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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38044/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. udito il difensore dell'imputato, avv.

R. Jappelli, che si riporta ai motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 19/11/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 12quinquies della legge n. 356\1992 aggravato ai sensi dell'art. 7 del DL 152\1991.

Veniva anche confermata la confisca, già disposta in primo grado ex art. 12sexies della legge 357\1992 (ora art. 240bis cod.pen.), della ditta individuale (nella porzione ancora in sequestro).

1.1. Secondo le ricostruzioni accolte dai giudici del merito, all'imputato si attribuisce di avere fittiziamente intestato alla figlia [OSCURATO:PERSONA] la ditta individuale omonima (costituita il 21.7.2003) di cui erano comproprietari e soci occulti al 50% [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Luigi, i quali ricoprivano un ruolo di vertice nel cd.

"clan dei Casalesi".

Tale ditta individuale costituiva la prosecuzione di precedenti imprese e società gestite dall'imputato che nel tempo erano fallite ma, grazie ai capitali provenienti da Bidognetti e Schiavone, continuava a operare nello stesso settore merceologico. 1.2.

Con la stessa sentenza d'appello si è dichiarata altresì l'intervenuta prescrizione del medesimo reato ascritto a carico dell'originario coimputato [OSCURATO:PERSONA] (al quale era stata attribuita la medesima condotta di intestazione fittizia, ma con riferimento alla ditta individuale a quest'ultimo intestata, costituita in data 8.5.2003); tale ipotesi delittuosa è stata giudicata prescritta sin dal 14.2.2019, data precedente al verificarsi degli eventi di sospensione della prescrizione che, nella fase dell'appello del presente giudizio, hanno invece impedito il verificarsi dell'effetto estintivo in relazione al reato ascritto all'attuale ricorrente.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di intestazione fittizia.

Tale conclusione è frutto di ricostruzione carente e illogica, fondata su dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno descritto situazìoni risalenti al 1992-1993, dunque ad un decennio antecedente alla costituzione delle due ditte individuali oggetto del procedimento, epoca a cui risalgono i finanziamenti malavitosi in favore delle varie società gestite dallo [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] (quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CMA e Agrivolturno).

Inoltre, non è spiegato per quale motivo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero continuato a cooperare dopo il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (costituita nel 1980 ed i cui soci "ufficiali" erano, dall'anno 1989, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) nonostante la costituzione delle due ditte autonome nel 2003; né si spiega adeguatamente perché la provvista derivata al [OSCURATO:PERSONA] dalla vendita, nel 1999, di un terreno intestato alla di lui moglie non possa aver costituito una risorsa idonea a finanziare la costituzione della ditta di causa nel 2003; neppure si indica l'ammontare delle risorse economiche stimate necessarie alla costituzione di tale ditta.

Sussiste inoltre travisamento delle dichiarazioni della collaboratrice [OSCURATO:PERSONA], relative alla sola posizione [OSCURATO:PERSONA] e invece valutate anche a carico dei ricorrente, oltre che violazione dell'art. 192 comma 3 cod.proc.pen., trattandosi di imputata di reato connesso, rispetto al cui dichiarato mancano i necessari riscontri, con particolare riferimento alla circostanza, riferita dalla predetta, del prelevamento mensile di somme dalle casse aziendali ad opera dello [OSCURATO:PERSONA] per conto del Bidognetti ancora nel 2005-2006.

Anche l'intercettazione ambientale avvenuta in carcere nel 2009, tra il Biclognetti e l'avvocato- D'Aniello, è travisata, riguardando la sola posizione dello [OSCURATO:PERSONA] e comunque riferendosi a condotte da collocare non oltre il 1992-1993, dato che successivamente il Bidognetti è stato sottoposto al regime di cui all'art. 41bis O.P. .

