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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 05303/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28170/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.C., rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]ed [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e d a ll ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/1/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] −[OSCURATO:PERSONA] (già Banca di [OSCURATO:PERSONA]) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la loro condanna solidale al pagamento della somma di Euro 201.806,01 (corrispondente all’indennizzo versato ai convenuti dalla compagnia assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] in adempimento di una polizza sulla vita del dipendente [OSCURATO:PERSONA] stipulata dalla banca) o, in alternativa, di Euro 192.392,03 (pari al residuo debito per mutuo sulla prima casa stipulato dal de cuiused estinto dalla banca al momento del suo decesso); −l ’ attrice sostenne che: a) in base al regolamento allegato al contratto di lavoro, al verificarsi del decesso di un proprio dipendente (nella specie, il menzionato [OSCURATO:PERSONA]) la banca era tenuta ad estinguere il debito residuo derivante dal finanziamento concessogli per l’acquisto della prima casa; b) per cautelarsi dal rischio di premorienza dei dipendenti rispetto alla definizione del mutuo, la banca aveva stipulato una polizza sulla vita dei mutuatari; c) i convenuti avevano beneficiato sia dell’«abbuono» del residuo del mutuo, sia dell’indennizzo assicurativo, rifiutandosi poi di restituire quest’ultimo all’istituto di credito; −l ’ attrice, dunque, sul presupposto che gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] avessero goduto due volte del medesimo beneficio concesso ai dipendenti, chiese, ai sensi dell’art. 2033 c.c., la ripetizione dell’indennizzo o dell’«abbuono» del mutuo e, in subordine, la condanna dei convenuti per arricchimento senza causa exart. 2041 c.c.; −i convenuti si costituirono contestando la domanda, sia in punto di applicabilità degli artt. 2033 e 2041 c.c., sia in punto di interpretazione del contratto assicurativo; −i l Tribunale di Pistoia, con la sentenza n. 883 del 10 novembre 2020, accolse la domanda attorea, ritenendo che la causa concreta del contratto assicurativo fosse quella di tenere indenne la banca dall’esborso o dal mancato recupero delle somme date a mutuo ai dipendenti in caso di premorienza; ritenendo l’indennizzo a favore degli eredi privo di fondamento giustificativo, configurò un arricchimento senza causa ex art.2041 c.c., condannando i convenuti al pagamento di Euro 192.392,03; −[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] proposero impugnazione; −l a Corte d’ appello di Firenze, con la sentenza n. 2081 del 22 settembre 2022, riformò integralmente la decisione di primo grado; −p er quanto qui rileva, il giudice d ’ appello affermò che la polizza stipulata dalla banca era riconducibile allo schema dell’assicurazione sulla vita a favore del terzo ex art. 1920 c.c. e attribuiva agli eredi il diritto di riscuotere l’indennizzo e, inoltre, che il cosiddetto «abbuono» del debito residuo del mutuo trovava specifica giustificazione nel regolamento aziendale; poiché entrambe le provvidenze, tra loro distinte, ancorché rientranti nell’ambito di vari benefits riconosciuti ai dipendenti, trovav ano giustificazione nel contratto assicurativo e nel rapporto lavorativo, escluse la sussistenza dei presupposti dell’arricchimento senza causa; −a vverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi; −hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; −le parti hanno depositato memorie ex art. 380 - bis .1 , primo comma, c.p.c.; −a ll’esito della camera di consiglio del 15 / 1 /202 6 , il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] −col primo motivo la ricorrent i deduc e la « Violazione e falsa applica- zione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 e segg. cod. civ., dell’art.2697 c.c. nonché dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.», per avere la Corte d’appello applicato solo il criterio letterale nell’in- terpretazione del contratto assicurativo, senza indagare la reale volontà delle parti (anche alla luce di un verbale del consiglio di amministrazione) e senza considerare il collegamento funzionale tra il regolamento aziendale (che prevedeva l’«abbuono»del mutuo) e la polizza vita; −i l motivo è inammissibile per plurime e concorrenti ragioni ; −i nnanzitutto, a dispetto dell’ art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. si denuncia la violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c., ma soltanto attraverso l’indicazione delle norme asseritamene violate e alle regole in esse contenute, mentre manca qualsivoglia precisa- zione sulle modalità e sulle considerazioni