CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 marzo 2026
Cassazione n. 07081/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9962/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 268-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA].VALENTINO 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lorappresenta e difende;-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 287/2023 depositata il21/02/2023 e notificata il 23/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025 dal ConsigliereTIZIANA MACCARRONE e tenuto conto delle conclusioni scritte del PG.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte d’Appello di Brescia pubblicata in data 21.2.2023, notificata il 23.2.2023,Numero registro generale 9962/2023Numero sezionale 1347/2025Numero di raccolta generale 7081/2026con la quale era stato respinto l’appello proposto contro la sentenza del Tribunale diData pubblicazione 24/03/2026Brescia, che aveva a sua volta respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenutodalla [OSCURATO:PERSONA], per € 115.290,00 oltre accessori e spese.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.depositato requisitoria in data 26.3.2025, concludendo per l’accoglimento delsecondo motivo di ricorso articolato; dopo le conclusioni del PG e prima dellosvolgimento dell’adunanza l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato nel PCT atto dirinuncia, dando atto di un intervenuto accordo transattivo tra le parti comprendentel’abbandono del giudizio di legittimità a spese compensate.[OSCURATO:PERSONA]’atto di rinuncia, sottoscritto dai difensori nel rispetto del disposto dell’art. 390 co 2c.p.c., è intervenuto il 18-22/4/2025, prima della data dell’adunanza fissata per ladecisione del ricorso: è pertanto rispettato anche il disposto dell’art. 390 co 1 c.p.c.,nel testo attuale essendo stato il ricorso iscritto a ruolo nel maggio 2023 -che haeliminato la previsione di efficacia preclusiva per la rinuncia alle conclusioni scrittedel PG, notificate, anche nelle ipotesi di cui all’art. 380 ter c.p.c. (non ricorrenticomunque nel caso di specie)-, e può farsi luogo alla declaratoria di estinzione delprocesso.Non vi è adesione alla rinuncia da parte dello [OSCURATO:PERSONA], perché l’avv.[OSCURATO:PERSONA], che l’ha sottoscritta per accettazione, non risulta specificamentemunito del relativo potere nella procura rilasciata per il giudizio di legittimità.Si ritiene vi siano comunque i presupposti per nulla disporre a carico della ricorrentein ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità: sul punto, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha comunque sollevato rilievi -che avrebbero potuto essere svoltinell’espletamento dell’incarico difensivo, indipendentemente dall’accettazione dellarinuncia-.Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 13 DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dallanorma richiamata a carico della parte la cui impugnazione, principale o incidentale,sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile, o sia stata respinta nel merito:l’ipotesi dell’estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il ricorso percassazione non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate allepronunce disciplinate.2 di 3Numero registro generale 9962/2023Numero sezionale 1347/2025Numero di raccolta generale 7081/2026Numero registro generale 9962/2023Numero sezionale 1347/2025Numero di raccolta generale 7081/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]LINALISA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCRISTINA [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9962/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 268-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA].VALENTINO 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lorappresenta e difende;-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 287/2023 depositata il21/02/2023 e notificata il 23/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025 dal ConsigliereTIZIANA MACCARRONE e tenuto conto delle conclusioni scritte del PG.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte d’Appello di Brescia pubblicata in data 21.2.2023, notificata il 23.2.2023,Numero registro generale 9962/2023Numero sezionale 1347/2025Numero di raccolta generale 7081/2026con la quale era stato respinto l’appello proposto contro la sentenza del Tribunale diData pubblicazione 24/03/2026Brescia, che aveva a sua volta respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenutodalla [OSCURATO:PERSONA], per € 115.290,00 oltre accessori e spese.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.depositato requisitoria in data 26.3.2025, concludendo per l’accoglimento delsecondo motivo di ricorso articolato; dopo le conclusioni del PG e prima dellosvolgimento dell’adunanza l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato nel PCT atto dirinuncia, dando atto di un intervenuto accordo transattivo tra le parti comprendentel’abbandono del giudizio di legittimità a spese compensate.[OSCURATO:PERSONA]’atto di rinuncia, sottoscritto dai difensori nel rispetto del disposto dell’art. 390 co 2c.p.c., è intervenuto il 18-22/4/2025, prima della data dell’adunanza fissata per ladecisione del ricorso: è pertanto rispettato anche il disposto dell’art. 390 co 1 c.p.c.,nel testo attuale essendo stato il ricorso iscritto a ruolo nel maggio 2023 -che haeliminato la previsione di efficacia preclusiva per la rinuncia alle conclusioni scrittedel PG, notificate, anche nelle ipotesi di cui all’art. 380 ter c.p.c. (non ricorrenticomunque nel caso di specie)-, e può farsi luogo alla declaratoria di estinzione delprocesso.Non vi è adesione alla rinuncia da parte dello [OSCURATO:PERSONA], perché l’avv.[OSCURATO:PERSONA], che l’ha sottoscritta per accettazione, non risulta specificamentemunito del relativo potere nella procura rilasciata per il giudizio di legittimità.Si ritiene vi siano comunque i presupposti per nulla disporre a carico della ricorrentein ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità: sul punto, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha comunque sollevato rilievi -che avrebbero potuto essere svoltinell’espletamento dell’incarico difensivo, indipendentemente dall’accettazione dellarinuncia-.Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 13 DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dallanorma richiamata a carico della parte la cui impugnazione, principale o incidentale,sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile, o sia stata respinta nel merito:l’ipotesi dell’estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il ricorso percassazione non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate allepronunce disciplinate.2 di 3Numero registro generale 9962/2023Numero sezionale 1347/2025Numero di raccolta generale 7081/2026 P.Q.MData pubblicazione 24/03/2026La Corte dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il7.5.2025.Il PresidenteMILENA FALASCHI3 di 3P.Q.MData pubblicazione 24/03/2026La Corte dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il7.5.2025.Il PresidenteMILENA FALASCHI3 di 3