E comunque, la motivazione è intrinsecamente illogica laddove utilizza gli ultimi elementi probatori a carico del [OSCURATO:PERSONA] (affermandosi che "la nascita delle due succitate ditte sia ascrivibile ad un'unica strategia") ma poi si aggiunge contraddittoriamente che le due ditte individuali sono autonome e che ciascuno dei due imputati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non risponde dell'intestazione fittizia della ditta del coimputato. - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 512bis cod.pen., con particolare riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, caratterizzato dal dolo specifico di elusione, che deve sussistere necessariamente in capo a tutti i concorrenti nel reato, non solo in capo a colui che è esposto alla misura di prevenzione; a tal fine non è sufficiente affermare che l'imputato non poteva non conoscere la caratura criminale dei capi del clan dei Casalesi, dovendosi invece dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] abbia agito al fine specifico di favorire l'elusione delle misure di prevenzione. - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod.pen. (ex art. 7

I. 203/91), sotto il profilo dell'agevolazione della struttura associativa, cosa diversa dalla agevolazione di uno o più dei suoi elementi di vertice (come affermato da Sez.

I, n. 17546\2016).

E comunque difetta adeguata motivazione in relazione ai benefici derivati all'organizzazione tramite l'intestazione fittizia di causa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, seppure infondato, ammissibile e dunque la sopravvenuta maturazione dei termini di prescrizione del reato impone di concludere con pronuncia di annullamento nei limiti infra precisati.

1. Secondo l'analitico e incontestato computo dei termini di prescrizione operato dalla Corte territoriale, il reato istantaneo ascritto al prevenuto si è consumato in data 21.7.2003.

E, come correttamente evidenziato alle pagg. 71 e 72 della sentenza di primo grado, il termine di prescrizione (pari ad anni 15) va individuato (in considerazione della ricorrenza dell'aggravante ex art. 7 legge 203\1991) alla luce della più favorevole previsione normativa vigente anteriormente alla riforma introdotta con legge n. 251\2005.

Ciò posto, considerando i periodi di sospensione (pari a 282 gg. in primo grado e a 582 gg. in appello), la data di maturazione dell'evento estintivo in parola (come evidenziato dalla Corte territoriale a pag.11 della sentenza impugnata) va individuata al 1.12.2020, data successiva alla pronuncia d'appello (19.11.2020) ma precedente alla presente sentenza.

1.1. Tuttavia la ricorrenza di confisca ai sensi dell'art. 240bis cod.pen. impone, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 578bis cod.proc.pen., di affrontare in maniera dettagliata i motivi di ricorso relativi alla sussistenza del reato nei suoi elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo.

2. In relazione al primo motivo giova considerare che, secondo gli insegnamenti delle SS.UU. di questa Corte, il disvalore della condotta di intestazione fittizia è integrato mediante l'utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare l'effetto traslativo del diritto sul bene (ovvero il conferimento di un potere di fatto sul bene stesso), o comunque rendere di diversa attribuzione la sua disponibilità, così da determinarne (attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario) la (solo) formale attribuzione, al fine di raggiungere la conseguenza elusiva delle disposizioni dì legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter cod.pen. (cfr., sentenza n. 8 del 28 febbraio 2001, Ferrarese) .

Detta condotta costituisce fattispecie a forma libera, avente come finalità l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, allo scopo di eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali.

E, dal punto di vista dell'agente, è necessaria la ricorrenza della consapevole determìnazione di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta normativamente descritta; infatti, è indispensabile la ricorrenza dolo specifico, momento selettivo che qualifica la sua antigiuridicità: lo scopo elusivo.

Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato, in unione con quella richiamata del giudice di prime cure, lungi dal risultare apparente, offre adeguata giustificazione dell'accertamento di responsabilità, priva di discrasie logiche e del tutto idonea a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.

