato dal pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di RAGUSA in data 6/7/2020 e ha disposto la misura della sospensione dall'esercizio della professione di medico per la durata di mesi 12 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati cui agli artt. 319 e 321, 479 e 476, comma secondo e 640, comma secondo cod. pen. 1.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta ammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero.

Nel primo motivo la difesa rileva che l'organo dell'accusa nell'atto di appello non si sarebbe confrontato con gli fr argomenti esposti nell'ordinanza impugnata, circostanza questa che renderebbe l'atto generico. 1.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, pure a fronte della cessazione del rapporto di lavoro con l'ente pubblico.

Nel secondo motivo la difesa evidenzia che a fronte delle intervenute dimissioni, cessato ogni rapporto di pubblico impiego, non sarebbe possibile ritenere il pericolo di reiterazione dei reati, tutti collegati strettamente alla posizione di medico fisiatra della struttura pubblica.

Sul punto, quindi, la considerazione del Tribunale che l'esercizio della professione medica privata rappresenterebbe un pericolo concreto e attuale sarebbe errata.

2. In data 11 ottobre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in ordine alla ritenuta ammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza che aveva rigetto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

La doglianza è infondata.

Come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, infatti, nell'atto di appello presento dall'organo dell'accusa, se pure in termini sintetici, erano esposte in premessa le ragioni di critica avverso l'ordinanza in tema di ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari.

Sotto tale profilo, pertanto, indicato che il giudice non aveva tenuto nella dovuta considerazione la circostanza che l'indagato aveva continuato a commettere le condotte criminose nonostante le formali diffide dei dirigenti dell'Asp, il rinvio alla richiesta di applicazione della misura è da ritenersi necessario al fine di meglio ribadire le censure in ordine alla esclusa esistenza del pericolo di reiterazione dei reati.

2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari con specifico riferimento alla mancata considerazione che il ricorrente era stato dapprima trasferito e successivamente aveva presentato domanda di dimissioni con decorrenza 10 giugno 2021.

Sotto altro profilo, poi, la misura, la sospensione dell'attività professionale di medico applicata ai sensi dell'art. 290 cod. proc. pen., sarebbe nella sostanza inconferente quanto alla natura dei reati contestati e al pericolo di reiterazione degli stessi, da ritenersi impossibile una volta cessato il rapporto di pubblico impiego.

La doglianza è fondata quanto alla carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.

2.1. Il pericolo di reiterazione dei reati deve essere concreto e attuale e la valutazione sul punto non può atteggiarsi nei termini di una mera potenzialità ipotetica desunta da circostanze distanti nel tempo o che facciano esclusivo riferimento alla gravità del reato ma deve fondarsi su dati concreti ed oggettivi, attinenti al caso di specie, che rendano il pericolo attuale, cioè effettivo nel momento in cui si procede all'applicazione della misura cautelare.

Sotto tale profilo, pertanto, il giudizio deve basarsi su elementi concreti e non meramente congetturali per i quali sia possibile affermare che l'indagato, verificandosi l'occasione, possa reiterare in futuro, da solo ovvero in concorso, la commissione di condotte criminose che offendono il medesimo bene giuridico per il quale si procede (in questi termini cfr. Sez. 6, n. 5533 del 2/12/2015, dep. 2016, Calamo, n.m., Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini, Rv. 260143) La necessaria concretezza del giudizio, d'altro canto, impone di tenere conto di tutti gli elementi emersi tanto che lo stesso, pure considerato il carattere prognostico, deve essere effettuato in termini tali da ancorare la valutazione alla specifica situazione in cui si trova l'indagato al momento in cui viene disposta la misura, così da scongiurare automatismi nell'applicazione delle misure dipendenti dalla mera gravità in astratto del titolo di reato contestato (cfr. ancora Sez. 6, n. 5533 del 2/12/2015, dep. 2016, Calamo, n.m.).

2.2. La motivazione del provvedimento impugnato non si conforma ai principi indicati.

A fronte dell'opposta valutazione del giudice per le indagini preliminari, che aveva per l'appunto escluso che il pericolo di reiterazione dei reati fosse concreto e attuale, infatti, il Tribunale del riesame si è limitato a fare riferimento a elementi astratti e generici (la spregiudicatezza e l'avidità o l'avere continuato e il continuare a esercitare privatamente la professione medica, cfr. pag. 3 e punto 1 a pag. 3 dell'ordinanza impugnata) ovvero legati a circostanze passate, ormai superate dalla successiva sospensione e dalle sopravvenute dimissioni (come ad esempio avere indotto i pazienti a rivolgersi a centri privati, punti 2 e 3 pagine 3 e 4 dell'ordinanza impugnata), omettendo così di evidenziare elementi specifici e concreti dai quali, debitamente considerata l'interruzione del rapporto con la pubblica amministrazione, si possa desumere l'effettivo e attuale pericolo di reiterazione delle condotte criminose, eventualmente anche in concorso con altri.Ragione questa per la quale l'ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Catania per nuovo giudizio sul punto.

2.3. La questione ulteriore circa la possibilità o meno di applicare la misura di cui all'art. 290 cod. proc. pen. -posta nel senso che la misura della sospensione dell'attività professionale di medico sarebbe nella sostanza inconferente con riferimento alla natura dei reati contestati e al pericolo di reiterazione degli stessi, da ritenersi impossibile una volta cessato il rapporto di pubblico impiego- è assorbita.

Come di recente evidenziato da questa Corte, infatti, in tema di reati contro la pubblica amministrazione il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. può ritenersi sussistente anche nei confronti di so ggetto in posizione di rapporto organico con l'amministrazione che risulti sospeso dal servizio, ovvero che si sia dimesso, purché sia fornita adeguata e lo gica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione o interruzione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione, da parte del predetto, di analoghe condotte criminose nella mutata veste di soggetto ormai estraneo e, quindi, di concorrente in reato proprio commesso da altri so ggetti muniti della qualifica richiesta (cfr. Sez. 6, n. 8060 del 31/01/2019, Romanò, Rv. 275087 in una fattispecie analoga quanto all'applicazione della misura della sospensione dall'esercizio della professione di medico).

In caso di dimissioni dall'incarico pubblico, d'altro canto, non opera nessun automatismo e il giudice può comunque ritenere, dandone adeguato conto nella motivazione del provvedimento, che sussista il concreto e attuale pericolo di reiterazione dei reati quando l'agente mantenga una posizione soggettiva che gli consenta, pur nell'ambito di attività diverse, di continuare a commettere condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso (Sez. 6, n. 5533 del 2/12/2015, dep. 2016, Calamo, cit. ; Sez. 6, 27/03/2013, Pastore, Rv. 256261; Sez. 6, 10/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256223).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania, Sezione per le misure cautelari personali, per nuovo giudizio.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità; lette le conclusioni del difensore per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di CATANIA, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 9/6/2021, ha parzialmente accolto l'appello presentato dal pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di RAGUSA in data 6/7/2020 e ha disposto la misura della sospensione dall'esercizio della professione di medico per la durata di mesi 12 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati cui agli artt. 319 e 321, 479 e 476, comma secondo e 640, comma secondo cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta ammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero. Nel primo motivo la difesa rileva che l'organo dell'accusa nell'atto di appello non si sarebbe confrontato con gli fr argomenti esposti nell'ordinanza impugnata, circostanza questa che renderebbe l'atto generico. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, pure a fronte della cessazione del rapporto di lavoro con l'ente pubblico. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che a fronte delle intervenute dimissioni, cessato ogni rapporto di pubblico impiego, non sarebbe possibile ritenere il pericolo di reiterazione dei reati, tutti collegati strettamente alla posizione di medico fisiatra della struttura pubblica. Sul punto, quindi, la considerazione del Tribunale che l'esercizio della professione medica privata rappresenterebbe un pericolo concreto e attuale sarebbe errata. 2. In data 11 ottobre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in ordine alla ritenuta ammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza che aveva rigetto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. La doglianza è infondata. Come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, infatti, nell'atto di appello presento dall'organo dell'accusa, se pure in termini sintetici, erano esposte in premessa le ragioni di critica avverso l'ordinanza in tema di ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari. Sotto tale profilo, pertanto, indicato che il giudice non aveva tenuto nella dovuta considerazione la circostanza che l'indagato aveva continuato a commettere le condotte criminose nonostante le formali diffide dei dirigenti dell'Asp, il rinvio alla richiesta di applicazione della misura è da ritenersi necessario al fine di meglio ribadire le censure in ordine alla esclusa esistenza del pericolo di reiterazione dei reati. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari con specifico riferimento alla mancata considerazione che il ricorrente era stato dapprima trasferito e successivamente aveva presentato domanda di dimissioni con decorrenza 10 giugno 2021. Sotto altro profilo, poi, la misura, la sospensione dell'attività professionale di medico applicata ai sensi dell'art. 290 cod. proc. pen., sarebbe nella sostanza inconferente quanto alla natura dei reati contestati e al pericolo di reiterazione degli stessi, da ritenersi impossibile una volta cessato il rapporto di pubblico impiego. La doglianza è fondata quanto alla carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. 