attraverso le quali il giudice del merito si sarebbe discostato dai richiamati criteri ermeneutici; −p oi, pur deducendo l ’ erronea interpretazione del contratto, in viola- zione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. si omette di riportarne le clausole (quantomeno quelle che il giudice non avrebbe correttamente considerato); −i noltre, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, « Posto che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un ne- gozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di me- rito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali con- siderazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata.» (ex multis, Cass. Sez. 1, 09/04/2021, n. 9461, Rv. 661265-01); −è poi dirimente una considerazione sul contratto assicurativo de quo ; −c ome accertato dai giudici di merito, la banca ricorrente era il con- traente dell’assicurazione stipulata con [OSCURATO:PERSONA] e gli odierni controricorrenti ne erano i beneficiari (art. 1920 c.c.); eventuali doglianze sul pagamento dell’indennizzo assicurativo a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]- vannini, anziché a favore della Chiantibanca , dovevano essere eventual- mente rivolte nei confronti della compagnia assicuratrice (in ipotesi, per avere erroneamente individuato il beneficiario); −peraltro , il maldestro tentativo di presentare a questa Corte di legitti- mità un’interpretazione del contratto assicurativo secondo le finalità della banca contraente, anziché in base alle clausole contrattuali, comunque non giova alla ricorrente nella causa de qua: difatti, se il contraente stipula una polizza inadeguata alle sue esigenze assicurative, l’errore commesso non può ricadere sul terzo beneficiario, ma –casomai, sussistendone i presup- posti –potrebbe essere chiamato a risponde rne l ’ assicuratore o l ’ interme- diario; −ad abundantiam , si osserva che i precedenti giurisprudenziali invocati dalla banca ricorrente (pagg. 19-20 del ricorso) sono inconferenti: Cass. Sez. 1, 12/05/2021, n. 12568, attiene all’interpretazione, secondo le regole dell’ermeneutica contrattuale (e anche in base alla discussione precedente), di una delibera assembleare con cui si autorizzaval’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore; Cass. Sez. 1, 02/07/2020, n. 13595, ri- guarda l’interpretazione, letterale e sistematica, di una concessione di su- perficie tra Comune e IACP in riferimento al corrispettivo dovuto all’ente locale; Cass. Sez. 3, 26/07/2019, n. 20294, ha statuito che, per interpre- tare un mandato a vendere, la volontà dei contraenti va ricercata attraverso un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi conto anche del comportamento successivo delle parti; Cass. Sez. 1, 28/06/2017, n. 16181, dopo aver ribadito che «l’inter- pretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni ermeneu- tici o per vizio di motivazione», soltanto in un irrilevante obiter dictum fa riferimento a «indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti» (indici esterni –costituiti da interna corporis della banca – sui quali si basa la tesi della ricorrente); −è poi inammissibile la pretesa della ricorrente di sottoporre a questa Corte di legittimità le prove acquisite per una loro ulteriore valutazione: «In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri offi- ciosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa do- glianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.» (Cass. Sez.

U., 30/09/2020, n. 20867, Rv. 659037-01); −col secondo motivo la ricorrent e deduc e la « Violazione e falsa appli- cazione dell’art. 2041 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.», per avere la Corte d’appello escluso la sussistenza dei presupposti dell’arricchi- mento senza causa: avendo gli eredi incassato sia la liquidazione della po- lizza vita, sia beneficiato dell’«abbuono» del mutuo, mancava una giusta causa per il doppio vantaggio patrimoniale e di una duplicazione del mede- simo beneficio; −il motivo è manifestamente inammissibile; −a sostegno della propria censura la ricorrente riporta la motivazione della pronuncia di primo grado; −c osì facendo, però, Chiantibanca non si confronta con la ricostruzione svolta dal giudice d’appello che ha qualificato la polizza vita e la remissione del debito residuo del pregresso mutuo (beneficio che le parti e il giudice di merito chiamano impropriamente «abbuono») come distinti benefits rico- nosciuti ai dipendenti (al pari della pure prevista assunzione di un familiare del dipendente defunto); −l a Corte d’ appello ha specificamente individuato per ciascuno degli emolumenti ricevuti dai controricorrenti una precisa causa e, coerente- mente, ha escluso l’ipotesi dell’art. 2041 c.c., sicché la censura è eccentrica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata; −in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; −ne