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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14244/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 9126-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 243, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 3002/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che, con sentenza del 5 settembre 2019, la Corte d'Appello di Roma in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Tivoli, che sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alle cui dipendenze aveva prestato attività di lavoro domestico, avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive per euro 27.377,79 e TFR, si era pronunciato riconoscendo dovuta a [OSCURATO:PERSONA] la complessiva somma di euro 8.922,06, tenuto conto della somma di euro 11.572,24 accertata come dovuta dal medesimo alla Barillà a titolo di canoni di locazione non corrisposti ed indennità di mancato preavviso, limitava la somma complessiva dovuta a [OSCURATO:PERSONA] ad euro 4.025,78 a titolo di TFR e tredicesima mensilità per gli anni dal 2011 al 2013, fermo restando il debito di euro 11.572,24 dovute dal medesimo alla Barillà e condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo sollevata dalla Barillà, di dover considerare il rapporto di lavoro subordinato limitato al periodo corrispondente alla durata del relativo contratto, non avendo il prestatore impugnato il capo della sentenza di primo grado che aveva escluso la ricorrenza della subordinazione per il periodo antecedente rivendicato, di dover riproporzionare nell'importo di euro 1.050,00 mensili la retribuzione spettante, da assumersi quale parametro per le voci retributive periodiche o differite rivendicate, non avendo l'istante provato la percezione della maggior somma di euro 1400,00 né l'illegittimità dell'asserita riduzione, di dover quindi riconoscere gli importi così riproporzionati a titolo di tredicesima per gli anni dal 2011 al 2013 e di TFR, di disporre la condanna dell'istante al pagamento delle spese di lite a motivo del rilevante ridimensionamento delle pretese fatte valere in giudizio (euro 27.377,79 richieste, euro 4.025,78 riconosciute e dell'aver il medesimo instaurato il giudizio pur essendo egli debitore del datore di lavoro per euro 7.546,46 (pari alla differenza tra la somma a debito di euro 11.572,24 e la somma a credito di euro 4.025,78) che, per la cassazione di tale decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale la Barillà, pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, comma 2, e 132 c.p.c., deduce la nullità della statuizione relativa alla condanna alle spese accollata al ricorrente, non valendo, a suo dire, la motivazione invocata a sorreggere l'attuata inversione del criterio della soccombenza; che il motivo risulta infondato, atteso chlla pronunzia di condanna alle spese emessa dalla Corte territoriale trova fondamento nell'esito complessivo del giudizio che, all'esito dell'accertamento delle poste di dare e avere dedotte in giudizio da entrambe le parti, assegna all'originario ricorrente una posizione debitoria più gravosa di quella posta a carico della convenuta, configurandolo così come parte soccombente, cui legittimamente, dunque, alla stregua di quel criterio, risulta essere stata disposta la condanna alle spese; che, pertanto, il ricorso va rigettato senza attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità per non aver la Barillà svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9126-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 243, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 3002/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 5 settembre 2019, la Corte d'Appello di Roma in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Tivoli, che sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alle cui dipendenze aveva prestato attività di lavoro domestico, avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive per euro 27.377,79 e TFR, si era pronunciato riconoscendo dovuta a [OSCURATO:PERSONA] la complessiva somma di euro 8.922,06, tenuto conto della somma di euro 11.572,24 accertata come dovuta dal medesimo alla Barillà a titolo di canoni di locazione non corrisposti ed indennità di mancato preavviso, limitava la somma complessiva dovuta a [OSCURATO:PERSONA] ad euro 4.025,78 a titolo di TFR e tredicesima mensilità per gli anni dal 2011 al 2013, fermo restando il debito di euro 11.572,24 dovute dal medesimo alla Barillà e condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo sollevata dalla Barillà, di dover considerare il rapporto di lavoro subordinato limitato al periodo corrispondente alla durata del relativo contratto, non avendo il prestatore impugnato il capo della sentenza di primo grado che aveva escluso la ricorrenza della subordinazione per il periodo antecedente rivendicato, di dover riproporzionare nell'importo di euro 1.050,00 mensili la retribuzione spettante, da assumersi quale parametro per le voci retributive periodiche o differite rivendicate, non avendo l'istante provato la percezione della maggior somma di euro 1400,00 né l'illegittimità dell'asserita riduzione, di dover quindi riconoscere gli importi così riproporzionati a titolo di tredicesima per gli anni dal 2011 al 2013 e di TFR, di disporre la condanna dell'istante al pagamento delle spese di lite a motivo del rilevante ridimensionamento delle pretese fatte valere in giudizio (euro 27.377,79 richieste, euro 4.025,78 riconosciute e dell'aver il medesimo instaurato il giudizio pur essendo egli debitore del datore di lavoro per euro 7.546,46 (pari alla differenza tra la somma a debito di euro 11.572,24 e la somma a credito di euro 4.025,78) che, per la cassazione di tale decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale la Barillà, pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, comma 2, e 132 c.p.c., deduce la nullità della statuizione relativa alla condanna alle spese accollata al ricorrente, non valendo, a suo dire, la motivazione invocata a sorreggere l'attuata inversione del criterio della soccombenza; che il motivo risulta infondato, atteso chlla pronunzia di condanna alle spese emessa dalla Corte territoriale trova fondamento nell'esito complessivo del giudizio che, all'esito dell'accertamento delle poste di dare e avere dedotte in giudizio da entrambe le parti, assegna all'originario ricorrente una posizione debitoria più gravosa di quella posta a carico della convenuta, configurandolo così come parte soccombente, cui legittimamente, dunque, alla stregua di quel criterio, risulta essere stata disposta la condanna alle spese; che, pertanto, il ricorso va rigettato senza attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità per non aver la Barillà svolto alcuna attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consig