CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 ottobre 2020
Cassazione n. 13274/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31372/2020 R.G. proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. — RICORRENTE— contro [OSCURATO:PERSONA] E MIGLIACCIOSfMARIA, rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Padova, alla [OSCURATO:PERSONA] 78. -CONTRORICORRENTI- avverso il decreto della Corte d'appello di Miiano, depositato in data 12.10.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.3.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Maresco e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la condanna del Ministero di Giustizia al pagamento dell'indennizzo per l'eccessiva durata della procedura fallimentare n. 54260/1990, aperta con sentenza emessa nel 1990 e conclusasi con decreto del 17.5.2018. La domanda di ingiunzione è stata respinta per tardività del ricorso ai sensi dell'art. 4 L. 89/2001. I ricorrenti hanno proposto opposizione e, all'esito, la Corte d'appello ha ritenuto tempestiva la domanda e ha liquidato l'importo di C 6300,00, ritenendo che la procedura si fosse protratta ben oltre il termine ragionevole di durata. Per la cassazione del decreto il Ministero propone ricorso in 9 motivi. [OSCURATO:PERSONA] e Maria resistono con controricorso e con memoria illustrativa. 2. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 119 della legge fallimentare e 4 I. 89/2001, sostenendo che, non essendo stato comunicato il decreto di chiusura del fallimento, tale provvedimento era impugnabile ai sensi dell'art. 26 della legge fallimentare, nel testo novellato dal d.lgs. 5/2006 e s.m., benché la procedura concorsuale fosse iniziata nel settembre del 1990. La chiusura del fallimento costituirebbe un procedimento autonomo, soggetto alla legge processuale vigente al momento della sua introduzione, conseguendone che il provvedimento di chiusura, non essendo stato comunicato, era divenuto definitivo decorsi 90 gg. dal deposito e la successiva richiesta di indennizzo ex L. 89/2001 doveva considerarsi tardiva, poiché introdotta dopo la scadenza del termine semestrale. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 327 c.p.c., 119 R.D. 267/1942 e 4 L. 89/2001, asserendo che, qualora venga esclusa l'applicazione del termine dell'art. 26 L.F., il decreto di chiusura della procedura dovrebbe considerarsi definitivo decorsi sei mesi dalla pubblicazione, pur trattandosi fallimento già pendente alla data di entrata in vigore della L. 69/2009. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis R.D. 267/1942 e 150 d.lgs. 5/2006, per aver la Corte di merito ritenuto che il termine per impugnare il decreto di chiusura del fallimento fosse sottoposto alla sospensione feriale, in contrasto con l'art. 36 bis L.F., che ne ha precluso l'applicazione alle procedure di reclamo di cui all'art. 26, norma di carattere processuale e di immediata applicazione anche ai procedimenti in corso. I tre motivi sono infondati. Il regime di definitività del decreto di chiusura del fallimento va individuato nell'art. 119 L.F., nel testo anteriore all'entrata in vigore della disciplina modificativa della legge fallimentare (d.lgs. 5/2006 e 169/2007), che ha esteso l'applicabilità del termine di reclamo fissato dall'art. 26 della medesima legge fallimentare ai decreti di chiusura della procedura. In tal senso depone l'art. 150 del D. Lgs. n. 5/2006, che, con norma di diritto transitorio, prevede l'applicazione delle disposizioni previgenti per tutte le procedure di fallimento già pendenti al momento di entrata in vigore della riforma fallimentare, valutate quindi in maniera unitaria (Cass. 8088/2019). Resta esclusa l'operatività dell'art. 36 bis, in tema di sospensione feriale dei termini e ciò perché il richiamo alla disciplina dell'art. 26 della legge fallimentare (contenuto nella norma) per il procedimento di impugnazione del provvedimento di chiusura del fallimento, si riferisce al nuovo regime e non a quello precedente. Premesso che, nella disciplina applicabile ratione temporis, il termine di impugnazione del decreto di chiusura della procedura concorsuale decorreva dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge (per effetto della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 119 L.F., di cui alla sentenza della Corte Costituzionale N. 279/2010), va ribadito che, nei casi in cui non si applica la novella della L.F., opera la regola generale di cui all'art. 327 c.p.c. (Cass. 7218/2009; Cass.9321/2013): qualora sia stata omessa la comunicazione del decreto di chiusura del fallimento, il provvedimento diviene definitivo solo decorso un anno dalla sua pubblicazione, non potendo darsi continuità al diverso indirizzo da Cass. n. 3824/2019, circa l'applicazione del diverso termine semestrale, sul presupposto che la fase di chiusura della procedura si caratterizzerebbe come del tutto autonoma. Occorre invece dar rilievo, ai fini della pendenza, alla data di dichiarazione del fallimento, posto che la procedura ha