Invero, quanto alla ritenuta risalenza dell'immissione di capitali da parte del [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA] (che avrebbe riguardato società pregresse rispetto alla creazione delle ditte individuali di causa), la Corte territoriale ha spiegato che tale dato rientra nell'ambito della complessiva strategia posta in essere, che prevedeva il continuo succedersi di nuove strutture al venir meno delle precedenti, al costante fine di coprire e mascherare la reale proprietà dei beni; si è dunque adeguatamente e logicamente ricostruita la complessa strategia che, in forza di programmazione di massima, provvedeva a modulare secondo diverse articolazioni la medesima interposizione fittizia, finalizzata ad occultare la partecipazione di soggetti apìcalì del c.d. clan dei casalesi.

A tal fine sono state considerate e valorizzate plurime risultanze, di cui si è data lettura coordinata e logica: le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], compagna di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagine 17 e seguenti della sentenza di primo grado); gli accertamenti di P.G. relativi alla composizione ed alla storia delle società che, a partire dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., si sono nel tempo succedute, fino ad arrivare alle imprese individuali oggetto di imputazione ed intestate, rispettivamente, all'imputato [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], figlia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; l'intercettazione ambientale del colloquio tenutosi in carcere, in data 8.1.2009, tra [OSCURATO:PERSONA] ed il suo legale [OSCURATO:PERSONA]Aniello, nel corso del quale i due commentavano un provvedimento di sequestro di beni che aveva colpito lo [OSCURATO:PERSONA], con l'imputazione per il reato ex art. 12 quinquies del D.L. 152/91 in relazione alle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed Agrivolturno (intercettazione, questa, che vale per i rapporti con lo Zaccaríno ma che, per la sua più ampia portata rivelatrice, è logicamente considerata esplicativa delle modalità relazionali del Bidognetti con i suoi fiduciari nel medesimo periodo in cui si verificavano gli analoghi fatti di interposizione del [OSCURATO:PERSONA]); le dichiarazioni dei collaboratori in ordine alla inferenza per la quale, nella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (costituita nel 1980 ed i cui soci "ufficiali" erano rimasti, dall'anno 1989, i predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) erano ad un certo punto entrati, come soci occulti al 50% dello [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] (che mantenevano l'altro 50%), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; le dichiarazioni in ordine all'ingresso quali soci palesi nelle altre società successivamente costituite, del [OSCURATO:PERSONA] con lo [OSCURATO:PERSONA], il cui soci occulti erano sempre il Bidognetti e lo Schiavone citati; l'impossidenza della [OSCURATO:PERSONA]; la presenza sul posto aziendale costante del [OSCURATO:PERSONA], correlata alla constatazione e dalla circostanza che era quest'ultimo ad essere da sempre stato socio di fatto dello [OSCURATO:PERSONA], dello Schiavone e del Bidognetti; le ammissioni dello [OSCURATO:PERSONA] in tema di esame dibattimentale.

Elementi questi che rendono per nulla illogica l'attribuzione all'imputato della intestazione fittizia alla figlia Emiliana, in concorso e per conto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], effettivi titolari dell'attività di impresa e dei beni aziendali.

A ciò si aggiungono le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], compagna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

Al riguardo, infondato appare il motivo che lamenta la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. in relazione alle dichiarazioni rese da un imputato di reato connesso; invero, i riscontri e gli elementi probatori sono forniti ampiamente dalla sequenza di prove indicate in motivazione, convergenti rispetto all'esito accusatorio.

2.1. Quanto all'elemento soggettivo del reato ascritto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio per il quale ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 12quinquies della

I. n. 356 del 1992 è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, dovendosi escludere che la presunzione di interposizione fittizia prevista dall'art. 26, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di prevenzione impedisca di configurare tale fattispecie di reato o renda necessario l'ulteriore accertamento, estraneo alla fattispecie, della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale (cfr., Sez. 6 11/4/2017 n. 22568, Rv 270035).

E la Corte territoriale ricostruisce e spiega bene tale momento, in relazione alla consapevolezza della finalità elusiva temuta, adeguandosi al principio di diritto per il quale risponde di concorso ex art. 110 cod. pen. nel reato a dolo specifico anche il soggetto che apporti un contributo che non sia soggettivamente animato dalla particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti -non necessariamente l'esecutore materiale- agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole" (cfr. Cass., sez. 2, n. 38277/19).

Nella specie, logica è la deduzione secondo cui il ruolo primario e significativo del Bidognetti e Schiavone all'interno del clan dei Casalesi rendeva l'imputato consapevole delle finalità elusive delle operazioni rispetto a possibili aggressioni da parte dello Stato rispetto ai predetti vertici del clan.Né ha pregio al riguardo l'argomento difensivo circa il dolo alternativo (quale I'esigenza di reperire denaro liquido), adeguatamente contrastato dal rilevo che l'agente non possedeva originarie risorse sufficienti .

2.2. La Corte territoriale ha inoltre adeguatamente illustrato come l'attività economica gestita - sotto copertura- da esponenti del gruppo camorristico\mafioso, o comunque da persone a esso legate, fosse funzionale agli interessi dell'organizzazione criminale; e correttamente si richiama il principio di diritto (cfr.

SS.UU. n° 8545/20), per il quale l'aggravante del fine di agevolare l'attività mafiosa, attualmente prevista dall'art. 416 bis.1 cod.pen., pur avendo natura soggettiva e pur essendo caratterizzata da dolo intenzionale, si applica anche al concorrente non animato da tale scopo, ma che, seppur eventualmente animato da scopi personali ed egoistici, risulti comunque consapevole dell'altrui finalità.

3. Dunque, come già accennato, al rigetto del ricorso consegue l'annullamento senza rinvio della decisione impugnato per essere il reato estinto per prescrizione in data 1.12.2020.

3.1. Deve invece disporsi la conferma dell'avvenuta confisca, risultando accertata la sussistenza del reato e della penale responsabilità dell'imputato come previsto dall'art. 578 bis cod.proc.pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. udito il difensore dell'imputato, avv. R. Jappelli, che si riporta ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 19/11/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 12quinquies della legge n. 356\1992 aggravato ai sensi dell'art. 7 del DL 152\1991. Veniva anche confermata la confisca, già disposta in primo grado ex art. 12sexies della legge 357\1992 (ora art. 240bis cod.pen.), della ditta individuale (nella porzione ancora in sequestro). 1.1. Secondo le ricostruzioni accolte dai giudici del merito, all'imputato si attribuisce di avere fittiziamente intestato alla figlia [OSCURATO:PERSONA] la ditta individuale omonima (costituita il 21.7.2003) di cui erano comproprietari e soci occulti al 50% [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Luigi, i quali ricoprivano un ruolo di vertice nel cd. "clan dei Casalesi". Tale ditta individuale costituiva la prosecuzione di precedenti imprese e società gestite dall'imputato che nel tempo erano fallite ma, grazie ai capitali provenienti da Bidognetti e Schiavone, continuava a operare nello stesso settore merceologico. 1.2. Con la stessa sentenza d'appello si è dichiarata altresì l'intervenuta prescrizione del medesimo reato ascritto a carico dell'originario coimputato [OSCURATO:PERSONA] (al quale era stata attribuita la medesima condotta di intestazione fittizia, ma con riferimento alla ditta individuale a quest'ultimo intestata, costituita in data 8.5.2003); tale ipotesi delittuosa è stata giudicata prescritta sin dal 14.2.2019, data precedente al verificarsi degli eventi di sospensione della prescrizione che, nella fase dell'appello del presente giudizio, hanno invece impedito il verificarsi dell'effetto estintivo in relazione al reato ascritto all'attuale ricorrente. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di intestazione fittizia. Tale conclusione è frutto di ricostruzione carente e illogica, fondata su dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno descritto situazìoni risalenti al 1992-1993, dunque ad un decennio antecedente alla costituzione delle due ditte individuali oggetto del procedimento, epoca a cui risalgono i finanziamenti malavitosi in favore delle varie società gestite dallo [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] (quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CMA e Agrivolturno). Inoltre, non è spiegato per quale motivo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero continuato a cooperare dopo il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (costituita nel 1980 ed i cui soci "ufficiali" erano, dall'anno 1989, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) nonostante la costituzione delle due ditte autonome nel 2003; né si spiega adeguatamente perché la provvista derivata al [OSCURATO:PERSONA] dalla vendita, nel 1999, di un terreno intestato alla di lui moglie non possa aver costituito una risorsa idonea a finanziare la costituzione della ditta di causa nel 2003; neppure si indica l'ammontare delle risorse economiche stimate necessarie alla costituzione di tale ditta. Sussiste inoltre travisamento delle dichiarazioni della collaboratrice [OSCURATO:PERSONA], relative alla sola posizione [OSCURATO:PERSONA] e invece valutate anche a carico dei ricorrente, oltre che violazione dell'art. 192 comma 3 cod.proc.pen., trattandosi di imputata di reato connesso, rispetto al cui dichiarato mancano i necessari riscontri, con particolare riferimento alla circostanza, riferita dalla predetta, del prelevamento mensile di somme dalle casse aziendali ad opera dello [OSCURATO:PERSONA] per conto del Bidognetti ancora nel 2005-2006. Anche l'intercettazione ambientale avvenuta in carcere nel 2009, tra il Biclognetti e l'avvocato- D'Aniello, è travisata, riguardando la sola posizione dello [OSCURATO:PERSONA] e comunque riferendosi a condotte da collocare non oltre il 1992-1993, dato che successivamente il Bidognetti è stato sottoposto al regime di cui all'art. 41bis O.P. . E comunque, la motivazione è intrinsecamente illogica laddove utilizza gli ultimi elementi probatori a carico del [OSCURATO:PERSONA] (affermandosi che "la nascita delle due succitate ditte sia ascrivibile ad un'unica strategia") ma poi si aggiunge contraddittoriamente che le due ditte individuali sono autonome e che ciascuno dei due imputati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non risponde dell'intestazione fittizia della ditta del coimputato. - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 512bis cod.pen., con particolare riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, caratterizzato dal dolo specifico di elusione, che deve sussistere necessariamente in capo a tutti i concorrenti nel reato, non solo in capo a colui che è esposto alla misura di prevenzione; a tal fine non è sufficiente affermare che l'imputato non poteva non conoscere la caratura criminale dei capi del clan dei Casalesi, dovendosi invece dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] abbia agito al fine specifico di favorire l'elusione delle misure di prevenzione. - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod.pen. (ex art. 7 I. 203/91), sotto il profilo dell'agevolazione della struttura associativa, cosa diversa dalla agevolazione di uno o più dei suoi elementi di vertice (come affermato da Sez. I, n. 17546\2016). E comunque difetta adeguata motivazione in relazione ai benefici derivati all'organizzazione tramite l'intestazione fittizia di causa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, seppure infondato, ammissibile e dunque la sopravvenuta maturazione dei termini di prescrizione del reato impone di concludere con pronuncia di annullamento nei limiti infra precisati. 