CassazionedecretoSezione 5Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 23383/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 25 novembre 2021 (dep. il 7 dicembre 2022) il Tribunale di Potenza, all'esito del riesame interposto ex art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di Antonio FULGENZIO, ha confermato l'ordinanza in data 9 novembre 2021 con la quale il Tribunale di Potenza ha applicato allo stesso imputato (presentato per la convalida dell'arresto e il giudizio direttissimo) la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in quanto gravemente indiziato dei reati di:a. lesioni personali aggravate, perché commesse per futili motivi, in circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa e perché commesse con uno strumento atto a offendere, in danno di Vito CARELLA; b. resistenza a pubblico ufficiale, aggravata perché commessa per futili motivi e al fine di assicurarsi l'impunità del delitto appena sopra indicato; c. lesioni personali aggravate perché commesse per futili motivi e in danno di pubblici ufficiali nell'atto dell'adempimento delle proprie funzioni, segnatamente in danno del maresciallo capo dei [OSCURATO:PERSONA] SACCO e dell'appuntato scelto [OSCURATO:PERSONA] VERDERESE. 2. Avverso il provvedimento collegiale la difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - ha denunciato l'inesistenza della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e all'insussistenza della scriminante della legittima difesa e della scriminante (recte: della causa di non punibilità) della reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale. 2.2. Con il secondo motivo è stata prospettata la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) in relazione alla sussistenza dei gravi indizi delle circostanze aggravanti previste dall'art. 61, nn. 1, 2 e 5, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo si è addotta l'inesistenza della motivazione poiché il Tribunale avrebbe rigettato il gravame limitandosi ad asserirne l'infondatezza senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni difensive - segnatamente in ordine alla sussistenza dei presupposti della legittima difesa o della reazione ad un atto arbitrario del pubblico ufficiale - che non possono dirsi disattese dalla mera elencazione dei fatti che giustificherebbero l'applicazione della misura cautelare disposta. La difesa ha rappresentato che: - l'imputato è stato ingiustamente ritenuto l'autore di taluni furti perpetrati a Picerno (quando in realtà si trovava all'estero) ed è stato fermato, inseguito e selvaggiamente picchiato dagli abitanti della stessa località (che si sono costituiti in ronde proprio per individuare gli autori dei furti), al punto da esser sottoposto a un linciaggio (come si trarrebbe dal verbale di perquisizione eseguito nell'occorso dai Carabinieri);- e che la motivazione dell'ordinanza impugnata (che ha attribuito all'imputato l'uso di un bastone, «in preda a un impeto rabbioso e sproporzionato», in danno di chi lo aveva «infastidito con le sue domande») non ha esplicitato in maniera coerente i dati tratti dagli elementi in atti, che sono stati meramente trascritti senza spiegare perché sia da preferire la prospettazione accusatoria rispetto a quella della difesa, più aderente ai fatti, al senso comune e «ai riferimenti codicistici». Difatti, risulterebbe che il FULGENZIO è fuggito perché inseguito da due persone e poi da una moltitudine, che sia stato percosso e trattenuto a terra da tre persone e preso in custodia dai militari (allertati da una segnalazione) che respingevano con difficoltà l'azione punitiva in danno del FULGENZIO. E il Tribunale non avrebbe in alcun modo motivato sulla dedotta sussistenza della legittima difesa, di cui ricorrerebbero gli estremi, poiché l'imputato solo dopo esser fuggito ed esser stato aggredito ha posto in essere una reazione scomposta che ha coinvolto pure i militari successivamente intervenuti, ma determinata dal grave stato di turbamento causato dal contesto in discorso, nel quale il FULGENZIO non ha potuto percepire come salvifico l'intervento dei Carabinieri (che, pur in presenza delle lesioni gravissime riportate dall'imputato, hanno proceduto al suo arresto per le lesioni ben più lievi patite dai suoi aggressori). Allo stesso modo sarebbe inesistente la motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla insussistenza della causa di non punibilità della reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale. Nella specie, i militari - accorsi perché allertati, al fine di trarre in arresto «un possibile ladro» - avrebbero perquisito l'imputato «in palese dispregio di ogni regolarità formale» e lo avrebbero trattenuto in maniera illegittima, visto che mancava del tutto la flagranza o la quasi flagranza, e la consegna del FULGENZIO dai privati che lo trattenevano a terra ai Carabinieri sarebbe un atto esorbitante da ogni cornice normativa. Se, invece, la violenta contenzione del FULGENZIO dovesse giustificarsi nell'ottica dell'arresto facoltativo per le lesioni subita da Vito CARELLA, tale condotta - pur non arbitraria - sarebbe palesemente illegittima perché il FULGENZIO ha riportato lesioni ben più gravi; pertanto, egli avrebbe quantomeno percepito come arbitraria la condotta dei militari. 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato e versato in fatto. Anzitutto, la motivazione del provvedimento impugnato non può dirsi inesistente. Essa difatti, nell'ottica propria della cautela, ha ricostruito quanto accaduto, dando conto degli elementi acquisiti e valutandoli. Più in dettaglio, il Collegio di merito ha compiuto un'esposizione ragionata del compendio in discorso, fondato pure su atti di polizia giudiziaria (e rilevando come in essi sia esposto pure quanto percepito direttamente dagli operanti), accompagnata dall'apprezzamento dell'attendibilità delle dichiarazioni poste a carico del FULGENZIO senza trascurare i dati relativi al ferimento dell'imputato; e, tenuto conto pure delle dichiarazioni del cugino dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] CAPECE, il provvedimento impugnato ha fornito una lettura logica ed argomentata dell'occorso che non può oggetto di un diverso apprezzamento in questa sede di legittimità, tanto meno alla luce di elementi di fatto. Non è superfluo rilevare che, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame; il controllo di legittimità e quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.). Peraltro, «il controllo di logicità [...] deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese siano congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato, alla stregua dei parametri, giustapposti, dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda il provvedimento e dell'assenza di illogicità evidenti, risultanti prima facie dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 15138/2020, cit.). Nei termini predetti, pur in difetto di una risposta espressa sotto il profilo della sussistenza della legittima difesa o degli estremi della reazione a un atto arbitrario dei pubblici ufficiali, la ricostruzione fornita dal Tribunale ha chiaramente escluso la possibilità di una reazione dell'imputato al pericolo attuale di una offesa ingiusta, dando conto del fatto che sia stato lo stesso FULGENZIO ad aggredire il CARELLA sulla scorta non soltanto delle dichiarazioni della stessa persona offesa (a sua volta denunciato per aver cagionato lesioni all'imputato) ma anche delle convergenti dichiarazioni di un altro soggetto escusso (TRAFICANTE); e il Giudice del riesame ha ritenuto - come esposto, in maniera logica - che tale prospettazione abbia trovato elementi di conferma nella dichiarazioni del cugino dell'imputato (il quale ha rappresentato pure che il FULGENZIO, poco prima che accadessero i fatti per cui è misura, lo aveva aggredito con un bastone); parimenti, la ricostruzione del fatto esposta nel provvedimento impugnato è con evidenza incompatibile con il compimento di atto arbitrario della polizia giudiziaria, rispetto al quale il FULGENZIO avrebbe reagito, poiché l'ordinanza ha rimarcato che, allorché sono giunti i militari, è stato il FULGENZIO ad aggredirli e colpirli ripetutamente per tentare di darsi alla fuga. 2. Con il secondo motivo si è censurata l'ordinanza impugnata perché avrebbe ravvisato i gravi indizi delle circostanze aggravanti previste dall'art. 61, nn. 1, 2 e 5, cod. pen. in violazione della legge penale. 2.1. Il motivo in esame è inammissibile per carenza di interesse, per la dirimente considerazione che la sussistenza o meno dei gravi indizi della sussistenza di tali circostanze è del tutto priva di «ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura» (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508 - 01; sull'interesse a impugnare i provvedimenti de libertate, cfr. pure Sez. 5, n. 7781 del 27/10/2021 - dep. 2022, Cordua, Rv. 282898 - 02). Deve, anzitutto, ricordarsi che il FULGENZIO è stato tratto in arresto in flagranza. E deve osservarsi che: - «se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274» cod. proc. pen. «quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2» il giudice può disporre l'applicazione di una misura coercitiva «anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280» cod. proc. pen. (art. 391, comma 5, cod. proc. pen.); - «agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto [...] delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale» (art. 278, comma 1, cod. proc. pen.). Ebbene: - in relazione al reato di lesioni personali (art. 582 cod. pen.) in danno del CARELLA, aggravate perché commesse per futili motivi (art. 61 n. 1 cod. pen.), in circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (art. 61 n. 5 cod. pen.) e con uno strumento atto a offendere (art. 585 cod. pen.), era consentito l'arresto in flagranza a prescindere dalle circostanze aggravanti (art. 381, comma 2, lett. f), cod. proc. pen.) e dunque, per quanto qui di interesse, in ordine all'an della misura opererebbe comunque il disposto dell'art. 391, comma 5, cit.; né la circostanza di cui all'art. 61 n. 5 cit. ha incidenza sulla durata della misura, poiché in ogni caso per il reato in discorso è prevista - per quel che importa ai fini cautelari - una pena non superiore nel massimo ad anni sei di reclusione (art. 303, comma 1, lett. a), n. 1), e lett. b), n. 1), cod. proc. pen.); - in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), aggravato perché commesso per futili motivi (art. 61 n. 1 cod. pen.) e al fine di assicurarsi l'impunità del delitto appena indicato (art. 61 n. 2 cod. pen.), è prevista la pena massima di anni cinque di reclusione, che consente l'applicazione della misura de qua ex se (art. 280 cod. proc. pen.); e le circostanze in discorso non vengono contemplate al fine di determinare il termine di durata della cautela; - in relazione alle ulteriori lesioni personali (art. 582 cod. pen.), aggravate perché commesse per futili motivi (art. 61 n. 1 cod. pen.) e in danno di pubblici ufficiali nell'atto dell'adempimento delle proprie funzioni (art. 585, comma 1, cod. pen. in relazione all'art. 576, comma 1, n. 5 -bis, cod. pen.), alla stessa stregua di quanto rilevato poco sopra, era consentito l'arresto in flagranza a prescindere dalle circostanze aggravanti (art. 381, comma 2, lett. f), cod. proc. pen.) e dunque per quel che attiene all'an della misura opererebbe comunque il disposto dell'art. 391, comma 5, cit.; e la circostanza di cui all'art. 61 n. 1, cit. non rileva sotto il profilo della termine di durata della cautela. 3. Deve disporsi, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi d'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de