carattere unitario ed infrazionabile e si chiude proprio con il decreto ex art. 119 L.F. (Cass. 8008/2019; Cass. n. 8816/2018, secondo cui deve escludersi che la chiusura del fallimento sia l'esito di un sub- procedimento autonomo rispetto alla procedura fallimentare di riferimento). In definitiva, rileva la data di comunicazione del decreto al fine di far decorrere il termine breve di impugnazione, dovendosi altrimenti far riferimento al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (Cass. n. 21777/2016), che, nello specifico, trova applicazione nella formulazione anteriore alla novella del 2009, dato che la L. 69/2009 si applica ai solo giudizi proposti a far data dal 4.7.2009. In conclusione, la norma ricavabile dal combinato disposto degli artt. 3 L. 742/1969 e 92 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, secondo cui le controversie relative "alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti" sono sottratte al regime di sospensione in periodo feriale, non si applica alla proposizione del reclamo contro il provvedimento del tribunale fallimentare che dichiari chiuso il fallimento (se soggetto alla disciplina anteriore alla riforma del d.lgs. 5/2006), che resta invece soggetto alla sospensione dei termini (in tal senso, Cass.8008/2018). 3. Il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 4 L. 89/2001, lamentando che, avendo la novella del 2012 previsto che la domanda di equo indennizzo, anche se respinta per motivi di rito, non è riproponibile anche quando non sia maturato il termine semestrale, detto termine avrebbe assunto carattere sostanziale, sottratto alla sospensione feriale. Il quinto motivo denuncia - sotto altro profilo - la violazione dell'art. 4 L. 89/2001, sostenendo che, essendo venuto meno il carattere necessitato del procedimento ex I. 89/2001, posto che il diritto all'indennizzo può essere riconosciuto anche mediante il ricorso al procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010, non si applicherebbe la sospensione feriale. Il sesto motivo denuncia - sotto un profilo ancora diverso - la violazione dell'art. 4 della legge n. 89/2001, per aver ritenuto applicabile la sospensione feriale dei termini, occorrendo tenere conto della modifica di cui all'art. 327 c.p.c., con la conseguente riduzione a sei mesi del termine per impugnare. Diversamente, al termine endo-processuale lungo potrebbe non risultare applicabile la sospensione feriale, che invece sarebbe invocabile per il termine decadenziale per la proposizione della 'domanda di equo indennizzo. Il settimo motivo denuncia ulteriormente la violazione dell'art. 4 I. 89/2001, lamentando l'erronea applicazione della sospensione feriale dei termini, dovendosi preferire un'interpretazione adeguatrice della norma alla luce della peculiare struttura che il legislatore ha dato al procedimento per l'equa riparazione (che prevede anche una fase monitoria) monitorio, connotato da ragioni di speditezza incompatibili con la proroga dei termini in periodo feriale. L'ottavo motivo denuncia - sotto un ultimo profilo - la violazione dell'art. 4 L. 89/2001, sostenendo che, una volta ammessa la possibilità di sperimentare la mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 anche senza l'assistenza di un difensore, risulterebbe minata la possibilità di invocare la sospensione feriale dei termini. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, vanno dichiarati inammissibili ex art. 360 bis, n. 1 c.p.c., atteso che il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto investita dai motivi di ricorso in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte (così Cass. n. 4675/2018; Cass. n. 5052/2018; Cass. n. 22512/2018), senza che l'esame delle censure offra elementi per mutare orientamento. È insegnamento costante di questa Corte che, "poiché fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso. Tale sospensione si applica - in particolare - al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (Cass. n. 5423 del 2016; Cass. n. 10595 del 2016; Cass. n. 26423/2016). Le contrarie argomentazioni sviluppate in ricorso non possono essere in alcun modo condivise. La semplificazione del procedimento non osta all'operatività della L. 742/1969, che trova pacifica applicazione anche ai procedimenti monitori e alla successiva fase di opposizione, oltre che ai giudizi nei quali appaiono particolarmente accentuate le esigenze di celerità e snellezza delle regole processuali, quale ad es. il procedimento sommario di cognizione. Nessun rilievo ha poi la possibilità di ottenere l'indennizzo in sede di mediazione, essendo tale opzione alternativa al giudizio, nell'ottica di una attenuazione del carico degli uffici giudiziari ed in cui l'attribuzione dell'indennizzo costituisce esito non obbligato pur in presenza dei relativi presupposti, essendo rimesso all'incontro delle volontà delle parti secondo valutazioni di convenienza. La circostanza, poi, che l'esercizio dell'azione indennitaria nel termine di legge abbia assunto ancor di più carattere decadenziale, avendo il legislatore previsto che anche il rigetto per motivi di rito ne precluda la riproposizione, non costituisce argomento che depone a favore della natura sostanziale del termine, trattandosi di scelte discrezionali del legislatore, che non hanno alcuna attinenza con il profilo in discussione. Neppure la riduzione del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. o l'impossibilità di riproporre la domanda, se respinta anche per ragioni di rito, adducono argomenti in favore della tesi del Ministero: detta sospensione opera anche per i termini delle impugnazioni ordinarie, che sono ugualmente improponibili se già dichiarate improcedibili o inammissibili (artt. 358 e 387 c.p.c.). 