CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 27307/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Acireale avverso l'ordinanza del 14 marzo 2023 del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Catania ha confermato il provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal giudice per le indagini preliminari in data 4 giugno 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] riqualificando la condotta di cui al capo 2) come tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], aggravata dall'art. 416-bis.1, cod. pen., a seguito dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza del Tribunale del riesame del 1 luglio fY 2022 avvenuto con la sentenza di questa Corte, Sez. 2 n. 8411 del 22 novembre 2022, dep. 2023. 2. Avverso detta ordinanza la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con un unico motivo concernente violazione di legge e vizio di motivazione esclusivamente sulle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura massimamente afflittiva. 3. Successivamente, con nota del I dicembre 2022, depositata il 9 dicembre 2022, il difensore ha inviato rinuncia al ricorso per cassazione allegando l'accordo transattivo intercorso tra il proprio assistito e le persone offese costituite parti civili, e all'udienza del 23 febbraio 2023 il processo è stato rinviato in assenza di procura legittimante il difensore alla rinuncia al ricorso, pervenuta il 9 marzo 2023. 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il motivo relativo all'assenza delle esigenze cautelari è generico e reiterativo. 2.1. La censura per mancanza di autonoma valutazione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari non si confronta con la motivazione del Tribunale che ha condiviso l'ordinanza genetica nella sostanza ma ha provveduto ad un proprio puntuale ragionamento fondato su elementi di fatto rimasti incontestati. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] risponde, in via provvisoria, del reato di cui agli artt. 629 e 416-bis.1 cod. pen., rientrante tra quelli di cui all'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen., per i quali opera la presunzione relativa sussistenza delle esigenze cautelari e di idoneità della custodia in carcere ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che può essere vinta solo se risulta, dagli atti o l'indagato provi, la rescissione del legame con il sodalizio, oppure quest'ultimo è stato debellato o si è sciolto. L'ordinanza impugnata ha collocato le condotte di [OSCURATO:PERSONA], già sottoposto alla sorveglianza speciale, in un continuativo, attuale e pericoloso contesto criminale sia rispetto all'estorsione subita dalla medesima vittima, Fassari, per dieci anni (una prima volta nel 2009 e di nuovo nel 2019- 2020), con un intervento personale del ricorrente avvenuto nel 2020 presso il giardino della sua abitazione per convincerlo a pagare, sia alla sua personalità, desumibile dalle condanne definitive per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., per estorsione tentata continuata aggravata e per estorsione tentata in concorso del 2006, dimostrative della fattiva presenza del ricorrente in seno al contesto mafioso cui appartiene e, quindi, del pericolo di reiterazione dei reati. Né, la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è stata superata dall'indagato con elementi oggettivi e concreti, di valore uguale e contrario, capaci di superare quelli valutati dai giudici di merito e di dimostrare la recisione dei rapporti con Cosa nostra, con cui risultano consolidati e risalenti legami, e l'insussistenza di pericoli legati ad una misura come gli arresti domiciliari, pur con presidio elettronico, che gli consentirebbe di continuare a delinquere, anche tramite terzi. Infine, il Tribunale, con motivazione logica, ha rimarcato l'irrilevanza degli elementi dedotti dalla difesa in ordine alla condizione familiare di [OSCURATO:PERSONA] rappresentando come questa non lo avesse fermato dal commettere gravi reati e dunque dal porsi in condizione di aggravare la sua difficile relazione con i figli, in particolare di quello più fragile. 4. La suddetta dichiarazione di rinuncia determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del procedimento ma non anche al versamento alla Cassa delle ammende non potendosi entrare nel merito dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 31 maggio 202