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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 04655/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 26 ottobre 2021, che ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto di falsità ideologica in concorso, commesso in Crispano il 2 luglio 2014; considerato che il ricorso proposto nell'interesse di Merola, che denuncia, con un solo motivo, il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità, con particolare riferimento alla prova dell'elemento soggettivo del reato e all'interpretazione della prova documentale rappresentata dai 'rilievi fotografici', è inammissibile in quanto le spiegate doglianze, ancorché articolate sotto l'egida formale dei vizi enunciate, sono dirette a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici ed inopinabili travisamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944), a fronte di una motivazione, quale quella censurata, che ha dato conto, con completezza e nei limiti della logica plausibilità, di tutti gli elementi a disposizione, mostrando di averne effettuato una congrua revisione, con gli esiti della quale (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) il ricorrente non si è affatto confrontato; considerato che anche il ricorso proposto nell'interesse di Buono, che denuncia, con un solo motivo, il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità, è inammissibile, vuoi perché interamente versato in atto, senza deduzione di specifici ed inopinabili travisamenti probatori, come invece sarebbe stato necessario in presenza di una doppia conforme sentenza di condanna, vuoi perché affetto da conclamata aspecificità, ossia per assenza di effettivo confronto con le ragioni ostese a sostegno della statuizione impugnata; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 gennaio 2023 Il consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 26 ottobre 2021, che ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto di falsità ideologica in concorso, commesso in Crispano il 2 luglio 2014; considerato che il ricorso proposto nell'interesse di Merola, che denuncia, con un solo motivo, il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità, con particolare riferimento alla prova dell'elemento soggettivo del reato e all'interpretazione della prova documentale rappresentata dai 'rilievi fotografici', è inammissibile in quanto le spiegate doglianze, ancorché articolate sotto l'egida formale dei vizi enunciate, sono dirette a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici ed inopinabili travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944), a fronte di una motivazione, quale quella censurata, che ha dato conto, con completezza e nei limiti della logica plausibilità, di tutti gli elementi a disposizione, mostrando di averne effettuato una congrua revisione, con gli esiti della quale (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) il ricorrente non si è affatto confrontato; considerato che anche il ricorso proposto nell'interesse di Buono, che denuncia, con un solo motivo, il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità, è inammissibile, vuoi perché interamente versato in atto, senza deduzione di specifici ed inopinabili travisamenti probatori, come invece sarebbe stato necessario in presenza di una doppia conforme sentenza di condanna, vuoi perché affetto da conclamata aspecificità, ossia per assenza di effettivo confronto con le ragioni ostese a sostegno della statuizione impugnata; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio 2023 Il consig
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