4. Il nono motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 co. 2 bis della legge n. 89/2001, censurando la motivazione della pronuncia per aver liquidato un importo non adeguato alla complessità della procedura, avendo individuato in sei anni la durata ragionevole della procedura nonostante il contrario indirizzo secondo cui la durata ragionevole può essere pari a sette anni. Il motivo è infondato. L'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, L. 89/2011, aggiunti dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero 2), D.L. 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 134/2012, dispone che il termine di durata del processo è considerato ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, due in secondo grado e un anno nel giudizio di legittimità. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni o se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni". La norma, come già rilevato dal Giudice delle leggi, nell'affermare che i relativi termini "si considerano rispettati", è univoca e non può che essere intesa nel senso che la durata ivi indicata deve considerarsi in ogni caso ragionevole se contenuta nel termine di legge. Il D.L. n. 83 del 2012 è "segnato dall'intento del legislatore di sottrarre alla discrezionalità giudiziaria la determinazione della congruità del termine, per affidarla invece ad una previsione legale di carattere generale (cfr., in motivazione, Corte cost. 36/2016; sul punto anche Cass. 2056/2019; nel senso che la durata delle procedure non può eccedere i sei anni, da ultimo: Cass. 32192/2021; Cass. 32409/2021; Cass. 19555/2021).Conseguentemente, nella durata complessiva delle procedure fallimentari devono essere inclusi anche i tempi impiegati per la risoluzione di vicende processuali parallele o incidentali, trattandosi di fasi ed attività processuali eventuali, che comunque ineriscono all'unico processo concorsuale, dovendosi la durata ulteriore ragionevolmente attribuire a disfunzioni o inadeguatezze del sistema giudiziario (Cass. 978/2020; Cass. 7/2019; Cass. 28858/2011, n. 28858). La conclusione cui è giunto il giudice di merito per il quale la procedura non poteva avere una durata ragionevole superiore a sei anni, è quindi conforma a legge, non potendosi scomputare periodi durante i quali si era verificata una stasi per necessità ricollegabili al protrarsi delle operazioni di realizzazione dell'attivo o di definizione del passivo. 5. Il decimo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 2 bis, co. ibis, iter e 2 lettera A) della legge n. 89/2001, sostenendo che la liquidazione dell'indennizzo sarebbe avvenuta in maniera immotivata e senza tenere conto dei fattori che legittimano la riduzione dell'importo dell'indennizzo. Anche tale motivo deve essere disatteso. Il giudice di merito ha ritenuto di poter determinare un indennizzo annuo in misura pari ad € 300,00 (e cioè al disotto della soglia minima dettata dall'art. 2 bis co. 1), ma pervenendo a tale risultato in ragione dell'applicazione sia del criterio di riduzione dettato per la particolare complessità della procedura, in ragione del numero delle parti, dovendo considerarsi che sia gli aumenti che i decrementi del moltiplicatore annuo non sono previsti in una percentuale fissa, ma sono oggetto di una valutazione discrezionale non solo nell'an, ma anche nel quantum. La censura si risolve - dunque - in una non consentita critica all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito quanto alla determinazione dell'indennizzo, come tale inammissibile.Il ricorso è quindi respinto, con aggravio delle spese processuali. Essendo il procedimento esente dal pagamento del contributo unificato ed essendo comunque soccombente un'amministrazione dello Stato, non si deve far luogo alla dic liarazione di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 228/2012. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in C. 200 per esborsi ed C. 1000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, in data 15.3.2022. DEPOSFAM N CANCELLERIA ROn1a, 28 APR 2022 • ,rio Giad~' „ Q/Q CUià i'[OSCURATO:PERSONA](2\ iCej e Sc,typ:m5,4,0„ icenn oz_ol,A.(yA Ngka, iv).41-47-)12;?, .AtjAWA.C.C:VM,J A 20 104 12. 3 clArr)V.DAU... QD, /CDT/CLIV9AA-1- i )1 [OSCURATO:PERSONA] 1.7A,-IJO I 04 C.)`A 14 Se 910 i CA rel eilA