consegue la condanna de lla ricorrent e a rifondere ai controricor- rentile spese del giudizio di legittimità, liquidate – secondo i parametri nor- mativie in considerazione dell’effettiva attività svolta – nella misura indicata nel dispositivo; −l a palese inammissibilità dei motivi di ricorso costituisce ex se elemento idoneo e sufficiente per considerare temeraria, agli scopi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. , l ’ impugnazione di [OSCURATO:PERSONA]( le cui tesi erano ab origine manifestamente infondate, il che giustifica a maggior ragione il giudizio sulla temerarietà dell’iniziativa processuale); −c ome già ritenuto da numerosi precedenti di questa Corte, « nel giudizio di cassazione, ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può costituire abuso del diritto all’impugnazione la proposizione di un ricorso basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo dell’autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia» (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 38528 del 06/12/2021, Rv. 663164-01) e «la proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili, rende l’impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come “abuso del processo”, poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa dell’agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell’avere agito o resistito pretestuosamente.» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22208 del 04/08/2021, Rv. 662202-01; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19285 del 29/09/2016, Rv. 642115-01, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5725 del 27/02/2019, Rv. 652838-02, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14548 del 09/05/2022, e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 33324 del 19/12/2024); −i n applicazione della menzionata disposizione, dunque, si condanna la ricorrente al pagamento, in favore de i contro ricorrent i , dell ’ ulteriore importo, equitativamente determinato, di Euro 7.655,00 (in misura pari a quanto stabilito per i compensi del giudizio); −va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenteed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere aicontroricorrenti le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 7.655,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge, nonché a pagare ai medesimi controricorrenti la somma di Euro 7.655,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ri- correnteed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28170/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.C., rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]ed [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e d a ll ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/1/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] −[OSCURATO:PERSONA] (già Banca di [OSCURATO:PERSONA]) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la loro condanna solidale al pagamento della somma di Euro 201.806,01 (corrispondente all’indennizzo versato ai convenuti dalla compagnia assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] in adempimento di una polizza sulla vita del dipendente [OSCURATO:PERSONA] stipulata dalla banca) o, in alternativa, di Euro 192.392,03 (pari al residuo debito per mutuo sulla prima casa stipulato dal de cuiused estinto dalla banca al momento del suo decesso); −l ’ attrice sostenne che: a) in base al regolamento allegato al contratto di lavoro, al verificarsi del decesso di un proprio dipendente (nella specie, il menzionato [OSCURATO:PERSONA]) la banca era tenuta ad estinguere il debito residuo derivante dal finanziamento concessogli per l’acquisto della prima casa; b) per cautelarsi dal rischio di premorienza dei dipendenti rispetto alla definizione del mutuo, la banca aveva stipulato una polizza sulla vita dei mutuatari; c) i convenuti avevano beneficiato sia dell’«abbuono» del residuo del mutuo, sia dell’indennizzo assicurativo, rifiutandosi poi di restituire quest’ultimo all’istituto di credito; −l ’ attrice, dunque, sul presupposto che gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] avessero goduto due volte del medesimo beneficio concesso ai dipendenti, chiese, ai sensi dell’art. 2033 c.c., la ripetizione dell’indennizzo o dell’«abbuono» del mutuo e, in subordine, la condanna dei convenuti per arricchimento senza causa exart. 