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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03456/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 novembre 2021 la Corte di appello di Torino - in funzione di giudice dell'esecuzione e provvedendo quale Giudice del rinvio (art.627 cod. proc. pen.), a seguito della sentenza di questa Corte del 5 febbraio 2021 - ha revocato l'indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 1 legge 31 luglio 2006, n. 241 con ordinanze della Corte di appello di Napoli del 12 marzo 2009 e della Corte di appello di Roma del 5 dicembre 2011.

2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse del Bisesti, denunciando - con un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c) e e), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. b), 666, 674 cod. proc. pen. e l'omessa motivazione, e deducendo in particolare che - a seguito della pronuncia di annullamento - il Giudice dell'esecuzione avrebbe disposto la revoca dell'indulto nonostante il Procuratore generale distrettuale, all'udienza celebrata innanzi alla Corte di appello, avesse rinunciato all'istanza volta ad ottenerla, così essendosi determinata una nullità insanabile ex art. 178, comma 1, lett. b), cit., poiché il Giudice dell'esecuzione avrebbe provveduto senza il necessario impulso di parte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Anzitutto, deve osservarsi che: - nella specie è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; - «in tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla», con la conseguenza «che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo "a posteriori"» (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636 - 01; cfr. pure Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05; Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01); - ragion per cui non rileva ex se il vizio di motivazione.

Ciò posto, il ricorso è manifestamente infondato.

Quantunque risulti dagli atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01) che all'udienza celebrato il 27 ottobre 2021 innanzi alla Corte di appello di Torino, il Procuratore generale ha chiesto di non revocare l'indulto, è dirimente osservare che - come già chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità - «nel procedimento di esecuzione non può trovare ingresso la facoltà di rinuncia riconosciuta alle parti dall'art. 589 cod. proc. pen. in tema di impugnazioni, perché l'atto introduttivo di esso» - nella specie richiesto ex art. 666, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 29203 del 23/05/2013, Serino, Rv. 256793 - 01; Sez. 1, n. 42308 del 11/11/2010, Ratini, Rv. 249024 - 01) - «non ha natura di impugnazione» (Sez. 1, n. 37046 del 23/03/2018, Cavicchioli, Rv. 273666 - 01; cfr. pure Sez. 1, n. 10416 del 19/02/2009, Guarracino, Rv. 242898 - 01, che ha condivisibilmente ha chiarito che in tal senso depone pure il disposto dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il quale non contempla, tra le ipotesi di inammissibilità della richiesta, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione; Sez. 1, n. 14358 del 04/12/2000 - dep. 2001, Fontanella, Rv. 218633 - 01; cfr. altresì Sez. 1, n. 1229 del 11/11/2020 - dep. 2021, Marseglia, Rv. 280217 - 01).

D'altra parte, la non assimilabilità degli incidenti di esecuzione alle impugnazioni è stata evidenziata dalle Sezioni unite che - nell'escludere che possa attribuirsi natura di impugnazione all'opposizione innanzi al giudice dell'esecuzione, proposta contro l'ordinanza dallo stesso resa senza formalità nei casi previsti dalla legge (cfr. art. 667, comma 4, cod. proc. pen.) - con riguardo al procedimento di esecuzione hanno ritenuto che dall'art. 666, comma 6, cod. proc. pen. si tragga che «le norme in materia d'impugnazione sono applicabili con esclusivo riferimento al ricorso, proponibile avverso l'ordinanza che conclude il procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione, eventualmente a seguito dell'opposizione» (Sez.

U, n. 3026 del 28/11/2001 - dep. 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220577 - 01).

Pertanto, il Collegio ritiene non condivisibile il principio - che pure questa Corte ha espresso in due pronunce del medesimo tenore in pari data - secondo cui in sede di incidente di esecuzione «la parte, sia pubblica che privata, può impedire un pronunciamento di merito soltanto attraverso la rinuncia alla domanda originaria», rinuncia che tuttavia non può ravvisarsi nelle «difformi conclusioni che il pubblico ministero abbia rassegnato in udienza, dovendo la rinuncia essere espressa con modalità formali che la identifichino come tale, senza che possa inferirsi da semplici fatti concludenti» (Sez. 1, n. 2970 del 26/09/2019 - dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278479 - 01; cfr. pure Sez. 1, n. 2969 del 26/09/2019 - dep. 2020, Bonomo, Rv. 278118 - 01).

Mette conto segnalare che tale principio non gioverebbe comunque all'odierno ricorrente, atteso che nella specie per l'appunto non consta una rituale rinuncia ma soltanto le difformi conclusioni del Pubblico ministero rispetto all'originaria richiesta di revoca dell'indulto (cfr. verbale dell'udienza del 27 ottobre 2021).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 novembre 2021 la Corte di appello di Torino - in funzione di giudice dell'esecuzione e provvedendo quale Giudice del rinvio (art.627 cod. proc. pen.), a seguito della sentenza di questa Corte del 5 febbraio 2021 - ha revocato l'indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 1 legge 31 luglio 2006, n. 241 con ordinanze della Corte di appello di Napoli del 12 marzo 2009 e della Corte di appello di Roma del 5 dicembre 2011. 2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse del Bisesti, denunciando - con un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c) e e), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. b), 666, 674 cod. proc. pen. e l'omessa motivazione, e deducendo in particolare che - a seguito della pronuncia di annullamento - il Giudice dell'esecuzione avrebbe disposto la revoca dell'indulto nonostante il Procuratore generale distrettuale, all'udienza celebrata innanzi alla Corte di appello, avesse rinunciato all'istanza volta ad ottenerla, così essendosi determinata una nullità insanabile ex art. 178, comma 1, lett. b), cit., poiché il Giudice dell'esecuzione avrebbe provveduto senza il necessario impulso di parte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Anzitutto, deve osservarsi che: - nella specie è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; - «in tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla», con la conseguenza «che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo "a posteriori"» (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636 - 01; cfr. pure Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05; Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01); - ragion per cui non rileva ex se il vizio di motivazione. Ciò posto, il ricorso è manifestamente infondato. Quantunque risulti dagli atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01) che all'udienza celebrato il 27 ottobre 2021 innanzi alla Corte di appello di Torino, il Procuratore generale ha chiesto di non revocare l'indulto, è dirimente osservare che - come già chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità - «nel procedimento di esecuzione non può trovare ingresso la facoltà di rinuncia riconosciuta alle parti dall'art. 589 cod. proc. pen. in tema di impugnazioni, perché l'atto introduttivo di esso» - nella specie richiesto ex art. 666, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 29203 del 23/05/2013, Serino, Rv. 256793 - 01; Sez. 1, n. 42308 del 11/11/2010, Ratini, Rv. 249024 - 01) - «non ha natura di impugnazione» (Sez. 1, n. 37046 del 23/03/2018, Cavicchioli, Rv. 273666 - 01; cfr. pure Sez. 1, n. 10416 del 19/02/2009, Guarracino, Rv. 242898 - 01, che ha condivisibilmente ha chiarito che in tal senso depone pure il disposto dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il quale non contempla, tra le ipotesi di inammissibilità della richiesta, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione; Sez. 1, n. 14358 del 04/12/2000 - dep. 2001, Fontanella, Rv. 218633 - 01; cfr. altresì Sez. 1, n. 1229 del 11/11/2020 - dep. 2021, Marseglia, Rv. 280217 - 01). D'altra parte, la non assimilabilità degli incidenti di esecuzione alle impugnazioni è stata evidenziata dalle Sezioni unite che - nell'escludere che possa attribuirsi natura di impugnazione all'opposizione innanzi al giudice dell'esecuzione, proposta contro l'ordinanza dallo stesso resa senza formalità nei casi previsti dalla legge (cfr. art. 667, comma 4, cod. proc. pen.) - con riguardo al procedimento di esecuzione hanno ritenuto che dall'art. 666, comma 6, cod. proc. pen. si tragga che «le norme in materia d'impugnazione sono applicabili con esclusivo riferimento al ricorso, proponibile avverso l'ordinanza che conclude il procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione, eventualmente a seguito dell'opposizione» (Sez. U, n. 3026 del 28/11/2001 - dep. 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220577 - 01). Pertanto, il Collegio ritiene non condivisibile il principio - che pure questa Corte ha espresso in due pronunce del medesimo tenore in pari data - secondo cui in sede di incidente di esecuzione «la parte, sia pubblica che privata, può impedire un pronunciamento di merito soltanto attraverso la rinuncia alla domanda originaria», rinuncia che tuttavia non può ravvisarsi nelle «difformi conclusioni che il pubblico ministero abbia rassegnato in udienza, dovendo la rinuncia essere espressa con modalità formali che la identifichino come tale, senza che possa inferirsi da semplici fatti concludenti» (Sez. 1, n. 2970 del 26/09/2019 - dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278479 - 01; cfr. pure Sez. 1, n. 2969 del 26/09/2019 - dep. 2020, Bonomo, Rv. 278118 - 01). Mette conto segnalare che tale principio non gioverebbe comunque all'odierno ricorrente, atteso che nella specie per l'appunto non consta una rituale rinuncia ma soltanto le difformi conclusioni del Pubblico ministero rispetto all'originaria richiesta di revoca dell'indulto (cfr. verbale dell'udienza del 27 ottobre 2021). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur
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