CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22362/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato il 02/04/1992 avverso la sentenza del 28/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motii3O della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato ricorso orciposte. a mezzo dei difensore, da ice Sebastihe ritenuto responsabile, nelle coalioriini sentenze di merito, del reato di cui all'art. 73„ cornrna 5„ d.P.R. 309/93, per avere ceduto sostanza stupefacente dei tipo eroina a [OSCURATO:PERSONA] che„ a motivi di ricorso, la difesa lamenta quanto segue: I) inosservanza di norme processuali, inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'acquirente della sostanza, im.anifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine alla delie dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]; VIZIO dei consenso ail'acquisizione uee dichiarazioni dei teste e violazione del diritto alla prova: li-aatilizzabilita dele dchiarazioni ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proci pen.; violazione dei principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per mancanza di riscontri in ordine al contenuto delle dlchiara7ioni acquisite. Inosseriiariera delliaiit. 11:3 ood. con., vizio di motivazone in ordine caia determinazione della pena. Consideiiate che la prima douliariza èpalesemente destituita di fondamento,. essencio state le dichiarazioni dell'acquirente della sostanza acquisite al fascicolo del giudice can il consenso delle parti, circostanza che rende legittimamente utiiizzabili dette dichiarazioni ai sensi dell'art. 493, comma 3, cod. proc. peri. [ex 5. n. 7579 dei Cliii„ia1iii./291,8, dep. 70 1 9, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274595. -il consenso al zione ai fascicolo dei dibattimento di atti contenuti nel fascicolo dei pubblico ministero può essere validamente prestato anche dal solo difensore dell'imputato, in ragione dei suoi poteri di rappresentanza nel processo, né in senso contrario può essere richiamato il disposto di cui all'art. 326, comma 1-bis, cod.proc.pen., che deve essere letto alla luce della previsione di cui alilart. 111, con-ama E •naccoclo a quale princ i pio del contraddittord derogabile per i! consenso E:25,9r2S5o dalla parte titolare del diritto garantito. (Nella specie; !a Corte ha ritenuto legittima llacquisizione delle dichiarazioni predibattimentali rese dal testirriane sulla base dei consenso prestato in udienza solo dai difensori e non esollcitato personalmente anche dall'imputato)]. considerato che i rilievi riguardanti ii prospettato vizio dei consenso della difesa, oltre a non avere '.o :rnato go:getto di devoluzione innanzi alla Corte .d'appello, sono del tutto ge.nerici„ non essendo stati addotti elementi specifici che lascino intendere che detto consenso non sia stato frutto di una scelta consapevole nei corso dello svoigirriento dei processo; considerato che la rinuncia delle parti ai diritto di esaminare un testimone ed il consenso all'acquisizione dea!!e sue dichiarazioni predibattinaentall sono consentiti dall'art. 6 Com:. e nori contTastano con diritto CO il.si veda ai reivarGc) 1e 3, n. 22 de D2 deo. 2023, Roppi„ Rv. 282509); considerato rhe ie 'a.nazior; o ordire all'attendibilità delle dichiarazioni deliiaicguirerite pe:,-7 sostanza Op -n,:::o formato oggetto di attenta valutazione da parte del giudici di merito, quali, oltre ad avere evidenziato 'assenza di eiemeriti susoettiblii di rivelare che avesse mentito, hanno rimarcato come il teste di Polizia aVeSS assistA.o d'a cessione, la qual cosa esciude ogni incertezza .in ordine alla penale respiamsaipilità re imputato ed ogni possibilità di equivoco. Ritenuto che l profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da congrua motivazione ; avendo la Corte di merito posto in rilievo l'entità del fatto per la natura dello stupefacente ceduto, la negativa personalità dell'imputato, gravato da altri precedenti e la circostanza che ricorrente - sulla base dee acquiiisizioni processuali - fosse dedito all'attività illecita dei comME.'rC;0 il St:j rje:'aCefltl, onde e d'uopo rit.einere no cm ssio e l 2motivo in ragione del pacifico orientamento in base al quale non sono proponibill, nei giudizio di cassazione„ censure volte a sollecitare una luova valutazione della condruta dea pena la fjete,-- :-:azione„ come nei caso in esame, non sia frutto di me:-o arbit(lo .-agionarnento illogico (Sez. 5, n. 5582 dei 30/09/2013 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). R:teriuto, pertanto, che ii ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dic.a mcm dc. ma a condanna riecrrente al pagamento deUe spese processua e deila somma di euro tremi:a io favore della Cassa delle ammende. Co.s. deciso 2c5 rr,d,g,do 20 .2E. 3 Conliere estensore T' Fli1eidente iviar:a-osaria [OSCURATO:PERSONA] DonaYei Fe.rranti