2041 c.c.; −i convenuti si costituirono contestando la domanda, sia in punto di applicabilità degli artt. 2033 e 2041 c.c., sia in punto di interpretazione del contratto assicurativo; −i l Tribunale di Pistoia, con la sentenza n. 883 del 10 novembre 2020, accolse la domanda attorea, ritenendo che la causa concreta del contratto assicurativo fosse quella di tenere indenne la banca dall’esborso o dal mancato recupero delle somme date a mutuo ai dipendenti in caso di premorienza; ritenendo l’indennizzo a favore degli eredi privo di fondamento giustificativo, configurò un arricchimento senza causa ex art.2041 c.c., condannando i convenuti al pagamento di Euro 192.392,03; −[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] proposero impugnazione; −l a Corte d’ appello di Firenze, con la sentenza n. 2081 del 22 settembre 2022, riformò integralmente la decisione di primo grado; −p er quanto qui rileva, il giudice d ’ appello affermò che la polizza stipulata dalla banca era riconducibile allo schema dell’assicurazione sulla vita a favore del terzo ex art. 1920 c.c. e attribuiva agli eredi il diritto di riscuotere l’indennizzo e, inoltre, che il cosiddetto «abbuono» del debito residuo del mutuo trovava specifica giustificazione nel regolamento aziendale; poiché entrambe le provvidenze, tra loro distinte, ancorché rientranti nell’ambito di vari benefits riconosciuti ai dipendenti, trovav ano giustificazione nel contratto assicurativo e nel rapporto lavorativo, escluse la sussistenza dei presupposti dell’arricchimento senza causa; −a vverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi; −hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; −le parti hanno depositato memorie ex art. 380 - bis .1 , primo comma, c.p.c.; −a ll’esito della camera di consiglio del 15 / 1 /202 6 , il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] −col primo motivo la ricorrent i deduc e la « Violazione e falsa applica- zione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 e segg. cod. civ., dell’art.2697 c.c. nonché dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.», per avere la Corte d’appello applicato solo il criterio letterale nell’in- terpretazione del contratto assicurativo, senza indagare la reale volontà delle parti (anche alla luce di un verbale del consiglio di amministrazione) e senza considerare il collegamento funzionale tra il regolamento aziendale (che prevedeva l’«abbuono»del mutuo) e la polizza vita; −i l motivo è inammissibile per plurime e concorrenti ragioni ; −i nnanzitutto, a dispetto dell’ art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. si denuncia la violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c., ma soltanto attraverso l’indicazione delle norme asseritamene violate e alle regole in esse contenute, mentre manca qualsivoglia precisa- zione sulle modalità e sulle considerazioni attraverso le quali il giudice del merito si sarebbe discostato dai richiamati criteri ermeneutici; −p oi, pur deducendo l ’ erronea interpretazione del contratto, in viola- zione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. si omette di riportarne le clausole (quantomeno quelle che il giudice non avrebbe correttamente considerato); −i noltre, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, « Posto che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un ne- gozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di me- rito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali con- siderazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata.» (ex multis, Cass. Sez. 1, 09/04/2021, n. 9461, Rv. 661265-01); −è poi dirimente una considerazione sul contratto assicurativo de quo ; −c ome accertato dai giudici di merito, la banca ricorrente era il con- traente dell’assicurazione stipulata con [OSCURATO:PERSONA] e gli odierni controricorrenti ne erano i beneficiari (art. 1920 c.c.); eventuali doglianze sul pagamento dell’indennizzo assicurativo a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]- vannini, anziché a favore della Chiantibanca , dovevano essere eventual- mente rivolte nei confronti della compagnia assicuratrice (in ipotesi, per avere erroneamente individuato il beneficiario); −peraltro , il maldestro tentativo di presentare a questa Corte di legitti- mità un’interpretazione del contratto assicurativo secondo le finalità della banca contraente, anziché in base alle clausole contrattuali, comunque non giova alla ricorrente nella causa de qua: difatti, se il contraente stipula una polizza inadeguata alle sue esigenze assicurative, l’errore commesso non può ricadere sul terzo beneficiario, ma –casomai, sussistendone i presup- posti –potrebbe essere chiamato a risponde rne l ’ assicuratore o l ’ interme- diario; −ad abundantiam , si osserva che i precedenti giurisprudenziali invocati dalla banca ricorrente (pagg. 19-20 del ricorso) sono inconferenti: Cass. Sez. 1, 12/05/2021, n. 12568, attiene all’interpretazione, secondo le regole dell’ermeneutica contrattuale (e anche in base alla discussione precedente), di una delibera assembleare con cui si autorizzaval’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore; Cass. Sez. 1, 02/07/2020, n. 13595, ri- guarda l’interpretazione, letterale e sistematica, di una concessione di su- perficie tra Comune e IACP in riferimento al corrispettivo dovuto all’ente locale; Cass. Sez. 3, 26/07/2019, n. 20294, ha statuito che, per interpre- tare un mandato a vendere, la volontà dei contraenti va ricercata attraverso un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi conto anche del comportamento successivo delle parti; Cass. Sez. 1, 28/06/2017, n. 16181, dopo aver ribadito che «l’inter- pretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni ermeneu- tici o per vizio di motivazione», soltanto in un irrilevante obiter dictum fa riferimento a «indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti» (indici esterni –costituiti da interna corporis della banca – sui quali si basa la tesi della ricorrente); −è poi inammissibile la pretesa della ricorrente di sottoporre a questa Corte di legittimità le prove acquisite per una loro ulteriore valutazione: «In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri offi- ciosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa do- glianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.» (Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20867, Rv. 659037-01); −col secondo motivo la ricorrent e deduc e la « Violazione e falsa appli- cazione dell’art. 2041 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.», per avere la Corte d’appello escluso la sussistenza dei presupposti dell’arricchi- mento senza causa: avendo gli eredi incassato sia la liquidazione della po- lizza vita, sia beneficiato dell’«abbuono» del mutuo, mancava una giusta causa per il doppio vantaggio patrimoniale e di una duplicazione del mede- simo beneficio; −il motivo è manifestamente inammissibile; −a sostegno della propria censura la ricorrente riporta la motivazione della pronuncia di primo grado; −c osì facendo, però, Chiantibanca non si confronta con la ricostruzione svolta dal giudice d’appello che ha qualificato la polizza vita e la remissione del debito residuo del pregresso mutuo (beneficio che le parti e il giudice di merito chiamano impropriamente «abbuono») come distinti benefits rico- nosciuti ai dipendenti (al pari della pure prevista assunzione di un familiare del dipendente defunto); −l a Corte d’ appello ha specificamente individuato per ciascuno degli emolumenti ricevuti dai controricorrenti una precisa causa e, coerente- mente, ha escluso l’ipotesi dell’art. 2041 c.c., sicché la censura è eccentrica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata; −in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; −ne consegue la condanna de lla ricorrent e a rifondere ai controricor- rentile spese del giudizio di legittimità, liquidate – secondo i parametri nor- mativie in considerazione dell’effettiva attività svolta – nella misura indicata nel dispositivo; −l a palese inammissibilità dei motivi di ricorso costituisce ex se elemento idoneo e sufficiente per considerare temeraria, agli scopi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. , l ’ impugnazione di [OSCURATO:PERSONA]( le cui tesi erano ab origine manifestamente infondate, il che giustifica a maggior ragione il giudizio sulla temerarietà dell’iniziativa processuale); −c ome già ritenuto da numerosi precedenti di questa Corte, « nel giudizio di cassazione, ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può costituire abuso del diritto all’impugnazione la proposizione di un ricorso basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo dell’autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia» (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 38528 del 06/12/2021, Rv. 663164-01) e «la proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili, rende l’impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come “abuso del processo”, poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa dell’agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell’avere agito o resistito pretestuosamente.» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22208 del 04/08/2021, Rv. 662202-01; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19285 del 29/09/2016, Rv. 642115-01, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5725 del 27/02/2019, Rv. 652838-02, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14548 del 09/05/2022, e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 33324 del 19/12/2024); −i n applicazione della menzionata disposizione, dunque, si condanna la ricorrente al pagamento, in favore de i contro ricorrent i , dell ’ ulteriore importo, equitativamente determinato, di Euro 7.655,00 (in misura pari a quanto stabilito per i compensi del giudizio); −va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenteed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere aicontroricorrenti le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 7.655,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge, nonché a pagare ai medesimi controricorrenti la somma di Euro 7.655,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ri- correnteed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo d