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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 marzo 2022

Cassazione n. 16634/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE SORVEGLIANZA CATANIAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. dott. [OSCURATO:PERSONA], intervenuto per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale conseguente alla situazione pandemica, che ha chiesto determinarsi la competenza del Tribunale di sorveglianza di Catania.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Bologna, ricevuti gli atti dal Tribunale di sorveglianza di Catania che ebbe a dichiararsi incompetente per ragioni di territorio, ha rilevato un conflitto negativo di competenza nel procedimento iniziato su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] che, attualmente in stato di libertà per sospensione dell'ordine di esecuzione, ha richiesto l'applicazione di misure alternative, o dell'affidamento in prova o della detenzione domiciliare o della semilibertà. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 609-bis, comma terzo, cod. proc. pen., dal Tribunale di Catania del 28 aprile 2017, con sentenza parzialmente riformata dalla Corte di appello di Catania con sentenza del 24 gennaio 2019.

2. Il Tribunale di sorveglianza di Catania rilevò che il richiedente, al momento della presentazione dell'istanza di misura alternativa, aveva eletto domicilio in Rimini, con conseguente competenza del Tribunale di sorveglianza di Bologna.

Quest'ultimo Tribunale ha invece dedotto che la competenza all'applicazione delle misure alternative alla detenzione, in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensione della pena, appartiene al Tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l'ufficio del Pubblico ministero preposto all'esecuzione, in forza della regola di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc, pen., che è speciale rispetto a quella contenuta nell'art. 677 stesso codice.

3. Il Procuratore generale, (Pratola), intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo che si stabilisca la competenza del Tribunale di Catania.

Considerato in diritto

1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei confronti delle stesse persone, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 c.p.p.

2. La competenza a decidere sulla domanda di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione di misure alternative spetta al Tribunale di sorveglianza di Catania.

Come ricordato in premessa, [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato domanda di applicazione di una delle misure alternative alla detenzione in stato di libertà conseguente alla sospensione dell'ordine di esecuzione disposta dal pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato condanna, ossia l'Autorità giudiziaria catanese.

3. Su queste premesse deve farsi applicazione del principio di diritto per il quale "la competenza all'applicazione delle misure alternative alla detenzione, in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensione della pena, appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero preposto all'esecuzione, in forza della regola posta dall'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., la quale deve ritenersi speciale rispetto al principio generale di cui all'art. 677 stesso codice" - Sez. 1, n. 8000 del 28/09/2018, dep. 2019, Rv. 276398; v., in precedenza, Sez. 1, n. 24106 del 26/05/2009, Rv. 243971 -.

4. Per quanto esposto, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto a favore del Tribunale di sorveglianza di Catania, a cui vanno rimessi gli atti.

Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Catania cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma, 15 marzo 2022.

Il corsigliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA]DDh Santaluc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE SORVEGLIANZA CATANIAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. dott. [OSCURATO:PERSONA], intervenuto per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale conseguente alla situazione pandemica, che ha chiesto determinarsi la competenza del Tribunale di sorveglianza di Catania. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Bologna, ricevuti gli atti dal Tribunale di sorveglianza di Catania che ebbe a dichiararsi incompetente per ragioni di territorio, ha rilevato un conflitto negativo di competenza nel procedimento iniziato su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] che, attualmente in stato di libertà per sospensione dell'ordine di esecuzione, ha richiesto l'applicazione di misure alternative, o dell'affidamento in prova o della detenzione domiciliare o della semilibertà. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 609-bis, comma terzo, cod. proc. pen., dal Tribunale di Catania del 28 aprile 2017, con sentenza parzialmente riformata dalla Corte di appello di Catania con sentenza del 24 gennaio 2019. 2. Il Tribunale di sorveglianza di Catania rilevò che il richiedente, al momento della presentazione dell'istanza di misura alternativa, aveva eletto domicilio in Rimini, con conseguente competenza del Tribunale di sorveglianza di Bologna. Quest'ultimo Tribunale ha invece dedotto che la competenza all'applicazione delle misure alternative alla detenzione, in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensione della pena, appartiene al Tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l'ufficio del Pubblico ministero preposto all'esecuzione, in forza della regola di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc, pen., che è speciale rispetto a quella contenuta nell'art. 677 stesso codice. 3. Il Procuratore generale, (Pratola), intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo che si stabilisca la competenza del Tribunale di Catania. Considerato in diritto 1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei confronti delle stesse persone, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 c.p.p. 2. La competenza a decidere sulla domanda di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione di misure alternative spetta al Tribunale di sorveglianza di Catania. Come ricordato in premessa, [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato domanda di applicazione di una delle misure alternative alla detenzione in stato di libertà conseguente alla sospensione dell'ordine di esecuzione disposta dal pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato condanna, ossia l'Autorità giudiziaria catanese. 3. Su queste premesse deve farsi applicazione del principio di diritto per il quale "la competenza all'applicazione delle misure alternative alla detenzione, in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensione della pena, appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero preposto all'esecuzione, in forza della regola posta dall'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., la quale deve ritenersi speciale rispetto al principio generale di cui all'art. 677 stesso codice" - Sez. 1, n. 8000 del 28/09/2018, dep. 2019, Rv. 276398; v., in precedenza, Sez. 1, n. 24106 del 26/05/2009, Rv. 243971 -. 4. Per quanto esposto, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto a favore del Tribunale di sorveglianza di Catania, a cui vanno rimessi gli atti. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Catania cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, 15 marzo 2022. Il corsigliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA]DDh Santaluc
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