1. Secondo l'analitico e incontestato computo dei termini di prescrizione operato dalla Corte territoriale, il reato istantaneo ascritto al prevenuto si è consumato in data 21.7.2003. E, come correttamente evidenziato alle pagg. 71 e 72 della sentenza di primo grado, il termine di prescrizione (pari ad anni 15) va individuato (in considerazione della ricorrenza dell'aggravante ex art. 7 legge 203\1991) alla luce della più favorevole previsione normativa vigente anteriormente alla riforma introdotta con legge n. 251\2005. Ciò posto, considerando i periodi di sospensione (pari a 282 gg. in primo grado e a 582 gg. in appello), la data di maturazione dell'evento estintivo in parola (come evidenziato dalla Corte territoriale a pag.11 della sentenza impugnata) va individuata al 1.12.2020, data successiva alla pronuncia d'appello (19.11.2020) ma precedente alla presente sentenza. 1.1. Tuttavia la ricorrenza di confisca ai sensi dell'art. 240bis cod.pen. impone, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 578bis cod.proc.pen., di affrontare in maniera dettagliata i motivi di ricorso relativi alla sussistenza del reato nei suoi elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo. 2. In relazione al primo motivo giova considerare che, secondo gli insegnamenti delle SS.UU. di questa Corte, il disvalore della condotta di intestazione fittizia è integrato mediante l'utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare l'effetto traslativo del diritto sul bene (ovvero il conferimento di un potere di fatto sul bene stesso), o comunque rendere di diversa attribuzione la sua disponibilità, così da determinarne (attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario) la (solo) formale attribuzione, al fine di raggiungere la conseguenza elusiva delle disposizioni dì legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter cod.pen. (cfr., sentenza n. 8 del 28 febbraio 2001, Ferrarese) . Detta condotta costituisce fattispecie a forma libera, avente come finalità l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, allo scopo di eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali. E, dal punto di vista dell'agente, è necessaria la ricorrenza della consapevole determìnazione di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta normativamente descritta; infatti, è indispensabile la ricorrenza dolo specifico, momento selettivo che qualifica la sua antigiuridicità: lo scopo elusivo. Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato, in unione con quella richiamata del giudice di prime cure, lungi dal risultare apparente, offre adeguata giustificazione dell'accertamento di responsabilità, priva di discrasie logiche e del tutto idonea a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice. Invero, quanto alla ritenuta risalenza dell'immissione di capitali da parte del [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA] (che avrebbe riguardato società pregresse rispetto alla creazione delle ditte individuali di causa), la Corte territoriale ha spiegato che tale dato rientra nell'ambito della complessiva strategia posta in essere, che prevedeva il continuo succedersi di nuove strutture al venir meno delle precedenti, al costante fine di coprire e mascherare la reale proprietà dei beni; si è dunque adeguatamente e logicamente ricostruita la complessa strategia che, in forza di programmazione di massima, provvedeva a modulare secondo diverse articolazioni la medesima interposizione fittizia, finalizzata ad occultare la partecipazione di soggetti apìcalì del c.d. clan dei casalesi. A tal fine sono state considerate e valorizzate plurime risultanze, di cui si è data lettura coordinata e logica: le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], compagna di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagine 17 e seguenti della sentenza di primo grado); gli accertamenti di P.G. relativi alla composizione ed alla storia delle società che, a partire dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., si sono nel tempo succedute, fino ad arrivare alle imprese individuali oggetto di imputazione ed intestate, rispettivamente, all'imputato [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], figlia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; l'intercettazione ambientale del colloquio tenutosi in carcere, in data 8.1.2009, tra [OSCURATO:PERSONA] ed il suo legale [OSCURATO:PERSONA]Aniello, nel corso del quale i due commentavano un provvedimento di sequestro di beni che aveva colpito lo [OSCURATO:PERSONA], con l'imputazione per il reato ex art. 12 quinquies del D.L. 152/91 in relazione alle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed Agrivolturno (intercettazione, questa, che vale per i rapporti con lo Zaccaríno ma che, per la sua più ampia portata rivelatrice, è logicamente considerata esplicativa delle modalità relazionali del Bidognetti con i suoi fiduciari nel medesimo periodo in cui si verificavano gli analoghi fatti di interposizione del [OSCURATO:PERSONA]); le dichiarazioni dei collaboratori in ordine alla inferenza per la quale, nella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (costituita nel 1980 ed i cui soci "ufficiali" erano rimasti, dall'anno 1989, i predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) erano ad un certo punto entrati, come soci occulti al 50% dello [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] (che mantenevano l'altro 50%), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; le dichiarazioni in ordine all'ingresso quali soci palesi nelle altre società successivamente costituite, del [OSCURATO:PERSONA] con lo [OSCURATO:PERSONA], il cui soci occulti erano sempre il Bidognetti e lo Schiavone citati; l'impossidenza della [OSCURATO:PERSONA]; la presenza sul posto aziendale costante del [OSCURATO:PERSONA], correlata alla constatazione e dalla circostanza che era quest'ultimo ad essere da sempre stato socio di fatto dello [OSCURATO:PERSONA], dello Schiavone e del Bidognetti; le ammissioni dello [OSCURATO:PERSONA] in tema di esame dibattimentale. Elementi questi che rendono per nulla illogica l'attribuzione all'imputato della intestazione fittizia alla figlia Emiliana, in concorso e per conto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], effettivi titolari dell'attività di impresa e dei beni aziendali. A ciò si aggiungono le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], compagna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, infondato appare il motivo che lamenta la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. in relazione alle dichiarazioni rese da un imputato di reato connesso; invero, i riscontri e gli elementi probatori sono forniti ampiamente dalla sequenza di prove indicate in motivazione, convergenti rispetto all'esito accusatorio. 2.1. Quanto all'elemento soggettivo del reato ascritto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio per il quale ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 12quinquies della I. n. 356 del 1992 è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, dovendosi escludere che la presunzione di interposizione fittizia prevista dall'art. 26, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di prevenzione impedisca di configurare tale fattispecie di reato o renda necessario l'ulteriore accertamento, estraneo alla fattispecie, della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale (cfr., Sez. 6 11/4/2017 n. 22568, Rv 270035). E la Corte territoriale ricostruisce e spiega bene tale momento, in relazione alla consapevolezza della finalità elusiva temuta, adeguandosi al principio di diritto per il quale risponde di concorso ex art. 110 cod. pen. nel reato a dolo specifico anche il soggetto che apporti un contributo che non sia soggettivamente animato dalla particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti -non necessariamente l'esecutore materiale- agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole" (cfr. Cass., sez. 2, n. 38277/19). Nella specie, logica è la deduzione secondo cui il ruolo primario e significativo del Bidognetti e Schiavone all'interno del clan dei Casalesi rendeva l'imputato consapevole delle finalità elusive delle operazioni rispetto a possibili aggressioni da parte dello Stato rispetto ai predetti vertici del clan.Né ha pregio al riguardo l'argomento difensivo circa il dolo alternativo (quale I'esigenza di reperire denaro liquido), adeguatamente contrastato dal rilevo che l'agente non possedeva originarie risorse sufficienti . 2.2. La Corte territoriale ha inoltre adeguatamente illustrato come l'attività economica gestita - sotto copertura- da esponenti del gruppo camorristico\mafioso, o comunque da persone a esso legate, fosse funzionale agli interessi dell'organizzazione criminale; e correttamente si richiama il principio di diritto (cfr. SS.UU. n° 8545/20), per il quale l'aggravante del fine di agevolare l'attività mafiosa, attualmente prevista dall'art. 416 bis.1 cod.pen., pur avendo natura soggettiva e pur essendo caratterizzata da dolo intenzionale, si applica anche al concorrente non animato da tale scopo, ma che, seppur eventualmente animato da scopi personali ed egoistici, risulti comunque consapevole dell'altrui finalità. 3. Dunque, come già accennato, al rigetto del ricorso consegue l'annullamento senza rinvio della decisione impugnato per essere il reato estinto per prescrizione in data 1.12.2020. 3.1. Deve invece disporsi la conferma dell'avvenuta confisca, risultando accertata la sussistenza del reato e della penale responsabilità dell'imputato come previsto dall'art. 578 bis cod.proc.pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Co
Sentenza Cassazione n. 38044/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris