CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39255/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 5982 in data 19/11/2019 della Corte di appello di Milano, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; preso atto che le difese non hanno chiesto la discussione orale né hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano in data 04/06/2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alle pene di giustizia per i reati di appropriazione indebita in concorso (capo A, fatta eccezione per l'episodio afferente all'attività di revisione contabile pagata euro 8.000,00, qualificata come truffa) e la sola Martellosio anche del reato di tentata truffa (capo B), oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione. Lamentano i ricorrenti: -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 336, 337 cod. proc. pen., 124 cod. pen. in riferimento al Savi per tutti i capi di imputazione a lui ascritti; malgoverno delle regole di giudizio e valutazione del materiale conoscitivo acquisito in atti; error in iudicando; motivazione illogica risultante dal testo del provvedimento e di natura solo apparente non sussistendo in atti una valida querela nei confronti del Savi; improcedibilità del reato per difetto di querela e nullità della sentenza (primo motivo). Si assume come l'unica querela in atti sia quella del 30/06/2016 con la quale era stata chiesta la punizione della sola Martellosio, quale amministratore del condominio I Castelli. La frase indicata nella querela del 30/06/2016 "e ogni altro eventuale responsabile" non può essere interpretata nel senso di salvaguardare indiscriminatamente ogni e qualsivoglia futuro autore concorrente nel reato, in quanto, in coerenza con la ratio sottesa all'art. 123 cod. pen., deve riguardare unicamente eventuali autori sconosciuti alle persone offese al momento della redazione dell'atto; di contro, qualora questi o le loro condotte fossero già in quel momento conosciuti alle parti offese e ciò nonostante le stesse ne omettano l'indicazione in querela, tale omissione implica la loro volontà di non procedere nei loro confronti; -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 190, 192, commi 1 e 2 cod. proc. pen. in relazione al capo A), artt. 110, 61 comma 1 n. 7 e 11, 81 comma 2, 640 cod. pen., per il Savi; malgoverno delle regole di giudizio e valutazione del materiale conoscitivo acquisito in atti, di natura solo indiziaria; error in iudicando; omessa motivazione in merito al concorso ex art. 110 cod. pen. da parte del Savi nel reato di truffa relativo al titolo di revisore contabile decantato dalla Martellosio; nullità della sentenza (secondo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 190, 192, commi 1 e 2 cod. proc. pen. in relazione al capo B), artt. 56, 640 cod. pen. per la Martellosio; malgoverno delle regole di giudizio e valutazione del materiale conoscitivo acquisito in atti, di natura solo indiziaria; error in iudicando;motivazione mancante in merito al difetto di querela per il capo B); nullità della sentenza (terzo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 190, 192, commi 1 e 2 cod. proc. pen. in relazione al capo A), artt. 110, 81 comma 2, 646 cod. pen., 110, 61 comma 1 n. 7 e 11 cod. pen., 81 comma 2, 640 cod. pen. per il Savi; malgoverno delle regole di giudizio e valutazione del materiale conoscitivo acquisito in atti, di natura solo indiziaria; error in iudicando; motivazione illogica risultante dal testo del provvedimento e di natura solo apparente in merito al concorso ex art. 110 cod. pen. da parte del Savi; nullità della sentenza (quarto motivo). Si era censurata l'omessa dimostrazione da parte dei giudici di merito sia in ordine allo specifico ruolo del Savi che, in ipotesi di ritenuto concorso morale, della condotta che avrebbe solo rafforzato il proposito della coimputata, compagna convivente, Martellosio; -violazione di legge per illogicità e/o contraddittorietà della motivazione riguardo all'eccessività del trattamento sanzionatorio e, in particolare, in ordine alla mancata applicazione del minimo edittale e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per entrambi gli imputati (quinto motivo). [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati, per la gran parte dei motivi proposti, anche in modo manifesto. 2. Va premesso che si è in presenza di c.d. "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 3. Infondato è il primo motivo. Osserva la Suprema Corte come costituisca giurisprudenza costante il principio secondo il quale la manifestazione della volontà di perseguire il colpevole, idonea a rimuovere l'ostacolo alla procedibilità nei casi in cui la legge prevede la necessità della querela, non debba estrinsecarsi in formule rituali o sacramentali (Sez. 5, n. 10543 del 24/01/2001, Altomare, Rv. 218329). È tuttavia necessario - ma anche sufficiente - che essa risulti in modo inequivoco nel suo contenuto sostanziale (Sez. 2, n. 30700 del 12/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255885). A tal fine, ben può prendersi in esame, quale elemento di giudizio per la esatta interpretazione della dichiarazione, il complessivo comportamento della persona offesa, anche successivo alla dichiarazione stessa (Sez. 6, n. 11386 del 22/01/2003, Crimi, Rv. 223950). La sentenza impugnata si pone in linea con la tradizionale giurisprudenza di codesta Suprema Corte cha elaborato il principio del favor querelae (Sez. 4, n. 46994 del 15/11/2011, Bozzetto, Rv. 251439; Sez. 2, n. 49379 del 30/11/2012, B.D., non massimata; Sez. 5, n. 23010 del 06/02/2013, L.S., non massimata), fatto proprio anche dal legislatore (artt. 120 e 122 cod. pen.), in base al quale qualsiasi situazione di incertezza va risolta in favore del querelante (Sez. 5, n. 40148 del 09/09/2015, PG in proc. Colonna e altro, Rv. 265687). Inoltre, va evidenzianto come la verifica circa la volontà di querelarsi o meno costituisca giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, sempreché l'interpretazione di tale volontà, in tutti i suoi elementi, sia compiuta in conformità ai canoni logico-giuridici dì ermeneutica (cfr., Sez. 5 n. 8034 del 25/05/1999, Carta, Rv. 213806). Alla stregua di quanto precede, si ribadisce che la dichiarazione con la quale le persone offese hanno chiesto con atto in data 30/06/2016, che si procedesse contro la Martellosio "e ogni altro eventuale responsabile", deve essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela da estendersi anche nei confronti del Savi, le cui condotte erano state espressamente esplicitate nell'atto di querela. Inoltre, nella successiva querela proposta in data 10/11/2016 da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore del condominio "I Castelli", succeduto alla Martellosio, veniva nuovamente ribadita la richiesta di punizione della Martellosio e di "ogni altro eventuale responsabile" dei reati prospettati con le condotte ivi descritte. Ed a fugare ogni dubbio in ordine alla volontà dei querelanti di chiedere la punizione anche del Savi in relazione al capo A), si pone la successiva condotta dei querelanti che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ripresentavano la querela a norma del d.lgs. n. 36/2018 anche nei confronti del Savi, formalizzando la costituzione di parte civile. 4. Del tutto aspecifici e comunque manifestamente infondati sono sia il secondo che il quarto motivo, trattabili congiuntamente per le reciproche interazioni. La Corte territoriale ha dato atto dell'esistenza di numerosi elementi di prova a sostegno dell'accusa che il Savi e la Martellosio avessero agito di comune accordo "... beneficiando il Savi ... sia tramite la società a lui riconducibile, sia personalmente del denaro indebitamente prelevato dai conti condominiali - stante il rapporto di convivenza ed il plausibile uso promiscuo del bancomat e fornendo, al tempo stesso, alla coimputata un aiuto materiale nella commissione dei reati materialmente posti in essere da quest'ultima, compartecipando unitamente alla medesima alla gestione del condominio nella consapevolezza delle illecite condotte poste in essere dalla medesima". A fronte di queste argomentate conclusioni, i motivi proposti - che accomunano, sostanzialmente confondendole, le due posizioni - si caratterizzano per la totale mancanza di specificità in tutte le loro articolazioni (si reiterano in sostanza censure già dedotte in appello ed ivi non accolte con ampia ed argomentata motivazione: Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133), del tutto assertivi e, comunque, manifestamente infondati. Con tali argomentazioni, i ricorrenti in concreto non si confrontano, limitandosi a riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie, fondata su indimostrate ricostruzioni alternative e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti della prova. 5. Infondato è anche il terzo motivo. Nella parte espositiva del motivo, si censura l'omessa motivazione da parte della Corte territoriale in ordine al dedotto difetto di querela da parte dell'istituto bancario Banca di [OSCURATO:PERSONA] - BCC - di [OSCURATO:PERSONA] (Filiale di [OSCURATO:PERSONA]) rilevato per il reato di cui al capo B (tentata truffa) per il quale, come si è detto, è stata pronunciata condanna nei confronti della sola Martellosio. Ferme le valutazioni operate, in via generale, nel precedente paragrafo 3. del considerato in diritto, evidenzia il Collegio come la Corte territoriale abbia ampiamente chiarito la presenza della condizione di procedibilità anche in relazione al capo B). Questa conclusione viene tratta non solo in ragione della già richiamata querela depositata dal condominio "I Castelli" in data 10/11/2016, con la quale si è chiesto di procedere contro la Martellosio anche per tale reato (commesso successivamente alla presentazione della prima querela), ma anche - e soprattutto - in considerazione delle querele sporte nei confronti dell'imputata ai Carabinieri di Gorgonzola in data 27/07/2016 da [OSCURATO:PERSONA] e in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente indicate, la prima come segretaria e la seconda come presidente, nella falsa delibera dell'assemblea condominiale del 22/07/2016 (in realtà mai tenutasi), assemblea nella quale la Martellosio figurava come (falsamente) nominata nuovamente come amministratore del condominio. Invero, come si legge nella sentenza di primo grado "... dalle sommarie informazioni testimoniali rese il 10/11/2016 da [OSCURATO:PERSONA] - direttore della filiale della BCC di [OSCURATO:PERSONA], presso la quale era stato acceso poco prima del fatto di causa un ulteriore conto corrente del condominio "I Castelli" su iniziativa del nuovo amministratore [OSCURATO:PERSONA] - si comprende che il 25 luglio 2016, ossia circa un paio di mesi dopo la conclusione del proprio mandato, [OSCURATO:PERSONA] si è recata in banca da lui (ndr., ossia dal direttore Scartella) esibendo un (falso, perché inesistente) verbale di assemblea condominiale del 22 luglio precedente, al fine di essere accreditata presso quel conto ...". [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non riusciva nel proprio intento fraudolento in quanto il direttore Scartella si avvedeva della falsità del verbale assembleare "... sospettando soprattutto delle anomale modalità impiegate dalla donna per ottenere il proprio obiettivo, e ha contattato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ovviamente smentito qualsivoglia fondatezza di tale ultima pretesa". Fermo quanto precede, rileva il Collegio come la presenza in atti delle querele sporte nei confronti della Martellosio rispettivamente in data 27/07/2016 da [OSCURATO:PERSONA] e in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA], consente la procedibilità per il reato di truffa in danno dell'unica persona offesa, il condominio "I Castelli". Non vi è dubbio di come la condotta della ricorrente si sia estrinsecata attraverso il tentativo di coinvolgimento dell'istituto di credito che, lungi dal rappresentare un'ulteriore persona offesa, si è posto come uno "strumento" attraverso il quale la Martellosio ha tentato di realizzare il proprio intento criminoso, rappresentato dalla volontà di appropriarsi di somme di spettanza esclusiva del condominio: da qui, la sostanziale irrilevanza, ai fini della configurabilità del reato, della presenza dell'ulteriore condizione di procedibilità dell'azione penale (rappresentata dall'atto di querela) promanante dal citato istituto di credito. 6. Manifestamente infondato è anche il quinto motivo. Sia in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che all'operato trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata offre congrua ed argomentata motivazione, del tutto scevra da vizi logico-giuridici. Nella stessa si dà atto come nessuno dei due imputati sia meritevole delle circostanze attenuanti generiche, non giustificabili con lo stato di formale incensuratezza, in assenza di elementi favorevolmente valutabili in tal senso. In particolare, nei confronti della Martellosio si evidenzia come la stessa abbia "posto in essere nel corso della gestione del condominio un'attività dissimulatoria finalizzata ad occultare gli ammanchi dalla medesima causati attribuendoli alla precedente gestione (attraverso una) falsa denuncia con falso timbro del Tribunale _di Lodi. Inoltre risultano agli atti denuncia-querela sporta da altri condomini nei confronti della medesima ...". Nei confronti del Savi si evidenzia la sua condotta di compartecipazione a quella materialmente posta in essere dalla coimputata, ed il consistente beneficio patrimoniale dal medesimo tratto. In relazione alla pena irrogata, viene dato atto di come la stessa (sia con riferimento al reato più grave che in relazione agli aumenti effettuati a titolo di continuazione) debba ritenersi del tutto congrua, avuto riguardo alla gravità dei fatti desunta "sia dall'entità del danno causato alle parti civili, sia dall'intensità del dolo, come si evince dalle connotazioni particolarmente subdole della condotta, protrattasi, quanto alla Martellosio con la commissione del reato sub B) dopo la revoca della carica di amministratore, connotata per entrambi da una particolare intensità del dolo". 6.1. Come è noto, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr., Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. E', pertanto, sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (cfr., Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737). 6.2. Con riferimento, infine, al trattamento sanzionatorio, la medesima giurisprudenza riconosce come l'indicazione in motivazione - in relazione alla determinazione dell'entità della pena - degli elementi negativi ritenuti di dominante rilievo non rende necessario l'esame dettagliato degli ulteriori elementi rappresentati solo. genericamente nel ricorso (Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252). E', quindi, sufficiente, in considerazione dell'entità della pena determinata nella sentenza impugnata, il richiamo, tra i criteri di valutazione previsti dall'art. 133 cod. pen., unicamente alla capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai precedenti penali, e alla gravità dei fatti per le particolari modalità di commissione. In ogni caso, allorché la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). In tal caso, infatti, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua ed è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). 7. Alla pronuncia consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese process