CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 37765/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Libano), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma emessa in data 26/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore di fiducia dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in composizione monocratica in data 27/03/2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di cui agli artt. 582, 583 n. 2 cod. pen., in Roma il 13/08/2014. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo sei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 583, comma primo, n. 2) cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in quanto la lesione aveva interessato un dente già incapsulato, senza spiegare per quale ragione ciò avesse comportato un ulteriore indebolimento dell'organo, peraltro in assenza di perizia che avrebbe potuto verificare un ulteriore indebolimento dello stesso, posto che, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, sarebbe stato necessario accertare tale ulteriore indebolimento; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 52 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale omesso di spiegare l'esclusione dell'esimente, con riferimento alla ritenuta adeguatezza del mezzo alternativo di reazione, ovvero la richiesta di intervento ai Carabinieri, non spiegando neanche come, a fronte di un'attuale invasione dell'altrui domicilio da parte della persona offesa, preceduta da una sassaiola ai danni del Mazzolini, l'intervento delle Forze dell'ordine avrebbe potuto sventare tale ingresso nell'altrui proprietà ed il rischio di aggressione personale, anche in relazione alla tempistica di tale intervento; inoltre, la sentenza ha omesso ogni motivazione in ordine alla legittima difesa domiciliare, che non richiede alcun accertamento del requisito della proporzionalità, non essendo in alcun modo possibile integrare tale carenza con l'altrettanto illogica motivazione del primo giudice; 2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod proc. pen., in riferimento alla motivazione circa l'attendibilità della persona offesa, alla luce delle incongruenze emerse tra il contenuto della querela e le dichiarazioni della persona offesa rese in dibattimento; 2.4 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in riferimento alla determinazione della pena, irrogata in misura superiore al minimo senza adeguata motivazione, ed al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche; 2.5 violazione di legge, in riferimento agli artt. 82, comma 2, 523, comma 2, 598 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod.proc. pen., essendo state confermate le statuizioni civili pur in assenza di conclusioni della parte civile; 2.6 violazione di legge, in riferimento agli artt. 583, comma 2, 539, comma 2, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riguardo all'importo della provvisionale liquidata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. Il primo motivo di ricorso è incentrato su considerazioni del tutto inedite e non poste a fondamento del gravame. Con l'atto di appello, infatti, il Mazzolini aveva contestato il dolo del delitto di lesioni, senza nulla dedurre di specifico in ordine alla sussistenza della ritenuta circostanza aggravante, di cui all'art. 583 n. 2 cod. pen.; peraltro, già il primo giudice aveva evidenziato come l'esame radiografico eseguito in data 14/08/2014 avesse evidenziato la "frattura del terzo apicale radicolare del 2.4" (pag. 7 della sentenza di primo grado). In ogni caso, anche a prescindere da tale circostanza, già idonea a rendere del tutto inammissibile il motivo di ricorso, va ricordato che pacificamente la giurisprudenza di legittimità ritiene che ai fini della sussistenza dell'aggravante in esame sia irrilevante il maggiore o minor grado dell'indebolimento dell'organo, come pure il fatto che esso fosse già in precedenza indebolito, in quanto una ulteriore debilitazione costituisce, in ogni caso, una minorazione della sua efficienza (Sez. 1, n. 8569 del 20/06/1984, Coco, Rv. 166127; Sez. 5, n. 40 del 23/11/1983, dep. 04/01/1984, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 161999; Sez. 5, n. 1052 del 17/11/1981, dep. 04/02/1982, Raffaele, Rv. 151985; Sez. 6, n. 2070 del 10/01/1978, Minatauro, Rv. 138062; Sez. 4, n. 6415 del 06/02/1976, Mezzera, Rv. 133652; Sez. 4, n. 1993 del 15/10/1974, dep. 20/02/1975, Parme, Rv. 129327; Sez. 1, n. 327 del 28/02/1968, Balloni, Rv. 108087; Sez. 1, n. 1435 del 25/10/1967, dep. 11/01/1968, Casula, Rv. 106438; Sez. 4, n. 624 del 20/02/1970, Feligetti, Rv. 114857). Quanto alla sussistenza della scriminante della legittima difesa, la Corte di merito non si è limitata ad asserire che l'imputato avrebbe potuto richiedere l'intervento dei Carabinieri - cosa che, peraltro, aveva già fatto in occasione del precedente episodio, verificatosi intorno alle ore 08,00 e registrato dalla telecamera di videosorveglianza -, ma, soprattutto, al fine di escludere la legittima difesa, ha evidenziato la sproporzione tra l'offesa e la difesa, circostanza con cui la difesa non si confronta affatto.Quanto alla scriminante della legittima difesa domiciliare, la motivazione della Corte di merito risulta del tutto immune da censure, alla luce del principio secondo cui "La fattispecie scriminante della legittima difesa, risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 26 aprile 2019 n. 36, postula quali requisiti aggiuntivi rispetto a quello della proporzione, di cui al primo comma dell'art. 52 cod. pen., la commissione di una violazione di domicilio da parte dell'aggressore; la presenza legittima dell'agente nei luoghi dell'illecita intrusione preda toria o dell'illecito intrattenimento e uno specifico "animus defendendi", per cui alla finalità difensiva deve necessariamente corrispondere, sul piano oggettivo, il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile se non con la condotta difensiva effettivamente attuata." (Sez. 1, n. 21794 del 20/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279340). Non si comprende, quindi, sulla base di quali elementi possa ritenersi che la legittima difesa domiciliare prescinda dal requisito della proporzionalità tra difesa ed offesa. Del tutto versato in fatto risulta il terzo motivo di ricorso, alla luce degli elementi individuati dalla Corte territoriale a conferma dell'attendibilità della persona offesa (certificato medico e teste Tranquilli, come illustrato a pag. 5 della sentenza impugnata), non risultando neanche acquisita la querela della persona offesa agli atti del processo. La determinazione della pena, al netto del giudizio di equivalenza della circostanze attenuanti generiche, risulta adeguatamente motivata in considerazione delle conseguenze lesive cagionate, non avendo indicato la difesa elementi che avrebbero dovuto indurre ad un diverso giudizio di bilanciamento, né avendo specificato in che senso la pena di mesi quatto di reclusione appaia eccessiva, tenuto conto dei limiti edittali. Il concetto di immanenza della costituzione di parte civile rende irrilevante, nel giudizio di appello, la presentazione o meno di conclusioni scritte (Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338), laddove del tutto radicalmente inammissibile è la doglianza, in sede di giudizio di legittimità, della quantificazione della provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (tra le altre Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277773). Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibilp il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d