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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20294/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna ex art. 337 cod. pen.); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto: violazione di legge e vizio di motivazione quanto a: 1) l'art. 337 cod. pen., difettando la qualifica di incaricato di pubblico servizio nelle persona offese (il distacco dei fili conduttori in derivazione dell'energia elettrica all'utenza del privato è attività meramente materiale) e l'omessa considerazione delle doglianze difensive (valutazione dei testi); 2) la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla gravità essendo riferito al fatto nella sua complessità, sebbene la minaccia di morte fosse stata proferita da un solo imputato (non identificato) e fosse possibile valutare positivamente la personalità dell'imputata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art 131-bis cod. pen., illogicamente argomentata; 2) un motivo in sostanza sovrapponibile al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato, quanto al difetto della qualifica soggettiva in capo agli operai Enel (primo motivo e secondo motivo dei ricorsi, rispettivamente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che, al contrario di quanto eccepito, secondo questa Corte, è incaricato di pubblico di servizio il dipendente dell'Enel addetto al controllo e all'eventuale distacco del contatore, espletando un'attività non meramente materiale ma anche intellettiva di valutazione e di scelta strumentale all'esercizio del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica (Sez. 4, n. 7566 del 19/02/2020, Privitera, Rv. 278581); rilevato che i ricorsi sono per la restante parte versati in fatto, proponendo un diverso apprezzamento delle prove, valutate con motivazione esente da vizi dalla Corte di appello la quale è espressamente pervenuta ad un giudizio sulla gravità del fatto incompatibile con l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto i ricorsi inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna ex art. 337 cod. pen.); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto: violazione di legge e vizio di motivazione quanto a: 1) l'art. 337 cod. pen., difettando la qualifica di incaricato di pubblico servizio nelle persona offese (il distacco dei fili conduttori in derivazione dell'energia elettrica all'utenza del privato è attività meramente materiale) e l'omessa considerazione delle doglianze difensive (valutazione dei testi); 2) la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla gravità essendo riferito al fatto nella sua complessità, sebbene la minaccia di morte fosse stata proferita da un solo imputato (non identificato) e fosse possibile valutare positivamente la personalità dell'imputata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art 131-bis cod. pen., illogicamente argomentata; 2) un motivo in sostanza sovrapponibile al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato, quanto al difetto della qualifica soggettiva in capo agli operai Enel (primo motivo e secondo motivo dei ricorsi, rispettivamente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che, al contrario di quanto eccepito, secondo questa Corte, è incaricato di pubblico di servizio il dipendente dell'Enel addetto al controllo e all'eventuale distacco del contatore, espletando un'attività non meramente materiale ma anche intellettiva di valutazione e di scelta strumentale all'esercizio del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica (Sez. 4, n. 7566 del 19/02/2020, Privitera, Rv. 278581); rilevato che i ricorsi sono per la restante parte versati in fatto, proponendo un diverso apprezzamento delle prove, valutate con motivazione esente da vizi dalla Corte di appello la quale è espressamente pervenuta ad un giudizio sulla gravità del fatto incompatibile con l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto i ricorsi inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro. P P.Q.M
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