2.1. Il pericolo di reiterazione dei reati deve essere concreto e attuale e la valutazione sul punto non può atteggiarsi nei termini di una mera potenzialità ipotetica desunta da circostanze distanti nel tempo o che facciano esclusivo riferimento alla gravità del reato ma deve fondarsi su dati concreti ed oggettivi, attinenti al caso di specie, che rendano il pericolo attuale, cioè effettivo nel momento in cui si procede all'applicazione della misura cautelare. Sotto tale profilo, pertanto, il giudizio deve basarsi su elementi concreti e non meramente congetturali per i quali sia possibile affermare che l'indagato, verificandosi l'occasione, possa reiterare in futuro, da solo ovvero in concorso, la commissione di condotte criminose che offendono il medesimo bene giuridico per il quale si procede (in questi termini cfr. Sez. 6, n. 5533 del 2/12/2015, dep. 2016, Calamo, n.m., Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini, Rv. 260143) La necessaria concretezza del giudizio, d'altro canto, impone di tenere conto di tutti gli elementi emersi tanto che lo stesso, pure considerato il carattere prognostico, deve essere effettuato in termini tali da ancorare la valutazione alla specifica situazione in cui si trova l'indagato al momento in cui viene disposta la misura, così da scongiurare automatismi nell'applicazione delle misure dipendenti dalla mera gravità in astratto del titolo di reato contestato (cfr. ancora Sez. 6, n. 5533 del 2/12/2015, dep. 2016, Calamo, n.m.). 2.2. La motivazione del provvedimento impugnato non si conforma ai principi indicati. A fronte dell'opposta valutazione del giudice per le indagini preliminari, che aveva per l'appunto escluso che il pericolo di reiterazione dei reati fosse concreto e attuale, infatti, il Tribunale del riesame si è limitato a fare riferimento a elementi astratti e generici (la spregiudicatezza e l'avidità o l'avere continuato e il continuare a esercitare privatamente la professione medica, cfr. pag. 3 e punto 1 a pag. 3 dell'ordinanza impugnata) ovvero legati a circostanze passate, ormai superate dalla successiva sospensione e dalle sopravvenute dimissioni (come ad esempio avere indotto i pazienti a rivolgersi a centri privati, punti 2 e 3 pagine 3 e 4 dell'ordinanza impugnata), omettendo così di evidenziare elementi specifici e concreti dai quali, debitamente considerata l'interruzione del rapporto con la pubblica amministrazione, si possa desumere l'effettivo e attuale pericolo di reiterazione delle condotte criminose, eventualmente anche in concorso con altri.Ragione questa per la quale l'ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Catania per nuovo giudizio sul punto. 2.3. La questione ulteriore circa la possibilità o meno di applicare la misura di cui all'art. 290 cod. proc. pen. -posta nel senso che la misura della sospensione dell'attività professionale di medico sarebbe nella sostanza inconferente con riferimento alla natura dei reati contestati e al pericolo di reiterazione degli stessi, da ritenersi impossibile una volta cessato il rapporto di pubblico impiego- è assorbita. Come di recente evidenziato da questa Corte, infatti, in tema di reati contro la pubblica amministrazione il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. può ritenersi sussistente anche nei confronti di so ggetto in posizione di rapporto organico con l'amministrazione che risulti sospeso dal servizio, ovvero che si sia dimesso, purché sia fornita adeguata e lo gica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione o interruzione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione, da parte del predetto, di analoghe condotte criminose nella mutata veste di soggetto ormai estraneo e, quindi, di concorrente in reato proprio commesso da altri so ggetti muniti della qualifica richiesta (cfr. Sez. 6, n. 8060 del 31/01/2019, Romanò, Rv. 275087 in una fattispecie analoga quanto all'applicazione della misura della sospensione dall'esercizio della professione di medico). In caso di dimissioni dall'incarico pubblico, d'altro canto, non opera nessun automatismo e il giudice può comunque ritenere, dandone adeguato conto nella motivazione del provvedimento, che sussista il concreto e attuale pericolo di reiterazione dei reati quando l'agente mantenga una posizione soggettiva che gli consenta, pur nell'ambito di attività diverse, di continuare a commettere condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso (Sez. 6, n. 5533 del 2/12/2015, dep. 2016, Calamo, cit. ; Sez. 6, 27/03/2013, Pastore, Rv. 256261; Sez. 6, 10/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256223). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania, Sezione per le misure cautelari personali, per nuovo giudizio.
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